14.2010.18
Fallimento dichiarato in seguito a revoca del differimento (art. 725a cpv. 1 LEF)
8 aprile 2010Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2010.18
Data decisione, Autorità:
08.04.2010, CEF
Titolo:
Fallimento dichiarato in seguito a revoca del differimento (art. 725a cpv. 1 LEF)
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 725a CO
art. 174 LEF
art. 192 LEF
Incarto n.
14.2010.18
Lugano
8 aprile 20108 aprile 2010
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 18 luglio 2008 di differimento del fallimento ai sensi
dell’art. 725a cpv. 1 secondo periodo CO da
RI 1
Istanza di differimento del fallimento dapprima
accolta con decreto 11 agosto 2008 dal Pretore della Giurisdizione di __________
fino al 31 dicembre 2008 con contemporanea nomina del commissario A__________ B__________
e poi con 2 ulteriori decreti 2 gennaio 2009 e 18 giugno 2009 prorogata fino
al 31 dicembre 2009;
rilevato che all’udienza per incombenti dell’8
febbraio 2010 il commissario A__________
B__________ ha chiesto la revoca del differimento,
per cui il Pretore della Giurisdizione
di __________ con decisione 8 marzo 2010 ha pronunciato il fallimento di RI 1,
__________, a far tempo da lunedì 8 marzo 2010
alle ore 14.00;
appellante la ditta fallita che con appello 9
marzo 2010 e integrazione 11 marzo 2010
postula la “revoca” del fallimento;
preso atto che con decreto presidenziale 10 marzo
2010 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Con istanza 17 luglio 2008 RI 1 ha proceduto al deposito dei bilanci ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO, rilevando un’eccedenza di
debiti di fr. 326'413. Contestualmente ha chiesto il differimento del
fallimento asserendo che la continuazione dell’attività era una condizione
indispensabile per permetterle di perseguire la sua politica di risanamento,
avviata nel corso del 2007, che le permetteva di generare la liquidità
necessaria a far fronte ai suoi impegni.
Con
decreto dell’11 agosto 2008 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha
concesso il differimento fino al 31 dicembre 2008, nominando quale commissario
A__________ B__________.
Con
successivi decreti del 2 gennaio 2009 e del 18 giugno 2009, emessi in seguito a
richieste motivate e documentate del commissario, il Pretore ha prorogato il
differimento fino al 30 giugno 2009 rispettivamente fino al 31 dicembre 2009.
B. Con rapporto 23 dicembre 2009, al quale erano allegati il bilancio e
il conto economico per il periodo dal 1. gennaio al 15 dicembre 2009, il
commissario ha comunicato al Pretore che, nel periodo di differimento, la
società ha fatto regolarmente fronte ai suoi impegni, non cumulando ulteriori
debiti. Nel periodo dal 1. gennaio al 15 dicembre 2009 ha conseguito un utile di esercizio di circa fr. 5'000.-- ed un autofinanziamento (utile +
ammortamenti) di circa fr. 12'000.--, con la prospettiva di ottenere, entro la
fine del 2009, un ulteriore utile minimo di fr. 10'000.--. Il commissario ha asserito
che la ristrutturazione attuata ha ridotto al minimo possibile i costi. Gli
azionisti non sono tuttavia in grado di immettere nuova liquidità nella
società. Egli ha poi osservato che le proposte di rateazione formulate dall’I__________
c__________ __________ presuppongono il rimborso, entro un anno, dello scoperto
di circa fr. 35'000.--, per cui non gli è stato possibile sottoscrivere un
accordo di dilazione dei pagamenti. D’altro canto durante un esercizio la
società dovrebbe poter produrre una liquidità tra fr. 10'000.-- e fr.
20'000.--, per cui la continuazione dell’attività risulta essere una condizione
indispensabile per permetterle di generare la liquidità necessaria a far fronte
a suoi impegni.
All’udienza
per incombenti dell’8 febbraio 2010 il commissario, ad integrazione del suo
rapporto del 23 dicembre 2009, ha rilevato l’impossibilità di rimborsare i
debiti pregressi di circa fr. 100'000.-- in un lasso di tempo di uno o due anni,
considerata la previsione di liquidità tra fr. 10'000.-- e fr. 20'000.--
all’anno, per cui non potendosi ipotizzare un periodo di differimento di circa
cinque anni, ha chiesto la revoca del differimento.
Con
decisione 8 marzo 2010 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo da lunedì 8 marzo 2010 alle ore 14.00.
C. Con appello 9 marzo 2010 e integrazione 11 marzo 2010 RI 1 impugna
la decisione pretorile, rilevando che durante il differimento ha risanato
economicamente l’attività aziendale riportando i conti in una situazione di
pareggio, per cui non sono derivate ulteriori perdite a danno dei suoi
creditori. D’altro canto riconosce che per il risanamento patrimoniale e quindi
per l’eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ammontante per il 15
dicembre 2009 a fr. 410'454.53, le sarebbero necessari almeno 4-5 anni. Allo
scopo di ottenere il risanamento patrimoniale e continuare l’attività prevede
ulteriori misure, ossia:
- la
rinuncia da parte dei due dipendenti degli stipendi
arretrati
degli anni 2008 e precedenti per circa fr. 140'000.--
- la
rinuncia da parte del correntista del finanziamento di circa
fr.
52'000.--
- la
postergazione da parte di finanziatori terzi per fr. 48'000.—
fino
ad eliminazione della situazione di sovraindebitamento
- un
nuovo finanziamento da parte di terzi di fr. 30'000.--.
L’appellante
asserisce poi che a garanzia dello scoperto in conto corrente con la banca,
sono state inoltre fornite da parte di terzi sufficienti garanzie private, per
cui la stessa non procederà in via esecutiva nei suoi confronti. RI 1 ritiene
che queste misure le permetterebbero di ridurre i debiti immediatamente
esigibili (esclusa la relazione bancaria) per un importo di fr. 240'000.--.
Inoltre la liquidazione dello stock, non in procedura di fallimento, le consentirebbe
di realizzare un ulteriore introito di almeno fr. 60’000.-- che verrebbe
destinato al pagamento dei debiti pregressi unitamente al finanziamento
supplementare di fr. 30'000.--. L’appellante rileva che l’insieme dei
provvedimenti descritti, ottenibili unicamente successivamente alla revoca del
fallimento, le permetterebbe di ridurre il sovraindebitamento da circa fr.
440'000.-- ad un massimo di fr. 110'000.--, garantendo il soddisfacimento
integrale dei creditori di 1. e 2. classe entro la metà dell’anno in corso. Il
sovraindebitamento residuo potrebbe poi essere riassorbito nell’arco di circa 3
anni.
Con integrazione
11 marzo 2010 RI 1 asserisce che il nuovo finanziamento da parte di terzi a
fondo perso è aumentato a fr. 70'000.--, in luogo di fr. 30'000.--, e la
rinuncia da parte di terzi ai loro crediti per fr. 48'000.-- porterebbe ad un
sovraindebitamento, dopo il risanamento, di fr. 130'000.--, ossia da un
sovraindebitamento di fr. 440'000.-- al 31 dicembre 2009 vanno dedotti fr.
140'000.-- in seguito a rinuncia da parte dei dipendenti, fr. 52'000.-- in
seguito a rinuncia del correntista, fr. 48'000.-- in seguito a rinuncia da
parte di terzi e fr. 70'000.-- in seguito ad un finanziamento a fondo perso.
L’appellante aggiunge poi che il debito bancario di fine anno di fr. 180'000.--
è interamente garantito da attivi costituiti in pegno da parte di terzi, per
cui risulterebbero ulteriori debiti non garantiti, ma coperti da capitale, di
fr. 50'000.--. L’insieme di queste misure permette di ottenere una copertura
integrale degli scoperti. Il versamento a fondo perso di fr. 70'000.--
permetterebbe inoltre di coprire immediatamente gli scoperti LPP e AVS
ammontanti a fr. 50'000.-- rispettivamente a fr. 20'000.-- . Inoltre i fondi
provenienti dalla vendita in liquidazione dello stock, stimato in fr. 60'000.--,
garantirebbero il pagamento degli altri scoperti compreso il debito nei
confronti dell’A__________ f__________ __________ c__________ __________.
L’appellante chiede infine di essere sentita per fornire i dettagli.
Considerato
Considerandi
1.
L’art.
192.
LEF recita che il fallimento delle società anonime può essere dichiarato
senza preventiva esecuzione nei casi previsti dal Codice delle obbligazioni.
L’art. 725 cpv. 2 CO prevede che, esistendo fondato timore che la società abbia
un’eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto
alla verifica di un revisore abilitato. Se da tale bilancio risulta che i
debiti sociali non sono coperti, né stimando i beni secondo il valore
d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio di
amministrazione ne dà avviso al giudice. Ricevuto l’avviso, il giudice dichiara
il fallimento; può tuttavia differirlo, ad istanza del consiglio
d’amministrazione o di un creditore, quando il risanamento appaia probabile. Il
giudice può designare un commissario (art. 725a cpv. 1 e 2 CO).
2.
Per
il rinvio dell’art. 194 LEF la decisione del giudice del fallimento senza
preventiva esecuzione ai sensi dell’art. 192 LEF può essere impugnata giusta l’art.
174.
