Lexipedia

Decisione

14.2010.28

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilitâ

26 aprile 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 15'024.85 oltre accessori, dedotti

eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 10 marzo 2010 l’escussa si è opposta all’istanza di

fallimento asserendo che era intenzionata a far fronte al pagamento del dovuto

nei confronti dell’istante.

C. Con

sentenza 24 marzo 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha

dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 25 marzo 2010 alle ore

10.00.

D. Con

l’appello e la relativa integrazione AP 1 asserisce di aver saldato il suo debito

nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 29 marzo 2010 dell’UE

di __________ relativa al versamento di fr. 16'939.10 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da AO 1 (doc. C). Con l’integrazione

l’appellante ha poi prodotto tre ulteriori ricevute relative al saldo delle esecuzioni

n. __________, __________ e 1__________ (doc. D, E e F).

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad

art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;

Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante

ha dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta 29

marzo 2010 relativa al versamento di fr. 16'939.10 a saldo dell’esecuzione in oggetto, per cui risulta adempiuto il requisito previsto

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle

esecuzioni dell’UE di __________ al 19 aprile 2010 risulta che nei confronti

dell’appellante sono pendenti 23 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 29'650.70,

12.

esecuzioni essendo state pagate. A prescindere dalle esecuzioni che

l’appellante ha dimostrato di avere saldato, determinante è che nell’anno in

corso sono già stati emessi cinque avvisi di pignoramento e che nel corso del

2009.

sono state presentate due domande di realizzazione. Ciò porta a ritenere

che la convenuta non dispone della liquidità necessaria a fare fronte ai suoi

debiti, nemmeno a quelli d’importo modesto. Decisivo è che l’appellante renda

verosimile, nel termine d’appello, di disporre di mezzi liquidi oggettivamente

sufficienti non solo per pagare la pretesa oggetto dell’esecuzione in esame e

le esecuzioni giunte all’emissione della comminatoria di fallimento, ma anche

le ulteriori procedure esecutive, i cui debiti sono ormai accertati.

I

precedenti considerandi portano a concludere che l’appellante non ha reso

sufficientemente verosimile la sua solvibilità.

Il

fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato.

2.

L’appello va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 48 e 49 OTLEF),

mentre non si assegnano indennità, a controparte non essendo stato intimato

l’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1__________, a far

tempo da

mercoledì

28 aprile 2010 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall’appellante, resta a carico di AP 1.

3. Intimazione: - avv.

PA 1, __________;

- RA

1, __________;

- Ufficio

esecuzione di __________ __________;

- Ufficio

fallimenti di __________, __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, __________;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente

La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster