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Decisione

14.2010.21

Opposizione a sequestro: legittimazione attiva dei sequestranti - verosimiglianza del credito per mancato esercizio di un diritto di compera costituito su un fondo - condizione sospensiva - garanzia e

27 aprile 2010Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i casi che giustificavano la pena di recesso, il mancato rilascio dell'autorizzazione

LAFE non era certo conseguenza di un suo comportamento negligente, e men che

meno di una colpa o un disinteresse a lei imputabili. Ciò posto, il sequestro

era per finire pretestuoso e abusivo.

D. Al

contraddittorio del 22 febbraio 2010 l'opponente ha ribadito le sue

argomentazioni, contestando la legittimazione attiva dei sequestranti ad

avvalersi della pena di recesso, non essendo essi titolari di alcun credito

verso di lei. La pretesa non esisteva affatto e non era neanche verosimile,

conclusione questa cui era altresì giunto il notaio rogante. Quest'ultimo

oltretutto deteneva quel denaro a titolo fiduciario: essendo quindi un bene di

sua proprietà, non era neppure sequestrabile. Per finire poi, a fronte di un

valore di fr. 800'000.–, l'opponente ha chiesto il deposito di una garanzia ex

art. 273 cpv. 1 LEF di fr. 300'000.–, ritenendo che il sequestro era poco

plausibile mentre il danno prevedibile piuttosto alto.

I

sequestranti hanno confermato la richiesta di sequestro. La loro legittimazione

attiva era pacifica visto che rivendicavano il diritto ad una pena di recesso

sancita da un contratto cui erano parte. L'avv. __________ si era occupato

della procedura di rilascio dell'autorizzazione LAFE -condizione cui era

subordinato il diritto di compera- già ad ottobre 2008, allorquando l'autorità

di prima istanza aveva espresso riserve -come noto all'opponente- riguardo alla

superficie della casa una volta completati i lavori alla villa. Il 2 luglio

2009 il professionista aveva poi informato le parti e il notaio rogante della

necessità di ossequiare in modo inequivocabile ai limiti di superficie imposti

per il rilascio della concessione LAFE. Di fatto, non si trattava di modificare

radicalmente l'immobile -che in sé restava il medesimo- visto che il valore dei

lavori cui occorreva rinunciare potevano essere quantificato in fr. 95'000.– a

fronte di una compravendita di fr. 8'000'000.–. Questa, ad ogni modo, era una

questione di merito concernente la procedura di convalida del sequestro. In

concreto, l'autorizzazione LAFE non era stata ottenuta solo perché l'opponente

aveva rinunciato all'acquisto, decidendo di non dar seguito alle indicazioni

del professionista incaricato. Di fatto quindi, il contratto non poteva certo

considerarsi nullo, mentre la condizione cui era sottoposto era da ritenere

realizzata giusta l'art. 156 CO. Oggetto del sequestro inoltre era il credito

dell'opponente verso il notaio depositario del denaro e agente a titolo

fiduciario. Come tale, quindi, sequestrabile. Per finire poi, i presupposti per

il deposito di garanzia non erano adempiuti.

L'opponente

ha confermato il suo punto di vista, precisando di avere saputo solo a fine

luglio 2009 -tramite i sequestranti- delle difficoltà esistenti con il rilascio

dell'autorizzazione LAFE a fronte di quello che era il progetto originale. A

ciò aveva fatto seguito una comunicazione formale ma equivoca, del 7 agosto

2009 per il tramite dell'avv. __________. La modifica proposta comportava la

rinuncia alla chiusura del portico della zona piscina, ospiti e stanze hobby,

stravolgendo i contenuti architettonici di quello che lei avrebbe voluto

acquistare, con relativa perdita di valore dell'immobile. Di fatto, non aveva

esercitato il diritto di compera in quanto la competente autorità aveva

rifiutato l'autorizzazione LAFE. I sequestranti, invece, hanno ribadito le loro

contestazioni.

