14.2010.27
Appello contro il decreto di fallimento. Contestazione della comminatoria di fallimento. Assoggettamento alla procedura di fallimento. Asserita dilazione non comprovata
15 aprile 2010Italiano11 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2010.27
Data decisione, Autorità:
15.04.2010, CEF
Titolo:
Appello contro il decreto di fallimento. Contestazione della comminatoria di fallimento. Assoggettamento alla procedura di fallimento. Asserita dilazione non comprovata
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 40 LEF
art. 172 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2010.27
Lugano
15 aprile
2010
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 15
dicembre 2009 presentata da
AO
1, __________ (rappresentata
da __________, RA 1, __________)
contro
AP
1, __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con
sentenza del 17 marzo 2010 (EF.2009.__________) ha così pronunciato:
“1. E’ pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a
far tempo da giovedì 18 marzo 2010 alle ore10.00.
2. Sono ordinate
le comunicazioni e le pubblicazioni di rito.
3. La tassa di giustizia di fr. 80.--, già anticipata e le
spese, pure già anticipate dall’istante, nella misura di fr. 720.--, sono a
carico dell’la massa fallimentare.
4. omissis.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello da AP 1, che con atto di
appello del 23 marzo 2010 ne postula l’annullamento.
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione
di __________, AO 1, __________, ha chiesto il fallimento di AP 1, __________,
per la somma di fr. 1'707.- oltre interessi e spese, corrispondente al
conteggio premio cassa malati dal mese di ottobre 2008 al mese di aprile 2009,
secondo la LAMal, importo dovuto alla H__________ V__________ AG, in base al
precetto esecutivo e alla comminatoria di fallimento agli atti (act. A e B).
B. All’udienza di contraddittorio del 24 febbraio 2010 AP 1 – il solo
comparso – si è opposto all’istanza, asserendo che sarebbero stati presi degli
accordi con l’istante “ai termini dei quali nei prossimi tempi verranno pagati
tutti i premi a saldo come a estratto conto al 31.12.2009 per complessivi fr. 4'382.50”.
C. Con sentenza del 17 marzo 2010 il Pretore del Distretto di __________,
ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 18 marzo 2010 ore 10.00.
D. Con appello del 23 marzo 2010 AP 1 chiede l’annullamento del decreto
di fallimento, asserendo anzitutto di non essere soggetto a procedura di
fallimento, dato che egli non è iscritto a registro di commercio. Egli andava
perciò trattato alla stregua di un assicurato moroso qualsiasi e dunque,
meritevole, se del caso, dell’emissione di un attestato di carenza beni.
Premesso che l’istante (la AO 1, __________) è un assicuratore malattia, che
l’importo posto in discussione ammonta effettivamente a fr. 1'707.- e che egli
è in mora nel pagamento dei premi ordinari LAMal, il ricorrente assevera dipoi
che a partire dal 24 dicembre 2009 l’apposito Ufficio presso l’I__________ __________
a__________ s__________, __________, é stato messo al corrente della sua mora
nel pagamento dei premi di cassa malati (riferita a un periodo di circa due
anni e per un importo complessivo di poco superiore a fr. 5’000.-; v. scritto
24 dicembre 2009 allegato all’appello) e che tale Ufficio, per il tramite della
C__________ t__________ r__________ __________, __________, sta procedendo
all’appianamento della mora nei confronti della creditrice. Ciò che a maggior
ragione non giustifica in nessuna maniera il decreto di fallimento, ritenuto
che la creditrice ne era perfettamente a conoscenza, come comprovato dalla
comunicazione alla parte istante del 5 marzo 2010 (v. la lettera allegata
all’appello.
E. L’appello non ha formato oggetto di intimazione .
Considerandi
In diritto:
1.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, la decisione del giudice del
fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci
giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se
questi si sono verificati anteriormente alla decisione di pirma istanza.
In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1.
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2.
l’importo dovuto è
stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
3.
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
2.
L’appellante, come visto, ritiene di non essere soggetto alla
procedura di fallimento, ciò che a suo giudizio comporta automaticamente
l’annullamento della decisione impugnata.
