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Decisione

14.2010.25

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito. Proposta transattiva non dimostrata. Contestazione della validità della cessione del credito posto in esecuzione

5 maggio 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ del 18/21 settembre 2009

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso della somma di fr. 100’000.- oltre interessi e spese esecutive,

indicando quale titolo di credito: ”Riconoscimento di debito del 22.12.2008”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il

rigetto provvisorio con istanza del 27 gennaio 2010, fondata sul doc. D versato

agli atti, datato 22 dicembre 2007, sottoscritto dalla convenuta, dal seguente

tenore:

“Herrn

P__________

C____________________

Bescheinigung!

Hiermit

bescheinige ich Ihnen,

dass

ich spätesten 31. Jan. 08

ihnen

weitere 100'000.- SFr. Zahle,

i.

W. einhunterttausend, für

geleistete

Gartenarbeiten.

Wahrscheindlich

steht Ihnen der

obige

Betrag schon Mitte Jan. zur

Verfügung.

AP

1 (firma)“.

Nell’istanza

la procedente afferma, in estrema sintesi, di essere stata incaricata dalla

convenuta di parecchie prestazioni di giardiniere a far tempo dal 1. ottobre

2004 che hanno comportato fatture per complessivi fr. 399'922.70 (doc. B),

mercede che la convenuta ha soluto soltanto in parte, ossia con il versamento di

acconti per fr. 161'500.- (doc. C). Pur promettendo continuamente il saldo

della fatture, la convenuta, sempre secondo l’istante, non ha però fatto fronte

ai propri obblighi. In data 22 dicembre 2007 ha nondimeno riconosciuto il proprio debito, impegnandosi a pagare, al più tardi il 31 gennaio 2008, un importo di

ulteriori (“weitere”) fr. 100'000.- per i lavori svolti (“geleistete

Gartenarbeiten”; doc. D). In realtà, rileva l’istante, nemmeno tale somma è

stata pagata dalla committenza. Dato poi che la promessa di pagamento

(riconoscimento di debito) è stata indirizzata a P__________ C__________,

questi, per correttezza, ha puntualizzato la procedente, “l’ha regolarmente

ceduta, in uno con il credito al quale essa si riferisce, alla ditta qui

escutente “(istanza, ad 2. pag. 3). Al riguardo essa ha prodotto l’atto di

cessione datato 14 settembre 2009 dal seguente tenore (doc. N):

“Il sottoscritto P__________ C__________, ____________________,

cede alla spettabile AO 1, __________, __________, il credito di fr. 100’000.-

vantati nei confronti della signora AP 1, via __________, __________.

__________,

14 settembre 2009

In

fede

(firma)

P__________

C__________”

B. All’udienza di contradditorio del 2 marzo 2010 la parte istante si è

confermata nella propria domanda, e ha prodotto la cessione di credito, datata

14 settembre 2009, che così recita (doc. P)

“Il sottoscritto P__________ C__________

__________, cede alla spettabile AO 1, __________, il credito di fr. 100’000.-

risultante dal riconoscimento di debito 22 dicembre 2007 sottoscritto da AP 1,

Via __________, __________, ed indirizzato al cedente, ma riferito a lavori

svolti dalla cessionaria”

__________,

14 settembre 2009

In

fede

(firma)

P__________

C__________”

All’accoglimento

dell’istanza si è opposta la convenuta, asserendo che la cessione di credito

presentata per la prima volta all’udienza, non è stata notificata alla

convenuta e dunque non è valida, perché la notifica di una cessione fa parte

della cessione. In più, ha rilevato la convenuta, la cessione deve essere

accettata dalla cessionaria, requisito che fa però difetto nella fattispecie,

mancando la sua firma sul documento in rassegna. La convenuta ha dipoi

contestato le fatture esibite da controparte, definendole esagerate. Se essa ha

firmato una promessa di pagare fr. 100’000.-, si è trattato di una promessa per

chiudere i conti; aveva infatti già pagato una cifra esagerata di fr. 161'500.-

e si è lasciata indurre per chiudere questo conto a promettere ancora fr. 100’000.-.

Però P__________ C__________ non ha voluto ammettere che questi fr. 100’000.-

sarebbero stati pagati a saldo. Le parti, ha fatto presente la convenuta, si

sono viste la settimana scorsa e la convenuta ha di nuovo promesso di fare dei

pagamenti a rate per un totale di fr. 100’000.-, a condizione che sia per il

saldo del conto. P__________ C__________ non ha però accettato, Dunque, ha

concluso la convenuta, non si tratta di un riconosci- mento di debito, ma di

una promessa fatta nell’ambito di una trattativa, che non è terminata.

