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Decisione

14.2010.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 febbraio 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ del 6/14 agosto 2009

dell’Ufficio esecuzione di __________, AP 1 ha escusso AO 1 per l’incasso di fr. 10'112.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: “691251/170982

vom 29.5.2008”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha

chiesto il rigetto definitivo con istanza del 17 settembre 2009.

B. L’istante fonda la sua pretesa sulla decisione di tassazione e

fattura per la tassa sugli utili immobiliari (Veranlagungsverfügung und

Rechnung für die Grundstückgewinnsteuer) notificata alla massa fallimentare R__________

-K__________ F__________, __________, relativa alla vendita immobiliare

avvenuta nel febbraio 2008 ad A__________ E__________ F__________, __________

(act. B) per la somma di fr. 600'000.-, in relazione con la dichiarazione 31

marzo dell’autorità fiscale di passaggio in giudicato della relativa decisione

(act. C). All’istanza il proceden-te ha dipoi allegato le decisioni 14 marzo

2009, 8 aprile 2009 e 14 maggio 2009 con le quali la “Einwohnergemeinde __________”

ha rifiutato di riconsiderare una sua precedente decisione dell’11 giugno 2008,

con cui aveva respinto la richiesta di condono dell’imposta formulata da AO 1

(act. D, E, F).

C. All’udienza di contraddittorio del 9 dicembre 2009 il convenuto, il

solo comparso, si è opposto all’istanza sostenendo che di non potere né dovere

pagare la tassa sull’utile immobiliare in oggetto ritenuto che dal 2006 non

sarebbe più stato proprietario del bene alienato in quanto lo stesso gli

sarebbe stato confiscato dall’ufficio fallimenti, ed obiettando che, personalmente,

non avrebbe conseguito alcun utile ma avrebbe avuto soltanto una ingente

perdita, che non sarebbe quindi tenuto a versare alcuna tassa e che vi sarebbe perfino

un precedente nel caso C__________ P__________ C__________ A__________, in cui la

tassa sull’utile immobiliare sarebbe stata pagata dall’ufficio esecuzioni o

dall’acquirente.

D. Con sentenza del 23 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di __________

ha respinto l’istanza, rilevando che il procedente fonda la propria domanda

sulla decisione di tassazione e fattura per la tassa sugli utili immobiliari

notificata alla massa fallimentare R__________ -K__________ F__________, __________,

relativa alla vendita avvenuta il 29 febbraio 2008 ad A__________ E__________ F__________,

documentazione che tuttavia non costituisce titolo esecutivo ai sensi della

giurispru- denza in difetto di identità tra la debitrice menzionata sul titolo,

la massa fallimentare di AO 1, con il debitore escusso, AO 1 personalmente.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’istante,

sostenendo che al momento dell’esecuzione non era possibile escutere la massa

fallimentare, perché il 18 febbraio 2008 il convenuto ha chiesto la revoca del

fallimento che era stato aperto il 27 giugno 2007. La richiesta è stata

esercitata il 6 agosto 2009 e l’usufrutto dell’alienazione è stato accreditato

al convenuto. Dopo intesa con lo stesso convenuto, rispettivamen- te con il suo

avvocato, con l’ufficio d’esecuzione era chiaro che la tassa sugli utili

immobiliari venisse pagata dall’escusso. La revoca del fallimento, sempre

secondo l’appellante, risulta dalla decisione del L__________ U__________ del 5

marzo 2008, annessa all’appello (act. 3). Dalla documentazione allegata,

assevera l’appellante, si constata anche che il convenuto, tramite il suo

avvocato, aveva più volte presentato domanda di condono della tassa sull’utile

immobiliare al Comune di __________, senza tuttavia alcun risultato. Non è vero

che l’escusso non era più proprietario al momento delle vendita dell’immobile,

dato che la revoca del suo fallimento era già avvenuta prima.

F. Con osservazioni del 22 gennaio 2010 AO 1 ha chiesto la reiezione dell’appello, ribadendo, in estrema sintesi, il suo precedente punto di

vista.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art 20 cpv. 2 LALEF “all’udienza le parti possono esporre

le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto

pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non

fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta”. In sede di appello

è escluso addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC, applicabile per il rinvio dell’art. 25 LALEF (cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione in Rep.

1989.

pag. 333).

2.

Nella fattispecie l’appellante, che non ha presenziato all’udienza

di contraddittorio, ha prodotto per la prima volta in questa sede la sentenza 5

marzo 2008 del L__________ U__________ (revoca del fallimento nei confronti di

Felix Renner; act. 3), lo scritto 10 ottobre 2008 all’attenzione del “Gemeinderat

A__________”, con il quale l’escusso ha chiesto un riesame della decisione 11

giugno 2008 con la quale il Comune aveva respinto la sua richiesta di condono

dell’imposta sull’utile immobiliare decisa il 20 maggio (recte: 29 maggio) 2008

(act. 4) e lo scritto 25 aprile 2009 del legale del convenuto al C__________ di

A__________ volto ad ottenere un nuovo riesame della situazione (act. 6). Per

le considerazioni che precedono tali documenti devono tuttavia essere

estromessi dall’incarto. Va comunque rilevato che tale provvedimento, per

finire, non assume rilevanza, dal momento che i fatti riportati nei citati atti

(peraltro in parte comunque evocati nei documenti esibiti davanti al primo

giudice) e sui quali l’appellante fonda l’atto di appello, non solo non sono

stati contestati, ma per certi versi sono stati addirittura ammessi, mutatis

mutandis, dallo stesso convenuto nel suo memoriale difensivo del 9 dicembre

2009.

