Lexipedia

Decisione

14.2010.36

Sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione. Annullamento per carenza di motivazione

3 maggio 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ del __________.2009 dell’Ufficio di esecuzione

di __________, la AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso della somma di fr.

11'098.85 oltre spese esecutive, indicando quale titolo di credito.”

Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________ N__________

Sagl, __________, come a decisione su opposizione del __________, Sentenza __________

del __________, Sentenza __________ del __________”. Interposta tempestiva

opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con

istanza del 9 novembre 2009.

B. Il 10 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di __________ ha citato

le parti per il contradditorio. All’udienza del 26 gennaio 2010, condotta dal

Segretario assessore della stessa Pretura (“agendo su richiesta e sotto la

responsabilità del Pretore, assente, in suo luogo e vece”; v. verbale di

udienza), __________, il solo comparso, si è opposto all’accoglimento

dell’istanza, sollevando l’eccezione di prescrizione totale, rispettivamente

parziale del credito posto in esecuzione e contestando di avere ricevuto la

diffida 12 novembre 2008 agli atti e per la quale la controparte pretende a

torto fr. 110.- (cfr. doc. L e M), importo che in ogni caso non può fare

oggetto della domanda di rigetto definitivo dell’opposizione. Il convenuto ha

dipoi soggiunto, ancorché a titolo abbondanziale, che la controparte, ben

sapendo che l’indirizzo di Via __________ a __________ è un indirizzo molto

vecchio, ha nondimeno intimato i suoi atti a quel recapito. Egli ha anche

eccepito, pur riconoscendo che la questione non dovrebbe avere importanza, che

fra il ritiro del precetto esecutivo con opposizione da parte dell’escusso (23

gennaio 2009) e l’udienza (26 gennaio 2010) è passato più di un anno, per poi invocare

la compensazione con un suo credito di fr. 150.- di ripetibili relative alla

decisione dell’agosto 2009 di rigetto definitivo dell’opposi-zione presso la

Pretura del Distretto di __________, che non aveva accolto un'identica istanza

della controparte. Ha altresì rammentato che nel giugno 2004 aveva fatto

presente all’istante che la ditta N__________ Sagl aveva un deposito presso le

A__________ E__________ di __________ di oltre fr. 5’000.- e che era

preoccupato per il debito dei contributi sociali, ormai a quel momento

conclamato, fr. 5'000.- dei quali però si sono appropriati i due soci gerenti

della ditta e una terza persona. La parte istante gli avrebbe comunicato che

non poteva farci niente e che poi si sarebbe semmai vista la cosa in un’eventuale

azione di risarcimento.

Sempre

in occasione della discussione del 26 gennaio 2010, AP 1, riferendosi al

presupposto processuale della giurisdizione, ha rilevato che l’udienza non può

essere condotta dal Segretario assessore, che non è un magistrato, come

statuito nella sentenza del Tribunale federale del 13 maggio 2008 in una causa in cui egli era parte; del resto, il convenuto non ha ritenuto che il Pretore sia

assente, visto che alle ore 08.45 questi gli avrebbe indicato l’aula per il

dibattimen- to. Ha quindi chiesto che lo S__________ __________ C__________ T__________,

gli risarcisca fr. 300.- a titolo di indennità per la perdita di tempo

occorsagli per partecipare all’udienza.

Preso

atto di quanto precede, il Segretario assessore ha deciso di “sospendere la

presente udienza che sarà indetta ulteriormente”.

C. Il 29 gennaio 2010 il Segretario assessore della Pretura del

Distretto di __________ ha ricitato le parti per mercoledì 17 marzo 2010. Alla

relativa udienza, diretta dello stesso Segretario assessore (sempre agendo su

richiesta e sotto la responsabilità del Pretore, assente, in suo luogo e vece) AP

1 ha dapprima eccepito di avere inoltrato un ricorso di diritto pubblico al T__________

f__________ __________ a__________ e di non avere però mai ricevuto la sentenza

__________ della II Corte di diritto sociale prodotta dalla controparte quale

doc. I; la quale nemmeno porta il timbro di crescita in giudicato. Controparte

non avendo comprovato che la citata sentenza gli è stata intimata, ha obiettato

l’escusso, manca quindi il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Per

il resto egli ha in buona sostanza riproposto le eccezioni sollevate nel corso

della precedente udienza, segnatamente – in particolare - anche quella secondo

cui il Segretario assessore non era abilitato a tenere l’udienza, che avrebbe

dovuto invece essere stata diretta dal Pretore.

D. Con sentenza del 17 marzo 2010 il Pretore del Distretto di __________

ha accolto l’istanza, rilevando che le argomentazioni sollevate dall’escussa

(recte: dall’escusso) all’udienza del 17 marzo 2010 non rientrano in quelle di

competenza del giudice del rigetto dell’opposizione e che la documentazione

prodotta costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

E. Contro tale sentenza insorge AP 1 con il presente tempestivo atto di

appello, facendo anzitutto carico al Pretore di non avere menzionato nella

propria decisione l’udienza del 26 gennaio 2010, nel corso della quale egli

aveva chiaramente fatto presente che non era d’accordo che l’udienza fosse

presieduta dal Segretario assessore, anziché dal Pretore (che del resto si

trovava in Pretura), come pure che era lui (il qui ricorrente) che aveva

provocato la nota decisione del Tribunale federale del __________, secondo cui

il Segretario assessore non è un magistrato, tanto da chiedere alla fine la

rifusione di una indennità a carico dello Stato di fr. 300.- per l’assurdo e

incomprensibile comportamento della Pretura. Il ricorrente si duole dipoi anche

del fatto che nella sentenza impugnata non si fa nemmeno menzione del fatto che

nel corso della seconda udienza (quella del 17 marzo 2010) - nella quale aveva di

nuovo integralmente contestato le pretese di controparte chiedendo la reiezione

dell’istanza - egli aveva una volta di più contestato che il Segretario

assessore fosse abilitato a condurre la discussione al posto del Pretore. Nonostante

ciò e nonostante la chiara regola che chi presiede l’udienza provvede poi

all’emanazione della sentenza, rispettivamente chi non ha diretto l’udienza, o

almeno una udienza, non può redigere la sentenza - prosegue l’appellante – il

primo giudice ha statuito sulla causa; l’impugnata sentenza è perciò nulla già

per questo motivo, poiché solo il giudice che ha assistito alla discussione

sulla causa può deliberare sulla stessa (DTF 117 Ia 133), ritenuto che le parti

hanno il diritto di essere giudicate da un giudice che conosce le loro

allegazioni e i mezzi di prova offerti, cosa che nella fattispecie il Pretore

(che ha emanato la sentenza) non conosceva, “poiché dettosi bugiardamente

assente”. Il Pretore, sempre secondo il convenuto, ha quindi redatto una

sentenza che già sapeva nulla. Inoltre non ha nemmeno trattato le eccezioni

sollevate dal convenuto. Un com- portamento del genere, assevera l’appellante, va

duramente sanzionato anche a livello di fissazione dell’indennità a favore del

convenuto, cifrabile in fr. 3'200.-. La sentenza impugnata, reitera nel

sostenere l’insorgente, non solo è nulla per motivi procedurali, siccome a

dipendenza della nota sentenza del Tribunale federale il Segretario assessore

non avrebbe potuto firmare lui solo la sentenza, ma è anche nulla perché lo

stesso Pretore ha commesso un grossolano errore. Premesso che la sentenza è

nulla, obietta l’appellante, gli atti vanno rinviati alla Pretura per un nuovo

giudizio, non però al Pretore del Distretto di __________, ma a un altro

giudice. Per il resto, rileva l’appel- lante, si danno per confermate tutte le

altre eccezioni sollevate in relazione al merito della istanza di rigetto

dell’opposizione, a loro volta nemmeno trattate nella sentenza impugnata. Anche

nel merito, conclude il convenuto, l’istanza di controparte deve essere perciò

respinta.

F. Con scritto del 21 aprile 2010 la procedente ha comunicato di non

avere osservazioni da formulare, e di rimettersi al giudizio della Camera.

Considerandi

in diritto:

1.

Nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti, nei

casi in cui le parti o terzi devono essere sentiti - come nel caso in esame – essi

vengono citati a comparire entro breve termine (art. 20 cpv. 1 LALEF).

