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Decisione

14.2010.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 maggio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________-02 dell’UEF di Bellinzona (doc.

M), AP 1 ha escusso AO 1 in via di realizzazione del pegno immobiliare gravante

il fondo part. n. __________ RFD __________, di proprietà di N__________ e AO 1,

per l'incasso di fr. 549’819.30, oltre interessi e spese, indicando quale

titolo di credito “Mutuo no. __________di capitali fr. 490'000” e quale pegno quattro cartelle ipotecarie al portatore di fr. 334'000.--, rispettivamente

fr. 86'000.--, 70'000.-- e fr. 50'000.-- gravanti il summenzionato fondo. L’escutente

ha d’altronde fatto emettere un altro precetto esecutivo (n. __________-01) per

il medesimo credito contro N__________ nella sua qualità di condebitore (doc. O),

di cui una copia è stata notificata alla moglie nella sua qualità di comproprietaria

del fondo gravato (doc. N).

Avendo AO

1 interposto opposizione, a differenza di N_______ (doc. O), la procedente ne

ha chiesto il rigetto provvisorio con istanze dirette contro l’e­scu­ssa sia

nella sua qualità di condebitrice solidale (inc. EF__________2) che di

comproprietaria del pegno (inc. EF__________1).

B. All'udienza

di contraddittorio del 18 marzo 2010, la parte istante ha confermato le proprie

istanze, ostendendo al giudice gli originali delle cartelle ipotecarie, mentre

la parte convenuta si è opposta, facendo valere il carattere asseritamente

irrito della procedura, in quanto non è stato notificato un precetto esecutivo

a N__________ nella sua qualità di comproprietario del pegno, ciò che ne

impedisce la realizzazione, non ha indicato che si trattava di abitazione

familiare, non avrebbe correttamente formulato il petitum delle istanze

(implicitamente sembra censurare l’omissione di un’esplicita richiesta di accertamento

dell’esistenza del pegno) e non ha rispettato il termine di 10 giorni stabilito

dall’art. 153a LEF. Argomenti poi integralmente contestati dall’istante.

C. Con

sentenze 31 marzo 2010, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto le istanze,

considerandole tardive poiché inoltrate più di dieci giorni dopo la comunicazione

delle opposizioni, in contrasto con il requisito dell’art. 153a LEF.

D. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, facendo valere come la

conseguenza dell’inosservanza del termine di cui all’art. 153a LEF non

sia quella indicata dal primo giudice, bensì unicamente la revoca dell’avviso

ai locatori ed affittuari, ciò che del resto nel caso concreto non è avvenuto,

giacché il fondo non è affittato siccome vi abita l’escussa. L’appellante ha

d’altronde preso posizione sulle altre censure sollevate dall’escussa in prima

sede, su cui si ritornerà, nella misura necessaria ai fini del giudizio, nei

seguenti considerandi.

E. Le

osservazioni della parte appellata in massima parte riproducono il testo della

risposta di causa, sicché si può rinviare a quanto già esposto sopra (ad B).

Considerato

Considerandi

1.

Gli appelli di AP 1, quand’anche riferiti a due sentenze formalmente

distinte, riguardano la stessa esecuzione (Foëx, Commentaire romand de la LP, Basilea/Gi­ne­vra/Monaco

2005, n. 20 ad art. 153); il precetto notificato al debitore e

al terzo proprietario è infatti il medesimo (art. 153 cpv. 2 LEF), che per

motivi di ordine pratico viene stampato con suffissi (-01 e -02) diversi. Le

cause di cui agli inc.14.2010.32 e 14.2010.33 vanno quindi considerate come

connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono

essere congiunte ed evase con una sola sentenza.

2.

Giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico – segnatamente una cartella

ipotecaria – o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto

provvisorio dell'opposizione. Questo vale pure nell’esecuzione in via di

realizzazione del pegno (art. 153 cpv. 4 LEF), sia per il credito che per il

diritto di pegno (art. 153a cpv. 1 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2003, n. 13

ad § 33; Bernheim/ Kän­zig, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Gi­nevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 7 ad art. 153a;

Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. II, Losanna 2000, n. 56 ss. ad art. 153).

3.

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di

causa – quindi anche in sede d'appello, e ciò a prescindere dalla presenza

delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro

sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8

aprile 1974 in re De Vittori, Rep. 1975, p. 101) – se la

documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, Il

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 331) nonché,

nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno, se vi è un titolo attestante

l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo, dato che, salvo menzione

espressa contraria, l'opposizione è presunta diretta sia contro il credito sia

contro l'esistenza di un diritto di pegno (art. 85 RFF). Nella fattispecie, è

pacifico – e del resto non è controverso – che le cartelle ipotecarie ostese

dall’istante in prima sede costituiscono validi titoli per il rigetto

provvisorio delle opposizioni interposte dalla parte appellata.

4.

Giusta l'art.

153a cpv. 1 LEF, se è stata fatta opposizione, il creditore può chiederne il

rigetto o promuovere l’azione di accertamento del credito o del diritto di pegno

entro dieci giorni dalla comunicazione dell'opposizione. Contrariamente a

quanto ritenuto dal primo giudice e dalla parte appellata, l'inosservanza di

questo termine non ha quale conseguenza la perenzione dell’e­secuzione – la

stessa è infatti disciplinata dall’art. 154 cpv. 2 LEF – bensì unicamente la

decadenza dell'ingiunzione eventualmente fatta ai locatari o agli affittuari in

virtù dell'art. 152 cpv. 2 LEF di pagare le pigioni e i fitti all'ufficio di

esecuzione, ciò che risulta esplicitamente dagli art. 153a cpv. 3 LEF e 93 cpv.

3.

RFF (CEF 27 settembre 2004, inc. 15.04.116, cons. 2; autorità di vigilanza d

Basilea-Città del 30 luglio 2003, BlSchK 2005, 158 ss.; Bern­heim/Kän­zig, op. cit., n. 2 ad art. 153a; Foëx, op. cit., n. 18-19 ad art. 153a; Käser, Kurzkommentar SchKG, Basilea

2009, n. 13 ad art. 153a; Amonn/Walther,

op. cit., loc. cit.); persino l'estensione del

diritto di pegno immobiliare alle pigioni e ai fitti ai sensi dell'art. 806 CC

è indipendente dal rispetto del termine dell’art. 153a LEF (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 153a,

con rif.).

5.

L’omessa notifica di precetto

esecutivo al marito dell’escusso nella sua qualità di comproprietario del pegno

è irrilevante in questa sede. Siffatta circostanza non ha infatti influsso

sull’esi­stenza o l’importo del credito posto in esecuzione e la legge non

impone all’escutente di agire simultaneamente contro tutti i coescussi.

Tuttavia, in virtù del principio posto all’art. 100 cpv. 1 RFF, la

realizzazione del pegno, nell’ambito della procedura esecutiva diretta contro

la moglie, potrà essere richiesta solo dopo che il relativo precetto esecutivo

sarà stato notificato anche al marito e sarà diventato definitivo.

6.

È pure irrilevante il fatto che l’escutente non abbia indicato nella

domanda di esecuzione il fatto che il fondo gravato da pegno costituisce

abitazione familiare degli escussi: l’art. 153 cpv. 2 LEF non prescrive infatti

indicazioni particolari – e diverse tra di esse – sui precetti esecutivi da

notificare al terzo proprietario e al coniuge dell’escusso (come già visto al

considerando 1 il precetto è invero lo stesso), sicché è sufficiente la

notifica di una sola copia dell’atto al coniuge dell’escusso quando è anche

comproprietario del fondo gravato su cui sorge l’abitazione familiare.

7.

Non merita un miglior esito la censura

riferita all’asserita incorretta formulazione del petitum delle istanze. In effetti, secondo la giurisprudenza della Camera (CEF 5 settembre

2003, inc. 15.03.127; 15 marzo 2004, inc. 14.03.91, cons. 4.1, RtiD II-2004 735

ss n. 82c; 5 settembre 2003, inc. 14.06.3, c. 3a), il giudice del rigetto deve verificare

d’ufficio (cfr. Staehelin, op.

cit., n. 50 ad art. 84) l’esistenza di un valido titolo di rigetto sia per il

credito che per il diritto di pegno quando né l’opposizione né l’istanza sono

espressamente limitate all’una o all’altra ipotesi. Si tiene così conto del

fatto che dal 1° gennaio 1997 l’escusso non è più tenuto a indicare se

l’opposizi­one concerne anche il diritto di pegno (cfr. art. 85 RFF).

8.

Gli appelli vanno quindi accolti.

8.1

Tassa di giustizia ed indennità seguono la soccombenza (cfr. art.

48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

8.2

Ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti

tra l'altro il rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice

può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al

pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. Tale indennità è

destinata a coprire la perdita di tempo e le spese (come esplicitamente

indicato nel testo della norma in lingua tedesca); se del caso, essa può comprendere

anche le spese derivanti dal patrocinio da parte di un avvocato (DTF 119 III 69;

CEF 28 febbraio 2007, inc. 14.06.106, cons. 1), ciò che in concreto è

ovviamente escluso, siccome l’appellante non è patrocinata da avvocato iscritto

al Registro cantonale degli avvocati. A favore del servizio giuridico della parte

va riconosciuta solo “un’indennità per il disturbo” (“Umtriebsentschädigung”,

cfr. Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco

1998, n. 74 ad art. 84), che nella fattispecie va fissata in

fr. 100.-- per ogni istanza in prima sede e in fr. 200.-- per ogni appello in

seconda sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82, 153, 153a LEF, 93, 100 RFF

nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia

1.

Le procedure dipendenti dagli appelli 6 aprile 2010 di AP 1, __________,

riferiti alle cause EF__________1/__________2 della Pretura del Distretto di

Bellinzona sono congiunte.

2.

L’appello

è accolto.

2.1

Di

conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 31 marzo 2010 (inc. EF.__________

1) del Pretore del Distretto di Bellinzona, sono riformati come segue:

“1. L’istanza è accolta.

§.

Di conseguenza, l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________-01

dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria.

2.

La tassa di giustizia e le spese di fr. 240.-- sono poste a carico diAO 1,

che rifonderà a controparte fr. 100.-- a titolo di indennità.”

2.2

La

tassa di giustizia di fr. 1’000.--, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AO 1, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.-- a titolo di

indennità.

3.

L’appello

è accolto.

3.1

Di

conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 31 marzo 2010 (inc. EF__________2)

del Pretore del Distretto di Bellinzona, sono riformati come segue:

“1. L’istanza è accolta.

§.

Di conseguenza, l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________-02

dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria.

2.

La tassa di giustizia e le spese di fr. 240.-- sono poste a carico di AO 1,

che rifonderà a controparte fr. 100.-- a titolo di indennità.”

3.2

La

tassa di giustizia di fr. 1’000.--, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AO 1, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.-- a titolo di

indennità.

4.

Intimazione

a: – AP 1, __________;

– avv.PA

1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza è di fr. 549’819.30 contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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