E. Con

sentenza 22 febbraio 2010 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e

confermato il sequestro. Egli ha anzitutto preso atto che non vi erano

contestazioni sulla causa del sequestro individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4

LEF. Ha quindi ritenuto più plausibile la tesi dei sequestranti secondo cui la

mancata concessione dell'autorizzazione LAFE -circostanza che non consentiva di

esercitare il diritto di compera- era dovuta al fatto che l'opponente non

voleva più acquistare quell'immobile, rifiutando quindi le indicazioni

dell'avv. __________, cui la relativa procedura era stata affidata.

Quest'ultimo il 7 agosto 2009 aveva evidenziato la necessità di fare

un'aggiunta all'atto pubblico già sottoscritto, da cui risultasse che

l'opponente si impegnava a non chiudere portici e piscina e rispettare quindi i

limiti di superficie concessi in applicazione della LAFE. Questi suggerimenti

non erano però stati seguiti. Verosimile ritenere quindi che lei avesse

cambiato idea e volutamente lasciato trascorrere il termine di scadenza del

diritto di compera per invocare poi la nullità del contratto. Giusta l'art. 156

CO e la clausola n. 2 del contratto, l'acconto di fr. 800'000.– valeva quindi

quale pena di recesso. La legittimazione attiva dei sequestranti era così

fondata e il credito verosimile, mentre l'entità delle modifiche proposte

riguardavano questioni di merito che esulavano dal potere di cognizione del

giudice del sequestro. Da sequestrare non erano poi i beni detenuti a titolo

fiduciario dal notaio rogante, ma bensì i crediti che l'opponente sosteneva di

avere verso quest'ultimo. Di qui la loro idoneità ad essere sequestrati. I

presupposti dell'art. 272 cpv. 1 LEF erano così tutti adempiuti.

Per il

Pretore non era infine fondata la richiesta di garanzia ex art. 273 cpv. 1 LEF,

non giustificata dal grado di verosimiglianza del credito. Peraltro, da

sequestrare era il credito in restituzione dell'opponente e non la somma il

denaro depositata sul conto clienti del notaio rogante e che maturava

interessi.

F. Con

il presente appello AP 1 chiede di confermare l'opposizione e annullare il

sequestro. Contesta che le condizioni del sequestro siano verosimili. I

sequestranti non sono titolari di alcun credito, che nemmeno esiste. La

costituzione del diritto di compera è di per sé nulla, visto che la condizione

sospensiva che ne subordinava la validità all'ottenimento dell'autorizzazione

LAFE, non si è realizzata. E, di tale nullità dà atto lo stesso rogito e la

dichiarazione scritta 15 settembre 2009 del notaio rogante. Quest'ultimo aveva

del resto spiegato ai sequestranti, che se non fosse stata concessa

l'autorizzazione LAFE, l'acconto di fr. 800'000.– e il saldo spese di fr.

80'000.- non utilizzato andava restituito all'opponente. Peraltro, riguardo ad

una possibilità di modifica dell'atto di costituzione di quel diritto, non era

previsto alcunché. Ciò posto, anche la legittimazione attiva dei sequestranti

difetta. Di fatto, al 9 settembre 2009, la competente autorità non aveva ancora

rilasciato l'autorizzazione, e non risultava che essa avesse sollecitato modifiche

di sorta. A torto si imputa all'opponente negligenza o disinteresse. I

sequestranti medesimi avevano insistito affinché la costituzione del diritto di

compera fosse seguita dal notaio __________, che li aveva poi messi in contatto

con l'avv. __________ per la questione LAFE. L'appellante contesta di non avere

fatto il possibile per ottenere l'autorizzazione LAFE, ritenuto che era sua

intenzione acquistare una villa corrispondente al progetto originale elaborato

dagli architetti __________ di __________. L'auspicata modifica voluta dai

sequestranti trasformava però radicalmente quell'oggetto. Oltretutto non c'era

garanzia che la modifica vincolasse l'autorità a rilasciare l'autorizzazione

LAFE. Contesta che i presupposti dell'art. 156 CO siano realizzati: la

richiesta dei sequestranti, considerando anche l'art. 18 cpv. 1 CO, è abusiva.

L'appellante

reputa legittima la prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di fr.

300'000.–. La causa del sequestro invocata non è plausibile. Il danno dovuto al

blocco della somma versata poi, considerevole e non compensabile da eventuali

interessi. Inesistente il credito ritenuta anche la malafede della controparte

e la loro cittadinanza e residenza estera. Ingenti inoltre gli oneri

processuali. L'appellante considera inoltre eccessiva l'indennità di fr.

2'800.– riconosciuta alla controparte, posto come una cifra di pari entità è

stata altresì riconosciuta nella parallela vertenza. L'assegnazione di

ripetibili in primo e secondo grado giustifica infine l'applicazione dell'art.

152 CPC.

Delle

osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.

G. Una

parallela procedura di opposizione al sequestro promossa per il medesimo

credito, la medesima causa e i medesimi beni, nei confronti di __________, in

veste di condebitore solidale (sequestro n° __________), è oggetto di separato

giudizio (inc. 14.2010.20).

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento

o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad

art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF)

interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere

impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.

278.

cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22

lett. c LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr.

8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e

dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al

realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate

dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il

mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà

la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,

rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni

intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74

ad § 51; Reeb, Les mesures

provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

2.

Le

decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura

sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale

procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio

nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le

nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 segg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache,

tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce

d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base

alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante,

salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a

ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il giudice può

accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (Hohl, La réalisation du

droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85

segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove

(art. 20 cpv. 5 LALEF).

Inoltre, i principi di

celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze

di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono

sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei

documenti che considerano determinanti.

3.

In

virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso

contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la

giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;

30.

ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed

eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di

primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di

addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di

prova (Vogel/Spühler, op. cit.,

n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla

decisione. Per evidenti ragioni

pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni

nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio

degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).

Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in

materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

Di

per sé è quindi ammissibile l'estratto del registro fondiario relativo alla

particella n. __________ del RFD di __________ che l'opponente produce

contestualmente all'appello (doc. C in appello).

4.

Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

Fra

le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame poi, la legge

riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è

altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi

dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

In

concreto, la causa del sequestro individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF non

è oggetto di controversia. Diversamente dalla prima sede poi, anche

l'appartenenza dei beni da sequestrare non è più contestata in appello. Rimane

per contro litigiosa l'esistenza del credito a favore dei sequestranti -che a

detta dell'appellante non sarebbero nemmeno legittimati a far valere- e la

richiesta di deposito di una garanzia di fr. 300'000.–.

Esistenza

del credito

5.

L'appellante contesta che i

sequestranti siano titolari di un credito giuridicamente valido verso di lei. Afferma

che il diritto di compera non è stato esercitato poiché con riferimento alla

compravendita immobiliare l'autorità competente non ha dato l'autorizzazione

LAFE. Pertanto, si è realizzata la condizione sospensiva prevista dalla

clausola n. 3 del relativo rogito, e conseguentemente la nullità del contratto

e della pena di recesso accessoria (appello, pag. 5 segg. n. 3 e n. 4).

6.

La

legittimazione attiva (la qualità per agire) è verificata d'ufficio in ogni

stadio di causa, tuttavia -laddove vale il principio attitatorio- unicamente

sulla base dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI Appendice, Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6

luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino,

Zurigo 2000, pag. 330; Hohl, Procédure

civile, vol. I, Berna 2001, n. 446). Non trattandosi di una condizione

processuale, l'esame va fatto secondo il diritto sostanziale applicabile al

rapporto giuridico litigioso (lex causae) cui è strettamente connessa

(DTF 130 III 251 consid. 2 con rinvii; Knöpfler/ Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé

suisse, Berna 2005, pag. 374; Corboz,

Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II 31 ad 5 con rif.; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna

2001, n. 388 e 435). La legittimazione attiva spetta solo

al titolare delle pretese rivendicate (Olgiati,

op. cit., pag. 329). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese

derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, essa è riconosciuta alla

parte che procede e che è parte al contratto su cui fonda la sua pretesa (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad

art. 181).