2.1
L’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come
<<esecuzione ordinaria in via di fallimento>> (art. 159 a 176) o
come <<esecuzione cambiaria>> (art. 177 a 189) quando il debitore
sia iscritto nel registro di commercio, tra l’altro, come titolare di una ditta
commerciale (art. 934 e 935 CO; cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF).
2.2
Dall’estratto del Registro di commercio del Cantone Ticino, risulta
che al momento in cui l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato la
comminatoria di fallimento (12 novembre 2010), l’appellante risultava ancora
iscritto a Registro di commercio come titolare della ditta individuale G__________
I__________ B__________ di AP 1, il cui scopo è l’esercizio di una attività
assicurativa (verosimilmente quella da lui indicata davanti alla C__________ t__________
r__________ __________, sede __________; cfr. il relativo verbale annesso
all’appello). Certo, la ditta è stata cancellata, su istanza del titolare, in
quanto non più assoggettata all’iscrizione (art. 36 ORC), il 4 marzo 2010, con
pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio il 10 marzo
2010.
Tale evento è però posteriore all’emanazione della comminatoria di
fallimento (avvenuta il 12 novembre 2009), su cui l’istante ha fondato la
richiesta di fallimento. Per tacere del fatto che le persone iscritte nel
registro di commercio rimangono, comunque sia, soggette alla procedura di
fallimento persino dopo la cancellazione dal quel registro, per sei mesi dalla
pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art.
40.
cpv. 1 LEF), ritenuto che se prima della scadenza di questo termine il
creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione o il precetto per
l’esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento (art. 40
cpv. 2 LEF). Del resto, a ben vedere, ci si potrebbe perfino chiedere se la
doglianza non andasse sollevata prima con un ricorso ex art. 17 LEF
all’autorità di vigilanza, in modo da ottenere - dandosene le condizioni -
l’annullamento della comminatoria di fallimento, così da impedire la pronuncia
del fallimento da parte del giudice (art. 172 cpv. 1 n. 1 LEF), ovvero se essa
non andasse eccepita in concomitanza con la notifica della comminatoria di
fallimento stessa (act. B), avvenuta il 13 novembre 2009 nelle mani di AP 1,
nato in data __________ __________ 19__________, __________, iscritto a
registro di commer- cio, con recapito a Lugano, CP __________ (ossia quello
indicato nell’appello). La questione può essere lasciata aperta. In base
all’art. 173 cpv. 2 LEF, se ritiene che nel procedimento sia stata emanata una
decisione nulla (art. 22 cpv. 1 LEF), come qui preteso dall’appellante, il
giudice differisce la sua decisione e sottopone il caso all’autorità di
vigilanza. Orbene, nel caso di specie, dubbi sulla correttezza dell’emanazione
della commina- toria di fallimento non ve ne erano (del resto, all’udienza del
24.
febbraio 2010 l’escusso non ha preteso di non essere iscritto a registro di
commercio), né ve ne sono ora, per cui si può senz’altro prescindere dal
deferire il caso all’autorità di vigilanza, ossia alla stessa Camera di
esecuzione del Tribunale d’appello, per stabilire se il debitore è soggetto
alla procedura di fallimento, tale circostanza risultando, comunque sia,
pacifica. Ne discende che su questo punto l’appello- verosimilmente proposto
perché al momento della presentazione del ricorso la ditta AP 1 non era più iscritta a registro di commercio a seguito della sua cancellazione del
4/10 marzo 2010 – deve essere disatteso, siccome privo di pregio.
3.
