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Decisione

14.2010.30

Decreto ingiuntivo italiano quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione

24 giugno 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ dell’8/16 settembre 2009 dell’UEF di __________

AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di complessivi fr. 144'331.65 oltre

intersssi al 3% dal 01.01.2008 su fr. 122'354.--, indicando quale titolo di

credito: "Decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006 del Tribunale di __________

+ Euro 80'379.71 corrispondenti a CHF 122'354.-- + Euro 2'468.17 corrispondenti

a CHF 3'757.05. Tasso di cambio del 28.08.09 + interessi su Euro 80'379.71 del

3% dal 13.05.2002 al 31.12.2003, del 2.5% dal 01.01.2009 (recte: 2004) al

31.12.2007”.

Interposta

opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Pretura del Distretto di __________ con istanza 19 ottobre 2009.

In

precedenza, ossia il 29 agosto 2009, AO 1 aveva ottenuto in relazione alla stessa fattispecie dal medesimo

Pretore un decreto di sequestro, al quale AP 1 ha interposto opposizione; la quale non veniva però ammessa con sentenza del 6 ottobre 2009 (doc.

H). Contro questo giudizio AP 1 ha presentato appello a questa Camera, la quale

lo ha però respinto con sentenza del 11 dicembre 2009 (inc. 14.2009.87).

B.

La procedente fonda la propria pretesa sul

decreto ingiuntivo di data 24 febbraio 2006 del Giudice unico del Tribunale di __________,

mediante il quale è stato ordinato a AP 1 di pagare alla signora AO 1 “nel

termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, l’importo di

Euro 80'379.71, oltre interessi dal dovuto al soddisfo nonché le spese, competenze

ed onorari del presente procedimento che liquida nella somma di Euro 1'871.00, oltre

IVA e CPA di ragione e 12.5% rimborso forfetario ex art. 14 D.M. 126/04 su

diritti ed onorari e le successive occorrende, poste per intero a carico del

debitore”.

Con l’istanza di rigetto la procedente ha precisato che

gli interessi richiesti sulla somma di Euro 80'379.71 decorrono dal 13 maggio

2002 e che il saggio legale degli interessi vigente in Italia era del 3% nel

2002 e nel 2003, del 2.5% nel 2004, 2005, 2006 e 2007 e infine del 3% nel 2008

(doc. F), motivo per il quale gli interessi calcolati sino al 20.06.2008

assommerebbero a complessivi Euro 13'121.90. L’IVA da calcolarsi sulla somma di

Euro 1'871.00 sarebbe del 20% pari a Euro 363.53 (doc. F seconda pagina e

allegato 7 p. 17). Il CPA pari al 2% dovrebbe essere calcolato su Euro 1'782 per

una somma pari a Euro 35.64 (doc. F allegato 6). A mente della procedente

andrebbe inoltre rimborsato il forfetario del 12.5% da calcolarsi su Euro

1'584.-- per una somma di Euro 198.-- (doc. F allegato 5 p. 14).

C. All’udienza

di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, adducendo di aver avuto

conoscenza del decreto ingiuntivo e della procedura avviata nei suoi confronti

a __________ soltanto nella primavera del 2009, quando gli è stato comunicato

dal proprio consulente bancario il decreto di sequestro emesso in Ticino. A

mente dell’escusso il decreto ingiuntivo italiano sarebbe inefficacie in quanto

non gli sarebbe stato ritualmente notificato nel termine di 60 giorni dalla sua

pronuncia (art. 664 CPCit). Questo perché egli avrebbe da anni la propria

residenza ad un indirizzo diverso da quello in cui l’autorità preposta avrebbe

cercato di effettuare la notifica, indirizzo che sarebbe stato facilmente reperibile

tramite una semplice ricerca in internet, atteso che in quel luogo egli ha il

suo atelier e la sua abitazione. In concreto quindi la notifica del decreto

ingiuntivo non sarebbe validamente avvenuta, motivo per il quale vi sarebbe una

violazione dell’ordine pubblico processuale.