A

ciò si aggiunga che giusta l'art. 119 cpv. 1 LDIP, i contratti concernenti i

fondi o il loro uso sono regolati dal diritto dello Stato di situazione. Il

contratto 9 settembre 2008 (n. __________ del notaio __________)

si rapporta a un diritto di compera su un fondo situato nel Canton Ticino.

L'applicazione del diritto svizzero è quindi pacifica.

7.

Ora,

l'atto pubblico del 9 settembre 2008 vede AO 2 e AO 1, comproprietari ciascuno

per metà della part. __________ RFD di __________, concedere all'opponente e a __________,

in ragione di un mezzo ognuno, un diritto di compera cedibile e prorogabile

fino al 9 settembre 2009 (doc. A, n. 1 e n. 4). La clausola n. 2 del contratto

stabilisce -fra l'altro- che il prezzo è convenuto in fr. 8'000'000.– e

che di questi, fr. 800'000.– verranno versati sul conto cliente

dell'infrascritto notaio entro tre giorni a partire da oggi, quale acconto e

pena di recesso mentre i restanti fr. 7'200'000.– mediante accredito sul

conto clienti del notaio rogante entro e non oltre la scadenza del diritto di

compera, ma comunque entro un mese dall'ottenimento dell'autorizzazione

definitiva LAFE (doc. A, n. 2). L'atto prevede inoltre che, non appena

constatato il valido esercizio del diritto di compera i venditori si

impegnano ad eseguire a loro spese i lavori di cui all'allegato B (doc. A,

n. 2). Secondo la clausola n. 3 inoltre le parti vengono rese attente

del fatto che il presente acquisto è subordinato all'ottenimento da parte degli

acquirenti dell'autorizzazione delle competenti autorità LAFE, e che nel

caso in cui essi non riuscissero, ad ottenere questa autorizzazione, il

presente atto verrà considerato nullo ed i concedenti ritorneranno ai

beneficiari l'acconto di fr. 800'000.– (doc. A, n. 3). Ciò posto, la

legittimazione attiva dei sequestranti, entrambi comproprietari giusta l'art.

646.

CC -ognuno in ragione di metà- di questo fondo (anche doc. C in appello) e

come tali quindi titolari di pretese deducibili dal contratto appena

illustrato, risulta così pacifica.

8.

Di

per sé, non è contestato che le parti hanno sottoposto il diritto di compera

alla condizione sospensiva di preventivo rilascio dell'autorizzazione LAFE, al

più tardi entro il 9 settembre 2009. Tale circostanza -come si è visto- risulta

con evidenza dalla clausola n. 3 combinata con la n. 4 dell'atto che hanno

firmato. Invero, dagli atti emerge che la competente autorità non ha mai

rilasciato quell'autorizzazione, circostanza questa che imporrebbe di ritenere

quel contratto nullo. E, questo, è appunto quanto pretende l'opponente. Così

facendo, lei non considera però quelli che sono i motivi su cui si fonda il

sequestro. I sequestranti sostengono che la clausola n. 3 non è applicabile in

quanto l'opponente, rifiutandosi di ottemperare alle indicazioni ricevute

dall'avv. __________, avrebbe di fatto impedito l'ottenimento

dell'autorizzazione LAFE. Questo le avrebbe poi permesso di rivendicare la

restituzione dell'acconto di fr. 800'000.– depositato sul conto del notaio

rogante. I sequestranti ritengono di fatto adempiuta e applicabile la

fattispecie di cui all'art. 156 CO, che invocano quindi a sostegno della loro

richiesta, con la conseguenza che il mancato esercizio del diritto di compera

deve essere imputato all'opponente e che l'acconto va considerato quale pena di

recesso (doc. F; verbale, pag. 2 e 3). L'opposizione deve pertanto convergere

attorno a questa argomentazione. Di modo che, nella misura in cui si limita ad

accennare alla nullità (appello, pag. 5 n. 3) per l'assenza di autorizzazione

LAFE, rinviando allo scritto 15 settembre 2009 del notaio rogante che

confermerebbe questa sua tesi (doc. E), l'appello va disatteso.

