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Decisione

14.2010.18

Fallimento dichiarato in seguito a revoca del differimento (art. 725a cpv. 1 LEF)

8 aprile 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con istanza 17 luglio 2008 RI 1 ha proceduto al deposito dei bilanci ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO, rilevando un’eccedenza di

debiti di fr. 326'413. Contestualmente ha chiesto il differimento del

fallimento asserendo che la continuazione dell’attività era una condizione

indispensabile per permetterle di perseguire la sua politica di risanamento,

avviata nel corso del 2007, che le permetteva di generare la liquidità

necessaria a far fronte ai suoi impegni.

Con

decreto dell’11 agosto 2008 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha

concesso il differimento fino al 31 dicembre 2008, nominando quale commissario

A__________ B__________.

Con

successivi decreti del 2 gennaio 2009 e del 18 giugno 2009, emessi in seguito a

richieste motivate e documentate del commissario, il Pretore ha prorogato il

differimento fino al 30 giugno 2009 rispettivamente fino al 31 dicembre 2009.

B. Con rapporto 23 dicembre 2009, al quale erano allegati il bilancio e

il conto economico per il periodo dal 1. gennaio al 15 dicembre 2009, il

commissario ha comunicato al Pretore che, nel periodo di differimento, la

società ha fatto regolarmente fronte ai suoi impegni, non cumulando ulteriori

debiti. Nel periodo dal 1. gennaio al 15 dicembre 2009 ha conseguito un utile di esercizio di circa fr. 5'000.-- ed un autofinanziamento (utile +

ammortamenti) di circa fr. 12'000.--, con la prospettiva di ottenere, entro la

fine del 2009, un ulteriore utile minimo di fr. 10'000.--. Il commissario ha asserito

che la ristrutturazione attuata ha ridotto al minimo possibile i costi. Gli

azionisti non sono tuttavia in grado di immettere nuova liquidità nella

società. Egli ha poi osservato che le proposte di rateazione formulate dall’I__________

c__________ __________ presuppongono il rimborso, entro un anno, dello scoperto

di circa fr. 35'000.--, per cui non gli è stato possibile sottoscrivere un

accordo di dilazione dei pagamenti. D’altro canto durante un esercizio la

società dovrebbe poter produrre una liquidità tra fr. 10'000.-- e fr.

20'000.--, per cui la continuazione dell’attività risulta essere una condizione

indispensabile per permetterle di generare la liquidità necessaria a far fronte

a suoi impegni.

All’udienza

per incombenti dell’8 febbraio 2010 il commissario, ad integrazione del suo

rapporto del 23 dicembre 2009, ha rilevato l’impossibilità di rimborsare i

debiti pregressi di circa fr. 100'000.-- in un lasso di tempo di uno o due anni,

considerata la previsione di liquidità tra fr. 10'000.-- e fr. 20'000.--

all’anno, per cui non potendosi ipotizzare un periodo di differimento di circa

cinque anni, ha chiesto la revoca del differimento.

Con

decisione 8 marzo 2010 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo da lunedì 8 marzo 2010 alle ore 14.00.

C. Con appello 9 marzo 2010 e integrazione 11 marzo 2010 RI 1 impugna

la decisione pretorile, rilevando che durante il differimento ha risanato

economicamente l’attività aziendale riportando i conti in una situazione di

pareggio, per cui non sono derivate ulteriori perdite a danno dei suoi

creditori. D’altro canto riconosce che per il risanamento patrimoniale e quindi

per l’eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ammontante per il 15

dicembre 2009 a fr. 410'454.53, le sarebbero necessari almeno 4-5 anni. Allo

scopo di ottenere il risanamento patrimoniale e continuare l’attività prevede

ulteriori misure, ossia:

- la

rinuncia da parte dei due dipendenti degli stipendi

arretrati

degli anni 2008 e precedenti per circa fr. 140'000.--

- la

rinuncia da parte del correntista del finanziamento di circa

fr.

52'000.--

- la

postergazione da parte di finanziatori terzi per fr. 48'000.—

fino

ad eliminazione della situazione di sovraindebitamento

- un

nuovo finanziamento da parte di terzi di fr. 30'000.--.

