14.2010.30
Decreto ingiuntivo italiano quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione
24 giugno 2010Italiano22 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2010.30
Data decisione, Autorità:
24.06.2010, CEF
Ricorso:
TF,5A_611/2010, 8.11.2011
Titolo:
Decreto ingiuntivo italiano quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SENTENZA ESTERA
art. 1 cpv. 1 CL
art. 25 CL
art. 33 cpv. 3 CL
art. 46 CL
art. 47 CL
art. 49 CL
art. 25 LDIP
art. 31 LDIP
art. 25 LEF
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2010.30
Lugano
24 giugno
2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 19 ottobre 2010 da
AO 1
patrocinata da PA 1
contro
AP 1
patrocinato da PA 2
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________ dell’8/16 settembre 2009 dell’UEF di __________;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con sentenza 18 marzo 2010 ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza, è rigettata in via
definitiva l’opposizione interposta da AP 1 avverso il precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ a convalida del sequestro di
cui al decreto di sequestro del 28 agosto 2009 della Pretura di __________.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 250.-- da
anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto che rifonderà alla
controparte fr. 1’200.-- a titolo d’indennità”.
Sentenza
dedotta in appello dall’escusso che con atto 1° aprile 2010 ha postulato la
reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e indennità;
rilevato
che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 29 aprile 2010,
chiedendo la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Con PE n. __________ dell’8/16 settembre 2009 dell’UEF di __________
AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di complessivi fr. 144'331.65 oltre
intersssi al 3% dal 01.01.2008 su fr. 122'354.--, indicando quale titolo di
credito: "Decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006 del Tribunale di __________
+ Euro 80'379.71 corrispondenti a CHF 122'354.-- + Euro 2'468.17 corrispondenti
a CHF 3'757.05. Tasso di cambio del 28.08.09 + interessi su Euro 80'379.71 del
3% dal 13.05.2002 al 31.12.2003, del 2.5% dal 01.01.2009 (recte: 2004) al
31.12.2007”.
Interposta
opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura del Distretto di __________ con istanza 19 ottobre 2009.
In
precedenza, ossia il 29 agosto 2009, AO 1 aveva ottenuto in relazione alla stessa fattispecie dal medesimo
Pretore un decreto di sequestro, al quale AP 1 ha interposto opposizione; la quale non veniva però ammessa con sentenza del 6 ottobre 2009 (doc.
H). Contro questo giudizio AP 1 ha presentato appello a questa Camera, la quale
lo ha però respinto con sentenza del 11 dicembre 2009 (inc. 14.2009.87).
B.
La procedente fonda la propria pretesa sul
decreto ingiuntivo di data 24 febbraio 2006 del Giudice unico del Tribunale di __________,
mediante il quale è stato ordinato a AP 1 di pagare alla signora AO 1 “nel
termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, l’importo di
Euro 80'379.71, oltre interessi dal dovuto al soddisfo nonché le spese, competenze
ed onorari del presente procedimento che liquida nella somma di Euro 1'871.00, oltre
IVA e CPA di ragione e 12.5% rimborso forfetario ex art. 14 D.M. 126/04 su
diritti ed onorari e le successive occorrende, poste per intero a carico del
debitore”.