9.

Giusta

l'art. 156 CO, una condizione si ha per verificata se il suo adempimento è

stato da una delle parti impedito in urto con la buona fede. L'onere di provare

l'esistenza di un comportamento contrario alla buona fede e di un suo rapporto

di causalità con la mancata realizzazione della condizione incombe alla parte a

danno della quale quel comportamento ha avuto luogo (Pichonnaz, Commentaire Romand, Code des obbligations I,

Basilea 2003, n. 22 ad art. 156). Ora, i sequestranti hanno sostenuto che

l'avv. __________ è stato interpellato ad ottobre 2008 (verbale, pag. 3 ad 2).

In base alla documentazione da loro prodotta risulta poi che le parti insieme

-quindi sequestranti e opponente- gli avevano conferito il mandato congiunto

di portare a buon fine la procedura di autorizzazione LAFE necessaria per

l'esercizio del noto diritto di compera (doc. B), e quindi che egli agiva

in qualità di loro mandatario comune (doc. F). Ciò posto, in sede di udienza,

l'appellante non ha contestato né che quel professionista avesse ricevuto

l'incarico sin da allora (verbale, pag. 4 ad 2) né di avere assunto, in

quell'ambito, il ruolo di mandante insieme ai sequestranti (opposizione, pag. 2

n. 2). Certo, in appello, lei accenna al fatto che in realtà questo professionista

è intervenuto a tutela dei meri interessi dei sequestranti e per sanare delle

loro precedenti inadempienze, ritenuto che anch'essi erano stranieri e quindi

soggetti a vincoli LAFE (appello, pag. 6 seg. n. 4). Ma, tali allegazioni, che

si scontrano con i documenti appena citati, non trovano il benché minimo

riscontro oggettivo agli atti. Al riguardo pertanto l'appello va

respinto.

10.

Come

detto, il mandato era inteso a fare l'indispensabile affinché la procedura

giungesse a buon fine e quindi che la preposta autorità concedesse l'autorizzazione

LAFE (sopra, consid. 9). In merito con lettera 7 agosto 2009 -inviata sia ai

sequestranti che all'opponente- l'avv. __________ ha spiegato che ad

ostacolarne il rilascio era la possibilità che lasciava sottintendere il

dettaglio “preventivo per finiture della villa __________” (doc. 3, inserto B)

che le parti intendevano procedere con la chiusura delle due verande e dello

spazio piscina, che questo era incompatibile con la relativa licenza

edilizia e che solo i lavori autorizzati erano consentiti (doc. B, pag. 1). A

garanzia che ciò non accadesse, la competente autorità chiedeva quindi una

dichiarazione scritta da allegare quale aggiunta all'atto notarile 9 settembre

2008.

con cui le parti si impegnavano a ossequiare appunto la licenza edilizia

e, contestualmente, annullavano il citato preventivo così come proposto (doc.

B, pag. 1). Egli -quale unico interlocutore di quell'autorità- aveva poi

rivolto tale invito ai sequestranti e all'opponente (doc. B, pag. 2). Va di

conseguenza respinta la tesi dell'appellante laddove pretende di sostenere non

esservi mai stata da parte dell'autorità LAFE una richiesta formale di una

modifica in tal senso a lei direttamente indirizzata (appello, pag. 6 n.

4).

11.