L’appellante

asserisce poi che a garanzia dello scoperto in conto corrente con la banca,

sono state inoltre fornite da parte di terzi sufficienti garanzie private, per

cui la stessa non procederà in via esecutiva nei suoi confronti. RI 1 ritiene

che queste misure le permetterebbero di ridurre i debiti immediatamente

esigibili (esclusa la relazione bancaria) per un importo di fr. 240'000.--.

Inoltre la liquidazione dello stock, non in procedura di fallimento, le consentirebbe

di realizzare un ulteriore introito di almeno fr. 60’000.-- che verrebbe

destinato al pagamento dei debiti pregressi unitamente al finanziamento

supplementare di fr. 30'000.--. L’appellante rileva che l’insieme dei

provvedimenti descritti, ottenibili unicamente successivamente alla revoca del

fallimento, le permetterebbe di ridurre il sovraindebitamento da circa fr.

440'000.-- ad un massimo di fr. 110'000.--, garantendo il soddisfacimento

integrale dei creditori di 1. e 2. classe entro la metà dell’anno in corso. Il

sovraindebitamento residuo potrebbe poi essere riassorbito nell’arco di circa 3

anni.

Con integrazione

11 marzo 2010 RI 1 asserisce che il nuovo finanziamento da parte di terzi a

fondo perso è aumentato a fr. 70'000.--, in luogo di fr. 30'000.--, e la

rinuncia da parte di terzi ai loro crediti per fr. 48'000.-- porterebbe ad un

sovraindebitamento, dopo il risanamento, di fr. 130'000.--, ossia da un

sovraindebitamento di fr. 440'000.-- al 31 dicembre 2009 vanno dedotti fr.

140'000.-- in seguito a rinuncia da parte dei dipendenti, fr. 52'000.-- in

seguito a rinuncia del correntista, fr. 48'000.-- in seguito a rinuncia da

parte di terzi e fr. 70'000.-- in seguito ad un finanziamento a fondo perso.

L’appellante aggiunge poi che il debito bancario di fine anno di fr. 180'000.--

è interamente garantito da attivi costituiti in pegno da parte di terzi, per

cui risulterebbero ulteriori debiti non garantiti, ma coperti da capitale, di

fr. 50'000.--. L’insieme di queste misure permette di ottenere una copertura

integrale degli scoperti. Il versamento a fondo perso di fr. 70'000.--

permetterebbe inoltre di coprire immediatamente gli scoperti LPP e AVS

ammontanti a fr. 50'000.-- rispettivamente a fr. 20'000.-- . Inoltre i fondi

provenienti dalla vendita in liquidazione dello stock, stimato in fr. 60'000.--,

garantirebbero il pagamento degli altri scoperti compreso il debito nei

confronti dell’A__________ f__________ __________ c__________ __________.

L’appellante chiede infine di essere sentita per fornire i dettagli.

Considerato

Considerandi

1.

L’art.

192.

LEF recita che il fallimento delle società anonime può essere dichiarato

senza preventiva esecuzione nei casi previsti dal Codice delle obbligazioni.

L’art. 725 cpv. 2 CO prevede che, esistendo fondato timore che la società abbia

un’eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto

alla verifica di un revisore abilitato. Se da tale bilancio risulta che i

debiti sociali non sono coperti, né stimando i beni secondo il valore

d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio di

amministrazione ne dà avviso al giudice. Ricevuto l’avviso, il giudice dichiara

il fallimento; può tuttavia differirlo, ad istanza del consiglio

d’amministrazione o di un creditore, quando il risanamento appaia probabile. Il

giudice può designare un commissario (art. 725a cpv. 1 e 2 CO).

2.

Per

il rinvio dell’art. 194 LEF la decisione del giudice del fallimento senza

preventiva esecuzione ai sensi dell’art. 192 LEF può essere impugnata giusta l’art.

174.

LEF all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco,

1998, vol. II, n. 10 ad art. 174; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed. Berna 2008, § 57 n. 10 pag.

534).

L’autorità giudiziaria

superiore può considerare anche fatti e prove nuovi (nova). Questi devono

essere fatti valere contemporaneamente all’impugnazione (Amonn/Walther, op.

cit., § 36 n. 56 pag. 334).

3.

La procedura è

quella sommaria in tema di esecuzione e fallimento, senza obbligo di

contraddittorio nel senso dell’art. 19 LALEF, riservati casi particolari - che

qui non si realizzano – necessitanti il contraddittorio ai sensi dell’art. 20

LALEF, con riferimento ai combinati art. 192 LEF e 725a CO (Obergericht del

Cantone Zurigo 13 giugno 1986, in: ZR 1987 pag. 99-102; CEF 4 febbraio 1998

[14.97.127] e rif. ivi).

4.

Nel caso in esame il

primo giudice ha ritenuto di concedere all’appellante, con decreto dell’11

agosto 2008, il differimento del fallimento e di nominare un commissario. In

seguito ha prorogato il differimento con due ulteriori decisioni fino al 31

dicembre 2009. Il commissario, dopo aver presentato al primo giudice un

rapporto del 23 dicembre 2009, a cui erano allegati il bilancio ed il conto

economico della RI 1 per il periodo dal 1. gennaio al 15 dicembre 2009, durante

l’udienza per incombenti dell’8 febbraio 2010, è giunto alla conclusione - dopo

avere ottenuto differimenti per un periodo di circa un anno e sei mesi -, che

non potendosi ipotizzare un ulteriore periodo di differimento di circa cinque

anni, necessario per rimborsare di debiti della RI 1, si imponeva la revoca del

differimento. Di conseguenza il Pretore, constatata l’impossibilità di sanare

la RI 1 in tempi accettabili, ne ha dichiarato il fallimento.

5.

Con

l’appello RI 1 chiede la revoca del fallimento (recte: l’annullamento,

considerato che i presupposti per una revoca ai sensi dell’art. 195 LEF non

sono adempiuti). Essa fonda la sua richiesta sull’elencazione di misure di

risanamento, rilevando che l’insieme dei provvedimenti prospettati sono

ottenibili solo successivamente all’annullamento del fallimento. Orbene,

secondo giurisprudenza e dottrina, le prospettive di risanamento devono essere

documentate in modo tale da risultare plausibili. Oltre che ad un bilancio intermedio

revisionato devono essere presentati, per esempio, un piano di risanamento che

informi anche in merito ai tempi necessari per conseguirlo, eventuali assicurazioni

di terzi in merito alla loro partecipazione finanziaria, prese di posizione dei

creditori principali, ecc. Il piano di risanamento deve essere presentato al

giudice sulla base di documenti concreti e non di semplici affermazioni. I

provvedimenti prospettati per risanare la società devono essere documentati dal

richiedente. Non è infatti compito del giudice determinare i provvedimenti

necessari; suo compito è unicamente quello di definire la loro idoneità per

ricuperare, in prospettiva di medio termine, un riequilibrio finanziario atto

ad evitare la dichiarazione di fallimento e a consentire la continuazione

dell’attività (Giroud, Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der

Aktiengesellschaft, 2. ed. Zurigo 1986 pag. 106-107 e 118-119, in particolare n. 102) con una ragionevole prognosi di durata (Stoffel, Les innovations dans le

droit de la faillite, in: La revisione della LEF, CFPG vol. 16, Lugano 1996,

pag. 83; CEF 4 febbraio 1998 [14.97.127]; Wüstiner, Basler Kommentar,

Obligationenrecht II, Basilea/Ginevra/Monaco, 2008, 3. ed, n. 7 ad art. 725a; Alexander

Dubach, Der Konursaufschub nach Art. 725a OR: Zweck, Voraussetzungen und Inhalt,

in: SJZ 94 (1998) n. 7 pag. 149 e segg.). Nel caso di specie la mancata

presentazione da parte dell’appellante di qualsivoglia documento atto a

dimostrare la reale probabilità di realizzazione delle ulteriori misure

annunciate, di cui alla narrativa fattuale sub C, porta a negare la possibilità

di un risanamento. Ciò comporta una nuova dichiarazione di fallimento della RI

1, all’appello essendo stato concesso effetto sospensivo parziale.

6.

L’appello

va respinto con il carico della tassa di giustizia a RI 1.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 725a CO, 174 e 192 LEF

pronuncia

1.

L’appello

è respinto.

1.1

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RI 1, __________, a far tempo da

martedì

13.

aprile 2010 alle ore 10:00.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a

carico di Teme SA.

3.

Intimazione: - RI

1, __________

- Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________, __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, __________;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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