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Decisione

14.2010.14

Fallimento internazionale. Liquidazione di una società incorporata nelle Isole Vergini Britanniche. Parificazione ad un fallimento

8 aprile 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Statuendo

sull’istanza 17 dicembre 2009 della società IS 1., __________

(Tortola, Isole Vergini Britanniche), l’Alta Corte di

Giustizia dei Caraibi Orientali delle Isole Vergini Britanniche (Eastern Caribbean Supreme Court in The High Court of Justice), con decisione di stessa data (Order, n.

2009/430, doc. H e I), ha nominato PI 1, PI 2 e PI 3

co-liquidatori provvisori (Joint Provisional Liquidators) della società istante.

D’altronde, l’Alta Corte di Giustizia di Londra (The High Court of Justice of London), con decisione 18 dicembre 2009 (Order, n. 22027/2009), ha nominato gli stessi PI 2 e PI 3 quali co-liquidatori provvisori

della medesima società. Il 12 febbraio 2010, questa Camera ha respinto

l’istanza dei co-liquidatori provvisori tendente al riconoscimento in Svizzera

di entrambe le citate decisioni nonché all’adozione di misure conservative,

ritenendo che gli Orders in questione non erano

da considerare decisioni di “fallimento” ai sensi dell’art. 166 LDIP, siccome

erano decisioni provvisionali che precedevano il “fallimento” vero e proprio,

ovvero la “liquidation” ai sensi della sezione 160 dell’Insolvency

Act 2003 (CEF 14.10.10, cons. 3.2 e 3.3).

B. Statuendo

sull’istanza 7 dicembre 2009 della società M__________ Ltd, l’Alta Corte di

Giustizia dei Caraibi Orientali delle Isole Vergini Britanniche, con decisione

15 febbraio 2010 (Order, n. 2009/430, doc. B e C), ha nominato PI 1, PI 2 e PI 3 co-liquidatori (Joint Liquidators)

della società IS 1 ai sensi dell’Insol­vency Act

2003.

C. Il 1° marzo 2010, i

liquidatori hanno chiesto a questa Camera il riconoscimento della procedura

d’insolvenza in Svizzera e l’adozione di misure conservative ai sensi dell’art.

168 LDIP (sospensione dell’esecuzione n. __________ promossa

dalla società PI 4, __________, contro IS 1, e delle procedure giudiziarie

connesse, nonché divieto all’UE di Lugano di disporre dei beni oggetto dei

sequestri n. __________, n. __________, __________ e n. __________ eseguiti a

favore della stessa procedente). Le istanze cautelari e supercautelari sono

state respinte con decisione 8 marzo 2010.

D. Il

22 marzo 2010, gli istanti hanno prodotto una dichiarazione dell’amministratore

di IS 1 prima che venisse messa in liquidazione, signor __________, con cui ha

comunicato di rinunciare ad essere sentito nella procedura di exequatur in

esame. A richiesta della Camera, gli istanti, il 29 marzo 2010, hanno inoltre

prodotto l’istanza 7 dicembre 2009 di M__________ Ltd all’origine dell’Order

15 febbraio 2010 e un ulteriore parere dello studio legale L__________ del 26

marzo 2010 relativo a tale istanza e a quella 17 dicembre 2009 di IS 1

Considerato

Considerandi

1.

Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Canton Ticino competente per

riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg.

LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo l’

art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura contenziosa

– quindi contraddittoria – di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC). Per

diritto federale, la procedura è retta dal principio inquisitorio (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, n. 16 ad art.

167.

LDIP), ma le parti sono tenute a collaborare attivamente all’accertamento

dei fatti pertinenti.

2.

Le

condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero

di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali

trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP). Non esistono, nella

materia specifica, accordi tra la Svizzera e le Isole Vergini Britanniche. La Convenzione del 3 dicembre 1937 tra la Svizzera e la Gran Bretagna

in materia di procedura civile (RS 0.274.183.671), che

si estende alle Isole Vergini Britanniche (art. 8 nota 4), non è infatti

applicabile in materia di fallimento (cfr. Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d’une

faillite ouverte à l’étranger, Lugano 2006, pag. 6, con rif.).

3.

Per

i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,

il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:

1) la

decisione da delibare decreti l’apertura di un “fallimento” ai sensi dell’art.

166.

LDIP;

2) vi

siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso

di specie nel Cantone Ticino);

3) il

fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del

fallito;

4) l'istante

sia abilitato a chiedere il riconoscimento;

5) all’istanza

di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto

fallimentare straniero;

6) detto

giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;

7) non

sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento

non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico materiale (cpv. 1) o

formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale, all'istanza deve essere

allegato un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata

regolarmente secondo il diritto della sua dimora abituale o della sua sede, ed

in tempo congruo per presentare le proprie difese;

8) lo

Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.

3.1

La

prima questione da risolvere in concreto è quella di determinare se l’Order di

cui si chiede la delibazione (doc. B) verte sull’apertura di un

“fallimento” ai sensi dell’art. 166 LDIP.

Per

“fallimento” s’intende una decisione giudiziaria o amministrativa, fondata

sullo stato d’insolvenza del debitore (renitente, insolvibile o

sovraindebitato), che esplica gli effetti più tipici del fallimento ai sensi

del diritto svizzero, in particolare il divieto per il fallito di disporre dei

propri beni, e mira alla liquidazione del suo intero patrimonio – compresi i

suoi beni situati all’estero – a favore di tutti i suoi creditori in una

procedura (appunto generale e collettiva) posta sotto la sorveglianza di

un’autorità non necessariamente giudiziaria, con lo scopo di mettere in opera

la responsabilità patrimoniale del fallito (cfr. ad es. Kaufmann-Kohler/Ri­gozzi, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 6 e segg. ad art. 166 LDIP; Jaques,

op. cit., pag. 32 e segg. con rif.).

Nel

caso concreto, contrariamente all’Order 17 dicembre

2009, che la Camera ha rifiutato di riconoscere con sentenza 12 febbraio

2010.

(inc. 14.10.10), l’Order del 15 febbraio 2010 verte

indubbiamente su un “decreto straniero di fallimento” ai sensi dell’art. 166

cpv. 1 LDIP, dal momento che conferisce ai co-liquidatori segnatamente il

potere di svolgere qualsiasi attività della società, nella misura necessaria ai

fini della sua vantaggiosa liquidazione (doc. B/C, pto 2/e), di vendere o

altrimenti disporre degli attivi della società (pto 2/f) e di pagare i

creditori (pto 2/a; cfr. pure il parere 23 febbraio 2010 di cui al doc. BB, ad

n. 39). Vero è che la decisione di cui si chiede la delibazione non decreta

formalmente la messa in liquidazione di IS 1, ma risulta dalla sezione 160 del

codice d’insolvenza locale (Insolvency Act, 2003, doc. Z) che la

liquidazione inizia al momento della nomina del liquidatore. Del resto, i giudici

esteri hanno fatto loro, accogliendola, l’istanza 7 dicembre 2009 di M__________

Ltd, che quale conclusione n. 1 chiedeva esplicitamente la messa in liquidazione

(“The Respondent, IS 1, be wound up under the provisions of the Act”,

adducendo l’insolvibilità conclamata della società convenuta già dal gennaio

2009.

(n. 4 e 6 dei motivi dell’istanza). Tale liquidazione esplica effetti

analoghi a quelli del fallimento svizzero (sezione 175 dell’Insolvency Act,

2003). Si tratta quindi chiaramente di una liquidazione universale fondata

sull’insolvenza del debitore che corrisponde alla nozione di fallimento giusta

l’art. 166 LDIP (in tal senso, per il Winding up by the court inglese

decretato a causa dell’insolvenza del debitore: M. F. Theus Simoni, Englische, wallisische und französische Konkursverwalter

in der Schweiz, tesi Zurigo 1997, pag. 282 ad 4/a; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 11 ad art. 166 LDIP). Non

v’è d’altronde dubbio che la liquidazione ai sensi della sezione 159 dell’Insolvency

Act, 2003 ha portata extraterritoriale, poiché il capitolo XVIII di questa legge è

interamente dedicato al tema delle procedure d’insolvenza transfrontaliere (Cross-border

insolvency) (cfr. in particolare sezione 436 (2) (b) e CEF 22 novembre

2007, inc. 14.06.123, cons. 4.1), e comunque la decisione da delibare lo precisa

esplicitamente (ad 2/d e 5).

4.2

In

virtù dell’art. 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento

straniero presuppone in particolare che vi siano beni della massa fallimentare

nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino).

a) È

sufficiente che l’istante renda verosimile tale presupposto (cfr. STF 5P.284/2004,

c. 4.2; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op.

cit., n. 3 ad art. 167 LDIP; Dutoit,

Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2.

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 22 art. 167; Berti, Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea/

Francoforte-sul-Meno 2007, n. 5 ad art. 167). Le esigenze a tal proposito non

devono essere elevate (CEF 24 marzo 2006 [14.05.144], cons. 2.1/b; CEF 24

aprile 2007 [14.06.35], cons. 3.2/e).

b) Nel

caso concreto, è noto a questa Camera, per averlo accertato in particolare

nella procedura di ricorso di cui all’inc. 15.09.112, che l’Ufficio esecuzione __________

ha incassato importanti somme di denaro (per oltre 10 milioni di franchi) per

conto di IS 1 nell’ambito della procedura di sequestro n. __________

diretta contro quest’ultima. La competenza territoriale della Camera è

quindi data.

4.3

Dalla

documentazione prodotta (“Certificate of incumbency”, doc. D/E e parere

dello studio legale Lennox Patton, doc. F/G) si evince che IS 1 ha sede nelle Isole Vergini Britanniche. L’Eastern Carribean Supreme Court in the High

Court of Justice era pertanto internazionalmente

competente secondo l'art. 166 cpv. 1 principio LDIP per emanare la decisione in

esame (ad es. Volken, op. cit.,

n. 47 e segg. ad art. 166).

4.4

Sono legittimati a chiedere il riconoscimento di un fallimento estero

in Svizzera l’amministrazione estera e i creditori. Nel caso concreto, gli

istanti hanno dimostrato di essere stati nominati liquidatori del fallimento

principale e di essere stati esplicitamente autorizzati a presentare l’istanza

in esame (Order 15 febbraio 2010, doc. B/C, ad 1 e 5).

4.5

La

sentenza prodotta (doc. B) risulta essere una copia, la cui conformità

all’originale è accertata dal sigillo, dal timbro e dalla firma apposta il 18

febbraio 2010 dal notaio pubblico __________. Tale autenticazione è sufficiente

ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il rinvio dell’art.

167.

cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta

norma precisa che “l’autenticazione dev’essere fatta dall’autorità giudicante”

(FF 1983 I 306). Non è quindi necessario che la decisione da delibare sia

munita della postilla della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che

sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).

4.6

Il

carattere esecutivo della sentenza di cui si chiede il riconoscimento risulta

direttamente dalla legge dello Stato di origine, dato che la sezione 160 dell’Insolvency

Act, 2003 prescrive che la liquidazione comincia alla data in cui viene

designato il liquidatore, nel caso concreto il 15 febbraio 2010 (doc. B/C e

parere dello studio legale L__________, doc. AA/BB, ad § 42). E contrariamente

a quanto imposto dall’art. 25 lett. b LDIP per le sentenze civili, non è

necessario per il riconoscimento che la sentenza fallimentare sia definitiva

(cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP; DTF 126 III 103 e segg., cons. 2).

Non occorre quindi verificare se sia tuttora possibile un ricorso contro la decisione

in esame.

4.7

Non appaiono

dati motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP. Il diritto d’insolvenza vigente

nelle Isole Vergini Britanniche risulta rispettoso dei principi fondamentali

delle diritto fallimentare svizzero, e in particolare quello della par

condicio creditorum per quanto riguarda i crediti chirografari non

postergati (sezione 207 (2) dell’Insolvency Act, 2003; parere dello

studio legale Lennox Patton, doc. AA/BB, § 31).

4.8

Il

diritto di reciprocità con le Isole Vergini Britanniche è garantito, dal

momento che gli art. 448 segg. dell’Insolvency Act,

2003.

prevedono una procedura di riconoscimento

delle procedure estere di risanamento, di liquidazione e di fallimento (CEF

22.

novembre 2007, inc. 14.06.123, cons. 4.8; Kaufmann-Kohler/

Ri­gozzi, op. cit., n. 81 ad art. 166 LDIP).

5.

Essendo realizzati tutti i presupposti di legge, l’istanza va

pertanto accolta.

Per

analogia con gli art. 169 cpv. 1 LEF e 49 cpv. 2 OTLEF, le spese relative a questa

procedura, il cui importo è determinato in funzione della tariffa giudiziaria

cantonale (cfr. art. 513 cpv. 2 CPC), oltre a quelle dell'ufficio dei

fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale sospensione per mancanza di

attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai creditori (art. 232

LEF), sono in linea di massima a carico dell’istante, che le deve anticipare (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, n. 19 ad art.

167.

LDIP).

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 1 cpv. 2, 27, 29, 166, 167 LDIP; 148, 361 segg. e 513 CPC;

decreta:

1.

L’istanza

è accolta.

1.1

Di

conseguenza, il fallimento di IS 1, Tortola (Isole Vergini Britanniche), decretato

il 15 febbraio 2010 dall’Eastern Carribean Supreme Court in the High

Court of Justice, è riconosciuto in Svizzera.

1.1.1

Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio __________ perché proceda alla liquidazione fallimentare

in via sommaria limitatamente ai beni della fallita situati in Svizzera.

1.1.2

Le

ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento

secondario sono a carico e da anticipare dalla Massa fallimentare, nella misura

richiesta dall’Ufficio __________.

2.

È

ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio

ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 2’000.-- e le spese di pubblicazione sono poste a

carico di IS 1

4.

Intimazione:

– Studio legale PA 1, Lugano;

– Ufficio del registro fondiario di __________,

sede;

– Ufficio __________, Viganello;

– Ufficio esecuzione __________, sede.

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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