Con l’istanza di rigetto la procedente ha precisato che
gli interessi richiesti sulla somma di Euro 80'379.71 decorrono dal 13 maggio
2002 e che il saggio legale degli interessi vigente in Italia era del 3% nel
2002 e nel 2003, del 2.5% nel 2004, 2005, 2006 e 2007 e infine del 3% nel 2008
(doc. F), motivo per il quale gli interessi calcolati sino al 20.06.2008
assommerebbero a complessivi Euro 13'121.90. L’IVA da calcolarsi sulla somma di
Euro 1'871.00 sarebbe del 20% pari a Euro 363.53 (doc. F seconda pagina e
allegato 7 p. 17). Il CPA pari al 2% dovrebbe essere calcolato su Euro 1'782 per
una somma pari a Euro 35.64 (doc. F allegato 6). A mente della procedente
andrebbe inoltre rimborsato il forfetario del 12.5% da calcolarsi su Euro
1'584.-- per una somma di Euro 198.-- (doc. F allegato 5 p. 14).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, adducendo di aver avuto
conoscenza del decreto ingiuntivo e della procedura avviata nei suoi confronti
a __________ soltanto nella primavera del 2009, quando gli è stato comunicato
dal proprio consulente bancario il decreto di sequestro emesso in Ticino. A
mente dell’escusso il decreto ingiuntivo italiano sarebbe inefficacie in quanto
non gli sarebbe stato ritualmente notificato nel termine di 60 giorni dalla sua
pronuncia (art. 664 CPCit). Questo perché egli avrebbe da anni la propria
residenza ad un indirizzo diverso da quello in cui l’autorità preposta avrebbe
cercato di effettuare la notifica, indirizzo che sarebbe stato facilmente reperibile
tramite una semplice ricerca in internet, atteso che in quel luogo egli ha il
suo atelier e la sua abitazione. In concreto quindi la notifica del decreto
ingiuntivo non sarebbe validamente avvenuta, motivo per il quale vi sarebbe una
violazione dell’ordine pubblico processuale.
D. Con sentenza 18 marzo 2010 il
Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza. Il Pretore ha argomentato
che in base al diritto italiano quando il decreto ingiuntivo viene ritualmente
notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ma prima che
l’intimato ne abbia fatto dichiarare l’inefficacia, questa non sarebbe
rilevabile d’ufficio; le ragioni del debitore, comprese quelle relative all’inefficacia
del titolo, potrebbero essere fatte valere con l’opposizione ordinaria, nei
modi e nei termini previsti agli artt. 641 e 645 CPCit, in difetto della quale
il decreto acquisterebbe comunque efficacia di cosa giudicata. In via del tutto
eccezionale l’art. 650 CPCit consentirebbe l’opposizione nonostante l’avvenuta
scadenza del termine, quando l’opponente prova di non aver avuto tempestiva
conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, per caso fortuito o per
forza maggiore e purché non siano trascorsi dieci giorni dal primo atto di
esecuzione (art. 650 CPCit comma 3).
Il primo giudice sostiene che quand’anche si ammettesse
l’inefficacia del decreto ingiuntivo, la procedura relativa alla dichiarazione
di questa inefficacia sarebbe disciplinata dall’art. 188 disp. att. CPCit che,
con riferimento all’ipotesi che il decreto non sia stato notificato, prevederebbe
il ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto, la fissazione di
un’udienza e la pronuncia, in contraddittorio con l’altra parte, di
un’ordinanza. In alternativa a questo procedimento, la parte ingiunta -e sempre
che il decreto non le sia stato notificato- potrebbe proporre un’autonoma
azione di cognizione per accertare l’inefficacia (ultimo comma dell’art. 188
disp. att. CPCit).
A mente del Pretore la violazione dell’ordine pubblico
processuale (art. 27 CL) presupporrebbe una manifesta violazione di norme del
diritto processuale da parte del giudice italiano, che non sarebbe data se la
parte interessata dispone di un rimedio di diritto per sanzionare tale
violazione, come ad esempio l’opposizione ordinaria prevista agli art. 641 e
645 CPCit o l’autonomo ricorso ex art. 188 disp. att. CPCit. Dalle risultanze
processuali non risulterebbe che il convenuto abbia mosso alcuna valida
eccezione al decreto ingiuntivo, al quale il Tribunale di __________ il 28
maggio 2008 ha apposto la formula esecutiva. Per questo motivo il decreto
ingiuntivo italiano, passato in giudicato, costituirebbe valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione.
E. Con atto
d’appello 1° aprile 2010 AP 1 postula la reiezione dell’istanza. In via
preliminare l’appellante chiede l’assunzione di una “perizia giuridica sul
diritto italiano volta a determinare se il decreto ingiuntivo in esame abbia a
valere quale titolo esecutivo”. In via subordinata l’appellante postula che
questa Camera avvii una procedura di informazione ai sensi della Convenzione
europea nel campo dell’informazione sul diritto estero del 7 giugno 1968
(RS.0.274.161), in vigore sia per l’Italia sia per la Svizzera.
