14.2010.16
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di compensazione
23 marzo 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2010.16
Data decisione, Autorità:
23.03.2010, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di compensazione
COMPENSAZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2010.16
Lugano
23 marzo 2010
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 30 novembre 2009 da
AO 1, __________
contro
AP 1, __________ (patrocinata dall’ __________
__________)
tendente a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________, per l’importo di fr. 28'300.- oltre
interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza del 12 febbraio 2010(EF.2009.432), ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente
accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, è respinta in via
provvisoria per fr. 8'300..-- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2009 e fr.
100--- di spese esecutive.
2. Le spese e la
tassa di giustizia per complessivi fr. 340.-, da anticipare dalla parte
istante, rimangono a suo carico per 2/3 e sono poste a carico della convenuta
per 1/3.
L’istante rifonderà alla convenuta l’importo di
fr. 400.-- a titolo di ripetibili ridotte.
3. omissis.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla
convenuta, che con atto di appello del 1°marzo 2010 chiede la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e di indennità per entrambe le sedi;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
del 18 novembre 2010, dell’Ufficio di esecuzioni e fallimenti di __________, AO
1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 28'300.- più interessi e spese,
indicando quale titolo di credito: “Prestito per la signora AP 1 da utilizzare
per la sua ditta __________”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente
ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza 30 novembre 2009.
B. L’istante fonda la sua domanda sullo scritto 27 gennaio 2009, dal
titolo “CONCERNE: Somma ricevuta come prestito/Investimento”, inviato da AP 1 a
AO 1, nel quale la mittente ha dichiarato di avere ricevuto da AO 1 la somma di
fr. 8'300.- quale prestito/investimento ad uso esclusivo di capitale per la
ditta __________, di cui essa è titolare, e nel quale la stessa mittente ha
pure dichiarato che AO 1 avrebbe il 28 febbraio 2008 dato come pegno la sua
Assicurazione sulla Vita (__________) come garanzia per un credito di fr.
20'000.- emesso dalla __________, succursale di __________, sotto forma di un
conto base corrente intestato a nome di AP 1 e da utilizzare esclusivamente
come capitale della ditta __________; scritto nel quale AP 1 ha altresì dichiarato
che in caso di chiusura, rispettivamente di fallimento della ditta o
semplicemente su richiesta di AO 1, essa avrebbe restituito nel più breve
tempo possibile la somma ricevuta in contanti e riscattato interamente la sua
polizza vita (act. C).
C. All’udienza di discussione dell’11 febbraio 2010 la parte istante si
è confermata nella propria domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta,
asserendo: che il presunto riconoscimento di debito di cui all’act. C è stato
sottoscritto a seguito di pressioni e aggressioni verbali da parte
dell’istante; che il medesimo documento non rappresenta, comunque sia, valido
riconoscimento di debito per ottenere il rigetto dell’opposizione per quanto
riguarda la posizione di fr. 20’000.-, avendo egli al riguardo unicamente
consegnato una polizza assicurativa quale garanzia; che al riguardo si tratta,
più precisamente, di un pegno reale, per cui l’istante deve chiedere la
restituzione della garanzia; che la vertenza trae origine dal negozio da loro
aperto ad __________, e più precisamente dal contratto di locazione relativo al
medesimo sottoscritto da entrambe le parti (act. 5); che tuttavia il pagamento
della locazione è sempre stato fatto esclusivamente da lei (act. 6) e che
pertanto essa è legittimata a porre in compensazione la metà dell’affitto per
il periodo dal 1° maggio 2007 al 31 dicembre 2009, a fr. 700.- mensili,
ammontante a un totale di fr. 22'400.-., ossia per fr. 11'200.-.
In
replica l’istante ha contestato le avversarie allegazioni, asserendo: che non
vi sono mai state aggressioni verbali nei confronti della convenuta; che benché
egli avesse voluto diventare socio del negozio, la convenuta non ha gli ha
consentito di raggiungere tale obiettivo; che è sempre stata la stessa
convenuta a gestire i soldi, ad avere i contatti con tutti i fornitori, a
scegliere la merce e a decidere come esporla; che il contratto di locazione
relativo al negozio di __________ è anche a suo nome, poiché all’inizio,
siccome la convenuta era altrove, era l’istante a tenere i contatti con la
proprietaria dell’ente locato; che egli non deve alla convenuta alcunché per la
locazione, dato che egli era unicamente un dipendente salariato della ditta, a
fr. 2'500.- lordi mensili.
