14.2010.22
Riconoscimento in Svizzera di un fallimento estero. Sospensione per mancanza di attivo della liquidazione del fallimento secondario
23 marzo 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2010.22
Data decisione, Autorità:
23.03.2010, CEF
Titolo:
Riconoscimento in Svizzera di un fallimento estero. Sospensione per mancanza di attivo della liquidazione del fallimento secondario
SOSPENSIONE FALLIMENTO PER MANCANZA ATTIVO
art. 170 LDIP
art. 230 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2010.22
Lugano
23 marzo 2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 10 marzo 2010 da
IS 1
tendente alla
sospensione per mancanza di attivo del fallimento secondario di
PI
2, con ultimo domicilio a __________
()
rappr. dall’ RA 1
a sua volta patr. dall’avv. dott. __________,
decretato dalla scrivente Camera il 20 febbraio
2009;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con
sentenza 20 febbraio 2009 (inc. CEF 14.08.125), questa Camera ha riconosciuto
in Svizzera, ai sensi degli art. 166 e segg. LDIP, la procedura fallimentare (Insolvenzverfahren)
decretata il 4 gennaio 2007 dall’Amtsgericht Koblenz (Germania) nei
confronti della IS 1. Gli atti sono stati trasmessi all’IS 1
perché procedesse alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente
ai beni che erano di IS 1 alla data del suo decesso (4 luglio 2006) e che erano
ancora situati in Svizzera alla data del riconoscimento.
B. Procedendo
nei propri incombenti, l'IS 1 ha interpellato __________, che in data 14
dicembre 2009 ha comunicato che la relazione cifrata n. __________ intestata a PI
2 (ovvero proprio la relazione indicata dall’amministratore fallimentare
tedesco per ottenere il riconoscimento dei suoi poteri in Svizzera, cfr. CEF
14.08.125, cons. 3.3/b) era stata chiusa il 24 gennaio 2007, producendo nel
contempo gli estratti del conto del cliente (comunicati ai suoi eredi il 9
agosto 2006), da cui risulta che il totale degli averi del defunto, alla data
del decesso (ovvero al 4 luglio 2006), ammontava a € 248'766,93.
L’Ufficio
ha poi diffidato l’erede PI 1 di versargli il summenzionato saldo del conto,
con raccomandate 15 dicembre 2009 e 25 gennaio 2010, che il destinatario non ha
ritirato. Il patrocinatore di PI 1 nella procedura di riconoscimento del
decreto fallimentare tedesco, avv. __________, ha da parte sua comunicato di
non avere più notizie da diverso tempo dal cliente. L’Ufficio ha d’altronde
appurato presso il controllo abitante che PI 1 di fatto non vive più a __________
(anzi, sembra che tale domicilio sia stato fittizio, dal momento che il
proprietario dell’immobile in via __________, in cui egli risultava domiciliato
in base alle indicazioni del programma MovPop, ha dichiarato di non avergli mai
affittato alcun locale) e, secondo l’agente comunale di __________, sarebbe
partito per l’Australia diversi mesi fa. Non sono d’altronde stati reperiti
altri beni del defunto in Svizzera.
C. L'Ufficio
chiede ora a questa Camera di voler sospendere la liquidazione del fallimento
secondario per mancanza di attivi.
Considerando in diritto
1. Questa
Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente
per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF;
CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii
non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma
pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 e
segg. LDIP (Volken, Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi,
Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad
art. 170; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2,
p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per
quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art.
170; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad
art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della
sospensione del fallimento secondario.
Considerandi
2.
Secondo
l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento
estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento
analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria
estera (art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura contenziosa
di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola invece il
caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivi. Visto
il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF per tutto
quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la procedura
dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue il rito
sommario. La procedura è unilaterale (Lustenberger,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa ad istanza dell'ufficio dei fallimenti
(art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF); non vi è pertanto obbligo di
contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione di sospensione del
fallimento per mancanza di attivi dev’essere pubblicata a cura dell'ufficio dei
fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria una comunicazione
individuale al fallito (Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo
1997/1999, n. 8 ad art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di
mancato tempestivo anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve
essere pubblicata (art. 93 RUF).
3.
L’istruttoria
non ha rivelato mezzi liquidi sufficienti a coprire le spese della procedura di
liquidazione. Non può d’altronde essere realizzato o ceduto (giusta l’art. 260
LEF), nella procedura in esame, il credito della massa fallimentare
estera nei confronti dell’erede in restituzione dei beni della successione
ch’egli ha ceduto prima dell’apertura della procedura d’insolvenza (§ 1978 BGB;
cfr. CEF 14.08.125, cons. 3.3/d), siccome non può più essere
considerato come situato in Svizzera ai sensi dell’art. 167 cpv. 3 LDIP, dal
momento che PI 1 non vi risulta (più) domiciliato. Occorre
pertanto sospendere il fallimento per mancanza di attivo, in conformità dell'art.
230.
cpv. 1 LEF.
4.
La
pubblicazione della sospensione delle procedure di fallimento sarà effettuata
dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.
5.
La
questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), ovvero
dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il
fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr.
art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et
al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger,
op. cit., n. 14 ad art. 230).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;
pronuncia:
1.
È
ordinata la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione
in Svizzera dell’eredità giacente fu PI 2, con ultimo domicilio a __________
(Germania).
2.
L’IS
1.
procederà alle pubblicazioni di legge.
§. In quell’ambito indicherà i rimedi di diritto
contro la presente decisione di sospensione, ossia: Contro la decisione di sospensione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione (art. 72 e
segg. LTF).
3.
Non
si percepiscono tassa né spese.
4.
Intimazione all'IS 1, sede, e all’avv. __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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