L’appellante non pretende di avere soluto il credito posto in
esecuzione prima della dichiarazione di fallimento e nemmeno che sarebbero
state soddisfatte le condizioni previste dall’art. 174 cpv. 2 LEF per ottenere
l’annullamento della decisione impugnata. Egli asserisce unicamente che dal 24
dicembre 2009, l’apposito Ufficio presso l’I__________ __________ a__________ s__________,
__________, è stato messo al corrente della sua mora nei confronti
dell’istante, e che questo stesso Ufficio sta procedendo all’appianamento dei
suoi debiti nei confronti della stessa creditrice (la AO 1), ciò che rende a
maggior ragione ingiustificata la pronuncia del fallimento nei suoi confronti,
ritenuto che la creditrice ne era perfettamente a conoscenza, come comprovato
dalla comunicazione del 5 marzo 2010 a lei indirizzata (v. le relative lettere
annesse all’appello). Verosimilmente, con argomenti del genere l’appellante si
propone di far valere che, avesse il primo giudice - al momento di decidere
sull’istanza - avuto conoscenza della documentazione prodotta in questa sede ex
art. 174 LEF, questi avrebbe rigettato la domanda di fallimento, ritenendo che
erano date le condizioni per ritenere che la creditrice gli avesse concesso o,
per lo meno, gli avesse dovuto concedere una dilazione (art. 172 cpv. 1 n. 3).
All’assunto non può però essere dato seguito. Con lo scritto del 24 dicembre
2009.
il rappresen- tante dell’escusso, R__________ T__________, ha solo chiesto
all’U__________ a__________ m__________, __________, di intervenire
urgentemente a favore del suo assistito, garantendo all’ente assicuratore AO 1
il pagamento della mora dei premi di cassa malati, in cambio della garanzia di
presa a carico da parte della stessa cassa malati dei costi medici e
ospedalieri per un intervento specialistico presso il centro universitario di L__________,
fermo restando l’accordo dell’escusso di fare capo a un curatore. Con lo
scritto del 5 marzo 2010, l’appellante si è invece personal- mente rivolto
all’istante, riconoscendo che il credito posto in esecuzione rientra nel
dettaglio della somma richiesta all’I__________ delle a__________ s__________
del __________ e asserendo che, per il tramite del suo rappresentante (R__________
T__________) è venuto a sapere che prossimamente la somma globale inerente
tutto l’arretrato nei confronti della stessa AO 1 (per un totale di fr.
4'382.50, sino al 31.01.10), sarà sbloccata, ciò che gli permetterà di
appianare ogni e qualsiasi pendenza nei confronti della stessa creditrice; con
preghiera, rivolta alla stessa cassa malati, di volere astenersi dal procedere
con ulteriori comminato- rie ed esecuzioni contro di lui. Con tali scritti
l’appellante non ha però ancora dimostrato che a seguito delle sue iniziative,
l’istante gli abbia poi effettivamente concesso una dilazione – conditio sine
qua non per bloccare la procedura di fallimento - per quanto riguarda il pagamento
della specifica somma posta in esecuzione ed oggetto di procedura fallimentare
(procedura la quale non viene peraltro nemmeno menzionata nelle citate
lettere). Del resto, egli nemmeno lo pretende, limitandosi ad asserire che la
creditrice sapeva della sua comunicazione del 5 marzo 2010, senza però
illustrarne il seguito. E all’appellante nemmeno giova il verbale della
riunione dell’8 febbraio 2010 davanti alla C__________ t__________ r__________ __________,
sede __________ (alla presenza dei rappresentanti dei vari istituti sociali
coinvolti), nella quale i presenti si sono limitati solo a discutere sulla
specifica questione legata alle difficoltà economiche dell’escusso, sulle
iniziative in corso, sui possibili interventi a favore del debitore e sull’eventualità
di una curatela a favore dello stesso escusso.
4.
Da quanto precede, discende che l’appello deve essere disatteso,
siccome infondato. La tassa di giustizia e le spese dovrebbero seguire la
soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico dell’appellante (art. 48,
49.
e 61cpv. 1 OTLEF). Data però la particolarità della fattispecie e tenuto
conto della difficile situazione personale dell’appellante, si prescinde
eccezionalmente da ogni prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
- AP 1, Via __________,
casella postale __________, __________;
- RA 1, __________.
- Ufficio esecuzione di __________ __________;
- Ufficio
fallimenti di __________, __________;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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