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Decisione

14.2010.20

Opposizione a sequestro: legittimazione attiva dei sequestranti - verosimiglianza del credito per mancato esercizio di un diritto di compera costituito su un fondo - condizione sospensiva - garanzia e

26 aprile 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

sequestranti hanno confermato la richiesta di sequestro. La loro legittimazione

attiva era pacifica visto che rivendicavano il diritto ad una pena di recesso

sancita da un contratto cui erano parte. L'avv. __________ si era occupato della

procedura di rilascio dell'autorizzazione LAFE -condizione cui era subordinato

il diritto di compera- già ad ottobre 2008, allorquando l'autorità di prima

istanza aveva espresso riserve -come noto all'opponente- riguardo alla superficie

della casa una volta completati i lavori alla villa. Il 2 luglio 2009 il professionista

aveva poi informato le parti e il notaio rogante della necessità di ossequiare in

modo inequivocabile ai limiti di superficie imposti per il rilascio della

concessione LAFE. Di fatto, non si trattava di modificare radicalmente l'immobile

-che in sé restava il medesimo- visto che il valore dei lavori cui occorreva

rinunciare potevano essere quantificato in fr. 95'000.– a fronte di una

compravendita di fr. 8'000'000.–. Questa, ad ogni modo, era una questione di

merito concernente la procedura di convalida del sequestro. In concreto, l'autorizzazione

LAFE non era stata ottenuta solo perché l'opponente aveva rinunciato all'acquisto,

decidendo di non dar seguito alle indicazioni del professionista incaricato. Di

fatto quindi, il contratto non poteva certo considerarsi nullo, mentre la

condizione cui era sottoposto era da ritenere realizzata giusta l'art. 156 CO. Oggetto

del sequestro inoltre era il credito dell'opponente verso il notaio depositario

del denaro e agente a titolo fiduciario. Come tale, quindi, sequestrabile. Per

finire poi, i presupposti per il deposito di garanzia non erano adempiuti.

L'opponente

ha confermato il suo punto di vista, precisando di avere saputo solo a fine

luglio 2009 -tramite i sequestranti- delle difficoltà esistenti con il rilascio

dell'autorizzazione LAFE a fronte di quello che era il progetto originale. A

ciò aveva fatto seguito una comunicazione formale ma equivoca, del 7 agosto

2009 per il tramite dell'avv. __________. La modifica proposta comportava la

rinuncia alla chiusura del portico della zona piscina, ospiti e stanze hobby,

stravolgendo i contenuti architettonici di quello che egli avrebbe voluto

acquistare, con relativa perdita di valore dell'immobile. Di fatto, non aveva

esercitato il diritto di compera in quanto la competente autorità aveva rifiutato

l'autorizzazione LAFE. I sequestranti, invece, hanno ribadito le loro contestazioni.

E. Con

sentenza 22 febbraio 2010 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e

confermato il sequestro. Egli ha anzitutto preso atto che non vi erano

contestazioni sulla causa del sequestro individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4

LEF. Ha quindi ritenuto più plausibile la tesi dei sequestranti secondo cui la

mancata concessione dell'autorizzazione LAFE -circostanza che non consentiva di

esercitare il diritto di compera- era dovuta al fatto che l'opponente non

voleva più acquistare quell'immobile, rifiutando quindi le indicazioni dell'avv.

__________, cui la relativa procedura era stata affidata. Quest'ultimo il 7

agosto 2009 aveva evidenziato la necessità di fare un'aggiunta all'atto

pubblico già sottoscritto, da cui risultasse che l'opponente si impegnava a non

chiudere portici e piscina e rispettare quindi i limiti di superficie concessi

in applicazione della LAFE. Questi suggerimenti non erano però stati seguiti. Verosimile

ritenere quindi che egli avesse cambiato idea e volutamente lasciato trascorrere

il termine di scadenza del diritto di compera per invocare poi la nullità del

contratto. Giusta l'art. 156 CO e la clausola n. 2 del contratto, l'acconto di

fr. 800'000.– valeva quindi quale pena di recesso. La legittimazione attiva dei

sequestranti era così fondata e il credito verosimile, mentre l'entità delle modifiche

proposte riguardavano questioni di merito che esulavano dal potere di

cognizione del giudice del sequestro. Da sequestrare non erano poi i beni

detenuti a titolo fiduciario dal notaio rogante, ma bensì i crediti che

l'opponente sosteneva di avere verso quest'ultimo. Di qui la loro idoneità ad

essere sequestrati. I presupposti dell'art. 272 cpv. 1 LEF erano così tutti

adempiuti.

