14.2010.36
Sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione. Annullamento per carenza di motivazione
3 maggio 2010Italiano16 min
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Numero d'incarto:
14.2010.36
Data decisione, Autorità:
03.05.2010, CEF
Titolo:
Sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione. Annullamento per carenza di motivazione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2010.36
Lugano
3 maggio 2010
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
dipendente da istanza 9 novembre 2009 presentata da
AO 1, __________
contro
AP 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
dall’AP 1. AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________, notificato in data 23 gennaio 2009 per il pagamento
di fr. 11'098.85 oltre spese;
sulla quale istanza con sentenza del 17 marzo 2010 il Pretore del
Distretto di __________ (EF.20009.__________), ha così deciso:
1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta
dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr.
150.-, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 30.- a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dal convenuto, che con
atto di appello del 12/13 aprile 2010 chiede, in via principale, l’annullamento
della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro Pretore per nuova
decisione, protestate tassa di giustizia, spese e un indennità di almeno fr.
3'200.-; in via subordinata l’annullamento della sentenza impugnata e la
reiezione dell’istanza, con protesta di tassa di giustizia, spese e una congrua
indennità;
preso atto che con scritto del 21 aprile 2010 la parte istante ha
comunicato che non intende presentare osservazioni all’appello, rimettendosi al
giudizio del Tribunale;
esaminati
agli atti.
ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ del __________.2009 dell’Ufficio di esecuzione
di __________, la AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso della somma di fr.
11'098.85 oltre spese esecutive, indicando quale titolo di credito.”
Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________ N__________
Sagl, __________, come a decisione su opposizione del __________, Sentenza __________
del __________, Sentenza __________ del __________”. Interposta tempestiva
opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con
istanza del 9 novembre 2009.
B. Il 10 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di __________ ha citato
le parti per il contradditorio. All’udienza del 26 gennaio 2010, condotta dal
Segretario assessore della stessa Pretura (“agendo su richiesta e sotto la
responsabilità del Pretore, assente, in suo luogo e vece”; v. verbale di
udienza), __________, il solo comparso, si è opposto all’accoglimento
dell’istanza, sollevando l’eccezione di prescrizione totale, rispettivamente
parziale del credito posto in esecuzione e contestando di avere ricevuto la
diffida 12 novembre 2008 agli atti e per la quale la controparte pretende a
torto fr. 110.- (cfr. doc. L e M), importo che in ogni caso non può fare
oggetto della domanda di rigetto definitivo dell’opposizione. Il convenuto ha
dipoi soggiunto, ancorché a titolo abbondanziale, che la controparte, ben
sapendo che l’indirizzo di Via __________ a __________ è un indirizzo molto
vecchio, ha nondimeno intimato i suoi atti a quel recapito. Egli ha anche
eccepito, pur riconoscendo che la questione non dovrebbe avere importanza, che
fra il ritiro del precetto esecutivo con opposizione da parte dell’escusso (23
gennaio 2009) e l’udienza (26 gennaio 2010) è passato più di un anno, per poi invocare
la compensazione con un suo credito di fr. 150.- di ripetibili relative alla
decisione dell’agosto 2009 di rigetto definitivo dell’opposi-zione presso la
Pretura del Distretto di __________, che non aveva accolto un'identica istanza
della controparte. Ha altresì rammentato che nel giugno 2004 aveva fatto
presente all’istante che la ditta N__________ Sagl aveva un deposito presso le
A__________ E__________ di __________ di oltre fr. 5’000.- e che era
preoccupato per il debito dei contributi sociali, ormai a quel momento
conclamato, fr. 5'000.- dei quali però si sono appropriati i due soci gerenti
della ditta e una terza persona. La parte istante gli avrebbe comunicato che
non poteva farci niente e che poi si sarebbe semmai vista la cosa in un’eventuale
azione di risarcimento.
Sempre
in occasione della discussione del 26 gennaio 2010, AP 1, riferendosi al
presupposto processuale della giurisdizione, ha rilevato che l’udienza non può
essere condotta dal Segretario assessore, che non è un magistrato, come
statuito nella sentenza del Tribunale federale del 13 maggio 2008 in una causa in cui egli era parte; del resto, il convenuto non ha ritenuto che il Pretore sia
assente, visto che alle ore 08.45 questi gli avrebbe indicato l’aula per il
dibattimen- to. Ha quindi chiesto che lo S__________ __________ C__________ T__________,
gli risarcisca fr. 300.- a titolo di indennità per la perdita di tempo
occorsagli per partecipare all’udienza.
Preso
atto di quanto precede, il Segretario assessore ha deciso di “sospendere la
presente udienza che sarà indetta ulteriormente”.
C. Il 29 gennaio 2010 il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di __________ ha ricitato le parti per mercoledì 17 marzo 2010. Alla
relativa udienza, diretta dello stesso Segretario assessore (sempre agendo su
richiesta e sotto la responsabilità del Pretore, assente, in suo luogo e vece) AP
1 ha dapprima eccepito di avere inoltrato un ricorso di diritto pubblico al T__________
f__________ __________ a__________ e di non avere però mai ricevuto la sentenza
__________ della II Corte di diritto sociale prodotta dalla controparte quale
doc. I; la quale nemmeno porta il timbro di crescita in giudicato. Controparte
non avendo comprovato che la citata sentenza gli è stata intimata, ha obiettato
l’escusso, manca quindi il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Per
il resto egli ha in buona sostanza riproposto le eccezioni sollevate nel corso
della precedente udienza, segnatamente – in particolare - anche quella secondo
cui il Segretario assessore non era abilitato a tenere l’udienza, che avrebbe
dovuto invece essere stata diretta dal Pretore.
D. Con sentenza del 17 marzo 2010 il Pretore del Distretto di __________
ha accolto l’istanza, rilevando che le argomentazioni sollevate dall’escussa
(recte: dall’escusso) all’udienza del 17 marzo 2010 non rientrano in quelle di
competenza del giudice del rigetto dell’opposizione e che la documentazione
prodotta costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
E. Contro tale sentenza insorge AP 1 con il presente tempestivo atto di
appello, facendo anzitutto carico al Pretore di non avere menzionato nella
propria decisione l’udienza del 26 gennaio 2010, nel corso della quale egli
aveva chiaramente fatto presente che non era d’accordo che l’udienza fosse
presieduta dal Segretario assessore, anziché dal Pretore (che del resto si
trovava in Pretura), come pure che era lui (il qui ricorrente) che aveva
provocato la nota decisione del Tribunale federale del __________, secondo cui
il Segretario assessore non è un magistrato, tanto da chiedere alla fine la
rifusione di una indennità a carico dello Stato di fr. 300.- per l’assurdo e
incomprensibile comportamento della Pretura. Il ricorrente si duole dipoi anche
del fatto che nella sentenza impugnata non si fa nemmeno menzione del fatto che
nel corso della seconda udienza (quella del 17 marzo 2010) - nella quale aveva di
nuovo integralmente contestato le pretese di controparte chiedendo la reiezione
dell’istanza - egli aveva una volta di più contestato che il Segretario
assessore fosse abilitato a condurre la discussione al posto del Pretore. Nonostante
ciò e nonostante la chiara regola che chi presiede l’udienza provvede poi
all’emanazione della sentenza, rispettivamente chi non ha diretto l’udienza, o
almeno una udienza, non può redigere la sentenza - prosegue l’appellante – il
primo giudice ha statuito sulla causa; l’impugnata sentenza è perciò nulla già
per questo motivo, poiché solo il giudice che ha assistito alla discussione
sulla causa può deliberare sulla stessa (DTF 117 Ia 133), ritenuto che le parti
hanno il diritto di essere giudicate da un giudice che conosce le loro
allegazioni e i mezzi di prova offerti, cosa che nella fattispecie il Pretore
(che ha emanato la sentenza) non conosceva, “poiché dettosi bugiardamente
assente”. Il Pretore, sempre secondo il convenuto, ha quindi redatto una
sentenza che già sapeva nulla. Inoltre non ha nemmeno trattato le eccezioni
sollevate dal convenuto. Un com- portamento del genere, assevera l’appellante, va
duramente sanzionato anche a livello di fissazione dell’indennità a favore del
convenuto, cifrabile in fr. 3'200.-. La sentenza impugnata, reitera nel
sostenere l’insorgente, non solo è nulla per motivi procedurali, siccome a
dipendenza della nota sentenza del Tribunale federale il Segretario assessore
non avrebbe potuto firmare lui solo la sentenza, ma è anche nulla perché lo
stesso Pretore ha commesso un grossolano errore. Premesso che la sentenza è
nulla, obietta l’appellante, gli atti vanno rinviati alla Pretura per un nuovo
giudizio, non però al Pretore del Distretto di __________, ma a un altro
giudice. Per il resto, rileva l’appel- lante, si danno per confermate tutte le
altre eccezioni sollevate in relazione al merito della istanza di rigetto
dell’opposizione, a loro volta nemmeno trattate nella sentenza impugnata. Anche
nel merito, conclude il convenuto, l’istanza di controparte deve essere perciò
respinta.
