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Decisione

14.2010.23

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Tempestività di un'integrazione all'appello. Nova in senso proprio. Solvibilitâ

8 aprile 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 in seguito al mancato pagamento di fr. 355.10 oltre accessori,

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 24 febbraio 2010 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza 11 marzo 2010 il Pretore del Distretto __________, ha dichiarato il

fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 12 marzo 2010 alle ore 10.00.

D. Con

l’appello e le relative integrazioni AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione

in oggetto, producendo una ricevuta 12 marzo 2010 dell’UE di Lugano relativa al

saldo dell’esecuzione n. __________ promossa AO 1 (doc. B). L’appellante rileva

poi di essere intenzionata a pagare le esecuzioni giunte allo stadio della

comminatoria di fallimento nel tempo più breve. Con integrazione 16 marzo 2010

l’appellante ha trasmesso copia di 5 comunicazioni relative all’annullamento

delle procedure esecutive n. __________, __________, __________, __________ e __________.

Con integrazione 18 marzo AP 1 ha prodotto una ulteriore conferma relativa al

pagamento delle esecuzioni n. __________ e __________ e diverse ricevute

dell’UE di __________ del 19 rispettivamente 26 gennaio 2010 relative al saldo

delle esecuzioni n. __________, __________, ____________________, __________, __________,

__________, __________. Con invio 22 marzo 2010 l’appellante ha poi inoltrato

una ricevuta 22 marzo 2010 relativa al versamento di fr. 260.-- alla C__________

__________ SA a saldo del suo credito, una ricevuta sempre del 22 marzo 2010

relativa al versamento di fr. 335.85 a saldo dell’esecuzione n. 1369053

promossa dalla creditrice S__________ GmbH, una ricevuta relativa al versamento

di fr. 400.-- in relazione all’esecuzione n. __________ promossa dalla I__________

I__________ AG e un’ulteriore ricevuta 22 marzo 2010 relativa al versamento di

fr. 400.-- a favore della C__________ R__________ G__________ SA.

Con

scritto 22 marzo 2010 – consegnato però alla Posta il 24 marzo 2010 –

l’appellante ha prodotto la ricevuta relativa al pagamento di fr. 400.- a

favore della ditta A__________ SA e l’accordo per il pagamento in rate della somma

di fr. 1'000.-- che sarebbe stato raggiunto con la società M__________ S__________

SA, __________).

Considerato

Considerandi

1.

Trattandosi nella fattispecie di una

sentenza di fallimento emanata in procedura sommaria appellabile, come rimedio

di diritto contro la stessa, è dato l’appello da proporre entro il termine di

10.

giorni dalla sua intimazione (art. 308 cpv. 1 LEF e 22 cpv. 1 LALEF).

La sentenza

impugnata, emessa l’11 marzo 2010, è stata notificata all’appellante, come si

evince dal suo appello, il 12 marzo 2010. Il termine di 10 giorni è venuto

pertanto a scadenza il 22 marzo 2010, per cui l’ultima integrazione della AP 1l,

datata 22 marzo 2010, ma recante il timbro d’invio postale del 24 marzo 2010, è

tardiva, per cui va dichiarata irricevibile.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria

superiore a disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad

art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

8.

ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann,

Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.

174.

E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Su richiesta di

questa Camera l’UE di __________ ha comunicato che l’esecuzione in oggetto n.

1356140.

promossa AO 1 è stata estinta dalla convenuta il 12 marzo 2010 alle ore

11.15

L’appellante ha pertanto dimostrato di avere saldato il suo debito

posteriormente alla dichiarazione di fallimento fissata per il 12 marzo 2010

alle ore 10.00, per cui risulta adempiuto il requisito previsto all’art. 174

cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle

esecuzioni dell’UE di __________ al 6 aprile 2010 risulta che nei confronti

dell’appellante sono pendenti 65 esecuzioni per un importo complessivo di fr.

19'649.85, 24 esecuzioni essendo state pagate. A prescindere dalle esecuzioni

che l’appellante ha dimostrato di avere saldato, determinante è che nell’anno

in corso sono già stati emessi una nuova comminatoria di fallimento, un avviso

di pignoramento, 9 avvisi di incanto e che sono state presentate 18 domande di

realizzazione. Ciò porta a ritenere che la convenuta non dispone della

liquidità necessaria a fare fronte ai suoi debiti, nemmeno a quelli d’importo

modesto. Decisivo è che l’appellante renda verosimile, nel termine d’appello,

di disporre di mezzi liquidi oggettivamente sufficienti non solo per pagare la

pretesa oggetto dell’esecuzione in esame e le esecuzioni giunte all’emissione

della comminatoria di fallimento, ma anche le ulteriori procedure esecutive, i

cui debiti sono ormai accertati.

I

precedenti considerandi portano a concludere che l’appellante non ha reso

sufficientemente verosimile la sua solvibilità.

Il

fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato.

3.

L’appello va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 48 e 49 OTLEF),

mentre non si assegnano indennità, a controparte non essendo stato intimato

l’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1.L’appello è respinto.

1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

martedì

13 aprile 2010 alle ore 10.00.

2.La tassa di giustizia di fr. 120.--

del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.

3.Intimazione: - AP 1, __________,

recapito:

RA 1,

__________;

- AO

1,

__________;

- Ufficio

esecuzione di __________ __________;

-

Ufficio fallimenti di __________, __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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