Per il Pretore

non era infine fondata la richiesta di garanzia ex art. 273 cpv. 1 LEF, non giustificata

dal grado di verosimiglianza del credito. Peraltro, da sequestrare era il credito

in restituzione dell'opponente e non la somma il denaro depositata sul conto

clienti del notaio rogante e che maturava interessi.

F. Con

il presente appello AP 1 chiede di confermare l'opposizione e annullare il

sequestro. Contesta che le condizioni del sequestro siano verosimili. I

sequestranti non sono titolari di alcun credito, che nemmeno esiste. La

costituzione del diritto di compera è di per sé nulla, visto che la condizione

sospensiva che ne subordinava la validità all'ottenimento dell'autorizzazione

LAFE, non si è realizzata. E, di tale nullità dà atto lo stesso rogito e la

dichiarazione scritta 15 settembre 2009 del notaio rogante. Quest'ultimo aveva del

resto spiegato ai sequestranti, che se non fosse stata concessa

l'autorizzazione LAFE, l'acconto di fr. 800'000.– e il saldo spese di fr.

80'000.- non utilizzato andava restituito all'opponente. Peraltro, riguardo ad

una possibilità di modifica dell'atto di costituzione di quel diritto, non era

previsto alcunché. Ciò posto, anche la legittimazione attiva dei sequestranti

difetta. Di fatto, al 9 settembre 2009, la competente autorità non aveva ancora

rilasciato l'autorizzazione, e non risultava che essa avesse sollecitato

modifiche di sorta. A torto si imputa all'opponente negligenza o disinteresse.

I sequestranti medesimi avevano insistito affinché la costituzione del diritto

di compera fosse seguita dal notaio __________, che li aveva poi messi in

contatto con l'avv. __________ per la questione LAFE. L'appellante contesta di

non avere fatto il possibile per ottenere l'autorizzazione LAFE, ritenuto che

era sua intenzione acquistare una villa corrispondente al progetto originale elaborato

dagli architetti __________ di __________. L'auspicata modifica voluta dai

sequestranti trasformava però radicalmente quell'oggetto. Oltretutto non c'era garanzia

che la modifica vincolasse l'autorità a rilasciare l'autorizzazione LAFE. Contesta

che i presupposti dell'art. 156 CO siano realizzati: la richiesta dei

sequestranti, considerando anche l'art. 18 cpv. 1 CO, è abusiva.

L'appellante

reputa legittima la prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di fr.

300'000.–. La causa del sequestro invocata non è plausibile. Il danno dovuto al

blocco della somma versata poi, considerevole e non compensabile da eventuali interessi.

Inesistente il credito ritenuta anche la malafede della controparte e la loro

cittadinanza e residenza estera. Ingenti inoltre gli oneri processuali. L'appellante

considera inoltre eccessiva l'indennità di fr. 2'800.– riconosciuta alla

controparte, posto come una cifra di pari entità è stata altresì riconosciuta

nella parallela vertenza. L'assegnazione di ripetibili in primo e secondo grado

giustifica infine l'applicazione dell'art. 152 CPC.

Delle

osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.

G. Una

parallela procedura di opposizione al sequestro promossa per il medesimo

credito, la medesima causa e i medesimi beni, nei confronti di __________, in

veste di condebitrice solidale (sequestro n° __________), è oggetto di separato

giudizio (inc. 14.2010.21).

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento

o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad

art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF)

interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere

impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.

278.

cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e

fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c

LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–.

L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti

prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle

condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte-

è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del

provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione

del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente

confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,

Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.

