14.2010.112
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ricorso tardivo. Inammissibilità quale istanza di restituzione in intero
28 dicembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2010.112
Data decisione, Autorità:
28.12.2010, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ricorso tardivo. Inammissibilità quale istanza di restituzione in intero
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 346 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2010.112
Lugano
28.12.2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Epiney-Colombo e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla
causa a procedura sommaria appellabile dipendente da istanza 27 maggio 2010 di
AO
1, __________
contro
AP
1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________ notificato in data 17 maggio 2010 per
il pagamento della somma di fr. 17’100.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
__________, con sentenza del 19 ottobre 2010 (EF. 2010.__________) ha così
deciso:
“1. L’istanza è accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia
in Fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 100.- a titolo di
indennità.
3. omissis.”
Preso atto dello scritto 13/16 dicembre, con il quale
la convenuta ha chiesto al Pretore del Distretto di __________ di riesaminare
il suo caso e della successiva trasmissione del medesimo da parte della Pretura
al Tribunale d’appello per competenza;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con sentenza del 19 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________,
in accoglimento dell’istanza 27 maggio 2010 di AO 1, __________, ha respinto in
via provvisoria l’opposizione sollevata da AP 1, __________, al precetto
esecutivo n. __________, fattole notificare in data 17 maggio 2010 dall’Ufficio
di esecuzione di __________ per il pagamento di fr. 17'100.- oltre interessi e
spese,
che
con scritto del 13/16 dicembre 2010 AP 1 ha comunicato al Pretore del Distretto di __________ che il precetto esecutivo in rassegna riguarda il mancato
pagamento della pigione di un immobile sito a P__________, che tale immobile
era stato locato al suo ex marito C__________ C__________, che il contratto di
affitto era stato sottoscritto in calce dal medesimo e che il “mio riconoscimento
di debito è da ritenersi mai avvenuto, giacché in calce al contratto di
locazione è stata apposta la mia firma in maniera totalmente fraudolenta, come
si può facilmente evincere ad un esame più attento della stessa”, circostanza
del resto ammessa, in forma scritta, dal soggetto, in grado di testimoniare
davanti al giudice;
che,
ciò posto, AP 1 ha chiesto al primo giudice di volere riesaminare il suo caso,
che
la Pretura del Distretto di __________, considerando tale scritto come
ricorso/appello, lo ha trasmesso al Tribunale d’appello per competenza;
che
l’atto non è stato intimato alla parte istante per osservazioni, risultando il
medesimo – qualora lo si volesse considerare come impugnativa, come supposto
dalla Pretura – irricevibile;
che,
secondo l’art. 22 cpv. 1 LALEF, il termine per l’appellazione e per il ricorso
in cassazione contro una sentenza di rigetto dell’opposizione è di dieci
giorni, ridotto a cinque in materia cambiaria;
che
dagli accertamenti eseguiti da questa Camera (Track & Trace) risulta che la
sentenza di primo grado, intimata alle parti il 19 ottobre 2010, è stata
notificata all’insorgente il 23 ottobre 2010;
che
essendo il termine per ricorrere venuto così a scadere il 2 novembre 2010, il
rimedio introdotto il 16 dicembre 2010 è perciò manifestamente tardivo, ciò che
ne comporta la sua irricevibilità,
che,
in ogni modo, le obiezioni sollevate per la prima volta dall’insorgente -
peraltro nella forma del puro parlato, ossia senza addurre alcuna prova a
sostegno delle medesime e, del resto, con inspiegabile ritardo – con il gravame,
non potrebbero, comunque sia, essere vagliate da questa Camera, l’art. 321 cpv.
Fatti
1 lett. b CPC, applicabile in virtù del rinvio disposto dall’art. 25 LALEF,
vietando alle parti di addurre in sede di appello nuovi fatti, prove ed eccezioni,
che ne
discende pertanto l’irricevibilità del rimedio;
che
ci si potrebbe nondimeno chiedere se con la sua iniziativa la convenuta si sia
per finire proposta di fare capo all’istituto della restituzione in intero contro
le sentenze, per il fatto che, secondo lei, sarebbe stato falsificato/alterato
un documento decisivo per il giudizio (art. 346 cpv. 1 lett. a CPC);
che
la questione non ha da essere vagliata, dato che con l’entrata in vigore della
revisione della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (1.1.1997) una
domanda di restituzione in intero contro le sentenze, nell’ambito di una
procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, è comunque sia inammissibile (Cocchi/Tezzini, CPC-Ti, ad art. 346 n.
Considerandi
4), per tacere del fatto che per essere ammessa la restituzione in intero ex
art. 346 cpv. 1 lett. a CPC occorre che il preteso reato sia stato accertato
dal giudice penale, rispettivamente che un eventuale abbondono del procedimento
o l’assoluzione dell’imputato siano stati pronunciati per motivi diversi dalla
mancanza di prove, rispettivamente che il procedimento penale non sia più
proponibile (art. 347 cpv. 1 CPC);
che
alla convenuta rimane comunque sempre aperta la via della denuncia penale al Ministero
pubblico qualora ritenesse che il suo ex marito abbia apposto in maniera
fraudolenta la sua firma sul contratto di locazione, così da farla apparire,
contrariamente al vero, come condebitrice solidale;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza, ossia essere posti a carico dell’insorgente,
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’appellante non è
assistita da un avvocato, si rinuncia eccezionalmente a ogni prelievo, mentre non
si assegnano indennità alla controparte, cui l’impugnativa, come visto, non è
stata intimata per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. L’appello
è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a.
- AP 1, __________,
- AO 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 17'100.-, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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