In
duplica la convenuta si è confermata nelle proprie eccezioni, contestando che
la risoluzione del contratto di locazione sia avvenuta unilateralmente da parte
sua, in quanto si è trattato di una decisione comune;
D. Con sentenza del 12 febbraio 2010 il Pretore __________ ha accolto
parzialmente l’istanza, rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla convenuta al precetto esecutivo in rassegna limitatamente a fr. 8'300.-
oltre interessi e spese. Premesso che nel caso in esame vi è riconoscimento di
debito soltanto per quanto riguarda la somma di fr. 8'300.- versata dalla
convenuta all’istante a titolo di prestito/investimento (act. C), il primo
giudice ha dipoi respinto le eccezioni liberatorie sollevate dall’escussa
all’udienza di discussione. Tra l’altro egli ha ritenuto che la convenuta non
ha affatto reso verosimile di essere creditrice verso l’istante della metà del
canone di affitto relativo al negozio di __________, non essendovi nessuna
chiarezza circa i rapporti commerciali/societari fra le parti. Che l’istante e
la convenuta fossero soci (società semplice) non è comprovato; ancorché il
contratto di locazione sia stato intestato a entrambi, quali locatari, non
appare verosimile – ha puntualizzato il giudice – che l’istante, dipendente e
salariato dell’escussa, a fr. 2'500,- lordi al mese (circostanza rimasta
incontestata) fosse tenuto a versare la metà del canone del negozio in cui
svolgeva la sua attività. Se cosi fosse stato, ha obiettato lo stesso giudice,
non si vede per quale ragione la datrice di lavoro non abbia direttamente e
mensilmente dedotto dallo stipendio dell’istante l’importo di fr. 350.-,
corrispondente alla meta del canone di locazione di fr. 700.-
E. Contro la citata sentenza insorge la convenuta con tempestivo atto
di appello, asserendo che invece il suo credito nei confronti dell’istante è
liquido ed esigibile in quanto confermato dal contratto di locazione
sottoscritto anche dalla stesso precettante, il quale non ha contestato di non
avere fatto fronte alla metà dell’affitto. Del resto, l’istante non ha in alcun
modo giustificato motivi di liberazione dal suo obbligo assunto nei confronti
della proprietaria dello stabile e nei confronti della convenuta. L’eccezione
di compensazione, conclude l’appellante, va pertanto accolta limitatamente a
fr. 8'300.-, con conseguente reiezione dell’istanza.
F. L’appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto:
1.
Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudice lo
pronuncia, sempreché, il debitore, non giustifichi immediatamente delle
eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF).
2.
Nel suo appello l’insorgente non contesta – a giusta ragione del
resto - la decisione di prima sede nella misura in cui il primo giudice ha
individuato nello scritto 27 gennaio 2009 (act. C) gli estremi di un
riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma di fr. 8'300.-.
L’escussa propone però di nuovo l’eccezione di compensazione con un suo credito
di pari importo corrispondente alla metà del canone di locazione di cui al
contratto di locazione del 19 aprile 2007 sottoscritto da entrambi (act. 5).
L’istante, assevera l’appellante, non ha mai provveduto a pagare la sua quota
parte di fr. 350.- mensili, ovvero la metà del canone di fr. 700.- mensili che
è invece sempre stato interamante pagato da lei, come attestato dalla
documentazione bancaria agli atti (act. 6). Ora, l’eccezione di estinzione per
compensazione del debito richiede, per essere accolta, che essa sia resa
attendibile (Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, § 36 n. 1 segg. pag. 80 e segg.; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol I., Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 93 ad art.
82). A tal fine spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a
far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e
l’importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso
in cui l’importo e l’esigibilità della contropretesa risultino con sufficiente
chiarezza (Panchaud/Caprez, op.,
cit. § 36 n. 1 e 2, pag. 81; CEF, sentenza del 28 dicembre 2009 inc.
14.2009
, consid. 2a).
3.
Nella fattispecie è pacifico che il contratto di locazione agli atti
è stato sottoscritto sia dalla convenuta sia dall’istante, come pure è pacifico
che la pigione (affitto) da loro dovuta ammonta(va) a fr. 700.- mensili. E’
dipoi altrettanto pacifico che la pigione è sempre stata versata dalla convenuta
mediante addebito del suo conto bancario (act. 6). Sennonché, da queste
circostanze l’appellante non può automaticamente pretendere di poter addebitare
all’istante la metà del canone di locazione da essa costantemente pagato alla
proprietaria dello stabile in virtù del citato contratto di locazione. Come
correttamente rilevato dal Pretore, manca il benché minimo affidabile riscontro
sui rapporti interni tra i due locatari, i quali si sono sì impegnati a versare
alla locatrice la somma di fr. 700.- mensili per la pigione relativa al negozio
__________ sito ad __________, ma non hanno però lasciato alcuna traccia documentale
sul modo con cui intende- vano gestire, al loro interno, i loro reciproci
diritti ed obblighi conseguenti alla conduzione del negozio di __________. Del
resto, lo stesso giudice, per finire, non ha mancato di osservare che è del
tutto inverosimile che l’istante, dipendente e salariato della convenuta –
ossia della vera titolare del negozio, come da lei stessa preteso al momento di
rilasciare il riconoscimento di debito per fr. 8'300.-(act. C) - a fr. 2’500.-
lordi mensili, fosse tenuto addirittura ad assumersi la metà del canone di
locazione relativo al negozio in cui svolgeva la sua attività, ritenuto che in
caso contrario la convenuta non avrebbe mancato di reagire, deducendo dallo
stipendio quanto dovutole. Orbene, l’appellante nemmeno si confronta con tali
considerazioni. Per tacere del fatto che reiterando nel fare valere di avere
costantemente pagato dal mese di aprile 2007 al mese di dicembre 2009 la
pigione (act. 6), l’appellante sfiora perfino l’autolesionismo. Fosse essa
stata veramente creditrice nei confronti dell’istante per quanto versato in
eccedenza, essa avrebbe sicuramente reagito prima, diffidando per lo meno l’istante
a volere fare la sua parte. Ma ciò non solo non risulta dagli atti, ma nemmeno
è preteso nel ricorso.
4.
Ne discende pertanto che l’appello deve essere disatteso, siccome
manifestamente infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell’appellante
(art. 48 e 49 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
I. L’appello
è respinto.
II. La
tassa di giustizia di fr. 450.-, anticipata dall’appellante, è posta a suo
carico.
III. Intimazione
a: - __________, __________;
-
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di
fr.8'300.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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