14.2010.111
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza a tutela dell'unione coniugale vertente su alimenti. Provvisoria esecutività
17 dicembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2010.111
Data decisione, Autorità:
17.12.2010, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza a tutela dell'unione coniugale vertente su alimenti. Provvisoria esecutività
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 310 cpv. 4 let. b CPC-TI
art. 370 cpv. 3 CPC-TI
art. 4 cpv. 1 cf. 5 LAC
art. 5 LAC
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2010.111
Lugano
17 dicembre 2010
FP/ls/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
dipendente da istanza 21 luglio 2010 di
AO 1, __________
rappresentato RA 1, __________
contro
AP 1
__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di
esecuzione di __________, notificato in data 15 luglio 2010 per il pagamento di fr. 10'935.-, oltre le spese;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza del 22 novembre 2010 (EF.2010.__________), ha così deciso.
“1. L’istanza è accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo è respinta in via
definitiva.
2. La tassa di giustizia
in fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.—a titolo di
indennità.
3. omissis”
Sentenza tempestivamente impugnata dal convenuto, che
con atto di appello 6 dicembre 2010 chiede la reiezione dell’istanza, con
addebito della tassa di giustizia di fr. 180.- e dell’indennità di fr. 300.-
alla parte istante, come pure la concessione dell’assistenza giudiziaria per la
procedura di appello;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n.__________ del 13/15.7.2010 dell’Ufficio di __________,
lo AO 1, tramite RA 1, ha proceduto contro AP 1 per l’incasso di un credito di
fr. 10'395.- oltre le spese esecutive, indicando quale titolo di
credito:”Alimenti arretrati dovuti a favore delle figlie in base alla sentenza
della __________ del 30.04.2009, per il periodo dal 01.11.2009 al 31.07.2010”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, il procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo con istanza del 21 luglio 2010, allegando: la
sentenza emanata il 30 aprile 2009 dal Pretore __________, nella causa DI 2008.__________
(protezione dell’unione coniugale) intentata con istanza 19 maggio 2008 da __________,
sentenza con la quale AP 1 veniva, tra l’altro, condannato a versare nelle mani
della madre e a favore delle figlie __________, __________ e __________ fr.
385.- per ognuna a far tempo dal 1.9.2009 (doc. B, dispositivo n. 10),
rispettivamente il mandato-procura-cessione sottoscritto da A__________ il
17.9.2009 al Dipartimento della sanità e della socialità e, per esso, all’RA 1,
nonché al servizio ricuperi e anticipo alimenti, affinché la rappresenti
nell’incasso delle prestazioni alimentari dovute in virtù della citata sentenza
(doc. C, D, E), rispettivamente il conteggio relativo agli alimenti arretrati
posti in esecuzione (doc. F);
che
all’udienza di discussione del 22 novembre 2010 la parte istante si è
confermata nella propria domanda, mentre che il convenuto vi si è opposto,
asserendo che la causa è tuttora pendente presso il Tribunale d’appello, che
egli ha postulato l’affidamento a se stesso delle figlie e facendo dipoi
presente di non essere comunque in grado di fare fronte al pagamento della
somma richiesta, essendo egli a carico dell’assistenza, non svolgendo attività
lucrativa ed essendo anche malato;
che
con sentenza del 22 novembre 2010 il Pretore __________, ha accolto l’istanza,
ritenendo che la documentazione prodotta (ossia la sentenza doc. B emessa il 30
aprile 2008 (recte: 2009) dal Pretore __________, debitamente attestata
cresciuta in giudicato, accompagnata dal mandato-procura-cessione sottoscritto
il 17 settembre 2009 da A__________ in favore del procedente, doc. C, D, E, e
dall’estratto conto doc. F) costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80
LEF, norma in base alla quale il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione quando il credito sia fondato – come nella
fattispecie - su una sentenza esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF);
che
contro la sentenza pretorile AP 1 è insorto con appello del 6 dicembre 2010, postulando
la reiezione dell’istanza e la concessione dell’assistenza giudiziaria per la
procedura ricorsuale;
che
egli assevera, in estrema sintesi, che la sentenza posta dal procedente alla
base dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, non può definirsi