D. Con sentenza 18 marzo 2010 il

Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza. Il Pretore ha argomentato

che in base al diritto italiano quando il decreto ingiuntivo viene ritualmente

notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ma prima che

l’intimato ne abbia fatto dichiarare l’inefficacia, questa non sarebbe

rilevabile d’ufficio; le ragioni del debitore, comprese quelle relative all’inefficacia

del titolo, potrebbero essere fatte valere con l’opposizione ordinaria, nei

modi e nei termini previsti agli artt. 641 e 645 CPCit, in difetto della quale

il decreto acquisterebbe comunque efficacia di cosa giudicata. In via del tutto

eccezionale l’art. 650 CPCit consentirebbe l’opposizione nonostante l’avvenuta

scadenza del termine, quando l’opponente prova di non aver avuto tempestiva

conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, per caso fortuito o per

forza maggiore e purché non siano trascorsi dieci giorni dal primo atto di

esecuzione (art. 650 CPCit comma 3).

Il primo giudice sostiene che quand’anche si ammettesse

l’inefficacia del decreto ingiuntivo, la procedura relativa alla dichiarazione

di questa inefficacia sarebbe disciplinata dall’art. 188 disp. att. CPCit che,

con riferimento all’ipotesi che il decreto non sia stato notificato, prevederebbe

il ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto, la fissazione di

un’udienza e la pronuncia, in contraddittorio con l’altra parte, di

un’ordinanza. In alternativa a questo procedimento, la parte ingiunta -e sempre

che il decreto non le sia stato notificato- potrebbe proporre un’autonoma

azione di cognizione per accertare l’inefficacia (ultimo comma dell’art. 188

disp. att. CPCit).

A mente del Pretore la violazione dell’ordine pubblico

processuale (art. 27 CL) presupporrebbe una manifesta violazione di norme del

diritto processuale da parte del giudice italiano, che non sarebbe data se la

parte interessata dispone di un rimedio di diritto per sanzionare tale

violazione, come ad esempio l’opposizione ordinaria prevista agli art. 641 e

645 CPCit o l’autonomo ricorso ex art. 188 disp. att. CPCit. Dalle risultanze

processuali non risulterebbe che il convenuto abbia mosso alcuna valida

eccezione al decreto ingiuntivo, al quale il Tribunale di __________ il 28

maggio 2008 ha apposto la formula esecutiva. Per questo motivo il decreto

ingiuntivo italiano, passato in giudicato, costituirebbe valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione.

E. Con atto

d’appello 1° aprile 2010 AP 1 postula la reiezione dell’istanza. In via

preliminare l’appellante chiede l’assunzione di una “perizia giuridica sul

diritto italiano volta a determinare se il decreto ingiuntivo in esame abbia a

valere quale titolo esecutivo”. In via subordinata l’appellante postula che

questa Camera avvii una procedura di informazione ai sensi della Convenzione

europea nel campo dell’informazione sul diritto estero del 7 giugno 1968

(RS.0.274.161), in vigore sia per l’Italia sia per la Svizzera.

L’appellante ribadisce

che il decreto ingiuntivo italiano sarebbe inefficacie perché non gli sarebbe

stato ritualmente notificato nel termine di 60 giorni dalla sua pronuncia.

Infatti solo il 7 febbraio 2008, al quarto tentativo, il decreto ingiuntivo gli

sarebbe stato correttamente notificato. Per questo motivo il titolo invocato

non potrebbe essere oggetto di exequatur perché violerebbe manifestamente il

suo diritto di essere sentito e l’ordine pubblico svizzero.

L’art. 27 n. 2 CL

impedirebbe l’esecuzione del decreto, e anche nell’ipotesi esistessero ancora

dei rimedi in Italia per impugnarne l’efficacia, ciò sarebbe irrilevante ai

fini dell’applicazione di questa norma.

F.