L’appellante ribadisce
che il decreto ingiuntivo italiano sarebbe inefficacie perché non gli sarebbe
stato ritualmente notificato nel termine di 60 giorni dalla sua pronuncia.
Infatti solo il 7 febbraio 2008, al quarto tentativo, il decreto ingiuntivo gli
sarebbe stato correttamente notificato. Per questo motivo il titolo invocato
non potrebbe essere oggetto di exequatur perché violerebbe manifestamente il
suo diritto di essere sentito e l’ordine pubblico svizzero.
L’art. 27 n. 2 CL
impedirebbe l’esecuzione del decreto, e anche nell’ipotesi esistessero ancora
dei rimedi in Italia per impugnarne l’efficacia, ciò sarebbe irrilevante ai
fini dell’applicazione di questa norma.
F.
Con osservazioni del 29 aprile 2010 AO 1 si
oppone al gravame evidenziando che l’assunzione della prova peritale proposta
da controparte sarebbe inutile perché il Pretore disponeva delle necessarie conoscenze
di diritto italiano e di tutti gli elementi per determinare che il decreto ingiuntivo
italiano è stato validamente notificato ed è esecutivo.
Considerato
Considerandi
1.
In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).
2.
Questa
definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o
cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80;
apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle
convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto,
dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione
internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero (p. es. gli
atti autentici) ad una sentenza esecutiva (cfr. art. 50 CL o
31.
LDIP), tale atto -trattandosi di una decisione di
condanna al pagamento di una somma di denaro- va
considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 67 ad
art. 80, con rif.; Gilliéron, op.
cit., n. 72 ad art. 30a). Ciò presuppone la dichiarazione di
esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur,
art. 32 CL; DTF 125 III 386).
3.
In
concreto -come appurato dal Pretore- è applicabile la Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (RS.0.275.11: Convenzione di Lugano, in seguito: CL), atteso che il titolo di rigetto invocato è posteriore all’entrata
in vigore di questa convenzione per l'Italia (Paese di
origine), avvenuta il 1° dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è
chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1° gennaio 1992 (art. 54 cpv. 1 CL).
4.
Ai sensi dell'art. 25 CL, per
decisione s'intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi
decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad
esempio un decreto, una sentenza, un'ordinanza o un mandato di esecuzione,
nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali, e
riguardante l'ambito civile o commerciale (art. 1 cpv. 1 CL). Ora, il decreto
ingiuntivo del diritto italiano rappresenta una decisione secondo l'art. 25 CL,
se il giudizio è frutto di un procedimento rispettoso dei diritti
contraddittori delle parti (da ultimo: CEF, 6 novembre 2006 [14.2005.109],
consid. 2a e b, con numerosi rinvii). Ciò è il caso
allorquando al decreto ingiuntivo validamente notificato, l'escusso non si
oppone (“possibilità virtuale del contraddittorio”), donde la conseguente
autorità di cosa giudicata del decreto (cfr. Acocella,
Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen
Rechtsverkehr, tesi San Gallo 1989, pag. 184; Markus,
Lugano-Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechtsöffnung,
Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti GreinerDer
Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen
Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998, p. 324),
oppure decide di formulare opposizione (“effettivo contraddittorio”) dando
avvio ad un procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo (Markus, loc. cit.; Jametti Greiner, loc. cit.; Picardi, Codice di procedura civile, 3a edizione,
Milano 2004, n. 1 ad art. 633, pag. 2041).
5.
L'entrata
in vigore della CL, con la relativa procedura di exequatur e la modifica
degli art. 511 ss. CPC, non impedisce al creditore di una pretesa stabilita in
una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo l'art. 512 CPC. In
sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei
vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che
gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto
esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in
siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del
riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento
materiale previsto dalla CL - nella procedura abituale di rigetto definitivo
dell'opposizione (cfr. CEF 4 maggio 1995 in re BS c. AA con rif. in: BlSchK 1997 p. 62 ss.,
Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 1923 ss. e
dottrina citata ai n. 2068 e 2070).
6.
Qualora l’istanza di rigetto sia fondata su una decisione
estera, il giudice deve quindi limitarsi ad esaminare pregiudizialmente la
questione dell’exequatur. Le condizioni per dichiarare il giudizio estero
esecutivo in Svizzera sono fissate dalla convenzione internazionale
sull’esecuzione applicabile, per difetto dagli art. 25 ss. LDIP (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 59 e 98 ad art. 80; Gilliéron,
op. cit., n. 31-32 ad art. 80). Giusta l’art. 34 cpv. 2
CL, l’istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi
contemplati dagli art. 27 e 28 CL. Questi devono essere
esaminati d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, che non è però tenuto a
ricercare di propria iniziativa i fatti rilevanti (Staehelin, op. cit.,
n. 71 ad art. 80; Gilliéron, op.
cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli, Die Rechtsöffung, tesi Zurigo 2000, pag.
278). Spetta infatti al convenuto addurre i motivi che si oppongono al
riconoscimento della sentenza estera (Donzallaz,
op. cit., n. 3587).
7.
La parte che
invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre i
documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL), esame che
compete d'ufficio al giudice del rigetto (Staehelin,
op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli,
op. cit., pag. 120 e 277 seg.). Per l'autenticità della decisione
(art. 46 n. 1 CL), giova rilevare che non è richiesta una legalizzazione da
parte di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, né mediante la postilla
prevista all'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (RS
0.172.030
) (art. 49 CL; Staehelin, op.
cit., n. 70 ad art. 80; Kropholler, Europäisches
Zivilprozessrecht, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 1 ad art. 49; Kropholler, op. cit., 8a
ed., Frankfurt am Main 2005, n. 1 ad art. 56).
Nella fattispecie agli atti figura la copia conforme all'originale
del decreto ingiuntivo attestata con timbro del 4 aprile 2006 (doc. H, pag. 4).
Lo stesso documento si completa poi delle relative attestazioni -sempre in
originale- riferite ai primi tre tentativi di notifica (doc. H, pag. 5 a 8), al
quarto tentativo del 7 febbraio 2008 esperito giusta l'art. 143 CPCit (doc. H,
pag. 9 davanti) e, per finire, anche all'esecutività del provvedimento (doc. H,
pag. 9 sul retro) nella modalità appena citata (sopra, consid. 8d in fine).
Nel decreto ingiuntivo
emesso in data 24 febbraio 2006 il Giudice unico del Tribunale di __________ ha
ordinato all'opponente di pagare alla procedente nel termine di quaranta giorni
dalla sua notificazione i seguenti importi:
-
Euro 80'379.71 oltre interessi dal dovuto al soddisfo,
- Euro 1'871.–
oltre IVA, CPA e 12.5% di rimborso forfetario ex art. 14 D.M. 126/04 su diritti
e onorari.
Ora, il credito
capitale di Euro 80'379.71 al tasso di cambio EUR/CHF di 1.52220 valido il 28
agosto 2009 (doc. A inc. EF.2009.632) -rimasto incontestato- corrisponde a fr.
122'354.–. Il conteggio allestito nell’istanza di rigetto aggiunge all'importo
di Euro 1'871.– l’ IVA, CPA e il 12.5% di rimborso forfetario su diritti e
onorari, ossia quanto indicato nel decreto ingiuntivo, e più precisamente Euro
363.50
per l'IVA (doc. F pag. 2 inc. EF.2009.632), Euro 35.64 per CPA del 2%
su complessivi Euro 1'782.– (694+890+198: doc. F, pag. 2, allegato 6 e
allegato 8, inc. EF.2009.632) ed infine Euro 198.– per il 12.50% di rimborso
forfetario ex art. 14 DM 126/04 su diritti ed onorari di Euro 1'584.– (694+890:
doc. F, pag. 2, allegato 5 e allegato 8, inc. EF.2009.632) attestando, per
finire, il totale complessivo a Euro 2'468.17 che, al tasso di conversione
EUR/CHF appena indicato (doc. A inc. EF.2009.632), corrisponde a fr. 3'757.05.