In

replica la parte istante si è di nuovo confermata nella propria domanda,

ritenendo le eccezioni di controparte in merito alla cessione non pertinenti

nella presente procedura di rigetto, ossia obiettando che la cessione non deve

essere necessariamente accettata dalla escussa, né notificata a quest’ultima,

ritenuto in ogni modo che la notifica è avvenuta al più tardi con la

comunicazione al di lei patrocinatore dei documenti allegati all’istanza 27

gennaio 2010. L’istante ha dipoi definito sorprendenti le contestazioni, fatte

valere per la prima volta all’udienza, delle fatture emesse; in realtà, ha

osservato la procedente, la convenuta ha sempre riconosciuto il lavoro svolto

dall’istante e ha pure riconosciuto l’entità del proprio debito. Infine, la

creditrice si è riservata di procedere nelle vie ordinarie per l’importo non

coperto dal riconoscimento di debito di cui al doc. D, come già spiegato

nell’istanza scritta di rigetto dell’opposizione.

In

duplica la convenuta ha contestato le allegazioni di controparte, postulando di

nuovo la reiezione dell’istanza.

C. Con sentenza del 5 marzo 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________

ha accolto l’istanza, ritenendo che il doc. D, unitamente alla cessione di

credito, costituisce un riconosci- mento di debito e perciò un valido titolo

per il rigetto provvisorio dell’opposizione. Premesso che lo scritto 22

dicembre 2007 (doc. D) contenesse un impegno di pagamento nei confronti di P__________

C__________, malgrado i lavori di giardinaggio fossero stati eseguiti dalla AO

1 (istante) e che il 14 settembre 2009 lo stesso P__________ C__________ cedeva

il credito di fr. 100’000.- alla qui stante (doc. P), il Pretore ha anzitutto

rilevato che non può essere accolta l’eccezione dell’escussa, secondo cui la

cessione non sarebbe valida poiché a lei “non notificata” e poiché “non

accettata dalla cessionaria”. Per la validità della cessione, egli ha fatto

presente, è richiesta la forma scritta (art. 165 cpv. 1 CO), senza che sia però

necessario che l’avvenuta cessione venga notificata al debitore e che il

documento di cessione contenga anche la firma del cessionario, la cessione

potendosi realizzare anche senza il consenso del “debitor cessus”.

Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, ha dipoi osservato il primo

giudice, lo scritto doc. D non contiene nessuna condizione; altrimenti detto,

egli ha puntualizzato, non vi è nessun riscontro agli atti circa il fatto che

la convenuta abbia promesso il paga- mento di fr. 100’000.- a condizione che

l’importo in rassegna venisse accettato da P__________ C__________ a saldo del

debito scoperto. Del resto, né il tenore del riconoscimento di debito, né altri

elementi probatori corroborano la versione della convenuta circa una “trattativa

non terminata”. Quanto alle doglianze dell’escussa in merito al fatto che le

fatture emesse per i lavori di giardinaggio sarebbero esagerate, il Pretore ha

ritenute che le stesse sono rimaste a livello di puro parlato. La convenuta, ha

obiettato il giudice, non risulta avere mai nulla eccepito in relazione

all’esecuzione dei lavori, e neppure sul riconoscimento di debito doc. D viene

fatto accenno a remore della committente sull’ammontare delle fatture e/o sulla

qualità delle prestazioni.

D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la

convenuta, sostenendo che la convenzione del 22 dicembre 2007 (doc, D) non

costituisce riconoscimento dei debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF; si

tratta, essa rileva, di una promessa nell’ambito della discussione sul saldo

della fattura da pagare, nel senso che la debitrice si è dichiarata d’accordo

di versare un ammontare supplementare di fr. 100'000.- quale offerta a saldo

dei conti con il signor P__________ C__________, il quale non ha però accettato

questa offerta, come rilevabile dall’istanza di rigetto dell’opposi- zione (v.

cifra 2, ultima frase). Infatti, prosegue l’appellante, le fatture concernenti

i lavori eseguiti nel giardino dell’escussa sono palesemente esagerate. Avendo

la committente già versato fr. 161'500.- su un totale di fr. 399'922,70, la

convenuta voleva concludere la discussione sul saldo rimanente con un paga-

mento di una ulteriore importo di fr. 100’000.- (vedasi “Bescheinigung”).

All’udienza di contradditorio, assevera dipoi l’appellante, la procedente ha

prodotto il doc. P, ossia la cessione di credito 14 settembre 2009. Mediante

istanza 25 gennaio 2010, obietta l’appellante, la parte istante aveva già

prodotto una cessione quale doc. N; sennonché, essa puntualizza, nella

decisione impugnata il Pretore parla del documento D unitamente alla cessione,

senza precisare se si riferisce al doc. N oppure al doc. P. La debitrice, essa

obietta, ha il diritto di sapere quale atto di cessione venga riconosciuto

valido dalla Pretura. La cessione, sempre secondo l’appellante, è un atto di

disposizione, ragione per cui la seconda cessione non è valida. Presentando il

doc. P, conclude l’appellante, la procedente ha ammesso implicitamente che la

cessione doc. N non è valida.

E. Con osservazioni del 19 febbraio 2010 l’istante ha chiesto la

reiezione dell’appello, ritenendo corretta la decisione impugnata.

Considerandi

in diritto:

1.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è

definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cometta,

Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep. 1989 pag. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea

di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità

del caso di specie.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto e nell’istanza con il creditore, il debitore e il

credito di cui ai documenti prodotti (cometta,

op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti,

l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro

dell’esecuzione (CEF, 19 giugno 2006, 14.2005.149, consid. 5 con rinvii).

Per

giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito subordinato al

verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il

rigetto dell’opposizione solo se il credi- tore ne dimostra l’avvenuto

adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione

di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione deve

essere respinta (cometta, op.

cit. pag. 338).

2.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni devono anche essere

sostanziate in modo per lo meno verosimile, nel senso che a confronto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; jaeger/walder/Kull/kottmann,

Bundesgsetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n.

28.

ad art. 82; staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG. Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 seg. dd

art. 82; gilliéron, Commentarie

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; stücheli, Die Rechtsöffung, tesi Zurigo

200, pag. 350 con rif.).

3.

Nella misura in cui ritiene che l’impegno da lei sottoscritto il 22

dicembre 2007 non costituisce un incondizionato riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma solo una proposta di versamento di un

determinato importo (fr. 100’000.-) a valere quale offerta, soggetta ad

accettazione, a saldo delle pretese per i lavori eseguiti nel suo giardino da P__________

C__________ ed oggetto della fatture di cui al doc. B ritenute esagerate –

offerta declinata, per stessa ammissione dell’istante – l’appellante si diparte

da uno scenario non sorretto da alcun riscontro. Con la “Bescheinigung” di cui al doc. D, la convenuta non ha fatto altro che attestare il suo

impegno a versare entro il 31 gennaio 2008 - se non già prima – un ulteriore

importo di fr. 100'000.- “für geleistete Gartenarbeiten”, senza pretendere né

tanto meno far intendere che con tale obbligo essa offriva di procedere al

saldo del debito scoperto, corrispondente, secondo l’istante, alla differenza

tra il fatturato complessivo di fr. 399'922,70 – (doc. B) e gli acconti di fr.

161'500.- da lei versati (doc. C), alla condizione che controparte ratificasse

tale proposta. Che l’impegno di cui al doc. D costituisse una sorta di

trattativa/proposta volta a chiudere il caso mediante un versamento finale di

fr. 100’000.-, come preteso dalla convenuta, non solo non risulta dal titolo

sul quale l’istante ha fondato la propria domanda - titolo che a ben vedere

costituisce uno scolastico caso di riconoscimento di debito - ma nemmeno trova

riscontro, né direttamente, né indirettamente, nella rimanente documentazione

agli atti; da nessun atto presente nel fascicolo processuale risulta che la

convenuta abbia contestato l’ammontare delle fatture, al punto da chiedere una

riduzione della mercede. Anzi, di fronte al sollecito di pagamento del 13 marzo

2008.

della somma di fr. 100’000.- di cui al citato impegno scritto inteso come

ulteriore pagamento (e non come saldo; cfr. doc. E) e dei successivi solleciti

per l’incasso del saldo di fr. 238'422.70 oltre interessi (doc. F, G, H, I J,

K, L) non risulta che la convenuta abbia protestato, pretendendo di dovere a P__________

C__________ soltanto fr. 100’000.- così come al suo riconosci- mento di debito

del 22 dicembre 2007 inteso come offerta a saldo. Non può perciò che discendere

la reiezione dell’appello al riguardo.