“debitamente attestata cresciuta in giudicato”, come erroneamente ritenuto dal
primo giudice, avendo egli il 14 maggio 2009 proposto appello contro la
medesima sentenza (v. doc. annesso), gravame che è tuttora pendente presso
l’autorità ricorsuale, ossia la I Camera civile (inc.11.2009.78);
che,
in ogni modo, prosegue l’appellante, contrariamente a quanto stabilito nella
sentenza impugnata, il pagamento degli alimenti non decorre dal 1. aprile 2009,
ma dal 1. settembre 2009, come stabilito dalla sentenza 30 aprile 2009 del
Pretore __________ (doc. B, dispositivo n. 10);
che
l’appello non è stato intimato alla controparte per osservazioni, il gravame
rivelandosi manifestamente infondato, al punto da potere essere evaso sulla
base della procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC,
applicabile in virtù del rinvio disposto dall’art. 25 LALEF;
che
nella misura in cui ritiene che la sentenza che lo ha condannato, tra l’altro,
a versare gli alimenti oggetto della procedura esecutiva a suo carico, non
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF, avendo egli
interposto contro tale decisione appello alla I Camera civile del Tribunale di
appello, come rilevabile dall’allegato ricorsuale annesso all’appello (peraltro
in modo irrito, dato che in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di
appello alle parti non è consentito addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni),
l’insorgente si avvale di un argomento che non gli giova;
che,
infatti, le sentenze emanate dai pretori in camera di consiglio, tra cui quelle
a tutela dell’unione coniugale (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC) - come nella
fattispecie - sono “provvisoriamente esecutive”, salvo ove il presidente della
camera adita disponga altrimenti (art. 370 cpv. 3 combinato con l’art. 310 cpv.
Fatti
4 lett. b CPC);
che
l’appellante non pretende tuttavia che al gravame da lui presentato il 14
maggio 2009 sia stato concesso effetto sospensivo, né a ben vedere avrebbe
potuto pretenderlo, dato che l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo
avanzata con il gravame è stata respinta con decreto presidenziale 18 maggio 2009
(v. inc. 11.2009.78), per cui – ancorché contrariamente a quanto rilevato dal
primo giudice la citata sentenza non porta l’attestazione “cresciuta in
giudicato”, ma solo la menzione “per copia conforme all’originale”(doc. B) –
erano senz’altro dati i presupposti ex art. 80 cpv. 1 LEF per rigettare in via
definita l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto esecutivo in
rassegna;
che
nella misura in cui fa carico al Pretore di avere trascurato che secondo la
sentenza 30 aprile 2009 il pagamento degli alimenti decorre dal 1. settembre
2009 e non dal 1. aprile 2009, come invece stabilito in sentenza, l’appellante travisa
la realtà dei fatti;
che
Considerandi
pur avendo rilevato che il procedente agisce per ottenere il pagamento del
contributo alimentare per le figlie dal 1.4.2009 al 1.7.2010, il primo giudice
ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo per fr. 10'395.-, somma
costituita dagli arretrati che vanno dal 1.11.1009 al 31.07.2010, come si può
del resto facilmente constatare dal titolo di credito indicato nel precetto
stesso e dal conteggio degli arretrati di cui al doc. F, che fa decorrere
l’importo di fr. 385.- per ogni figlia dal 1.11.2009 (doc. F), il che fa dunque
ritenere che l’indicazione della data 1.4.2009 è conseguente a una svista
redazionale;
che ne
discende pertanto la reiezione dell’appello;
che
rivelandosi il gravame già d’acchito manifestamente infondato, la richiesta di
concessione dell’assistenza giudiziaria per le spese di appello non può trovare
accoglimento e va perciò disattesa (v. art. 14 cpv. 1 lett. a LAG);
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe perciò essere
posti a carico dell’appellante interamente soccombente (art. 48, 49 e 61 cpv. 1
OTLEF);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’appellante ha
presentato l’appello senza avvalersi dell’assistenza di un avvocato, si
rinuncia tuttavia a ogni prelievo;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia.
1. L’appello
è respinto.
2. L’istanza
di concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non
si preleva la tassa di giustizia.
4. Intimazione
a:
- AP 1, __________;
- AO
1, RA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'395.-, non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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