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Decisione

14.2010.16

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di compensazione

23 marzo 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

del 18 novembre 2010, dell’Ufficio di esecuzioni e fallimenti di __________, AO

1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 28'300.- più interessi e spese,

indicando quale titolo di credito: “Prestito per la signora AP 1 da utilizzare

per la sua ditta __________”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente

ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza 30 novembre 2009.

B. L’istante fonda la sua domanda sullo scritto 27 gennaio 2009, dal

titolo “CONCERNE: Somma ricevuta come prestito/Investimento”, inviato da AP 1 a

AO 1, nel quale la mittente ha dichiarato di avere ricevuto da AO 1 la somma di

fr. 8'300.- quale prestito/investimento ad uso esclusivo di capitale per la

ditta __________, di cui essa è titolare, e nel quale la stessa mittente ha

pure dichiarato che AO 1 avrebbe il 28 febbraio 2008 dato come pegno la sua

Assicurazione sulla Vita (__________) come garanzia per un credito di fr.

20'000.- emesso dalla __________, succursale di __________, sotto forma di un

conto base corrente intestato a nome di AP 1 e da utilizzare esclusivamente

come capitale della ditta __________; scritto nel quale AP 1 ha altresì dichiarato

che in caso di chiusura, rispettivamente di fallimento della ditta o

semplicemente su richiesta di AO 1, essa avrebbe restituito nel più breve

tempo possibile la somma ricevuta in contanti e riscattato interamente la sua

polizza vita (act. C).

C. All’udienza di discussione dell’11 febbraio 2010 la parte istante si

è confermata nella propria domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta,

asserendo: che il presunto riconoscimento di debito di cui all’act. C è stato

sottoscritto a seguito di pressioni e aggressioni verbali da parte

dell’istante; che il medesimo documento non rappresenta, comunque sia, valido

riconoscimento di debito per ottenere il rigetto dell’opposizione per quanto

riguarda la posizione di fr. 20’000.-, avendo egli al riguardo unicamente

consegnato una polizza assicurativa quale garanzia; che al riguardo si tratta,

più precisamente, di un pegno reale, per cui l’istante deve chiedere la

restituzione della garanzia; che la vertenza trae origine dal negozio da loro

aperto ad __________, e più precisamente dal contratto di locazione relativo al

medesimo sottoscritto da entrambe le parti (act. 5); che tuttavia il pagamento

della locazione è sempre stato fatto esclusivamente da lei (act. 6) e che

pertanto essa è legittimata a porre in compensazione la metà dell’affitto per

il periodo dal 1° maggio 2007 al 31 dicembre 2009, a fr. 700.- mensili,

ammontante a un totale di fr. 22'400.-., ossia per fr. 11'200.-.

In

replica l’istante ha contestato le avversarie allegazioni, asserendo: che non

vi sono mai state aggressioni verbali nei confronti della convenuta; che benché

egli avesse voluto diventare socio del negozio, la convenuta non ha gli ha

consentito di raggiungere tale obiettivo; che è sempre stata la stessa

convenuta a gestire i soldi, ad avere i contatti con tutti i fornitori, a

scegliere la merce e a decidere come esporla; che il contratto di locazione

relativo al negozio di __________ è anche a suo nome, poiché all’inizio,

siccome la convenuta era altrove, era l’istante a tenere i contatti con la

proprietaria dell’ente locato; che egli non deve alla convenuta alcunché per la

locazione, dato che egli era unicamente un dipendente salariato della ditta, a

fr. 2'500.- lordi mensili.

In

duplica la convenuta si è confermata nelle proprie eccezioni, contestando che

la risoluzione del contratto di locazione sia avvenuta unilateralmente da parte

sua, in quanto si è trattato di una decisione comune;