4.

L’appello non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in

cui la convenuta fa carico al Pretore di non avere precisato se la cessione di

credito indicata nella sentenza impugnata si riferisce a quella esibita dalla

procedente con la propria istanza di rigetto dell’opposizione (doc. N) o a

quella prodotta all’udienza di discussione (doc. P), ritenuto che essendo la

cessione un atto di disposizione, la seconda cessione, ossia quella di cui al

doc. P, non è valida e che presentando il doc. P l’istante ha ammesso

implicitamente che anche la cessione doc. N non è valida. L’obiezione va infatti

già disattesa per motivi d’ordine. All’udienza di contradditorio, la convenuta

ha eccepito – senza successo (v. sentenza, consid. 6) - che la cessione di

credito esibita per la prima volta in quella specifica circostanza dalla

procedente (doc. P), non è valida, poiché la stessa non è stata notificata alla

convenuta e perché la stessa non è stata accettata dalla cessionaria. Non ha

però preteso che la cessione fosse inefficace per altri motivi, segnatamente

per la ragione illustrata con il gravame e nemmeno ha eccepito l’incompatibilità

tra la cessione di cui al doc. P con quella di cui al doc. N annessa

all’istanza di rigetto. Ora, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile in

virtù dell’art. 25 LALEF, non consente alle parti di addurre in sede di appello

nuovi fatti, prove ed eccezioni. Ne discende perciò l’inammissibilità del

rimedio al riguardo.

Sia come

sia, il gravame si rivela infondato anche nel merito. Contrariamente a quanto

preteso dall’appellante, il Pretore non è rimasto nel vago sul tema, ma ha

indicato nel doc. P la cessione che entra in considerazione (sentenza, consid.

6). Orbene, con tale atto C__________ P__________ ha ceduto, in data 14

settembre 2009, alla AO 1 il credito di fr. 100’000.- risultante dal

riconoscimento di debito 22 dicembre 2007 sottoscritto dalla convenuta ed

indirizzato al cedente, ma riferito a lavori svolti dalla cessionaria. Lo

stesso giorno, ossia sempre il 14 settembre 2009, P__________ C__________ ha

ceduto alla AO 1 il credito di fr. 100’000.- da lui vantato nei confronti della

convenuta. Orbene, preso atto anche del contenuto dell’istanza di rigetto

dell’opposi- zione (punto 2, pag. 3: “La promessa di pagamento è stata

indirizzata a P__________ C__________, che, per ovvie ragioni di correttezza

l’ha regolarmente ceduta, in uno con il credito al quale essa si riferisce,

alla ditta qui escutente”) con annessa la cessione di cui al doc. N, non vi è

chi non vede come queste due cessioni (doc. N e P) si integrino una con

l’altra, nel senso che quella di cui al doc. P riprende quella di cui al doc. N,

specificandola ulterior- mente, nel senso che si tratta del credito che la

convenuta ha espressamente riconosciuto nella “Bescheinigung” del 22 dicembre

2007.

(cfr. anche osservazione all’appello,ad 3, pag. 3). Per tacere del fatto

che, in ogni modo, anche volendo seguire la suggestiva tesi dell’appellante, se

la cessione di cui al doc. N avesse impedito il nascere di quella di cui al

doc. P, fa stato la prima (doc. N), riferita anche essa, e non potrebbe essere

altrimenti, al riconoscimento di debito di cui al doc. D; qualora la cessione

di cui al doc. P avesse invece annullato quella di cui al doc. N, allora

farebbe stato la prima (doc. P). In ambedue le varianti, la procedente è,

comunque sia, diventata creditrice della somma posta in esecuzione, oggetto del

riconoscimento di debito di cui al doc. D. Un’interpretazione diversa,

sfocerebbe in un sofisma.

4.

Da quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile,

l’appello deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato. Tassa di

giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, l’appello è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 750.-, già anticipata dall’appellante,

rimane a suo carico, con l’obbligo di versare a AO 1 fr. 400.- di indennità.

3. Intimazione

a: - avv. PA 2, __________;

- avv.

dott. PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

100’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale , 1000, Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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