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Decisione

14.2010.2

Rigetto provvisorio. Convenzione a saldo di rapporti di dare e avere. Condizione adempiuta

3 marzo 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 10/13 giugno 2009 la AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 100'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. maggio 2009, indicando

quale titolo di credito: “Convenzione 4 maggio 2006”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio.

B. Nell’ambito

di un contratto di compra-vendita immobiliare, con cui AP 1 ha acquistato diverse quote di proprietà per piani, tra le parti è stato costituito un diritto di

compera sulla quota di __________ del foglio di PPP no. __________ di 80/1000

del fondo base no. __________ RFD di __________, corrispondente al piano

autorimessa e con diritto all’uso, secondo regolamento, di un posto macchina

per ogni ottantesimo di valore di comproprietà detenuto. Il diritto di compera

è stato esercitato, per cui AP 1 è divenuta comproprietaria della quota di __________

del foglio di PPP no. __________ di 80/1000 del fondo base no. __________ RFD

di __________. In seguito a contestazioni in relazione alla riattazione dei

fondi acquistati, la convenuta, il 4 maggio 2006, ha sottoscritto con la AO 1 e G__________ G__________ una convenzione, che prevedeva, a saldo

dei loro rapporti di dare e avere, il pagamento da parte dell’escussa

dell’importo complessivo di fr. 380'000.--, di cui fr. 280'000.-- erano da

versare alla AO 1 entro 5 giorni dalla firma della convenzione stessa, mentre fr.

100'000.--erano da versare “alla AO 1 non appena sarà stata

rilasciata la licenza di sanatoria che assicuri a AP 1 l’uso riservato di tre

posti auto” (doc. A, punto 2.b). L’istante, che pretende il pagamento

dell’importo residuo di fr. 100'000.--, ha prodotto la licenza edilizia

parziale (in sanatoria) rilasciata dal Municipio di __________ il 16 maggio

2006, che concedeva la formazione e l’uso di ulteriori 11 posteggi in aggiunta

ai 33 già riconosciuti e ordinava il blocco dei 34 posteggi in esubero (doc.

E), la decisione del 21 novembre 2006 del Consiglio di Stato che ha annullato

la decisione del Municipio (doc. D), la decisione del 9 gennaio 2008 del

Tribunale cantonale amministrativo che ha respinto il ricorso presentato il 7

dicembre 2006 dal Comune di __________ avverso la decisione del Consiglio di

Stato (doc. C), la sentenza del 1. aprile 2009 della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale che ha pure respinto i ricorsi presentati dal

Comune di __________ contro la decisione del Tribunale cantonale amministrativo

(doc. B), lo scritto del 15 aprile 2009 del precedente rappresentante legale

dell’escussa a quello dell’istante, in cui è stato preso atto, fra l’altro,

dell’esaurimento della procedura (doc. H), la licenza edilizia del 7 novembre

2000 e i relativi piani (doc. I), nonché il verbale dell’assemblea ordinaria

dei condomini tenutasi il 28 maggio 2009 (doc. L).

C. All’udienza di contraddittorio l’istante si è confermata nella

sua domanda, mentre l’escussa ha rilevato che in relazione alla quota di

comproprietà di __________ del foglio PPP no. __________ di 80/1000 del fondo

base no. __________ RFD di __________, corrispondente al piano autorimessa, al

momento della costituzione del diritto di compera la situazione edificatoria

non era ancora stata definita, in particolare per quanto atteneva alle

necessarie autorizzazioni. Infatti, se inizialmente era prevista una

ripartizione per 80 posti macchina, l’autorizzazione è poi stata concessa per

78 posti. Di conseguenza non sarebbe garantito, né di fatto, né di diritto, che

ogni quota di 1/80 di comproprietà conferisca effettivamente la facoltà di

parcheggiare la vettura. La convenuta ha rilevato che con la convenzione del 4

maggio 2006 agli atti (doc. A), stipulata con l’istante e G__________ G__________,

le è stato garantito l’uso riservato di tre posti auto, che avrebbe dovuto

essere stabilito per regolamento annotato a Registro fondiario. Secondo l’escussa

il saldo derivante dalla citata convenzione non sarebbe esigibile, la licenza

edilizia rilasciata in sanatoria avendo ammesso unicamente 78 parcheggi, a

fronte delle 80 quote che danno ciascuna diritto ad un posto macchina. Inoltre non

è stato mutato il regolamento della proprietà per piani, né effettuata l’intavolazione

delle proprietà secondo la nuova situazione. La convenuta ha osservato che in

seguito al rilascio della licenza edilizia monca di due parcheggi, l’istante

avrebbe dovuto provvedere a garantirle l’uso riservato dei suoi tre posti auto

attraverso una modifica dell’intavolazione della proprietà per piani sulla

part. __________ RFD di __________, in particolare della PPP __________.

Replicando

l’istante ha argomentato che quanto previsto nelle precedenti pattuizioni è

stato superato dall’accordo del 4 maggio 2006. In realtà l’uso dei tre parcheggi è garantito alla convenuta di fatto e di diritto. Quest’ultima

non ha mai provato di non poterne usufruire o di non averne potuto usufruire.

Essa detiene __________ di quota, il che le dà diritto all’uso di tre posteggi.

La licenza, oggetto della convenzione doc. A, è quella relativa alla procedura

di sanatoria, di cui era noto che aveva per oggetto 78 posteggi per rapporto

alla precedente concessa dal Municipio che riguardava 45 posti macchina. I

ricorsi hanno confermato i 78 posti, di cui tre appunto utilizzati dalla

convenuta. L’istante ha poi rilevato che la modifica del Regolamento, decisa

dall’assemblea dei condomini, è stata assunta dal rappresentante legale della

convenuta, per cui esula dalla sua competenza. Secondo la procedente, i

requisiti previsti dalla convenzione sono pertanto adempiuti.

Con la

duplica la convenuta si è riconfermata in sostanza nelle sue allegazioni.

D. Con

sentenza 10 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto

l’istanza, ritenendo la convenzione del 4 maggio 2006, stipulata tra le parti,

valido riconoscimento di debito, ritenuto che la condizione ivi contenuta

risulta adempiuta, avendo l’istante prodotto la sentenza del Tribunale federale

del 1. aprile 2009, la quale ha definitivamente esaurito la procedura edilizia,

sancendo di fatto l’esistenza di 78 posti macchina. In relazione alla seconda

condizione fatta valere dall’escussa, ossia all’assicurazione dell’uso

riservato di tre posteggi, che dovrebbe essere contenuta nel Regolamento

condominiale, che necessitava di una modifica, il primo giudice ha dapprima

osservato che la convenuta non ha mai sostenuto di non avere potuto disporre

dei tre posteggi, il che significa che di fatto anche la pretesa seconda

condizione contenuta nella convenzione appare adempiuta. Non avendo l’escussa

espresso alcuna lamentela per il mancato uso dei suoi tre posteggi riservati, è

stato concluso che l’uso le era stato garantito e ciò indipendentemente dal

fatto che, in definitiva, i posteggi siano risultati 78 in luogo degli 80 previsti originariamente. Il Pretore ha respinto pure l’argomento della

convenuta, secondo la quale il suo diritto esclusivo andrebbe ancorato e

garantito nel Regolamento condominiale. Dal verbale dell’assemblea condominiale

del 28 maggio 2009 emerge infatti che l’incarico di produrre una bozza di

modifica del regolamento da presentare alla prossima assemblea era stato

conferito all’unanimità al rappresentante legale della convenuta. Se quest’ultimo

non si è attivato, la responsabilità della sua inattività non può essere imputata

all’istante. Secondo il primo giudice, la mancata modifica del regolamento non

poteva essere invocata per giustificare il mancato versamento di fr.

100'000.--.

E. Contro

la sentenza pretorile si è aggravata l’escussa confermandosi in sostanza nelle

sue allegazioni di prima sede.

F. Delle

allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito

(indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore

ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. pag. 331).

Per

giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al

verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il

rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto

adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione

di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va

respinta (Cometta, op. cit. pag. 338).

Un riconoscimento

di debito condizionato legittima a concedere il rigetto provvisorio

dell’opposizione, quando l’adempimento della condizione viene provato in modo

liquido. Un riconoscimento da parte del debitore non è necessario. L’adempimento

della condizione non deve essere riconosciuto con un atto pubblico oppure con

la firma del debitore. L’avverarsi della condizione deve invece essere provato

dal creditore quale parte integrante del suo titolo. Il creditore non è

limitato alla prova tramite documenti. Sono infatti permessi tutti i mezzi di

prova, che possono venire presentati nella procedura sommaria (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 36 ad art. 82).

Incontestato

è che al momento della sottoscrizione da parte dell’escussa dei contratti di

compravendita dei fogli di PPP no. __________, __________, __________ e __________

del fondo base no. __________ RFD di Lugano rispettivamente della costituzione

del diritto di compera sulla quota di comproprietà di __________ del foglio di

PPP no. __________ di __________ del fondo base no. __________ RFD di __________,

avvenuti il 22 dicembre 2003, la relativa licenza edilizia per la

ristrutturazione dell’edificio, compresa la regolamentazione dei posti auto del

piano autorimessa, era già stata rilasciata. Infatti il Municipio di __________,

con licenza riassuntiva del 7 novembre 2000 (doc. I), aveva già autorizzato la

realizzazione di 78 posti auto. Ciò risulta - oltre che dalla sentenza 9

gennaio 2008 del TRAM (doc. C, consid. 3.2.2) - dalla sentenza 1° aprile 2009

del Tribunale federale, emessa a conclusione della procedura avente per oggetto

l’ammissibilità del blocco di 34 posteggi ordinato dal Municipio di L__________

con decisione del 16 maggio 2006, susseguente alla predetta licenza edilizia

rilasciata il 7 novembre 2000 (doc. B, C e D). Quindi, già al momento della

costituzione del diritto di compera per tre parcheggi a favore dell’appellante,

l’autorizzazione rilasciata concerneva la realizzazione non di 80, bensì di 78

posti auto.

La

convenzione del 4 maggio 2006, stipulata dall’escussa con l’istante e G__________

G__________, a saldo dei loro rapporti di dare e avere, divenuta necessaria in

seguito alle contestazioni sorte in relazione alla riattazione dei fondi

acquistati dall’appellante, prevede il pagamento di rimanenti fr. 100'000.-- “da

versare alla AO 1 non appena sarà stata rilasciata la licenza di sanatoria che

assicuri a AP 1 l’uso riservato di tre posti auto (doc. A, punto 2.b).

Questa condizione si è realizzata con l’emanazione della sentenza del Tribunale

federale del 1. aprile 2009 (doc. B), che ha stabilito in 78 i posti auto siti

nell’autorimessa. Infatti al passaggio contenuto nel punto 2.b della

convenzione doc. A “che assicuri a AP 1 l’uso riservato di tre posti auto”,

utilizzato in relazione con il rilascio della licenza di sanatoria, può solo

essere attribuito il significato che il numero totale di posti auto concesso

dalla licenza assicuri all’escussa tre parcheggi. Questo è palesemente il caso

con il rilascio dell’autorizzazione di 78 posti auto. D’altro canto

l’appellante non poteva ritenere in buona fede che per finire sarebbero stati

approvati 80 posteggi, atteso che sin dall’inizio, i piani esecutivi ne

indicavano il numero e l’ubicazione di 78.

Per

quanto riguarda la garanzia, rilasciata dalla AO 1 e da G__________ G__________

a favore dell’appellante, in relazione all’uso riservato di tre posti auto,

quale fosse stato il numero totale di posti per finire autorizzato a seguito della

procedura per sanatoria rispettivamente all’impegno di stabilire tale uso

riservato di tre posti auto per regolamento annotato a Registro fondiario, non

emerge dalla convenzione doc. A che tali obblighi, concordati al punto 4 e non

sotto le modalità e condizioni di pagamento, di cui al punto 2, dovevano essere

adempiuti previamente o simultaneamente al pagamento dei rimanenti fr.

100'000.--. D’altro canto la modifica del Regolamento condominiale dipende

dalla Comunione dei comproprietari e non solo dalla AO 1 e da G__________ G__________,

che non avrebbero pertanto, da soli, potuto assumersi questo obbligo. Essendosi

realizzata la condizione prevista al punto 2.b della convenzione doc. A,

l’obbligo di pagare fr. 100'000.-- all’istante, assunto dall’appellante,

costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

La sentenza pretorile va quindi confermata.

2.

L’appello

va respinto.

Tassa di

giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.

1.

OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1.

L’appello

è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, resta a

carico di AP 1, la quale rifonderà a AO 1 fr. 1'500.-- a titolo di indennità.

3.

Intimazione: -

avv. PA 2, __________ - avv. PA 1, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 100'000.--, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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