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Decisione

14.2010.38

Chiusura di una procedura di fallimento secondario

7 maggio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2010.38

Data decisione, Autorità:

07.05.2010, CEF

Titolo:

Chiusura di una procedura di fallimento secondario

CHIUSURA DEL FALLIMENTO

art. 170 LDIP

art. 268 LEF

Incarto n.

14.2010.38

Lugano

7 maggio 2010

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza 27 aprile 2010 da

IS 1

tendente alla chiusura del fallimento secondario

decretato da questa Camera il 26 maggio 2009 nei confronti di

ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con

decreto 26 maggio 2009 (inc. 14.09.41), questa Camera ha riconosciuto in

Svizzera il fallimento pronunciato il 21 marzo 2008 dal Tribunale di Modena nei

confronti di PI 1, __________, e ha trasmesso gli atti all’Ufficio dei

fallimenti di Lugano perché procedesse alla liquidazione fallimentare in via

sommaria dei beni della fallita situati in Svizzera.

Considerandi

2.

Nel

termine impartito dall’Ufficio con pubblicazioni 20 novembre 2009 nessun creditore

privilegiato o garantito da pegno si è annunciato, sicché la graduatoria

prevista dall’art. 172 LEF risulta vuota. D’altronde, l’unico attivo iscritto

nell’inventario fallimentare risulta essere un credito che vanta la fallita

contro la società PI 2; la sentenza con la quale quest’ultima è stata condannata

a pagare alla fallita la somma di fr. 16'209,45 (oltre accessori) è oggetto di

una procedura d’appello pendente dinanzi la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2009.32).

3.

Conformemente

alla decisione 25 febbraio 2010 di questa Camera (inc. 14.10.7), l’Ufficio, il

5.

marzo 2010, ha ceduto il suddetto credito all’amministratore estero, offrendo

nel contempo ai creditori chirografari, con pubblicazioni 12 marzo 2010 (__________),

la facoltà di opporsi alla messa a disposizione dell’eventuale ricavo del

credito ceduto senza formale riconoscimento della graduatoria estera ai sensi

dell’art. 173 LDIP. Nel termine impartito nessun creditore si è avvalso di tale

facoltà.

4.

Visto

il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF in materia di

fallimento, l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento

secondario, con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513

cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta

alla Camera e non al giudice ordinario del fallimento (cfr. CEF 15 febbraio

2005.

[14.05.6], cons. 5,

RtiD II-2005 798 s. n. 95c).

5.

Nel

caso concreto, la liquidazione può considerarsi esaurita, dal momento che eventuali

creditori domiciliati in Svizzera hanno implicitamente rinunciato alla

procedura prevista dall’art. 173 LDIP. Inoltre, dalla realizzazione del credito

ceduto non si può ovviamente aspettare alcuna eccedenza a favore della massa secondaria

e non vi sono altri attivi da realizzare. La procedura può quindi essere chiusa

immediatamente (art. 95 RUF per analogia).

6.

La presente decisione va pubblicata e

comunicata all'ufficio di esecuzione e all'ufficio dei fallimenti (art. 169

LDIP) – una comunicazione all’ufficio del registro di commercio appare invece

inutile siccome non sono stati inventariati fondi.

La

tassa e le spese sono a carico della massa fallimentare (art. 53 OTLEF per analogia).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 95 RUF; 53 lett. e

OTLEF

pronuncia:

1.

È

pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera del fallimento di PI 1,

I-__________.

2.

È

ordinata la pubblicazione del punto 1 di questo dispositivo sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

3.

La

tassa di giustizia, di fr. 100.--, e le spese di pubblicazione della sentenza

sono a carico della massa fallimentare.

4.

Intimazione

a:

– avv.

__________, __________;

– __________;

– AP 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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