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Decisione

14.2010.39

Rigetto provvisorio/definitivo dell'opposizione. Riconoscimento di debito. Testimonianza in una causa d'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori

18 maggio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ del 10/13 ottobre 2008 la ditta

AP 1, __________, ha escusso AO 1 per l’incasso della somma di fr. 27'752.60

oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito:

“Iscrizione di una ipoteca legale provvisoria con domanda cautelare sulla PPP

n. __________ e N. __________ fondo base part. N. __________ RFD __________.”

Interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, l’escutente ne ha

chiesto il rigetto definitivo con istanza del 19 aprile 2009. fondandola sulla

sentenza 5 ottobre 2009 del Pretore del Distretto di Lugano, passata in

giudicato, che ha fatto ordine di iscrivere un’ipoteca legale provvisoria degli

artigiani per la somma di fr. 27'752.60 oltre interessi del 5 % dal 25 agosto 2008 a carico della PPP n. __________ fondo base part. N. __________ RFD __________ di proprietà di __________

M__________, __________ (v. doc. B).

B. All’udienza di discussione del 19 aprile 2010 la parte istante – la

sola comparsa – si è confermata nella propria domanda, fondan- dola altresì sul

verbale di udienza del 9 giugno 2009 relativo al succitato procedimento, nel

quale l’amministratore unico (AU) della convenuta, __________ C__________ (doc.

D), avrebbe riconosciuto l’esecuzione dei lavori e non ha contestato la fattura

(doc. C).

C. Con sentenza del 19 aprile 2010 il Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 5, ha respinto l’istanza. Premesso che la sentenza prodotta

dall’istante (doc. B) non costituisce titolo per ottenere il rigetto definitivo

dell’opposizione, la medesima non contenendo un obbligo di pagamento

dell’escussa per la somma posta in esecuzione, il primo giudice ha dipoi

ritenuto che l’insieme della documentazione agli atti non può nemmeno

costituire titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, in quanto all’atto

della stesura del verbale di udienza del 9 giugno 2009 (doc. C), nel quale

l’amministratore unico della convenuta ha confermato di essere debitore del

saldo della fattura per interventi eseguiti dalla parte istante, la sentenza 5

ottobre 2009 (doc. B) non era ancora stata prolata e, quindi, l’importo di fr.

27'752.60 oltre accessori ancora non era noto. Non vi può dunque esservi stato,

sempre secondo il Pretore, riconoscimento il 9 giugno 2009 di un importo

determinato o facilmente determinabile.

D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la parte

istante, sostenendo che in occasione della testimonianza del 9 giugno 2009,

resa sotto giuramento, l’amministratore unico (AU) dell’escussa, contrariamente

a quanto ritenuto dal primo giudice, non solo ha riconosciuto la prestazione

dell’appellante, ma non ha sollevato contestazioni circa la qualità delle opere

e l’ammon- tare della fattura; gioco forza bisogna quindi concludere che si è

trattato di un riconoscimento di debito incondizionato, tale da giustificare il

rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo

in rassegna.

E. L’appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerato

Considerandi

1.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito contratto

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito, non definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di

un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari.

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio

dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in : Rep. 1989 pagg. 338 CO

riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio

riconosci- mento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di

specie.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il

debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche

dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima

dell’inoltro dell’esecuzione (CEF, 19 giugno 2006, n. 14.2005.146, consid. 5

con rinvii).

Per

giurisprudenza e dottrina riconosciuti, il riconoscimento di debito,

subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a

pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra

l’avvenuto adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata

realizzazione di una condi- zione, l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione dev’essere respinta (Cometta,

op. cit., pag. 338).

2.

Nel precetto esecutivo l’istante ha indicato come titolo di credito,

rispettivamente come causa dell’obbligazione, l’iscrizione di una ipoteca

legale provvisoria con domanda cautelare sulla PPP n. __________ e N. __________

fondo base part. N. __________ RFD __________. Nell’istanza del 17 novembre

2009.

l’escutente ha fondato la propria domanda – volta al rigetto definitivo

dell’opposizione – sulla sentenza 5 ottobre 2009 del Pretore del Distretto di

Lugano, Sezione 1 (DI.2008.1037), che ha fatto ordine di scrivere una ipoteca

legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori per l’importo di fr.

27'752.60, oltre accessori e spese, a carico della PPP n. __________, fondo

base particella n. __________ RFD __________, di proprietà di __________ M__________,

__________ (convenuto), a favore della qui appellante; ipoteca già iscritta in

via cautelare a seguito del decreto 20 agosto 2008 per la stessa somma.