(cfr. il verbale di udienza), specie per quanto riguarda la revoca del

fallimento decisa dall’autorità giudiziaria urana il 5 marzo 2008 (act. 2).

Del

resto, con le sue osservazioni all’appello (redatte in lingua tedesca ma, per

economia processuale, eccezionalmente non rimandate al mittente per la

traduzione in italiano ex art. 21 cpv. 1 LALEF, dato che esse riprendono sostanzialmente

gli stessi temi sollevati in occasione dell’udienza di contraddittorio), anche

il convenuto ha prodotto un documento nuovo, segnatamente la pattuizione

conclusa il 14 febbraio 2008 tra la “Konkursmasse AO 1” e A__________ F__________ (act. 1) all’origine delle decisione di imposizione

(“Grundstückgewinnsteuer”) del 29 maggio 2008 da parte dell’autorità fiscale

urana (doc. B). Per i medesimi motivi di cui sopra, anche tale documento deve

perciò essere estromesso dall’incarto, ancorché senza con ciò arrecare

pregiudizio all’escusso, dato che anche in questo caso i fatti che l’appellato

si propone di dimostrare mediante quel contratto non sono oggetto di

contestazione.

3.

Secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una

sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione. Sono parificati alle sentenza esecutive le transazioni e i

riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative

federali concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di

garanzie ed entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministra-

tive cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le

imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenza esecutive (art.

80.

cpv. 2 LEF).

Se

il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della

Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è

rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). Se la sentenza

esecutiva è stata pronunciata in un altro Cantone , l’escusso può inoltre

eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato

(art. 81 cpv. 2 LEF).

Come

correttamente rilevato dal primo giudice, va poi da sé che il giudice del

rigetto deve accertare d’ufficio ed in ogni stadio di causa, quindi anche in

sede di appello, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposi-

zione

e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel

precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito

di cui ai documenti prodotti.

4.

Nella fattispecie l’istante ha escusso il convenuto fondandosi sulla

decisione di tassazione (Veranlagunsgverfügung und Rechnung für die

Grundstückgewinnsteur) del 29 maggio 2008 (act. B), passata in giudicato (act.

C), con la quale l’autorità fiscale del C__________ U__________ ha stabilito in

complessivi fr. 10'112.- la tassa sull’utile immobiliare riguardante la vendita

immobiliare tra la Konkursmasse des R__________ -K__________ F__________

(alienante) e A__________ E__________ F__________. La decisione fiscale in

rassegna è stata notificata alla Konkursmasse des R__________ -K__________ F__________

quale debitrice d’impo- sta, come risulta in modo inequivocabile dagli stessi

act. B e C. La decisione del Pretore, secondo cui non vi sarebbe identità tra

la debitrice menzionata sul titolo posto alla base della procedura di rigetto

definitivo, ossia la massa fallimentare, con il debitore qui escusso, che non

figura in alcun modo indicato dall’autorità fiscale procedente come debitore

dell’imposta oggetto della sua decisione del 29 maggio 2008 (act. B) - ciò che

impedirebbe il rigetto definitivo dell’opposizione sollevata dal convenuto al

relativo precetto esecutivo - sembrerebbe quindi ineccepibile.

5.

Secondo l’appellante, la situazione si presenta tuttavia diversa, dal

momento che risulterebbe invece chiaro che è il convenuto a dovere sopportare

l’onere tributario, poiché al momento dell’e-manazione della decisione fiscale

del 29 maggio 2008 a carico della massa fallimentare (act. B), il fallimento

nei confronti dello stesso convenuto, decretato il 27 giugno 2005, era stato

nel frattempo, e più precisamente il 5 marzo 2008, revocato (act. 3 prodotto

con l’appello), e poiché tale revoca è avvenuta prima dell’alienazione del

fondo. Del resto, soggiunge l’appellante, d’intesa con il convenuto,

rispettivamente con il suo avvocato e con l’ufficio di esecuzione e fallimenti

era chiaro e visibile che l’imposta sull’utile immobiliare venisse pagata dallo

stesso escusso; circostanza desumibile anche dal fatto che AO 1, sempre tramite

il suo avvocato, ha più volte chiesto il condono dell’imposta al comune di A__________,

senza però ottenere alcun risultato. Ora, va subito rilevato che l’appellante

non può essere seguito nella misura in cui sostiene che l’alienazione del fondo

da parte della massa fallimentare AO 1 è successiva alla revoca del fallimento

del convenuto, giacché la transazione immobiliare all’origine del presente

contenzioso risale al mese di febbraio 2008 (doc. B), ossia prima della revoca

del fallimento, avvenuta - come visto - il 5 marzo 2008 (doc. 2 prodotto dal convenuto

