14.2010.32
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10 maggio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2010.32
Data decisione, Autorità:
10.05.2010, CEF
Titolo:
Esecuzione in realizzazione del pegno gravante l'abitazione familiare dell'escusso, di cui il coniuge è comproprietario. Asserita perenzione dell'esecuzione. Numero di copie del precetto esecutivo da notificare. Indennità alla parte vincente provvista di servizio giuridico
CONIUGE
art. 82 LEF
art. 153 cpv. 2 LEF
art. 153 cpv. 4 LEF
art. 153a cpv. 1 LEF
art. 154 LEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
art. 100 cpv. 1 RFF
Incarti n.
14.2010.32
14.2010.33
Lugano
10 maggio 2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabili
(EF__________/__________2) promosse con istanze 29 gennaio 2010 da
AP 1
contro
AO 1
patrocinata dall’ PA 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai precetti
esecutivi n. __________-01 e __________-02;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona, con sentenze 31 marzo
2010 di analogo tenore, ha così deciso:
"1. L’istanza 29 gennaio 2010 è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 340.--, da
anticipare dall’istante, rimangono a suo carico, con obbligo di rifondere alla
controparte fr. 500.-- a titolo di indennità.
3. omissis";
sentenze
tempestivamente dedotte in appello dall'istante, che con atti 6 aprile 2010 ha postulato l’annullamento delle sentenze impugnate e la loro riforma nel senso dell’accoglimento
delle istanze;
viste
le osservazioni 29 aprile 2010 della parte appellata, che si è opposta al
gravame, con protesta di spese e ripetibili;
richiamati
i decreti presidenziali 8 aprile 2010, con cui agli appelli è stato concesso effetto
sospensivo;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________-02 dell’UEF di Bellinzona (doc.
M), AP 1 ha escusso AO 1 in via di realizzazione del pegno immobiliare gravante
il fondo part. n. __________ RFD __________, di proprietà di N__________ e AO 1,
per l'incasso di fr. 549’819.30, oltre interessi e spese, indicando quale
titolo di credito “Mutuo no. __________di capitali fr. 490'000” e quale pegno quattro cartelle ipotecarie al portatore di fr. 334'000.--, rispettivamente
fr. 86'000.--, 70'000.-- e fr. 50'000.-- gravanti il summenzionato fondo. L’escutente
ha d’altronde fatto emettere un altro precetto esecutivo (n. __________-01) per
il medesimo credito contro N__________ nella sua qualità di condebitore (doc. O),
di cui una copia è stata notificata alla moglie nella sua qualità di comproprietaria
del fondo gravato (doc. N).
Avendo AO
1 interposto opposizione, a differenza di N_______ (doc. O), la procedente ne
ha chiesto il rigetto provvisorio con istanze dirette contro l’escussa sia
nella sua qualità di condebitrice solidale (inc. EF__________2) che di
comproprietaria del pegno (inc. EF__________1).
B. All'udienza
di contraddittorio del 18 marzo 2010, la parte istante ha confermato le proprie
istanze, ostendendo al giudice gli originali delle cartelle ipotecarie, mentre
la parte convenuta si è opposta, facendo valere il carattere asseritamente
irrito della procedura, in quanto non è stato notificato un precetto esecutivo
a N__________ nella sua qualità di comproprietario del pegno, ciò che ne
impedisce la realizzazione, non ha indicato che si trattava di abitazione
familiare, non avrebbe correttamente formulato il petitum delle istanze
(implicitamente sembra censurare l’omissione di un’esplicita richiesta di accertamento
dell’esistenza del pegno) e non ha rispettato il termine di 10 giorni stabilito
dall’art. 153a LEF. Argomenti poi integralmente contestati dall’istante.
C. Con
sentenze 31 marzo 2010, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto le istanze,
considerandole tardive poiché inoltrate più di dieci giorni dopo la comunicazione
delle opposizioni, in contrasto con il requisito dell’art. 153a LEF.
D. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, facendo valere come la
conseguenza dell’inosservanza del termine di cui all’art. 153a LEF non
sia quella indicata dal primo giudice, bensì unicamente la revoca dell’avviso
ai locatori ed affittuari, ciò che del resto nel caso concreto non è avvenuto,
giacché il fondo non è affittato siccome vi abita l’escussa. L’appellante ha
d’altronde preso posizione sulle altre censure sollevate dall’escussa in prima
sede, su cui si ritornerà, nella misura necessaria ai fini del giudizio, nei
seguenti considerandi.
E. Le
osservazioni della parte appellata in massima parte riproducono il testo della
risposta di causa, sicché si può rinviare a quanto già esposto sopra (ad B).
Considerato
Considerandi
1.
Gli appelli di AP 1, quand’anche riferiti a due sentenze formalmente
distinte, riguardano la stessa esecuzione (Foëx, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 20 ad art. 153); il precetto notificato al debitore e
al terzo proprietario è infatti il medesimo (art. 153 cpv. 2 LEF), che per
motivi di ordine pratico viene stampato con suffissi (-01 e -02) diversi. Le
cause di cui agli inc.14.2010.32 e 14.2010.33 vanno quindi considerate come
connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono
essere congiunte ed evase con una sola sentenza.
2.
Giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico – segnatamente una cartella
ipotecaria – o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto
provvisorio dell'opposizione. Questo vale pure nell’esecuzione in via di
realizzazione del pegno (art. 153 cpv. 4 LEF), sia per il credito che per il
diritto di pegno (art. 153a cpv. 1 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2003, n. 13
ad § 33; Bernheim/ Känzig, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 7 ad art. 153a;
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. II, Losanna 2000, n. 56 ss. ad art. 153).
3.
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa – quindi anche in sede d'appello, e ciò a prescindere dalla presenza
delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro
sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8
aprile 1974 in re De Vittori, Rep. 1975, p. 101) – se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, Il
rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 331) nonché,
nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno, se vi è un titolo attestante
l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo, dato che, salvo menzione
espressa contraria, l'opposizione è presunta diretta sia contro il credito sia
contro l'esistenza di un diritto di pegno (art. 85 RFF). Nella fattispecie, è
pacifico – e del resto non è controverso – che le cartelle ipotecarie ostese
dall’istante in prima sede costituiscono validi titoli per il rigetto
provvisorio delle opposizioni interposte dalla parte appellata.
4.
Giusta l'art.
153a cpv. 1 LEF, se è stata fatta opposizione, il creditore può chiederne il
rigetto o promuovere l’azione di accertamento del credito o del diritto di pegno
entro dieci giorni dalla comunicazione dell'opposizione. Contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice e dalla parte appellata, l'inosservanza di
questo termine non ha quale conseguenza la perenzione dell’esecuzione – la
stessa è infatti disciplinata dall’art. 154 cpv. 2 LEF – bensì unicamente la
decadenza dell'ingiunzione eventualmente fatta ai locatari o agli affittuari in
virtù dell'art. 152 cpv. 2 LEF di pagare le pigioni e i fitti all'ufficio di
esecuzione, ciò che risulta esplicitamente dagli art. 153a cpv. 3 LEF e 93 cpv.
3.
RFF (CEF 27 settembre 2004, inc. 15.04.116, cons. 2; autorità di vigilanza d
Basilea-Città del 30 luglio 2003, BlSchK 2005, 158 ss.; Bernheim/Känzig, op. cit., n. 2 ad art. 153a; Foëx, op. cit., n. 18-19 ad art. 153a; Käser, Kurzkommentar SchKG, Basilea
2009, n. 13 ad art. 153a; Amonn/Walther,
op. cit., loc. cit.); persino l'estensione del
diritto di pegno immobiliare alle pigioni e ai fitti ai sensi dell'art. 806 CC
è indipendente dal rispetto del termine dell’art. 153a LEF (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 153a,
con rif.).
5.
L’omessa notifica di precetto
esecutivo al marito dell’escusso nella sua qualità di comproprietario del pegno
è irrilevante in questa sede. Siffatta circostanza non ha infatti influsso
sull’esistenza o l’importo del credito posto in esecuzione e la legge non
impone all’escutente di agire simultaneamente contro tutti i coescussi.
Tuttavia, in virtù del principio posto all’art. 100 cpv. 1 RFF, la
realizzazione del pegno, nell’ambito della procedura esecutiva diretta contro
la moglie, potrà essere richiesta solo dopo che il relativo precetto esecutivo
sarà stato notificato anche al marito e sarà diventato definitivo.
6.
È pure irrilevante il fatto che l’escutente non abbia indicato nella
domanda di esecuzione il fatto che il fondo gravato da pegno costituisce
abitazione familiare degli escussi: l’art. 153 cpv. 2 LEF non prescrive infatti
indicazioni particolari – e diverse tra di esse – sui precetti esecutivi da
notificare al terzo proprietario e al coniuge dell’escusso (come già visto al
considerando 1 il precetto è invero lo stesso), sicché è sufficiente la
notifica di una sola copia dell’atto al coniuge dell’escusso quando è anche
comproprietario del fondo gravato su cui sorge l’abitazione familiare.
7.
Non merita un miglior esito la censura
riferita all’asserita incorretta formulazione del petitum delle istanze. In effetti, secondo la giurisprudenza della Camera (CEF 5 settembre
2003, inc. 15.03.127; 15 marzo 2004, inc. 14.03.91, cons. 4.1, RtiD II-2004 735
ss n. 82c; 5 settembre 2003, inc. 14.06.3, c. 3a), il giudice del rigetto deve verificare
d’ufficio (cfr. Staehelin, op.
cit., n. 50 ad art. 84) l’esistenza di un valido titolo di rigetto sia per il
credito che per il diritto di pegno quando né l’opposizione né l’istanza sono
espressamente limitate all’una o all’altra ipotesi. Si tiene così conto del
fatto che dal 1° gennaio 1997 l’escusso non è più tenuto a indicare se
l’opposizione concerne anche il diritto di pegno (cfr. art. 85 RFF).
8.
Gli appelli vanno quindi accolti.
8.1
Tassa di giustizia ed indennità seguono la soccombenza (cfr. art.
48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
8.2
Ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti
tra l'altro il rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice
può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al
pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. Tale indennità è
destinata a coprire la perdita di tempo e le spese (come esplicitamente
indicato nel testo della norma in lingua tedesca); se del caso, essa può comprendere
anche le spese derivanti dal patrocinio da parte di un avvocato (DTF 119 III 69;
CEF 28 febbraio 2007, inc. 14.06.106, cons. 1), ciò che in concreto è
ovviamente escluso, siccome l’appellante non è patrocinata da avvocato iscritto
al Registro cantonale degli avvocati. A favore del servizio giuridico della parte
va riconosciuta solo “un’indennità per il disturbo” (“Umtriebsentschädigung”,
cfr. Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco
1998, n. 74 ad art. 84), che nella fattispecie va fissata in
fr. 100.-- per ogni istanza in prima sede e in fr. 200.-- per ogni appello in
seconda sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82, 153, 153a LEF, 93, 100 RFF
nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia
1.
Le procedure dipendenti dagli appelli 6 aprile 2010 di AP 1, __________,
riferiti alle cause EF__________1/__________2 della Pretura del Distretto di
Bellinzona sono congiunte.
2.
L’appello
è accolto.
2.1
Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 31 marzo 2010 (inc. EF.__________
1) del Pretore del Distretto di Bellinzona, sono riformati come segue:
“1. L’istanza è accolta.
§.
Di conseguenza, l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________-01
dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria.
2.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 240.-- sono poste a carico diAO 1,
che rifonderà a controparte fr. 100.-- a titolo di indennità.”
2.2
La
tassa di giustizia di fr. 1’000.--, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico di AO 1, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.-- a titolo di
indennità.
3.
L’appello
è accolto.
3.1
Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 31 marzo 2010 (inc. EF__________2)
del Pretore del Distretto di Bellinzona, sono riformati come segue:
“1. L’istanza è accolta.
§.
Di conseguenza, l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________-02
dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria.
2.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 240.-- sono poste a carico di AO 1,
che rifonderà a controparte fr. 100.-- a titolo di indennità.”
3.2
La
tassa di giustizia di fr. 1’000.--, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico di AO 1, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.-- a titolo di
indennità.
4.
Intimazione
a: – AP 1, __________;
– avv.PA
1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della
vertenza è di fr. 549’819.30 contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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