Con osservazioni del 29 aprile 2010 AO 1 si

oppone al gravame evidenziando che l’assunzione della prova peritale proposta

da controparte sarebbe inutile perché il Pretore disponeva delle necessarie conoscenze

di diritto italiano e di tutti gli elementi per determinare che il decreto ingiuntivo

italiano è stato validamente notificato ed è esecutivo.

Considerato

Considerandi

1.

In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una

sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le

transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).

2.

Questa

definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o

cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80;

apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e

l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle

convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto,

dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione

internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero (p. es. gli

atti autentici) ad una sentenza esecutiva (cfr. art. 50 CL o

31.

LDIP), tale atto -trattandosi di una decisione di

condanna al pagamento di una somma di denaro- va

considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 67 ad

art. 80, con rif.; Gilliéron, op.

cit., n. 72 ad art. 30a). Ciò presuppone la dichiarazione di

esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur,

art. 32 CL; DTF 125 III 386).

3.

In

concreto -come appurato dal Pretore- è applicabile la Convenzione concernente la

competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e

commerciale (RS.0.275.11: Convenzione di Lugano, in seguito: CL), atteso che il titolo di rigetto invocato è posteriore all’entrata

in vigore di questa convenzione per l'Italia (Paese di

origine), avvenuta il 1° dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è

chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1° gennaio 1992 (art. 54 cpv. 1 CL).

4.

Ai sensi dell'art. 25 CL, per

decisione s'intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi

decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad

esempio un decreto, una sentenza, un'ordinanza o un mandato di esecuzione,

nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali, e

riguardante l'ambito civile o commerciale (art. 1 cpv. 1 CL). Ora, il decreto

ingiuntivo del diritto italiano rappresenta una decisione secondo l'art. 25 CL,

se il giudizio è frutto di un procedimento rispettoso dei diritti

contraddittori delle parti (da ultimo: CEF, 6 novembre 2006 [14.2005.109],

consid. 2a e b, con numerosi rinvii). Ciò è il caso

allorquando al decreto ingiuntivo validamente notificato, l'escusso non si

oppone (“possibilità virtuale del contraddittorio”), donde la conseguente

autorità di cosa giudicata del decreto (cfr. Acocella,

Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung

ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen

Rechtsverkehr, tesi San Gallo 1989, pag. 184; Markus,

Lugano-Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechtsöffnung,

Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti GreinerDer

Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen

Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998, p. 324),

oppure decide di formulare opposizione (“effettivo contraddittorio”) dando

avvio ad un procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo (Markus, loc. cit.; Jametti Greiner, loc. cit.; Picardi, Codice di procedura civile, 3a edizione,

Milano 2004, n. 1 ad art. 633, pag. 2041).

5.

L'entrata

in vigore della CL, con la relativa procedura di exequatur e la modifica

degli art. 511 ss. CPC, non impedisce al creditore di una pretesa stabilita in

una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo l'art. 512 CPC. In

sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei

vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che

gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto

esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in

siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del

riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento

materiale previsto dalla CL - nella procedura abituale di rigetto definitivo

dell'opposizione (cfr. CEF 4 maggio 1995 in re BS c. AA con rif. in: BlSchK 1997 p. 62 ss.,

Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 1923 ss. e

dottrina citata ai n. 2068 e 2070).

6.

Qualora l’istanza di rigetto sia fondata su una decisione

estera, il giudice deve quindi limitarsi ad esaminare pregiudizialmente la

questione dell’exequatur. Le condizioni per dichiarare il giudizio estero

esecutivo in Svizzera sono fissate dalla convenzione internazionale

sull’esecuzione applicabile, per difetto dagli art. 25 ss. LDIP (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 59 e 98 ad art. 80; Gilliéron,

op. cit., n. 31-32 ad art. 80). Giusta l’art. 34 cpv. 2

CL, l’istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi

contemplati dagli art. 27 e 28 CL. Questi devono essere

esaminati d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, che non è però tenuto a

ricercare di propria iniziativa i fatti rilevanti (Staehelin, op. cit.,

n. 71 ad art. 80; Gilliéron, op.

cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli, Die Rechtsöffung, tesi Zurigo 2000, pag.

278). Spetta infatti al convenuto addurre i motivi che si oppongono al

riconoscimento della sentenza estera (Donzallaz,

op. cit., n. 3587).

7.

La parte che

invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre i

documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL), esame che

compete d'ufficio al giudice del rigetto (Staehelin,

op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli,

op. cit., pag. 120 e 277 seg.). Per l'autenticità della decisione

(art. 46 n. 1 CL), giova rilevare che non è richiesta una legalizzazione da

parte di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, né mediante la postilla

prevista all'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (RS

0.172.030

) (art. 49 CL; Staehelin, op.

cit., n. 70 ad art. 80; Kropholler, Europäisches

Zivilprozessrecht, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 1 ad art. 49; Kropholler, op. cit., 8a

ed., Frankfurt am Main 2005, n. 1 ad art. 56).

Nella fattispecie agli atti figura la copia conforme all'originale

del decreto ingiuntivo attestata con timbro del 4 aprile 2006 (doc. H, pag. 4).

Lo stesso documento si completa poi delle relative attestazioni -sempre in

originale- riferite ai primi tre tentativi di notifica (doc. H, pag. 5 a 8), al

quarto tentativo del 7 febbraio 2008 esperito giusta l'art. 143 CPCit (doc. H,

pag. 9 davanti) e, per finire, anche all'esecutività del provvedimento (doc. H,

pag. 9 sul retro) nella modalità appena citata (sopra, consid. 8d in fine).

Nel decreto ingiuntivo

emesso in data 24 febbraio 2006 il Giudice unico del Tribunale di __________ ha

ordinato all'opponente di pagare alla procedente nel termine di quaranta giorni

dalla sua notificazione i seguenti importi:

-

Euro 80'379.71 oltre interessi dal dovuto al soddisfo,

- Euro 1'871.–

oltre IVA, CPA e 12.5% di rimborso forfetario ex art. 14 D.M. 126/04 su diritti

e onorari.

Ora, il credito

capitale di Euro 80'379.71 al tasso di cambio EUR/CHF di 1.52220 valido il 28

agosto 2009 (doc. A inc. EF.2009.632) -rimasto incontestato- corrisponde a fr.

122'354.–. Il conteggio allestito nell’istanza di rigetto aggiunge all'importo

di Euro 1'871.– l’ IVA, CPA e il 12.5% di rimborso forfetario su diritti e

onorari, ossia quanto indicato nel decreto ingiuntivo, e più precisamente Euro

363.50

per l'IVA (doc. F pag. 2 inc. EF.2009.632), Euro 35.64 per CPA del 2%

su complessivi Euro 1'782.– (694+890+198: doc. F, pag. 2, allegato 6 e

allegato 8, inc. EF.2009.632) ed infine Euro 198.– per il 12.50% di rimborso

forfetario ex art. 14 DM 126/04 su diritti ed onorari di Euro 1'584.– (694+890:

doc. F, pag. 2, allegato 5 e allegato 8, inc. EF.2009.632) attestando, per

finire, il totale complessivo a Euro 2'468.17 che, al tasso di conversione

EUR/CHF appena indicato (doc. A inc. EF.2009.632), corrisponde a fr. 3'757.05.

Gli interessi sulla

somma di Euro 80'379.71, la cui richiesta è pure sopportata dal decreto

ingiuntivo, sono stati richiesti dal 13 maggio 2002 (data in cui la procedente

ha sollecitato l’escusso a versarle l’importo richiesto, cfr. p. 2 del ricorso per

decreto ingiuntivo) al saggio legale degli interessi vigente in Italia (3% nel

2002.

e 2003, 2.5% nel 2004, 2005, 2006 e 2007 e 3% nel 2008, doc. F inc.

EF.2009.632), motivo per il quale gli interessi calcolati sino al 31.12.2007

assommano a complessivi Euro 11'988.68, corrispondenti a CHF 18'249.17, importo

corrispondente a quanto richiesto al n. 3 e 4 del PE. Essendo formalmente

adempiuti i requisiti posti dagli art. 46 cpv. 1 e 47 cpv. 1 CL (Donzallaz, op. cit., n. 3751), il

decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006 costituisce

pertanto, in principio, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi richiesti con il precetto esecutivo.

8.

L'appellante

afferma di avere saputo del decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006 soltanto nella

primavera del 2009, quando gli è stato comunicato dal proprio consulente

bancario il decreto di sequestro emesso in Ticino, donde l’inefficacia del

decreto ingiuntivo perché irritualmente notificato. Ma il diritto italiano

prevede che “l'inefficacia del decreto in conseguenza della sua mancata

notificazione nel termine prescritto, non può essere rilevata d'ufficio” ma

è “l'ingiunto, che abbia avuto altrimenti notizia del decreto che può, con

ricorso ai sensi dell'art. 188 disp. att. [CPCit: Picardi, op. cit., pag. 2798], chiedere al giudice che ha

pronunciato il decreto medesimo, di dichiarare tale inefficacia” (Picardi, op. cit., n. 3 ad art. 644,

pag. 2087). E, in concreto, a parte confermare di avere comunque avuto

conoscenza di quel provvedimento a primavera del 2009, l'appellante nemmeno

accenna ad un avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia del

decreto d'ingiunzione.

9.

Il ricorrente

contesta poi l'avvenuta valida notifica del decreto ingiuntivo, depositato

presso la cancelleria del Tribunale di __________ in data 21 marzo 2006, nel

termine di 60 giorni sancito dall'art. 644 CPCit e scadente quindi il 20 maggio

2006.

(appello, n. 16), in quanto solo la notifica del 7 febbraio 2008

-preceduta da altri tre tentativi irriti (del 10 aprile 2006, 26 aprile 2006 e

29.

gennaio 2008)- esperita giusta l'art. 143 CPCit (“notificazione a persona di

residenza , dimora e domicilio sconosciuti”) sarebbe stata corretta. Egli non

considera però che -sempre secondo il diritto italiano- “qualora il decreto

venga ritualmente notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla

pronuncia, ma prima che l'intimato ne abbia fatto dichiarare l'inefficacia,

questa non è rilevabile d'ufficio” e che in tal caso “le ragioni del

debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo possono

essere fatte valere solo con l'opposizione ordinaria, nei modi e nei termini di

cui all'artt. 641 e 645, in difetto della quale il decreto acquista comunque

efficacia di cosa giudicata” (Picardi,

op. cit., n. 4 ad art. 644, pag. 2088). E, in concreto, l'appellante non

allude né -come già detto- a un procedimento di dichiarazione d'inefficacia, né

ad un'opposizione (quand'anche tardiva) senza la quale il medesimo decreto

stabilisce che “diventerà definitivamente esecutivo e si procederà ad

esecuzione forzata ai sensi della legge” (doc. C/H, pag. 4). Pertanto, a

prescindere da una qualsiasi disquisizione in merito alle modalità di

esecuzione dei tre tentativi di notifica che l'hanno preceduta, nella misura in

cui è egli stesso a confermare l'avvenuta rituale notifica di quell'atto in

data 7 febbraio 2008, non v'è motivo per scostarsi dalla dichiarazione di

esecuzione 28 maggio 2008 che ordina “a tutti gli Ufficiali Giudiziari che

ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente

titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della

Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti”,

apposta sul decreto ingiuntivo dal Cancelliere del Tribunale ordinario di __________.

10.

L’appellante si

duole della lesione dell’ordine pubblico svizzero ai sensi dell’art. 27 cpv. 1

CL. L'ordine pubblico svizzero è violato dal

riconoscimento di una decisione straniera quando la stessa offende il

sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a

principi fondamentali. Una semplice differenza con la soluzione prevista dal

diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione

dell'ordine pubblico (Kropholler, op. cit., 6a ed., Heidelberg 1998, n. 4 ss. ad art. 27; Kropholler, op. cit., 8a ed., Frankfurt am Main 2005, n. 5 ss. ad art. 34; Donzallaz, op. cit., n.

