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Decisione

14.2010.111

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza a tutela dell'unione coniugale vertente su alimenti. Provvisoria esecutività

17 dicembre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

4 lett. b CPC);

che

l’appellante non pretende tuttavia che al gravame da lui presentato il 14

maggio 2009 sia stato concesso effetto sospensivo, né a ben vedere avrebbe

potuto pretenderlo, dato che l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo

avanzata con il gravame è stata respinta con decreto presidenziale 18 maggio 2009

(v. inc. 11.2009.78), per cui – ancorché contrariamente a quanto rilevato dal

primo giudice la citata sentenza non porta l’attestazione “cresciuta in

giudicato”, ma solo la menzione “per copia conforme all’originale”(doc. B) –

erano senz’altro dati i presupposti ex art. 80 cpv. 1 LEF per rigettare in via

definita l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto esecutivo in

rassegna;

che

nella misura in cui fa carico al Pretore di avere trascurato che secondo la

sentenza 30 aprile 2009 il pagamento degli alimenti decorre dal 1. settembre

2009 e non dal 1. aprile 2009, come invece stabilito in sentenza, l’appellante travisa

la realtà dei fatti;

che

Considerandi

pur avendo rilevato che il procedente agisce per ottenere il pagamento del

contributo alimentare per le figlie dal 1.4.2009 al 1.7.2010, il primo giudice

ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo per fr. 10'395.-, somma

costituita dagli arretrati che vanno dal 1.11.1009 al 31.07.2010, come si può

del resto facilmente constatare dal titolo di credito indicato nel precetto

stesso e dal conteggio degli arretrati di cui al doc. F, che fa decorrere

l’importo di fr. 385.- per ogni figlia dal 1.11.2009 (doc. F), il che fa dunque

ritenere che l’indicazione della data 1.4.2009 è conseguente a una svista

redazionale;

che ne

discende pertanto la reiezione dell’appello;

che

rivelandosi il gravame già d’acchito manifestamente infondato, la richiesta di

concessione dell’assistenza giudiziaria per le spese di appello non può trovare

accoglimento e va perciò disattesa (v. art. 14 cpv. 1 lett. a LAG);

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe perciò essere

posti a carico dell’appellante interamente soccombente (art. 48, 49 e 61 cpv. 1

OTLEF);

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’appellante ha

presentato l’appello senza avvalersi dell’assistenza di un avvocato, si

rinuncia tuttavia a ogni prelievo;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia.

1. L’appello

è respinto.

2. L’istanza

di concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non

si preleva la tassa di giustizia.

4. Intimazione

a:

- AP 1, __________;

- AO

1, RA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'395.-, non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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