14.2010.38
Chiusura di una procedura di fallimento secondario
7 maggio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2010.38
Data decisione, Autorità:
07.05.2010, CEF
Titolo:
Chiusura di una procedura di fallimento secondario
CHIUSURA DEL FALLIMENTO
art. 170 LDIP
art. 268 LEF
Incarto n.
14.2010.38
Lugano
7 maggio 2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 27 aprile 2010 da
IS 1
tendente alla chiusura del fallimento secondario
decretato da questa Camera il 26 maggio 2009 nei confronti di
ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con
decreto 26 maggio 2009 (inc. 14.09.41), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera il fallimento pronunciato il 21 marzo 2008 dal Tribunale di Modena nei
confronti di PI 1, __________, e ha trasmesso gli atti all’Ufficio dei
fallimenti di Lugano perché procedesse alla liquidazione fallimentare in via
sommaria dei beni della fallita situati in Svizzera.
Considerandi
2.
Nel
termine impartito dall’Ufficio con pubblicazioni 20 novembre 2009 nessun creditore
privilegiato o garantito da pegno si è annunciato, sicché la graduatoria
prevista dall’art. 172 LEF risulta vuota. D’altronde, l’unico attivo iscritto
nell’inventario fallimentare risulta essere un credito che vanta la fallita
contro la società PI 2; la sentenza con la quale quest’ultima è stata condannata
a pagare alla fallita la somma di fr. 16'209,45 (oltre accessori) è oggetto di
una procedura d’appello pendente dinanzi la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2009.32).
3.
Conformemente
alla decisione 25 febbraio 2010 di questa Camera (inc. 14.10.7), l’Ufficio, il
5.
marzo 2010, ha ceduto il suddetto credito all’amministratore estero, offrendo
nel contempo ai creditori chirografari, con pubblicazioni 12 marzo 2010 (__________),
la facoltà di opporsi alla messa a disposizione dell’eventuale ricavo del
credito ceduto senza formale riconoscimento della graduatoria estera ai sensi
dell’art. 173 LDIP. Nel termine impartito nessun creditore si è avvalso di tale
facoltà.
4.
Visto
il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF in materia di
fallimento, l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento
secondario, con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513
cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta
alla Camera e non al giudice ordinario del fallimento (cfr. CEF 15 febbraio
2005.
[14.05.6], cons. 5,
RtiD II-2005 798 s. n. 95c).
5.
Nel
caso concreto, la liquidazione può considerarsi esaurita, dal momento che eventuali
creditori domiciliati in Svizzera hanno implicitamente rinunciato alla
procedura prevista dall’art. 173 LDIP. Inoltre, dalla realizzazione del credito
ceduto non si può ovviamente aspettare alcuna eccedenza a favore della massa secondaria
e non vi sono altri attivi da realizzare. La procedura può quindi essere chiusa
immediatamente (art. 95 RUF per analogia).
6.
La presente decisione va pubblicata e
comunicata all'ufficio di esecuzione e all'ufficio dei fallimenti (art. 169
LDIP) – una comunicazione all’ufficio del registro di commercio appare invece
inutile siccome non sono stati inventariati fondi.
La
tassa e le spese sono a carico della massa fallimentare (art. 53 OTLEF per analogia).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 95 RUF; 53 lett. e
OTLEF
pronuncia:
1.
È
pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera del fallimento di PI 1,
I-__________.
2.
È
ordinata la pubblicazione del punto 1 di questo dispositivo sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
3.
La
tassa di giustizia, di fr. 100.--, e le spese di pubblicazione della sentenza
sono a carico della massa fallimentare.
4.
Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
– __________;
– AP 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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