2841; in materia fallimentare: DTF 126 III 107 s., cons. 3b).

Ciò che, come si vedrà di seguito, non è il caso in concreto.

11.

A

detta dell'appellante nel corso del procedimento italiano il suo diritto di

essere sentito non sarebbe stato rispettato. Orbene, lo scopo dell'art. 27 CL è

quello di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a

norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di

difendersi dinanzi al giudice d'origine, conformemente ai criteri d'attuazione

adottati genericamente nella giurisprudenza interna sul diritto di essere

sentito (II CCA, 17 maggio 1995

[12.1995.126] cons. 4 con rinvio, in: Rep.

1995.

n. 70 e SZIER/RSDIE 1996 n.

10). Nel caso concreto è pacifico, e dallo stesso appellante ammesso anche

nell’allegato ricorsuale, che il decreto ingiuntivo gli è stato validamente

notificato il 7 febbraio 2008. Ed è altrettanto fuori

di dubbio che, il diritto italiano concede all’escusso la

possibilità esprimersi nel caso di carente notifica del decreto ingiuntivo,

interponendo opposizione allo stesso o avviando un procedimento di

dichiarazione di inefficacia, garantendogli così la possibilità di un

“contraddittorio effettivo” nell'ambito di un processo ordinario di piena

cognizione. Non v'è pertanto motivo di ritenere che all'appellante sia stata

preclusa la difesa e che quindi il diritto di essere sentito sia stato in

qualche modo manifestamente violato. Di modo che, a conferma

della sentenza del Pretore, l'appello, infondato, va così respinto.

12.

Le

decisioni in materia di opposizione, in tutte le istanze, sottostanno alla

procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono

tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio

attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione. Detto

altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato

e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere

assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non

contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a

ed., Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF). In merito alla

prova peritale va ricordato che di per sé, nell’ambito del

riconoscimento di sentenze straniere, la dottrina riconosce alle parti la

facoltà di ricorrere a tutti i mezzi di prova necessari, indipendentemente

dalle limitazioni imposte dal carattere sommario della procedura di rigetto

(cfr. Scyboz/ Braconi, La

reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence

récente du Tribunal fédéral, in: RFJ/FZR 1993, pag. 229; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibungs-

und Konkursrecht nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, pag. 245 ).

12.1

L’appellante

chiede l’assunzione di una perizia giuridica sul diritto italiano volta a

determinare se il decreto ingiuntivo in esame abbia a valere quale titolo

esecutivo. Scopo di una perizia è l’accertamento di questioni di fatto la cui

soluzione richiede conoscenze particolari Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI, art. 247 n. 1). L’accertamento dell’esecutività

del decreto ingiuntivo è però una questione di diritto, la cui soluzione deve

essere trovata dal giudice e non dal perito. Per questo motivo la richiesta

formulata da AP 1 è respinta. Pure la richiesta di avviare una procedura di

informazione ai sensi della Convenzione europea nel campo dell’informazione sul

diritto estero (RS.0.274.161) deve essere disattesa, disponendo questa Camera

di sufficienti conoscenze del diritto civile italiano, che

le permettono decidere senza dover formulare alla competente autorità italiana

una domanda d’informazione conformemente alla citata convenzione.

13.

L’appello è

dunque respinto.

Tassa di giustizia e

indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a, 80 e 81 LEF; 25, 28 segg., 31

LDIP; 1 cpv. 1, 25, 33 cpv. 3, 46, 47, 49 CL; 143, 641, 644, 645 CPCit; 512 CPC;

20.

cpv. 5 LALEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello

è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 700.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con

l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 2’000.– a titolo di indennità.

3.

Intimazione:

- __________. PA 2, __________;

-

__________. PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 144'331.65 , contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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