482).

2.

Le

decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla

procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono

tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio

attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et

des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 segg.

con rif.; Artho von Gunten, Die

Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice

non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente

in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta

stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a

ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il giudice può

accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (Hohl, La réalisation du

droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85

segg.; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

Inoltre, i principi di

celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze

di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono

sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei

documenti che considerano determinanti.

3.

In

virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso

contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la

giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;

30.

ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed

eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di

primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di

addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di

prova (Vogel/Spühler, op. cit.,

n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla

decisione. Per evidenti ragioni

pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni

nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio

degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).

Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in

materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

Di

per sé è quindi ammissibile l'estratto del registro fondiario relativo alla

particella n. __________ del RFD di __________ che l'opponente produce

contestualmente all'appello (doc. C in appello).

4.

Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

Fra

le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame poi, la legge

riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è

altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la

Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito

ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

In

concreto, la causa del sequestro individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF non

è oggetto di controversia. Diversamente dalla prima sede poi, anche l'appartenenza

dei beni da sequestrare non è più contestata in appello. Rimane per contro litigiosa

l'esistenza del credito a favore dei sequestranti -che a detta dell'appellante

non sarebbero nemmeno legittimati a far valere- e la richiesta di deposito di una

garanzia di fr. 300'000.–.

Esistenza

del credito

5.

L'appellante contesta che i

sequestranti siano titolari di un credito giuridicamente valido verso di lui. Afferma

che il diritto di compera non è stato esercitato poiché con riferimento alla compravendita

immobiliare l'autorità competente non ha dato l'autorizzazione LAFE. Pertanto,

si è realizzata la condizione sospensiva prevista dalla clausola n. 3 del

relativo rogito, e conseguentemente la nullità del contratto e della pena di

recesso accessoria (appello, pag. 5 segg. n. 3 e n. 4).

6.

La

legittimazione attiva (la qualità per agire) è verificata d'ufficio in ogni

stadio di causa, tuttavia -laddove vale il principio attitatorio- unicamente

sulla base dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI Appendice, Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6

luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino,

Zurigo 2000, pag. 330; Hohl, Procédure

civile, vol. I, Berna 2001, n. 446). Non trattandosi di una condizione

processuale, l'esame va fatto secondo il diritto sostanziale applicabile al

rapporto giuridico litigioso (lex causae) cui è strettamente connessa

(DTF 130 III 251 consid. 2 con rinvii; Knöpfler/ Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé

suisse, Berna 2005, pag. 374; Corboz,

Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II 31 ad 5 con rif.; Hohl, Procédure civile, vol. I,

Berna 2001, n. 388 e 435). La legittimazione attiva spetta

solo al titolare delle pretese rivendicate (Olgiati,

op. cit., pag. 329). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese

derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, essa è riconosciuta alla

parte che procede e che è parte al contratto su cui fonda la sua pretesa (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad

art. 181).

A

ciò si aggiunga che giusta l'art. 119 cpv. 1 LDIP, i contratti concernenti i

fondi o il loro uso sono regolati dal diritto dello Stato di situazione. Il contratto

9.

settembre 2008 (n. __________ del notaio __________) si

rapporta a un diritto di compera su un fondo situato nel Canton Ticino.

L'applicazione del diritto svizzero è quindi pacifica.

7.

Ora,

l'atto pubblico del 9 settembre 2008 vede AO 1 e AO 2, comproprietari ciascuno per

metà della part. __________ RFD di __________, concedere all'opponente e a __________,

in ragione di un mezzo ognuno, un diritto di compera cedibile e prorogabile fino

al 9 settembre 2009 (doc. A, n. 1 e n. 4). La clausola n. 2 del contratto

stabilisce -fra l'altro- che il prezzo è convenuto in fr. 8'000'000.– e

che di questi, fr. 800'000.– verranno versati sul conto cliente

dell'infrascritto notaio entro tre giorni a partire da oggi, quale acconto e

pena di recesso mentre i restanti fr. 7'200'000.– mediante accredito sul

conto clienti del notaio rogante entro e non oltre la scadenza del diritto di

compera, ma comunque entro un mese dall'ottenimento dell'autorizzazione definitiva