all’udienza). Ma poco importa. Decisivi risultano invece altri elementi,

segnatamente i fatti successi dopo che tale revoca è stata decisa. Dalla

documentazione prodotta dall’appellante con l’istanza di rigetto dell’opposizione

risulta che con scritto del 10 marzo 2009 la “Einwohnergemeinde A__________” ha

comunicato al patrocinatore del convenuto che non era possibile dare seguito

alla sua domanda di riconsiderazione del 10 ottobre 2008 volta a annullare quanto

deciso in data 11 giugno 2008 (quindi successivamente alla revoca del

fallimento e alla notifica alla massa fallimentare AO 1 della tassazione

sull’utile immobiliare) dallo stesso Comune, il quale non aveva concesso

all’escusso il condono dell’imposta in rassegna (doc. D). Non solo. Dallo

stesso scritto risulta che il ribaltamento dell’onere fiscale sull’escusso,

sarebbe stato conseguente a un accordo che lo stesso legale del convenuto

avrebbe concluso con l’ufficio fallimenti, nel senso che i fondi andavano

venduti nel corso della procedura fallimentare, ritenuto che eventuali imposte

sull’utile immobiliare sorte dopo l’omologazione del concordato nel fallimento

sarebbero state sopportate e, quindi pagate, dal precettato (doc. D, pag. 2 in alto). Risulta dipoi che in date 8 aprile 2009 e 14 maggio 2009, la stessa assemblea comunale

del Comune di A__________ ha respinto le ulteriori richieste di

riconsiderazione/condono dell’imposta avanzate dal legale del convenuto (doc.

E, F). Orbene, se l’escusso, o meglio, il suo patrocinatore, si è più volte

attivato (facendo anche capo all’istituto della riconsiderazione) per ottenere

da parte del Comune di A__________ il condono della citata imposta, significa

che il convenuto tale imposta la doveva (non è infatti pensabile - se non

avanzando scenari irreali - un passo del genere in assenza di una vincolante decisione

di imposizione a suo carico), come peraltro sottolineato dallo stesso Comune di

A__________ nel suo scritto del 10 marzo 2009 (doc. D), in cui ha tra l’altro osservato

che AO 1 si sarebbe assunto il carico fiscale sorto dopo la omologazione del

concordato nella procedura di fallimento. Con il che, per finire, checché ne

dica l’appellato, ben si può affermare senza essere contraddetti che la

notifica di tassazione del 29 maggio 2009 alla massa fallimentare R__________ -K__________

-F__________, __________, risulta con ogni evidenza superata dai citati eventi,

al punto che non possono esservi dubbi sul debitore di imposta, non (più) la

massa fallimentare, ma il convenuto qui appellato, cui – come visto – non è riuscito

ottenere la liberazione del debito di imposta mediante condono.

Ad ogni buon conto, la messa a carico dell’escusso del debito fiscale in

rassegna è anche logica dal profilo del diritto esecutivo. L’alienazione del

fondo all’origine della decisione di cui al doc. B rientrava con tutta evidenza

nella strategia (proposta di concordato) messa in atto per creare le condizioni

per ottenere la revoca del fallimento dell’appellato. A tutte le parti

coinvolte era però chiaro che i costi conseguenti alla vendita dell’immobile da

parte dell’Ufficio fallimenti del Canton U__________ - subentrato al fallito (AO

1) - non sarebbero stati sopportati dalla massa fallimentare, ma sarebbero

stati assunti dal fallito stesso una volta ottenuta la revoca. In caso

contrario i creditori, segnatamente il C__________ di A__________, non

avrebbero di certo aderito al concordato, come sottolineato dal Comune stesso

nel suo scritto del 10 marzo 2009 (doc. D, pag. 1). Ed il fallimento nei

confronti del convenuto, come visto, è poi stato effettivamente revocato,

determinando la sua reintegra nella libera disposizione del suo patrimonio

(art. 195 cpv. 1 LEF) e, come rovescio della medaglia, la messa a suo carico –

tenuto anche conto degli accordi presi con l’ufficio fallimenti e i creditori –

della tassa sull’utile immobiliare, che in un primo momento la competente

autorità fiscale urana aveva notificato alla massa fallimentare, alla quale è

però di nuovo subentrato l’escusso, grazie alla riuscita del concordato e alla

revoca del suo fallimento.

6.

Da quanto precede discende perciò che l’appello merita tutela, con

conseguente accoglimento dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione proposta

dall’istante. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell’appellato (art.

48.

e 49 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. L’appello

è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 23 dicembre

2009 del Pretore del Distretto di __________, __________, sono così riformati:

“1. L’istanza è accolta

e di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________

per il pagamento di fr. 10'112.- oltre agli interessi al 5% dal 1°agosto 2008

e fr. 100.- per spese esecutive.

2. La tassa di

giustizia per complessivi fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta

a carico del convenuto.”

2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- per il presente giudizio è posta

a carico di AO 1.

3. Intimazione

a:

-

RA 1, __________;

-

AO 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

10’112.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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