Gli interessi sulla
somma di Euro 80'379.71, la cui richiesta è pure sopportata dal decreto
ingiuntivo, sono stati richiesti dal 13 maggio 2002 (data in cui la procedente
ha sollecitato l’escusso a versarle l’importo richiesto, cfr. p. 2 del ricorso per
decreto ingiuntivo) al saggio legale degli interessi vigente in Italia (3% nel
2002.
e 2003, 2.5% nel 2004, 2005, 2006 e 2007 e 3% nel 2008, doc. F inc.
EF.2009.632), motivo per il quale gli interessi calcolati sino al 31.12.2007
assommano a complessivi Euro 11'988.68, corrispondenti a CHF 18'249.17, importo
corrispondente a quanto richiesto al n. 3 e 4 del PE. Essendo formalmente
adempiuti i requisiti posti dagli art. 46 cpv. 1 e 47 cpv. 1 CL (Donzallaz, op. cit., n. 3751), il
decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006 costituisce
pertanto, in principio, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi richiesti con il precetto esecutivo.
8.
L'appellante
afferma di avere saputo del decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006 soltanto nella
primavera del 2009, quando gli è stato comunicato dal proprio consulente
bancario il decreto di sequestro emesso in Ticino, donde l’inefficacia del
decreto ingiuntivo perché irritualmente notificato. Ma il diritto italiano
prevede che “l'inefficacia del decreto in conseguenza della sua mancata
notificazione nel termine prescritto, non può essere rilevata d'ufficio” ma
è “l'ingiunto, che abbia avuto altrimenti notizia del decreto che può, con
ricorso ai sensi dell'art. 188 disp. att. [CPCit: Picardi, op. cit., pag. 2798], chiedere al giudice che ha
pronunciato il decreto medesimo, di dichiarare tale inefficacia” (Picardi, op. cit., n. 3 ad art. 644,
pag. 2087). E, in concreto, a parte confermare di avere comunque avuto
conoscenza di quel provvedimento a primavera del 2009, l'appellante nemmeno
accenna ad un avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia del
decreto d'ingiunzione.
9.
Il ricorrente
contesta poi l'avvenuta valida notifica del decreto ingiuntivo, depositato
presso la cancelleria del Tribunale di __________ in data 21 marzo 2006, nel
termine di 60 giorni sancito dall'art. 644 CPCit e scadente quindi il 20 maggio
2006.
(appello, n. 16), in quanto solo la notifica del 7 febbraio 2008
-preceduta da altri tre tentativi irriti (del 10 aprile 2006, 26 aprile 2006 e
29.
gennaio 2008)- esperita giusta l'art. 143 CPCit (“notificazione a persona di
residenza , dimora e domicilio sconosciuti”) sarebbe stata corretta. Egli non
considera però che -sempre secondo il diritto italiano- “qualora il decreto
venga ritualmente notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla
pronuncia, ma prima che l'intimato ne abbia fatto dichiarare l'inefficacia,
questa non è rilevabile d'ufficio” e che in tal caso “le ragioni del
debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo possono
essere fatte valere solo con l'opposizione ordinaria, nei modi e nei termini di
cui all'artt. 641 e 645, in difetto della quale il decreto acquista comunque
efficacia di cosa giudicata” (Picardi,
op. cit., n. 4 ad art. 644, pag. 2088). E, in concreto, l'appellante non
allude né -come già detto- a un procedimento di dichiarazione d'inefficacia, né
ad un'opposizione (quand'anche tardiva) senza la quale il medesimo decreto
stabilisce che “diventerà definitivamente esecutivo e si procederà ad
esecuzione forzata ai sensi della legge” (doc. C/H, pag. 4). Pertanto, a
prescindere da una qualsiasi disquisizione in merito alle modalità di
esecuzione dei tre tentativi di notifica che l'hanno preceduta, nella misura in
cui è egli stesso a confermare l'avvenuta rituale notifica di quell'atto in
data 7 febbraio 2008, non v'è motivo per scostarsi dalla dichiarazione di
esecuzione 28 maggio 2008 che ordina “a tutti gli Ufficiali Giudiziari che
ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente
titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti”,
apposta sul decreto ingiuntivo dal Cancelliere del Tribunale ordinario di __________.
10.