All’udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro

domande, le eccezioni d’ordine o di merito e dovranno produrre, sotto pena di

perenzione, i docu menti che suffragano le rispettive ragioni o che non fossero

già stati prodotti unitamente all’istanza scritta (art. 20 cpv. 2 LALEF). Se

una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra

parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4 LALEF). Il giudice pronuncia, se possibile,

seduta stante in ogni caso entro i termini prescritti dalla LEF, rifiutando

qualunque operazione che non sia compatibile con le esigenze di una procedura

sommaria (art. 20 cpv. 6 LALEF).

2.

Nella misura in cui rimprovera al Pretore di non avere menzionato

nella sentenza impugnata l’udienza tenutasi il 26 gennaio 2010, l’appello muove

una critica non sorretta da un interesse degno di protezione. E’ vero che il

primo giudice ha soltanto riportato l’udienza del 17 marzo 2010, senza

accennare a quella tenuta precedentemente, ossia il 26 gennaio 2010. La

circostanza rimane però senza conseguenze. L’udienza del 26 gennaio 2010 è

infatti stata solo sospesa, per poi essere ripresa e, quindi, continuata il 17

marzo successivo a seguito di una nuova citazione della parti, cosi come

stabilito dal Segretario assessore in coda al’udienza del 26 gennaio 2010 (cfr.

il relativo verbale). Nel corso dell’udienza del 17 marzo 2010 l’escusso non

solo ha riproposto alla lettera le eccezioni (di merito e processuali)

sollevate il 26 gennaio 2010, richiamando pure quanto sostenuto nella

procedente udienza per quanto riguarda l’eccezione diretta contro il Segretario

assessore, ma ha anche eccepito di non avere mai ricevuto la sentenza del __________

della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale, che la controparte ha

prodotto quale doc. I, documento che del resto – ha soggiunto il convenuto -

non porta nemmeno il timbro di passaggio in giudicato. Con il che, secondo

l’escusso, parte istante non avendo provato che la sentenza citata gli è stata

intimata, manca quindi il titolo di rigetto definitivo dell’opposi- sizione,

ciò che comporta la reiezione dell’istanza. Orbene sotto questo profilo

l’udienza ricordata nella sentenza impugnata (quella del 17 marzo 2010) e posta

dal giudice a fondamento del giudizio impugnato si è rivelata finanche più completa

rispetto a quella del 26 gennaio 2010; la quale – comunque sia – è divenuta

parte integrante della discussione del 10 marzo 2010, dato che l’escusso, come

visto, ne ha proposto di fatto la fotocopia. In questo modo, richiamando l’udienza del 17 marzo 2010 il Pretore non poteva non fare implicito riferimento

all’udienza del 26 gennaio 2010.

3.

Sia nella prima che nella seconda udienza (la prosecuzione, come

visto, della prima) il convenuto ha eccepito la prescrizione totale,

rispettivamente parziale del credito posto in esecuzione e la perenzione –

ancorché con poca convinzione – del precetto esecutivo per decadenza del

termine annuale ex art. 88 cpv. 2 LEF. Ha anche protestato per la mancata

ricezione della diffida 12 novembre 2008 agli atti e per la quale la controparte

ha preteso il versamento della somma di fr. 110.-, come pure per l’invio della

stessa diffida a un indirizzo molto vecchio; ha anche invocato la compensazione

con un suo preteso credito di fr. 150.- per ripetibili che gli sarebbero state

assegnate dalla sentenza dell’agosto 2009 di rigetto definitivo

dell’opposizione della Pretura del Distretto di __________. Ha pure ricordato

di avere comunicato alla procedente che la ditta __________ N__________ aveva

un deposito presso l’A__________ e__________ di __________ di oltre fr. 5’000.-

nonché fatto partecipe la stessa della sua preoccupazione per il debito,

conclamato, relativo ai contributi sociali, con la puntualizzazione che fr.

5’000.- sarebbero stati prelevati da terzi. Non solo. Nelle due udienze il convenuto

ha espressamente e ripetutamente preteso che il Segretario assessore non fosse

abilitato a condurre la rispettiva udienza in quanto non magistrato; quanto poi

all’udienza del 26 gennaio 2010 ha persino contestato che il Pretore fosse

assente, come indicato nel verbale di discussione. Nella seconda udienza del 17

marzo 2010, come visto, ha anche preteso di non avere ricevuto la sentenza

della II Corte sociale del Tribunale federale.