All’udienza di discussione del 19 aprile 2010 la parte istante ha altresì

fondato la propria domanda – sempre di rigetto definitivo dell’opposizione –

sulla testimonianza resa il 9 giugno 2009 dall’allora amministratore unico(AU)

dell’escussa __________ C__________ nell’ambito della citata causa di

iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria a carico del fondo di __________ M__________

(doc. C). Essendo però questi due titoli sui quali l’istante ha fondato la

propria richiesta di rigetto dell’opposizione successivi al precetto esecutivo

fatto spiccare nel corso del mese di ottobre 2008 nei confronti della

convenuta, ci si può seriamente interrogare se l’istanza – intesa anche come

richiesta di rigetto provvisorio dell’opposizione – debba essere respinta per

carenza di identità tra il titolo di credito alla base della domanda di

esecuzione e il titolo(i) di credito posto(i) a fondamento dell’istanza. La

questio- ne non ha da essere vagliata oltre, dato che, in ogni caso, nemmeno il

titolo sul quale l’appellante fonda ora la propria domanda – di rigetto

provvisorio dell’opposizione – è di sussidio.

3.

In occasione della testimonianza del 9 giugno 2009, resa - come

visto - nella causa di iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria degli

artigiani e imprenditori promossa dalla qui appellante nei confronti di __________

M__________, l’allora amministratore unico (AU) delle convenuta (doc. D) __________

C__________ ha così deposto:

“Sono AU della AO 1 fino all’inizio del

2008.

Ero pur azionista di minoranza della società anonima. Ho ceduto il mio

pacchetto al sig. V__________ verso l’inizio del 2008. Da quel momento non mi

sono più occupato della società AO 1 se non per i debiti per i quali figuravo

come garante, segnatamente i debiti di locazione.

Mi sono recato qualche volta

sul cantiere della AO 1. La mia presenza però era di breve durata, solo per

rendermi conto dell’avanzamento dei lavori.

Sono stato invitato

all’inaugurazione ufficiale del locale AO 1. Si trattava di un giorno di

inizio/metà giugno. Lo ricordo bene perché non ho potuto partecipare ad una

festa scolastica. Il locale invece era già stato aperto prima

dell’inaugurazione ufficiale….”

Nella

riportata deposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore (che ha

però per finire ugualmente respinto l’istanza per altri motivi) e, di riflesso,

anche da parte dell’appellante, __________ C__________ - che lo si ripete,

all’epoca ricopriva ancora la carico di amministratore unico della AO 1 (doc. C,

D) – non ha però in alcuno modo riconosciuto la pretesa di fr. 27'752.60

vantata dall’appellante nei confronti della qui convenuta e da questi posta

alla base della citata causa di iscrizione di ipoteca legale provvisoria degli

artigiani e imprenditori promossa contro __________ M__________. Anzi, sulla

questione della mercede di appalto vantata dall’istante, il soggetto nemmeno è

stato interpellato. Ritenendo che la deposizione dell’allora amministratore

unico (AU) dell’escussa contenga un riconoscimento di debito che vincola la

convenuta, l’appellante si avvale perciò di un argomento infruttuoso.

4.

Ci si può tuttavia interrogare se il richiamo, si riferiva invece

alle affermazioni rese come teste, sempre il 9 giugno 2009 e sempre nella medesima

causa di iscrizione di un’ipoteca legale provviso- ria degli artigiani e

imprenditori contro __________ M__________, da parte di V__________ __________

(doc. C), all’epoca azionista di maggioranza e, solo successivamente, segnatamente

a partire dal 23/26 giugno 2009, amministratore unico della AO 1 (doc. D).

Fosse questo il riferimento inteso dal Pretore, l’appello non sarebbe comunque

destinato a miglior sorte. Certo, nella sua deposizione V__________ __________,

presentatosi come gerente responsabile del locale AO 1 di __________ e come persona

che ha seguito il cantiere quale responsabile, quale azionista di maggioranza

della convenuta, rispettivamente come colui che, insieme a __________ C__________,

ha deliberato i lavori alla ditta istante, ha ripercorso la fattispecie e, per

finire, ha riconosciuto che al momento del collaudo tutti i lavori - compresi

anche quelli di un’altra ditta – erano stati eseguiti. Non ha però in alcun

modo riconosciuto anche la somma posta in esecuzione. Anzi, ha puntualizzato

che “…nei mesi scorsi vi sono stati dei contatti volti a raggiungere un accordo

convenzionale per appianare il saldo ancora dovuto alla ditta istante ed ad

altre coinvolte sul cantiere, compreso anche il proprietario dei muri del

locale al quale dobbiamo gli affitti”. Quindi, se vi era la necessita di

appianare il saldo – riferito peraltro anche ad altri lavori - significa che la

questione concernente il pagamento della mercede rimaneva ancora aperta. Ne

consegue perciò che non si può parlare di un riconoscimento di debito

incondizionato nemmeno facendo riferimento alla deposizione di V__________ __________.

5.

Da quanto precede, l’appello va pertanto disatteso, siccome

infondato, senza che sia necessario intimarlo a controparte. La tassa di giustizia

segue la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in

applicazione dell’art. 313 bis CPC, applicabile in virtù del rinvio di

cui all’art. 25 LALEF, e richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr.380.-, già anticipata dall’appellante, rimane a suo

carico.

3. Intimazione

a:

-

avv. __________;

-

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 27'752,60,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--., contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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