L’appellante si
duole della lesione dell’ordine pubblico svizzero ai sensi dell’art. 27 cpv. 1
CL. L'ordine pubblico svizzero è violato dal
riconoscimento di una decisione straniera quando la stessa offende il
sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a
principi fondamentali. Una semplice differenza con la soluzione prevista dal
diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione
dell'ordine pubblico (Kropholler, op. cit., 6a ed., Heidelberg 1998, n. 4 ss. ad art. 27; Kropholler, op. cit., 8a ed., Frankfurt am Main 2005, n. 5 ss. ad art. 34; Donzallaz, op. cit., n.
2841; in materia fallimentare: DTF 126 III 107 s., cons. 3b).
Ciò che, come si vedrà di seguito, non è il caso in concreto.
11.
A
detta dell'appellante nel corso del procedimento italiano il suo diritto di
essere sentito non sarebbe stato rispettato. Orbene, lo scopo dell'art. 27 CL è
quello di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a
norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di
difendersi dinanzi al giudice d'origine, conformemente ai criteri d'attuazione
adottati genericamente nella giurisprudenza interna sul diritto di essere
sentito (II CCA, 17 maggio 1995
[12.1995.126] cons. 4 con rinvio, in: Rep.
1995.
n. 70 e SZIER/RSDIE 1996 n.
10). Nel caso concreto è pacifico, e dallo stesso appellante ammesso anche
nell’allegato ricorsuale, che il decreto ingiuntivo gli è stato validamente
notificato il 7 febbraio 2008. Ed è altrettanto fuori
di dubbio che, il diritto italiano concede all’escusso la
possibilità esprimersi nel caso di carente notifica del decreto ingiuntivo,
interponendo opposizione allo stesso o avviando un procedimento di
dichiarazione di inefficacia, garantendogli così la possibilità di un
“contraddittorio effettivo” nell'ambito di un processo ordinario di piena
cognizione. Non v'è pertanto motivo di ritenere che all'appellante sia stata
preclusa la difesa e che quindi il diritto di essere sentito sia stato in
qualche modo manifestamente violato. Di modo che, a conferma
della sentenza del Pretore, l'appello, infondato, va così respinto.
12.
Le
decisioni in materia di opposizione, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione. Detto
altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato
e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere
assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non
contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a
ed., Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF). In merito alla
prova peritale va ricordato che di per sé, nell’ambito del
riconoscimento di sentenze straniere, la dottrina riconosce alle parti la
facoltà di ricorrere a tutti i mezzi di prova necessari, indipendentemente
dalle limitazioni imposte dal carattere sommario della procedura di rigetto
(cfr. Scyboz/ Braconi, La
reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral, in: RFJ/FZR 1993, pag. 229; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, pag. 245 ).
12.1
L’appellante
chiede l’assunzione di una perizia giuridica sul diritto italiano volta a
determinare se il decreto ingiuntivo in esame abbia a valere quale titolo
esecutivo. Scopo di una perizia è l’accertamento di questioni di fatto la cui
soluzione richiede conoscenze particolari Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 247 n. 1). L’accertamento dell’esecutività
del decreto ingiuntivo è però una questione di diritto, la cui soluzione deve
essere trovata dal giudice e non dal perito. Per questo motivo la richiesta
formulata da AP 1 è respinta. Pure la richiesta di avviare una procedura di
informazione ai sensi della Convenzione europea nel campo dell’informazione sul
diritto estero (RS.0.274.161) deve essere disattesa, disponendo questa Camera
di sufficienti conoscenze del diritto civile italiano, che
le permettono decidere senza dover formulare alla competente autorità italiana
una domanda d’informazione conformemente alla citata convenzione.
13.
L’appello è
dunque respinto.
Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a, 80 e 81 LEF; 25, 28 segg., 31
LDIP; 1 cpv. 1, 25, 33 cpv. 3, 46, 47, 49 CL; 143, 641, 644, 645 CPCit; 512 CPC;
20.
cpv. 5 LALEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 700.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con
l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 2’000.– a titolo di indennità.
3.
Intimazione:
- __________. PA 2, __________;
-
__________. PA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 144'331.65 , contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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