LEF all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco,
1998, vol. II, n. 10 ad art. 174; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed. Berna 2008, § 57 n. 10 pag.
534).
L’autorità giudiziaria
superiore può considerare anche fatti e prove nuovi (nova). Questi devono
essere fatti valere contemporaneamente all’impugnazione (Amonn/Walther, op.
cit., § 36 n. 56 pag. 334).
3.
La procedura è
quella sommaria in tema di esecuzione e fallimento, senza obbligo di
contraddittorio nel senso dell’art. 19 LALEF, riservati casi particolari - che
qui non si realizzano – necessitanti il contraddittorio ai sensi dell’art. 20
LALEF, con riferimento ai combinati art. 192 LEF e 725a CO (Obergericht del
Cantone Zurigo 13 giugno 1986, in: ZR 1987 pag. 99-102; CEF 4 febbraio 1998
[14.97.127] e rif. ivi).
4.
Nel caso in esame il
primo giudice ha ritenuto di concedere all’appellante, con decreto dell’11
agosto 2008, il differimento del fallimento e di nominare un commissario. In
seguito ha prorogato il differimento con due ulteriori decisioni fino al 31
dicembre 2009. Il commissario, dopo aver presentato al primo giudice un
rapporto del 23 dicembre 2009, a cui erano allegati il bilancio ed il conto
economico della RI 1 per il periodo dal 1. gennaio al 15 dicembre 2009, durante
l’udienza per incombenti dell’8 febbraio 2010, è giunto alla conclusione - dopo
avere ottenuto differimenti per un periodo di circa un anno e sei mesi -, che
non potendosi ipotizzare un ulteriore periodo di differimento di circa cinque
anni, necessario per rimborsare di debiti della RI 1, si imponeva la revoca del
differimento. Di conseguenza il Pretore, constatata l’impossibilità di sanare
la RI 1 in tempi accettabili, ne ha dichiarato il fallimento.
5.
Con
l’appello RI 1 chiede la revoca del fallimento (recte: l’annullamento,
considerato che i presupposti per una revoca ai sensi dell’art. 195 LEF non
sono adempiuti). Essa fonda la sua richiesta sull’elencazione di misure di
risanamento, rilevando che l’insieme dei provvedimenti prospettati sono
ottenibili solo successivamente all’annullamento del fallimento. Orbene,
secondo giurisprudenza e dottrina, le prospettive di risanamento devono essere
documentate in modo tale da risultare plausibili. Oltre che ad un bilancio intermedio
revisionato devono essere presentati, per esempio, un piano di risanamento che
informi anche in merito ai tempi necessari per conseguirlo, eventuali assicurazioni
di terzi in merito alla loro partecipazione finanziaria, prese di posizione dei
creditori principali, ecc. Il piano di risanamento deve essere presentato al
giudice sulla base di documenti concreti e non di semplici affermazioni. I
provvedimenti prospettati per risanare la società devono essere documentati dal
richiedente. Non è infatti compito del giudice determinare i provvedimenti
necessari; suo compito è unicamente quello di definire la loro idoneità per
ricuperare, in prospettiva di medio termine, un riequilibrio finanziario atto
ad evitare la dichiarazione di fallimento e a consentire la continuazione
dell’attività (Giroud, Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der
Aktiengesellschaft, 2. ed. Zurigo 1986 pag. 106-107 e 118-119, in particolare n. 102) con una ragionevole prognosi di durata (Stoffel, Les innovations dans le
droit de la faillite, in: La revisione della LEF, CFPG vol. 16, Lugano 1996,
pag. 83; CEF 4 febbraio 1998 [14.97.127]; Wüstiner, Basler Kommentar,
Obligationenrecht II, Basilea/Ginevra/Monaco, 2008, 3. ed, n. 7 ad art. 725a; Alexander
Dubach, Der Konursaufschub nach Art. 725a OR: Zweck, Voraussetzungen und Inhalt,
in: SJZ 94 (1998) n. 7 pag. 149 e segg.). Nel caso di specie la mancata
presentazione da parte dell’appellante di qualsivoglia documento atto a
dimostrare la reale probabilità di realizzazione delle ulteriori misure
annunciate, di cui alla narrativa fattuale sub C, porta a negare la possibilità
di un risanamento. Ciò comporta una nuova dichiarazione di fallimento della RI
1, all’appello essendo stato concesso effetto sospensivo parziale.
6.
L’appello
va respinto con il carico della tassa di giustizia a RI 1.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 725a CO, 174 e 192 LEF
pronuncia
1.
L’appello
è respinto.
1.1
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RI 1, __________, a far tempo da
martedì
13.
aprile 2010 alle ore 10:00.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di Teme SA.
3.
Intimazione: - RI
1, __________
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, __________;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, __________;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster