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Decisione

14.2010.3

Rigetto provvisorio dell'opposizione: esecuzione a convalida di sequestro - divieto di nova in appello - contratti a termine di noli impiegati nel commercio marittimo quali valido riconoscimento di de

26 marzo 2010Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i rispettivi rapporti di dare e avere potevano quindi diventare nuovamente

esigibili. E, di fatto, la fattura relativa al conteggio di gennaio 2009 risale

appunto al 31 gennaio 2009 giorno in cui, pur tenendo conto dell'importo di cui

al conteggio relativo al mese di dicembre 2008, la convenuta risultava pur

sempre debitrice nei confronti dell'istante di ben USD 3'182'007.25 (doc. G). Peraltro,

la stessa convenuta aveva rilasciato il 1° febbraio 2009 una nota di credito a

favore di quest'ultima per un importo di ben USD 4'564'840.81 (doc. R). Alla

luce di tutto ciò, pertanto, non si palesa alcun evidente motivo per dubitare

della legittimità della disdetta inviata dall'istante. In forza dell'esigibilità

dei due rispettivi crediti, prorogata per reciproco consenso delle parti, a un

esame limitato alla verosimiglianza il tentativo dell'escussa di fare

affidamento su una sorta di precedenza acquisita riguardo al suo diritto di

dolersi dell'inadempienza della controparte si rivela vano. Per il resto, in

mancanza di argomenti tali da inficiare la disdetta 13 febbraio 2009 -come tale

conforme alle pattuizioni contrattuali- poco importa che la stessa fosse da

ricondurre alla manifestazione unilaterale di volontà dell'istante (appello,

pag. 9 n. 12 e 13). Da questo punto di vista, l'appello va così respinto.

7. Invero, l'appellante sostiene di avere puntualmente spiegato che

i doc. O e M contenevano informazioni confidenziali protette dal patto di riservatezza

sottoscritto dalle parti il 30 ottobre 2008 e meglio come indicato nel doc. 10,

di cui all'udienza aveva provveduto a tradurre i passaggi rilevanti (appello,

pag. 12 n. 21 seg. e 25). In merito, il Pretore ha ritenuto che l'escussa non

si era pronunciata sui motivi d'intralcio alla loro produzione e che, oltretutto,

il doc. 10 era stato prodotto soltanto in lingua inglese (sentenza impugnata,

pag. 6). Ora, di per sé, è ben vero che all'udienza l'escussa ha provveduto a

parzialmente tradurre il doc. 10, limitandosi però a descrivere genericamente

quello che era il campo di applicazione di quel patto (verbale, pag. 9 n.

3.1.2) e, per il resto, rinviando alla dichiarazione giurata del suo

patrocinatore legale in __________ (verbale, pag. 10 n. 3.1.3). Quest'ultimo,

dal canto suo, ha semplicemente evidenziato di avere notato che nel

procedimento instaurato in Svizzera era stata presentata della corrispondenza

riservata non producibile in giudizio e che secondo il diritto inglese questo

non era ammesso (doc. 2/3 n. 57 e 58), senza tuttavia specificare una norma

legale o un principio giuridico in proposito. A prescindere da ciò, in ogni

caso e a ben vedere, l'e-mail 13 gennaio 2009 si limita a prendere posizione in

merito all'invio della fattura 25 dicembre 2008 senza fare alcun riferimento al

contenuto di quello che erano le negoziazioni fra le parti, uniche informazioni

queste da ritenere semmai confidenziali e apparentemente protette da quello

Considerandi

specifico patto di riservatezza. A ciò si aggiunga che, ogni e qualsiasi

ulteriore considerazione, sfugge ad un giudizio di verosimiglianza. Come tale,

quindi, la censura va respinta.

8.

L'appellante,

infine, si duole dell'assenza di motivazione nel giudizio impugnato e della

conseguente lesione del suo diritto di essere sentita (appello, pag. 11 n. 18 e

pag. 13 n. 26). Ora, di per sé, giusta l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC

(applicabile per il rinvio di cui all'art. 25 LALEF), pena la nullità, una

sentenza deve fra l'altro contenere l'esposizione dei motivi di fatto o di

diritto. Tuttavia, la giurisprudenza non impone al giudice di pronunciarsi su

tutti gli argomenti sottopostigli né su tutte le eccezioni sollevate, ma

unicamente di occuparsi delle circostanze rilevanti per il giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, m. 26 ad art. 285). Nel caso concreto,

la sentenza qui impugnata adempie a questi requisiti, visto e considerato che

in essa sono esposti i fatti essenziali e le ragioni, con rinvii puntuali ai

relativi documenti, per cui il Pretore ha ritenuto di accogliere l'istanza di

rigetto provvisorio dell'opposizione. In queste circostanze, non è quindi ravvisabile

una violazione del diritto di essere sentita dell'escussa. Ciò posto, anche da

questo punto di vista l'appello si rivela infondato.

9.

L'appello

deve così essere respinto, e la decisione pretorile confermata. La tassa di giustizia

e le indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e

62.

cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e cpv. 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF;

pronuncia 1. L'appello

è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 20'000.–.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 36'105'742,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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