LAFE (doc. A, n. 2). L'atto prevede inoltre che, non appena constatato il

valido esercizio del diritto di compera i venditori si impegnano ad eseguire

a loro spese i lavori di cui all'allegato B (doc. A, n. 2). Secondo

la clausola n. 3 inoltre le parti vengono rese attente del fatto che il

presente acquisto è subordinato all'ottenimento da parte degli acquirenti

dell'autorizzazione delle competenti autorità LAFE, e che nel caso in

cui essi non riuscissero, ad ottenere questa autorizzazione, il presente atto

verrà considerato nullo ed i concedenti ritorneranno ai beneficiari l'acconto

di fr. 800'000.– (doc. A, n. 3). Ciò posto, la legittimazione attiva dei

sequestranti, entrambi comproprietari giusta l'art. 646 CC -ognuno in ragione

di metà- di questo fondo (anche doc. C in appello) e come tali quindi titolari di

pretese deducibili dal contratto appena illustrato, risulta così pacifica.

8.

Di

per sé, non è contestato che le parti hanno sottoposto il diritto di compera

alla condizione sospensiva di preventivo rilascio dell'autorizzazione LAFE, al

più tardi entro il 9 settembre 2009. Tale circostanza -come si è visto- risulta

con evidenza dalla clausola n. 3 combinata con la n. 4 dell'atto che hanno

firmato. Invero, dagli atti emerge che la competente autorità non ha mai

rilasciato quell'autorizzazione, circostanza questa che imporrebbe di ritenere

quel contratto nullo. E, questo, è appunto quanto pretende l'opponente. Così

facendo, egli non considera però quelli che sono i motivi su cui si fonda il sequestro.

I sequestranti sostengono che la clausola n. 3 non è applicabile in quanto l'opponente,

rifiutandosi di ottemperare alle indicazioni ricevute dall'avv. __________, avrebbe

di fatto impedito l'ottenimento dell'autorizzazione LAFE. Questo le avrebbe poi

permesso di rivendicare la restituzione dell'acconto di fr. 800'000.– depositato

sul conto del notaio rogante. I sequestranti ritengono di fatto adempiuta e

applicabile la fattispecie di cui all'art. 156 CO, che invocano quindi a

sostegno della loro richiesta, con la conseguenza che il mancato esercizio del

diritto di compera deve essere imputato all'opponente e che l'acconto va considerato

quale pena di recesso (doc. F; verbale, pag. 2 e 3). L'opposizione deve

pertanto convergere attorno a questa argomentazione. Di modo che, nella misura

in cui si limita ad accennare alla nullità (appello, pag. 5 n. 3) per l'assenza

di autorizzazione LAFE, rinviando allo scritto 15 settembre 2009 del notaio

rogante che confermerebbe questa sua tesi (doc. E), l'appello va disatteso.

9.

Giusta

l'art. 156 CO, una condizione si ha per verificata se il suo adempimento è stato

da una delle parti impedito in urto con la buona fede. L'onere di provare l'esistenza

di un comportamento contrario alla buona fede e di un suo rapporto di causalità

con la mancata realizzazione della condizione incombe alla parte a danno della

quale quel comportamento ha avuto luogo (Pichonnaz,

Commentaire Romand, Code des obbligations I, Basilea 2003, n. 22 ad art.