F. Con scritto del 21 aprile 2010 la procedente ha comunicato di non
avere osservazioni da formulare, e di rimettersi al giudizio della Camera.
Considerandi
in diritto:
1.
Nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti, nei
casi in cui le parti o terzi devono essere sentiti - come nel caso in esame – essi
vengono citati a comparire entro breve termine (art. 20 cpv. 1 LALEF).
All’udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro
domande, le eccezioni d’ordine o di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i docu menti che suffragano le rispettive ragioni o che non fossero
già stati prodotti unitamente all’istanza scritta (art. 20 cpv. 2 LALEF). Se
una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra
parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4 LALEF). Il giudice pronuncia, se possibile,
seduta stante in ogni caso entro i termini prescritti dalla LEF, rifiutando
qualunque operazione che non sia compatibile con le esigenze di una procedura
sommaria (art. 20 cpv. 6 LALEF).
2.
Nella misura in cui rimprovera al Pretore di non avere menzionato
nella sentenza impugnata l’udienza tenutasi il 26 gennaio 2010, l’appello muove
una critica non sorretta da un interesse degno di protezione. E’ vero che il
primo giudice ha soltanto riportato l’udienza del 17 marzo 2010, senza
accennare a quella tenuta precedentemente, ossia il 26 gennaio 2010. La
circostanza rimane però senza conseguenze. L’udienza del 26 gennaio 2010 è
infatti stata solo sospesa, per poi essere ripresa e, quindi, continuata il 17
marzo successivo a seguito di una nuova citazione della parti, cosi come
stabilito dal Segretario assessore in coda al’udienza del 26 gennaio 2010 (cfr.
il relativo verbale). Nel corso dell’udienza del 17 marzo 2010 l’escusso non
solo ha riproposto alla lettera le eccezioni (di merito e processuali)
sollevate il 26 gennaio 2010, richiamando pure quanto sostenuto nella
procedente udienza per quanto riguarda l’eccezione diretta contro il Segretario
assessore, ma ha anche eccepito di non avere mai ricevuto la sentenza del __________
della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale, che la controparte ha
prodotto quale doc. I, documento che del resto – ha soggiunto il convenuto -
non porta nemmeno il timbro di passaggio in giudicato. Con il che, secondo
l’escusso, parte istante non avendo provato che la sentenza citata gli è stata
intimata, manca quindi il titolo di rigetto definitivo dell’opposi- sizione,
ciò che comporta la reiezione dell’istanza. Orbene sotto questo profilo
l’udienza ricordata nella sentenza impugnata (quella del 17 marzo 2010) e posta
dal giudice a fondamento del giudizio impugnato si è rivelata finanche più completa
rispetto a quella del 26 gennaio 2010; la quale – comunque sia – è divenuta
parte integrante della discussione del 10 marzo 2010, dato che l’escusso, come
visto, ne ha proposto di fatto la fotocopia. In questo modo, richiamando l’udienza del 17 marzo 2010 il Pretore non poteva non fare implicito riferimento
all’udienza del 26 gennaio 2010.
3.
Sia nella prima che nella seconda udienza (la prosecuzione, come
visto, della prima) il convenuto ha eccepito la prescrizione totale,
rispettivamente parziale del credito posto in esecuzione e la perenzione –
ancorché con poca convinzione – del precetto esecutivo per decadenza del
termine annuale ex art. 88 cpv. 2 LEF. Ha anche protestato per la mancata
ricezione della diffida 12 novembre 2008 agli atti e per la quale la controparte
ha preteso il versamento della somma di fr. 110.-, come pure per l’invio della
stessa diffida a un indirizzo molto vecchio; ha anche invocato la compensazione
con un suo preteso credito di fr. 150.- per ripetibili che gli sarebbero state
assegnate dalla sentenza dell’agosto 2009 di rigetto definitivo
dell’opposizione della Pretura del Distretto di __________. Ha pure ricordato
di avere comunicato alla procedente che la ditta __________ N__________ aveva
un deposito presso l’A__________ e__________ di __________ di oltre fr. 5’000.-
nonché fatto partecipe la stessa della sua preoccupazione per il debito,
conclamato, relativo ai contributi sociali, con la puntualizzazione che fr.
5’000.- sarebbero stati prelevati da terzi. Non solo. Nelle due udienze il convenuto
ha espressamente e ripetutamente preteso che il Segretario assessore non fosse
abilitato a condurre la rispettiva udienza in quanto non magistrato; quanto poi
all’udienza del 26 gennaio 2010 ha persino contestato che il Pretore fosse
assente, come indicato nel verbale di discussione. Nella seconda udienza del 17
marzo 2010, come visto, ha anche preteso di non avere ricevuto la sentenza
della II Corte sociale del Tribunale federale.
4.
Orbene, confrontato con quanto riportato nel dettaglio nei singoli
verbali di udienza (che in realtà costituiscono un’entità unica) il Pretore –
facendo verosimilmente capo al modellario riservato alle decisioni di rigetto
dell’opposizione - ha respinto l’istanza, rilevando semplicemente che le
argomentazioni sollevate dall’escussa all’udienza del 17 marzo 2010 (e
implicitamente in quella del 26 gennaio 2010) “non rientrano tra quelle di
competenza del giudice del rigetto dell’opposizione e non possono essere
esaminate d’ufficio in questa procedura a carattere sommario, dove ci si deve
limitare all’esame dell’esistenza di un titolo esecutivo e dell’esigibilità del
credito posto in esecuzione”. Sennonché, per tacere del fatto che non è dato da
comprendere il senso dell’inciso secondo cui le eccezioni sollevate non possono
essere esaminate d’ufficio, dato che, per stessa ammissione del giudice, le
stesse sono state indubbiamente avanzate, la sentenza impugnata, sbrigativa
oltre ogni limite, disattende in modo crasso le esigenze minime di motivazione
imposte dal diritto federale, segnatamente dal diritto costituzionale, ossia
dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (sull’obbligo di motivazione imposto all’autorità
cfr. tra l’altro: DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88, 133 I 270 consid. 3.1 pag.
277, 133 III 445 consid, 3.3). Giacché non si può seriamente affermare che
l’eccezione di prescrizione, totale o parziale, del credito posto in
esecuzione, rispettivamente l’obiezione di non avere ricevuto la sentenza del __________
della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale sul ricorso di
diritto pubblico proposto dall’escusso contro il titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione (sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni),
rispettivamente l’affermazione di non avere ricevuto la diffida 12 novembre
2008.
agli atti per la somma di fr. 110.- importo che in ogni caso – secondo
l’escusso – non può costituire parte integrante di una domanda di rigetto
definitivo dell’opposizione, rispettivamente l’eccezione di compensazione per
un preteso credito del convenuto di fr. 150.- per ripetibili maturate nei
confronti dell’istante in altra procedura, costituiscono argomenti non
proponibili in sede di procedura sommaria di rigetto dell’opposizione. E ancor
meno si può seriamente sostenere, a meno di cadere nel diniego di giustizia,
che davanti al giudice del rigetto alle parti non sia consentito sollevare
eccezioni d’ordine procedurale, segnatamente non sia consentito alle stesse di
eccepire l’incompetenza del Segretario assessore a dirigere l’udienza di
discussione prevista dall’art. 20 cpv. 2 LALEF.
5.
Da quanto precede, la sentenza impugnata va perciò già annullata per
manifesta carenza di motivazione, senza che sia necessario vagliare
ulteriormente il gravame. Gli atti vanno pertanto rinviati al Pretore, affinché
provveda a emanare un nuovo giudizio debitamente motivato, che soddisfi le esigenze
minime imposte a tale incombenza dal diritto federale, cosi da garantire il
diritto di essere sentito delle parti. Entro questi limiti l’appello va
pertanto accolto.
6.
La tassa di giustizia e l’indennità dovrebbero seguire la
soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62cpv. 1 OTLEF). Dato però che la parte
appellata, peraltro non responsabile per la situazione venutasi a creare, si è
rimessa al giudizio di questa Camera, essa non può essere considerata
soccombente. Si prescinde perciò dal prelevare la tassa di giustizia e
dall’asse- gnare un’indennità; indennità che, in assenza di una base legale,
non può nemmeno, a questo stadio, essere caricata allo Stato, come preteso
dall’appellante. Nella misura in cui il convenuto chiede la condanna dello
Stato, rispettivamente della parte appellata al pagamento di fr. 3'200.- a
titolo di indennità, l’appello deve perciò essere disatteso.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. L’appello
è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati al Pretore del Distretto di __________ per l’incombenza di cui al
considerando n. 5 del presente giudizio.
2. Non
si prelevano oneri processuali e non si assegna alcuna indennità.
3. Intimazione
a: - AP 1, __________;
- AO
1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 11'098,85,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--., contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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