14.2010.23
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Tempestività di un'integrazione all'appello. Nova in senso proprio. Solvibilitâ
8 aprile 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2010.23
Data decisione, Autorità:
08.04.2010, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Tempestività di un'integrazione all'appello. Nova in senso proprio. Solvibilitâ
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2010.23
Lugano
8 aprile 2010
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 27 novembre 2009 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 11 marzo 2010 (EF.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________,
a far tempo da
venerdì 12 marzo 2010 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
12 marzo 2010 e integrazioni 16, 18 e 22 marzo
2010 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 17 marzo
2010 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 in seguito al mancato pagamento di fr. 355.10 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 24 febbraio 2010 nessuno è comparso.
C. Con
sentenza 11 marzo 2010 il Pretore del Distretto __________, ha dichiarato il
fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 12 marzo 2010 alle ore 10.00.
D. Con
l’appello e le relative integrazioni AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione
in oggetto, producendo una ricevuta 12 marzo 2010 dell’UE di Lugano relativa al
saldo dell’esecuzione n. __________ promossa AO 1 (doc. B). L’appellante rileva
poi di essere intenzionata a pagare le esecuzioni giunte allo stadio della
comminatoria di fallimento nel tempo più breve. Con integrazione 16 marzo 2010
l’appellante ha trasmesso copia di 5 comunicazioni relative all’annullamento
delle procedure esecutive n. __________, __________, __________, __________ e __________.
Con integrazione 18 marzo AP 1 ha prodotto una ulteriore conferma relativa al
pagamento delle esecuzioni n. __________ e __________ e diverse ricevute
dell’UE di __________ del 19 rispettivamente 26 gennaio 2010 relative al saldo
delle esecuzioni n. __________, __________, ____________________, __________, __________,
__________, __________. Con invio 22 marzo 2010 l’appellante ha poi inoltrato
una ricevuta 22 marzo 2010 relativa al versamento di fr. 260.-- alla C__________
__________ SA a saldo del suo credito, una ricevuta sempre del 22 marzo 2010
relativa al versamento di fr. 335.85 a saldo dell’esecuzione n. 1369053
promossa dalla creditrice S__________ GmbH, una ricevuta relativa al versamento
di fr. 400.-- in relazione all’esecuzione n. __________ promossa dalla I__________
I__________ AG e un’ulteriore ricevuta 22 marzo 2010 relativa al versamento di
fr. 400.-- a favore della C__________ R__________ G__________ SA.
Con
scritto 22 marzo 2010 – consegnato però alla Posta il 24 marzo 2010 –
l’appellante ha prodotto la ricevuta relativa al pagamento di fr. 400.- a
favore della ditta A__________ SA e l’accordo per il pagamento in rate della somma
di fr. 1'000.-- che sarebbe stato raggiunto con la società M__________ S__________
SA, __________).
Considerato
Considerandi
1.
Trattandosi nella fattispecie di una
sentenza di fallimento emanata in procedura sommaria appellabile, come rimedio
di diritto contro la stessa, è dato l’appello da proporre entro il termine di
10.
giorni dalla sua intimazione (art. 308 cpv. 1 LEF e 22 cpv. 1 LALEF).
La sentenza
impugnata, emessa l’11 marzo 2010, è stata notificata all’appellante, come si
evince dal suo appello, il 12 marzo 2010. Il termine di 10 giorni è venuto
pertanto a scadenza il 22 marzo 2010, per cui l’ultima integrazione della AP 1l,
datata 22 marzo 2010, ma recante il timbro d’invio postale del 24 marzo 2010, è
tardiva, per cui va dichiarata irricevibile.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad
art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
8.
ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174.
E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Su richiesta di
questa Camera l’UE di __________ ha comunicato che l’esecuzione in oggetto n.
1356140.
promossa AO 1 è stata estinta dalla convenuta il 12 marzo 2010 alle ore
11.15
L’appellante ha pertanto dimostrato di avere saldato il suo debito
posteriormente alla dichiarazione di fallimento fissata per il 12 marzo 2010
alle ore 10.00, per cui risulta adempiuto il requisito previsto all’art. 174
cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle
esecuzioni dell’UE di __________ al 6 aprile 2010 risulta che nei confronti
dell’appellante sono pendenti 65 esecuzioni per un importo complessivo di fr.
19'649.85, 24 esecuzioni essendo state pagate. A prescindere dalle esecuzioni
che l’appellante ha dimostrato di avere saldato, determinante è che nell’anno
in corso sono già stati emessi una nuova comminatoria di fallimento, un avviso
di pignoramento, 9 avvisi di incanto e che sono state presentate 18 domande di
realizzazione. Ciò porta a ritenere che la convenuta non dispone della
liquidità necessaria a fare fronte ai suoi debiti, nemmeno a quelli d’importo
modesto. Decisivo è che l’appellante renda verosimile, nel termine d’appello,
di disporre di mezzi liquidi oggettivamente sufficienti non solo per pagare la
pretesa oggetto dell’esecuzione in esame e le esecuzioni giunte all’emissione
della comminatoria di fallimento, ma anche le ulteriori procedure esecutive, i
cui debiti sono ormai accertati.
I
precedenti considerandi portano a concludere che l’appellante non ha reso
sufficientemente verosimile la sua solvibilità.
Il
fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato.
3.
L’appello va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 48 e 49 OTLEF),
mentre non si assegnano indennità, a controparte non essendo stato intimato
l’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1.L’appello è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da
martedì
13 aprile 2010 alle ore 10.00.
2.La tassa di giustizia di fr. 120.--
del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.
3.Intimazione: - AP 1, __________,
recapito:
RA 1,
__________;
- AO
1,
__________;
- Ufficio
esecuzione di __________ __________;
-
Ufficio fallimenti di __________, __________;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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