14.2010.15
Rinvio TF. Nuova statuizione sulle spese e le indennità dell'istanza cantonale
16 marzo 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2010.15
Data decisione, Autorità:
16.03.2010, CEF
Titolo:
Rinvio TF. Nuova statuizione sulle spese e le indennità dell'istanza cantonale
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 62 OTLEF
Incarto n.
14.2010.15
(Rinvio TF)
Lugano
16 marzo 2010/FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 15 aprile 2009 da
AO 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA
2, __________)
contro
AP 1, __________ (già patrocinata
dall’avv. PA 1, __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo no. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________ notificato il 6 marzo 2009 per il
pagamento di fr. 521'069,60 oltre interessi e spese;
richiamato il pronunciato del 26 agosto 2009 di questa
Camera (inc. n. 14.2009.__________ e la sentenza del 12 gennaio 2010 della II
Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. n. 5A_ __________);
ritenuto in fatto
e considerato in diritto:
che con sentenza del 6 luglio 2009 il Pretore del
Distretto di __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta da AP 1 al precetto esecutivo fattole notificare da AO 1 per
l’incasso di fr. 521'069.60;
che con sentenza del 26 agosto 2009 questa Camera, in
accoglimento dell’appello 17 luglio 2009 dell’escussa, ha invece respinto
l’istanza di rigetto dell’opposizione proposta dalla creditrice, ponendo a
carico di quest’ultima le spese processuali e le ripetibili di prima e seconda
istanza (inc. n. 14.2009.__________);
che AO 1 è insorta al Tribunale federale con ricorso
in materia civile del 16 settembre 2009, chiedendo di annullare la sentenza di
appello, di confermare la decisione pretorile e di porre le spese e le
ripetibili di tutte le istanze a carico di AP 1;
che il 22 ottobre 2010 AO 1 ha comunicato al Tribunale federale di ritenere privo d’oggetto il ricorso, perché AP 1 ha ritirato l’opposizione interposta al precetto esecutivo, ed ha allegato un copia della
dichiarazione di ritiro;
che con scritto 26 ottobre 2009 le parti sono state
invitate dal Tribunale federale a determinarsi sulla questione e, in
particolare, sulla ripartizione delle spese e delle ripetibili;
che il patrocinatore di AP 1 ha comunicato al Tribunale federale con lettera 27 ottobre 2009 di non più difendere l’escussa,
mentre la ricorrente ha ribadito la richiesta di porre spese e ripetibili delle
tre istanze a carico dell’opponente, ritenuta acquiescente “ab initio”;
che il 27 novembre 2009 AP 1 è stata invano invitata
personalmente dalla Presidente della Corte adita a determinarsi sullo scritto
22 ottobre 2009 di controparte e sulla ripartizione delle spese e delle
ripetibili;
che a seguito del ritiro dell’opposizione interposta
dall’escussa al precetto esecutivo, il Tribunale federale ha ritenuto che la
procedura con cui veniva richiesto il rigetto di tale opposizione fosse
divenuta priva di oggetto (sentenza del Tribunale federale, consid. 5);
che nel contempo il Tribunale federale ha posto a
carico dell’opponente le spese giudiziarie di fr. 1’000.-, con l’obbligo di
rifondere alla ricorrente fr. 3'000.- per ripetibili della sede federale,
ritenendo – nell’ambito di un esame sommario del presumibile esito del gravame
– il conteggio che menziona l’importo “totale a debito euro” di 341.100.-
firmato in calce dall’opponente, configurare gli estremi di una scrittura
privata che permette di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione,
tenuto anche conto del fatto che, in definitiva, ritirando la propria opposizione
l’escussa pare avere riconosciuto l’infondatezza della stessa, con il che il
ricorso avrebbe potuto verosimilmente essere accolto;
che, ricordato che il ritiro dell’opposizione al
precetto esecutivo da parte dell’escussa ha reso l’intera controversia priva
d’oggetto, con conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata, il
Tribunale federale ha rinviato la causa a questa Camera per nuovo giudizio
sulle spese processuali e sulle ripetibili della sede cantonale (sentenza
citata, consid. 7);
che tale giudizio non può che ricalcare quello al
quale è giunto il Tribunale federale, nel senso di adattare di conseguenza il
relativo dispositivo nei due gradi di giudizio cantonali, ponendo a carico
dell’escussa – soccombente – le spese, la tassa di giustizia e le indennità di
prima sede così come aveva stabilito il Pretore, come pure gli oneri
processuali e l’indennità della procedura di appello, divenuta priva di oggetto
(come quella di prima sede, e più in generale, come l’intera procedura; v.
sentenza del Tribunale federale, consid. 5 e 7);
motivi per i quali,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
Fatti
I. L’appello
è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto, la sentenza
impugnata è annullata e i suoi dispositivi sono così riformati:
“1. L’istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione è stralciata dai ruoli in quanto
divenuta priva di oggetto.
2. La
tassa di giustizia in fr. 400.-, da anticipare come di rito, è posta a carico
di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 5’000.- a titolo di indennità”.
Considerandi
II. La tassa di giustizia di fr. 600.- relativa alla procedura
d’appello, già anticipata da AP 1, rimane a suo carico, con l’obbligo di
rifondere a AO 1 fr. 2’000.- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a: - AP 1, __________;
-
avv. PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 521'069,60, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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