D. Con sentenza del 12 febbraio 2010 il Pretore __________ ha accolto

parzialmente l’istanza, rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta

dalla convenuta al precetto esecutivo in rassegna limitatamente a fr. 8'300.-

oltre interessi e spese. Premesso che nel caso in esame vi è riconoscimento di

debito soltanto per quanto riguarda la somma di fr. 8'300.- versata dalla

convenuta all’istante a titolo di prestito/investimento (act. C), il primo

giudice ha dipoi respinto le eccezioni liberatorie sollevate dall’escussa

all’udienza di discussione. Tra l’altro egli ha ritenuto che la convenuta non

ha affatto reso verosimile di essere creditrice verso l’istante della metà del

canone di affitto relativo al negozio di __________, non essendovi nessuna

chiarezza circa i rapporti commerciali/societari fra le parti. Che l’istante e

la convenuta fossero soci (società semplice) non è comprovato; ancorché il

contratto di locazione sia stato intestato a entrambi, quali locatari, non

appare verosimile – ha puntualizzato il giudice – che l’istante, dipendente e

salariato dell’escussa, a fr. 2'500,- lordi al mese (circostanza rimasta

incontestata) fosse tenuto a versare la metà del canone del negozio in cui

svolgeva la sua attività. Se cosi fosse stato, ha obiettato lo stesso giudice,

non si vede per quale ragione la datrice di lavoro non abbia direttamente e

mensilmente dedotto dallo stipendio dell’istante l’importo di fr. 350.-,

corrispondente alla meta del canone di locazione di fr. 700.-

E. Contro la citata sentenza insorge la convenuta con tempestivo atto

di appello, asserendo che invece il suo credito nei confronti dell’istante è

liquido ed esigibile in quanto confermato dal contratto di locazione

sottoscritto anche dalla stesso precettante, il quale non ha contestato di non

avere fatto fronte alla metà dell’affitto. Del resto, l’istante non ha in alcun

modo giustificato motivi di liberazione dal suo obbligo assunto nei confronti

della proprietaria dello stabile e nei confronti della convenuta. L’eccezione

di compensazione, conclude l’appellante, va pertanto accolta limitatamente a

fr. 8'300.-, con conseguente reiezione dell’istanza.

F. L’appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto:

1.

Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudice lo

pronuncia, sempreché, il debitore, non giustifichi immediatamente delle

eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF).

2.

Nel suo appello l’insorgente non contesta – a giusta ragione del

resto - la decisione di prima sede nella misura in cui il primo giudice ha

individuato nello scritto 27 gennaio 2009 (act. C) gli estremi di un

riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma di fr. 8'300.-.

L’escussa propone però di nuovo l’eccezione di compensazione con un suo credito

di pari importo corrispondente alla metà del canone di locazione di cui al

contratto di locazione del 19 aprile 2007 sottoscritto da entrambi (act. 5).

L’istante, assevera l’appellante, non ha mai provveduto a pagare la sua quota

parte di fr. 350.- mensili, ovvero la metà del canone di fr. 700.- mensili che

è invece sempre stato interamante pagato da lei, come attestato dalla

documentazione bancaria agli atti (act. 6). Ora, l’eccezione di estinzione per

compensazione del debito richiede, per essere accolta, che essa sia resa

attendibile (Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, § 36 n. 1 segg. pag. 80 e segg.; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol I., Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 93 ad art.

82). A tal fine spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a

far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e

l’importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso

in cui l’importo e l’esigibilità della contropretesa risultino con sufficiente

chiarezza (Panchaud/Caprez, op.,

cit. § 36 n. 1 e 2, pag. 81; CEF, sentenza del 28 dicembre 2009 inc.

14.2009

, consid. 2a).

3.

Nella fattispecie è pacifico che il contratto di locazione agli atti

è stato sottoscritto sia dalla convenuta sia dall’istante, come pure è pacifico

che la pigione (affitto) da loro dovuta ammonta(va) a fr. 700.- mensili. E’

dipoi altrettanto pacifico che la pigione è sempre stata versata dalla convenuta

mediante addebito del suo conto bancario (act. 6). Sennonché, da queste

circostanze l’appellante non può automaticamente pretendere di poter addebitare

all’istante la metà del canone di locazione da essa costantemente pagato alla

proprietaria dello stabile in virtù del citato contratto di locazione. Come

correttamente rilevato dal Pretore, manca il benché minimo affidabile riscontro

sui rapporti interni tra i due locatari, i quali si sono sì impegnati a versare

alla locatrice la somma di fr. 700.- mensili per la pigione relativa al negozio

__________ sito ad __________, ma non hanno però lasciato alcuna traccia documentale

sul modo con cui intende- vano gestire, al loro interno, i loro reciproci

diritti ed obblighi conseguenti alla conduzione del negozio di __________. Del

resto, lo stesso giudice, per finire, non ha mancato di osservare che è del

tutto inverosimile che l’istante, dipendente e salariato della convenuta –

ossia della vera titolare del negozio, come da lei stessa preteso al momento di

rilasciare il riconoscimento di debito per fr. 8'300.-(act. C) - a fr. 2’500.-

lordi mensili, fosse tenuto addirittura ad assumersi la metà del canone di

locazione relativo al negozio in cui svolgeva la sua attività, ritenuto che in

caso contrario la convenuta non avrebbe mancato di reagire, deducendo dallo

stipendio quanto dovutole. Orbene, l’appellante nemmeno si confronta con tali

considerazioni. Per tacere del fatto che reiterando nel fare valere di avere

costantemente pagato dal mese di aprile 2007 al mese di dicembre 2009 la

pigione (act. 6), l’appellante sfiora perfino l’autolesionismo. Fosse essa

stata veramente creditrice nei confronti dell’istante per quanto versato in

eccedenza, essa avrebbe sicuramente reagito prima, diffidando per lo meno l’istante

a volere fare la sua parte. Ma ciò non solo non risulta dagli atti, ma nemmeno

è preteso nel ricorso.

4.

Ne discende pertanto che l’appello deve essere disatteso, siccome

manifestamente infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell’appellante

(art. 48 e 49 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

I. L’appello

è respinto.

II. La

tassa di giustizia di fr. 450.-, anticipata dall’appellante, è posta a suo

carico.

III. Intimazione

a: - __________, __________;

-

__________, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di

fr.8'300.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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