156). Ora, i sequestranti hanno sostenuto che l'avv. __________ è stato

interpellato ad ottobre 2008 (verbale, pag. 3 ad 2). In base alla

documentazione da loro prodotta risulta poi che le parti insieme -quindi

sequestranti e opponente- gli avevano conferito il mandato congiunto di

portare a buon fine la procedura di autorizzazione LAFE necessaria per

l'esercizio del noto diritto di compera (doc. B), e quindi che egli agiva

in qualità di loro mandatario comune (doc. F). Ciò posto, in sede di udienza, l'appellante

non ha contestato né che quel professionista avesse ricevuto l'incarico sin da allora

(verbale, pag. 4 ad 2) né di avere assunto, in quell'ambito, il ruolo di

mandante insieme ai sequestranti (opposizione, pag. 2 n. 2). Certo, in appello,

egli accenna al fatto che in realtà questo professionista è intervenuto a

tutela dei meri interessi dei sequestranti e per sanare delle loro precedenti

inadempienze, ritenuto che anch'essi erano stranieri e quindi soggetti a

vincoli LAFE (appello, pag. 6 seg. n. 4). Ma, tali allegazioni, che si

scontrano con i documenti appena citati, non trovano il benché minimo riscontro

oggettivo agli atti. Al riguardo pertanto l'appello va respinto.

10.

Come

detto, il mandato era inteso a fare l'indispensabile affinché la procedura giungesse

a buon fine e quindi che la preposta autorità concedesse l'autorizzazione LAFE

(sopra, consid. 9). In merito con lettera 7 agosto 2009 -inviata sia ai

sequestranti che all'opponente- l'avv. __________ ha spiegato che ad ostacolarne

il rilascio era la possibilità che lasciava sottintendere il dettaglio

“preventivo per finiture della villa __________” (doc. 3, inserto B) che le

parti intendevano procedere con la chiusura delle due verande e dello spazio

piscina, che questo era incompatibile con la relativa licenza edilizia e

che solo i lavori autorizzati erano consentiti (doc. B, pag. 1). A garanzia che

ciò non accadesse, la competente autorità chiedeva quindi una dichiarazione

scritta da allegare quale aggiunta all'atto notarile 9 settembre 2008 con cui

le parti si impegnavano a ossequiare appunto la licenza edilizia e,

contestualmente, annullavano il citato preventivo così come proposto (doc. B,

pag. 1). Egli -quale unico interlocutore di quell'autorità- aveva poi rivolto

tale invito ai sequestranti e all'opponente (doc. B, pag. 2). Va di conseguenza

respinta la tesi dell'appellante laddove pretende di sostenere non esservi mai

stata da parte dell'autorità LAFE una richiesta formale di una modifica in tal

senso a lui direttamente indirizzata (appello, pag. 6 n. 4).

11.

L'appellante

obietta invero di non avere mai voluto modificare alcunché. Sua intenzione era

di acquistare la villa così come da progetto originale (appello, pag. 7 n. 5) -quindi

con la chiusura delle verande e dello spazio piscina- mentre l'auspicata

modifica che -a detta dei sequestranti- avrebbe comportato l'ottenimento della autorizzazione

LAFE costituiva un modifica sostanziale all'immobile e non avrebbe più

rispecchiato la concorde volontà delle parti al momento della conclusione del

contratto (appello, pag. 8 n. 5). Tuttavia, se a priori non c'era disponibilità

alcuna a prendere in considerazione eventuali correttivi -perlomeno entro certi

limiti- nulla giustificava certo la necessità di un mandato specifico conferito

a un patrocinatore legale con l'onere di fare l'indispensabile in vista del

rilascio dell'autorizzazione LAFE (sopra, consid. 10). E, si giustificava ancor

meno visto che l'incarico gli era stato affidato -come visto- congiuntamente

(sopra, consid. 9). Di modo che, a un giudizio di mera verosimiglianza, tutto

sommato il giudizio del Pretore resiste alla critica e merita riconferma, con

conseguente reiezione dell'appello.

Sulla

prestazione di garanzia ex art. 273 LEF

12.

Per

l'art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del

debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il

giudice può obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di

sequestro (Piégai, op. cit., p.

308; Stoffel, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 273).