L'appellante

obietta invero di non avere mai voluto modificare alcunché. Sua intenzione era

di acquistare la villa così come da progetto originale (appello, pag. 7 n. 5)

-quindi con la chiusura delle verande e dello spazio piscina- mentre

l'auspicata modifica che -a detta dei sequestranti- avrebbe comportato

l'ottenimento della autorizzazione LAFE costituiva un modifica sostanziale

all'immobile e non avrebbe più rispecchiato la concorde volontà delle parti al

momento della conclusione del contratto (appello, pag. 8 n. 5). Tuttavia, se a

priori non c'era disponibilità alcuna a prendere in considerazione eventuali

correttivi -perlomeno entro certi limiti- nulla giustificava certo la necessità

di un mandato specifico conferito a un patrocinatore legale con l'onere di fare

l'indispensabile in vista del rilascio dell'autorizzazione LAFE (sopra, consid.

10). E, si giustificava ancor meno visto che l'incarico gli era stato affidato

-come visto- congiuntamente (sopra, consid. 9). Di modo che, a un giudizio di

mera verosimiglianza, tutto sommato il giudizio del Pretore resiste alla

critica e merita riconferma, con conseguente reiezione dell'appello.

Sulla

prestazione di garanzia ex art. 273 LEF

12.

Per

l'art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del

debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il

giudice può obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di

sequestro (Piégai, op. cit., p.

308; Stoffel, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 273).

Per il Pretore la domanda di prestazione di una

garanzia di fr. 300'000.– è destituita di fondamento ritenuto che il grado di

verosimiglianza raggiunto dal credito che i sequestranti pretendono di avere,

non ne giustificava l'imposizione. Oggetto del sequestro poi era il credito in

restituzione del valore di fr. 800'000.– che l'opponente ritiene di avere verso

il notaio rogante, fermo restando che l'acconto come tale restava depositato

sul conto clienti di quest'ultimo con la possibilità di maturare interessi

(sentenza impugnata, n. 3 pag. 8 ). Ma invano. Nella misura in cui l'appellante

non ha sollevato dubbi -né in primo grado né in sede di appello- riguardo alla

verosimile esistenza di una causa di sequestro identificata nell'art. 271 cpv.

1.

n. 4 LEF (sopra, consid. 4; sentenza impugnata, n. 2 pag. 5), l'accenno ora a

una causa di sequestro invocata dai sequestranti per nulla plausibile

(appello, pag. 8 n. 6) si rivela a priori senza fondamento. L'appellante

ribadisce poi che il danno ipotizzabile, tenuto conto del rischio di non poter

disporre per lungo tempo dell'acconto versato, è alto (appello, pag. 8 n. 6).

Concretamente lei non spiega però perché il fatto di non potere disporre di

quel denaro, comunque già depositato sul conto cliente del notaio rogante a

titolo di acconto rispettivamente pena di recesso in previsione dell'acquisto

di una villa di fr. 8'000'000.–, costituisca per lei un danno certo ed evidente

che la corresponsione di interessi non riuscirebbe a lenire (appello, pag. 8 n.

6). Di modo che, nella misura in cui si limita a riferire di un danno solo

ipotizzabile senza addurre un minimo di elementi concreti la richiesta,

troppo generica, va così respinta. Medesima sorte segue il riferimento ad

approssimative tasse, spese di giudizio e di patrocinio per la procedura di

opposizione e di convalida del sequestro (appello, pag. 8 n. 6) che, anche

in appello, non sono state quantificate. La ricorrente giustifica poi la

prestazione di una garanzia, facendo riferimento all'inesistenza del credito

(appello, pag. 9 n. 6). Come si è visto però (sopra, consid. 5 a 11), l'appello non intacca affatto il grado di verosimiglianza accertato dal Pretore. Per il

resto, né il semplice accenno ad una pretesa malafede dei sequestranti né la

loro cittadinanza e residenza estera (appello, pag. 9 n. 6), esimeva

l'opponente dal fornire elementi oggettivi e concreti atti a rendere credibile

un generico danno riconducibile ad un preteso sequestro ingiustificato.

