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Decisione

14.2010.22

Riconoscimento in Svizzera di un fallimento estero. Sospensione per mancanza di attivo della liquidazione del fallimento secondario

23 marzo 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza 20 febbraio 2009 (inc. CEF 14.08.125), questa Camera ha riconosciuto

in Svizzera, ai sensi degli art. 166 e segg. LDIP, la procedura fallimentare (Insolvenzverfahren)

decretata il 4 gennaio 2007 dall’Amtsgericht Koblenz (Germania) nei

confronti della IS 1. Gli atti sono stati trasmessi all’IS 1

perché procedesse alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente

ai beni che erano di IS 1 alla data del suo decesso (4 luglio 2006) e che erano

ancora situati in Svizzera alla data del riconoscimento.

B. Procedendo

nei propri incombenti, l'IS 1 ha interpellato __________, che in data 14

dicembre 2009 ha comunicato che la relazione cifrata n. __________ intestata a PI

2 (ovvero proprio la relazione indicata dall’amministratore fallimentare

tedesco per ottenere il riconoscimento dei suoi poteri in Svizzera, cfr. CEF

14.08.125, cons. 3.3/b) era stata chiusa il 24 gennaio 2007, producendo nel

contempo gli estratti del conto del cliente (comunicati ai suoi eredi il 9

agosto 2006), da cui risulta che il totale degli averi del defunto, alla data

del decesso (ovvero al 4 luglio 2006), ammontava a € 248'766,93.

L’Ufficio

ha poi diffidato l’erede PI 1 di versargli il summenzionato saldo del conto,

con raccomandate 15 dicembre 2009 e 25 gennaio 2010, che il destinatario non ha

ritirato. Il patrocinatore di PI 1 nella procedura di riconoscimento del

decreto fallimentare tedesco, avv. __________, ha da parte sua comunicato di

non avere più notizie da diverso tempo dal cliente. L’Ufficio ha d’altronde

appurato presso il controllo abitante che PI 1 di fatto non vive più a __________

(anzi, sembra che tale domicilio sia stato fittizio, dal momento che il

proprietario dell’immobile in via __________, in cui egli risultava domiciliato

in base alle indicazioni del programma MovPop, ha dichiarato di non avergli mai

affittato alcun locale) e, secondo l’agente comunale di __________, sarebbe

partito per l’Australia diversi mesi fa. Non sono d’altronde stati reperiti

altri beni del defunto in Svizzera.

C. L'Ufficio

chiede ora a questa Camera di voler sospendere la liquidazione del fallimento

secondario per mancanza di attivi.

Considerando in diritto

1. Questa

Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente

per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF;

CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii

non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma

pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 e

segg. LDIP (Volken, Zürcher

Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi,

Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad

art. 170; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2,

p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per

quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art.

170; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad

art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della

sospensione del fallimento secondario.

Considerandi

2.

Secondo

l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento

estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento

analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria

estera (art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura contenziosa

di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola invece il

caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivi. Visto

il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF per tutto

quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la procedura

dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue il rito

sommario. La procedura è unilaterale (Lustenberger,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa ad istanza dell'ufficio dei fallimenti

(art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF); non vi è pertanto obbligo di

contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione di sospensione del

fallimento per mancanza di attivi dev’essere pubblicata a cura dell'ufficio dei

fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria una comunicazione

individuale al fallito (Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo

1997/1999, n. 8 ad art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di

mancato tempestivo anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve

essere pubblicata (art. 93 RUF).

3.

L’istruttoria

non ha rivelato mezzi liquidi sufficienti a coprire le spese della procedura di

liquidazione. Non può d’altronde essere realizzato o ceduto (giusta l’art. 260

LEF), nella procedura in esame, il credito della massa fallimentare

estera nei confronti dell’erede in restituzione dei beni della successione

ch’egli ha ceduto prima dell’apertura della procedura d’insolvenza (§ 1978 BGB;

cfr. CEF 14.08.125, cons. 3.3/d), siccome non può più essere

considerato come situato in Svizzera ai sensi dell’art. 167 cpv. 3 LDIP, dal

momento che PI 1 non vi risulta (più) domiciliato. Occorre

pertanto sospendere il fallimento per mancanza di attivo, in conformità dell'art.

230.

cpv. 1 LEF.

4.

La

pubblicazione della sospensione delle procedure di fallimento sarà effettuata

dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.

5.

La

questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), ovvero

dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il

fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr.

art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et

al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger,

op. cit., n. 14 ad art. 230).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;

pronuncia:

1.

È

ordinata la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione

in Svizzera dell’eredità giacente fu PI 2, con ultimo domicilio a __________

(Germania).

2.

L’IS

1.

procederà alle pubblicazioni di legge.

§. In quell’ambito indicherà i rimedi di diritto

contro la presente decisione di sospensione, ossia: Contro la decisione di sospensione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione (art. 72 e

segg. LTF).

3.

Non

si percepiscono tassa né spese.

4.

Intimazione all'IS 1, sede, e all’avv. __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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