Per il Pretore la domanda di prestazione di una garanzia

di fr. 300'000.– è destituita di fondamento ritenuto che il grado di

verosimiglianza raggiunto dal credito che i sequestranti pretendono di avere, non

ne giustificava l'imposizione. Oggetto del sequestro poi era il credito in

restituzione del valore di fr. 800'000.– che l'opponente ritiene di avere verso

il notaio rogante, fermo restando che l'acconto come tale restava depositato sul

conto clienti di quest'ultimo con la possibilità di maturare interessi (sentenza

impugnata, n. 3 pag. 8 ). Ma invano. Nella misura in cui l'appellante non ha

sollevato dubbi -né in primo grado né in sede di appello- riguardo alla

verosimile esistenza di una causa di sequestro identificata nell'art. 271 cpv.

1.

n. 4 LEF (sopra, consid. 4; sentenza impugnata, n. 2 pag. 5), l'accenno ora a

una causa di sequestro invocata dai sequestranti per nulla plausibile

(appello, pag. 8 n. 6) si rivela a priori senza fondamento. L'appellante

ribadisce poi che il danno ipotizzabile, tenuto conto del rischio di non poter

disporre per lungo tempo dell'acconto versato, è alto (appello, pag. 8 n. 6). Concretamente

egli non spiega però perché il fatto di non potere disporre di quel denaro, comunque

già depositato sul conto cliente del notaio rogante a titolo di acconto

rispettivamente pena di recesso in previsione dell'acquisto di una villa di fr.

8'000'000.–, costituisca per lui un danno certo ed evidente che la corresponsione

di interessi non riuscirebbe a lenire (appello, pag. 8 n. 6). Di modo che, nella

misura in cui si limita a riferire di un danno solo ipotizzabile senza addurre

un minimo di elementi concreti la richiesta, troppo generica, va così respinta.

Medesima sorte segue il riferimento ad approssimative tasse, spese di

giudizio e di patrocinio per la procedura di opposizione e di convalida del

sequestro (appello, pag. 8 n. 6) che, anche in appello, non sono state

quantificate. Il ricorrente giustifica poi la prestazione di una garanzia,

facendo riferimento all'inesistenza del credito (appello, pag. 9 n. 6). Come si

è visto però (sopra, consid. 5 a 11), l'appello non intacca affatto il grado di

verosimiglianza accertato dal Pretore. Per il resto, né il semplice accenno ad

una pretesa malafede dei sequestranti né la loro cittadinanza e residenza

estera (appello, pag. 9 n. 6), esimeva l'opponente dal fornire elementi

oggettivi e concreti atti a rendere credibile un generico danno riconducibile

ad un preteso sequestro ingiustificato.

Oneri

processuali di primo grado

13.

L'appellante

contesta invero l'assegnazione ai sequestranti di un'indennità di fr. 2'800.–

che considera eccessiva a fronte dell'impegno richiesto per il patrocinio dei

loro interessi nell'ambito della procedura di sequestro e poi di opposizione,

ritenuto oltretutto che nella parallela e identica vertenza, il Pretore ha loro

riconosciuto un'ulteriore indennità di pari importo (appello, pag. 9 n. 7). Egli

non propone tuttavia alcuna cifra, con la conseguenza che in proposito

l'appello è irricevibile (Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 e 11 ad art. 309). Giova

ad ogni modo rilevare che l'indennità riconosciuta ai sequestranti (fr. 2'800.–

per ogni procedura di opposizione al sequestro), non può essere definita

eccessiva tenuto conto del valore di causa di fr. 880'000.– (art. 11 lett. a

CPC) della procedura di opposizione al sequestro (e della contestuale domanda

di prestazione di garanzia di fr. 300'000.–).

14.

La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere

respinto. Tassa di giustizia e indennità -quest'ultima volutamente contenuta a

motivo che le osservazioni, di complessive quattro pagine ma riassumibili in

una sola, sono identiche a quelle formulate nell'ambito del parallelo incarto pendente

davanti a questa Camera (sopra, consid. G)- seguono la soccombenza

dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). In aggiunta, giova infine

rilevare che la declaratoria di temerarietà (appello, pag. 9 n. 8) -che invero

sarebbe comunque sprovvista di buon fondamento- è inapplicabile in tema di

esecuzione e fallimento (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 7 ad art. 152).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2, __________, un'indennità di

fr. 500.–.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza è di fr. 880'000.– (art. 11 lett. a CPC),

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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