Oneri

processuali di primo grado

13.

L'appellante

contesta invero l'assegnazione ai sequestranti di un'indennità di fr. 2'800.–

che considera eccessiva a fronte dell'impegno richiesto per il patrocinio dei

loro interessi nell'ambito della procedura di sequestro e poi di opposizione,

ritenuto oltretutto che nella parallela e identica vertenza, il Pretore ha loro

riconosciuto un'ulteriore indennità di pari importo (appello, pag. 9 n. 7).

Egli non propone tuttavia alcuna cifra, con la conseguenza che in proposito

l'appello è irricevibile (Cocchi/

Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 e 11 ad art.

309). Giova ad ogni modo rilevare che l'indennità riconosciuta ai sequestranti

(fr. 2'800.– per ogni procedura di opposizione al sequestro), non può essere

definita eccessiva tenuto conto del valore di causa di fr. 880'000.– (art. 11

lett. a CPC) della procedura di opposizione al sequestro (e della contestuale

domanda di prestazione di garanzia di fr. 300'000.–).

14.

L'appello deve per finire essere respinto. Tassa di giustizia e

indennità -quest'ultima volutamente contenuta a motivo che le osservazioni, di

complessive quattro pagine ma riassumibili in una sola, sono identiche a quelle

formulate nell'ambito del parallelo incarto pendente davanti a questa Camera

(sopra, consid. G)- seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). In aggiunta, giova infine rilevare che la

declaratoria di temerarietà (appello, pag. 9 n. 8) -in ogni caso sprovvista di

buon fondamento- è inapplicabile in tema di esecuzione e fallimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art.

152).

15.

Invero,

il dispositivo n. 1 della decisione impugnata stabilisce che: “l'opposizione

è respinta e di conseguenza è confermato il sequestro n. __________ ordinato il

17.

settembre 2009 su istanza di AO 2 e AO 1, __________, nei confronti di __________,

__________” (sentenza impugnata, pag. 8). Si tratta con evidenza di un

errore di redazione, in quanto l'intestazione della stessa specifica appunto che

l'opposizione di AP 1 era interposta al sequestro n° __________ (sentenza

impugnata, pag. 1), fermo restando che il sequestro n. __________ è oggetto

della parallela vertenza (sopra, consid. G). Di questa circostanza danno

implicitamente atto le medesime parti che, in appello, al riguardo riconoscono

che il sequestro riguarda AP 1 (cfr. il petitum d’appello). Ciò posto, onde

evitare eventuali equivoci e malintesi futuri è opportuno porvi rimedio. Motivi

di opportunità e di economia processuale, richiedono così che limitatamente a

questo punto, questa Camera provveda di moto proprio a fare necessaria chiarezza

e quindi a rettificare il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata nel senso

di respingere l'opposizione e confermare il sequestro n° __________ (e non n° __________)

ordinato il 17 settembre 2009 su istanza di AO 2 e AO 1 nei confronti di AP 1

(in luogo di __________). Considerata la particolarità del caso, non si giustifica

-sotto questo profilo- né il prelievo di una tassa di giustizia né l'assegnazione

di indennità.

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: I. 1. L'appello

è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con

l'obbligo di rifondere a AO 2 e AO 1, __________, un'indennità di fr. 500.–.

II. 1. Il

Dispositivo

dispositivo n. 1 della sentenza 22 febbraio 2010 del Pretore __________

(EF.2009.2623), è così rettificato:

“1. L'opposizione è respinta e di conseguenza

è confermato il sequestro n° __________ ordinato il 17 settembre 2009 su

istanza di AO 2 e AO 1, __________, nei confronti di AP 1, __________. ”

2. Non si preleva una tassa di

giustizia, né si assegnano indennità.

III. Intimazione:

– RA 1;

– PA

1.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza è di fr. 880'000.– (art. 11 lett. a CPC),

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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