4.

Orbene, confrontato con quanto riportato nel dettaglio nei singoli

verbali di udienza (che in realtà costituiscono un’entità unica) il Pretore –

facendo verosimilmente capo al modellario riservato alle decisioni di rigetto

dell’opposizione - ha respinto l’istanza, rilevando semplicemente che le

argomentazioni sollevate dall’escussa all’udienza del 17 marzo 2010 (e

implicitamente in quella del 26 gennaio 2010) “non rientrano tra quelle di

competenza del giudice del rigetto dell’opposizione e non possono essere

esaminate d’ufficio in questa procedura a carattere sommario, dove ci si deve

limitare all’esame dell’esistenza di un titolo esecutivo e dell’esigibilità del

credito posto in esecuzione”. Sennonché, per tacere del fatto che non è dato da

comprendere il senso dell’inciso secondo cui le eccezioni sollevate non possono

essere esaminate d’ufficio, dato che, per stessa ammissione del giudice, le

stesse sono state indubbiamente avanzate, la sentenza impugnata, sbrigativa

oltre ogni limite, disattende in modo crasso le esigenze minime di motivazione

imposte dal diritto federale, segnatamente dal diritto costituzionale, ossia

dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (sull’obbligo di motivazione imposto all’autorità

cfr. tra l’altro: DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88, 133 I 270 consid. 3.1 pag.

277, 133 III 445 consid, 3.3). Giacché non si può seriamente affermare che

l’eccezione di prescrizione, totale o parziale, del credito posto in

esecuzione, rispettivamente l’obiezione di non avere ricevuto la sentenza del __________

della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale sul ricorso di

diritto pubblico proposto dall’escusso contro il titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione (sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni),

rispettivamente l’affermazione di non avere ricevuto la diffida 12 novembre

2008.

agli atti per la somma di fr. 110.- importo che in ogni caso – secondo

l’escusso – non può costituire parte integrante di una domanda di rigetto

definitivo dell’opposizione, rispettivamente l’eccezione di compensazione per

un preteso credito del convenuto di fr. 150.- per ripetibili maturate nei

confronti dell’istante in altra procedura, costituiscono argomenti non

proponibili in sede di procedura sommaria di rigetto dell’opposizione. E ancor

meno si può seriamente sostenere, a meno di cadere nel diniego di giustizia,

che davanti al giudice del rigetto alle parti non sia consentito sollevare

eccezioni d’ordine procedurale, segnatamente non sia consentito alle stesse di

eccepire l’incompetenza del Segretario assessore a dirigere l’udienza di

discussione prevista dall’art. 20 cpv. 2 LALEF.

5.

Da quanto precede, la sentenza impugnata va perciò già annullata per

manifesta carenza di motivazione, senza che sia necessario vagliare

ulteriormente il gravame. Gli atti vanno pertanto rinviati al Pretore, affinché

provveda a emanare un nuovo giudizio debitamente motivato, che soddisfi le esigenze

minime imposte a tale incombenza dal diritto federale, cosi da garantire il

diritto di essere sentito delle parti. Entro questi limiti l’appello va

pertanto accolto.

6.

La tassa di giustizia e l’indennità dovrebbero seguire la

soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62cpv. 1 OTLEF). Dato però che la parte

appellata, peraltro non responsabile per la situazione venutasi a creare, si è

rimessa al giudizio di questa Camera, essa non può essere considerata

soccombente. Si prescinde perciò dal prelevare la tassa di giustizia e

dall’asse- gnare un’indennità; indennità che, in assenza di una base legale,

non può nemmeno, a questo stadio, essere caricata allo Stato, come preteso

dall’appellante. Nella misura in cui il convenuto chiede la condanna dello

Stato, rispettivamente della parte appellata al pagamento di fr. 3'200.- a

titolo di indennità, l’appello deve perciò essere disatteso.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. L’appello

è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono

rinviati al Pretore del Distretto di __________ per l’incombenza di cui al

considerando n. 5 del presente giudizio.

2. Non

si prelevano oneri processuali e non si assegna alcuna indennità.

3. Intimazione

a: - AP 1, __________;

- AO

1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 11'098,85,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--., contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster