14.2010.4
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9 febbraio 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
14.2010.4
Data decisione, Autorità:
09.02.2010, CEF
Titolo:
Rigetto definivo dell'opposizione. Estromissione di documenti prodotti per la prima volta in sede d'appello. Decisione di tassazione della tassa sull'utile immobiliare grigionese. Identità debitore-escusso. Assunzione da parte del fallito del debito della massa fallimentare
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2010.4
Lugano
9 febbraio 2010
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 17 settembre 2010 da
AP 1
rappresentato RA
1, __________
contro
AO 1, __________
tendente a ottenere il rigetto definivo dell’opposizione interposta
da AO 1 al precetto esecutivo n. 1368436 dell’Ufficio di esecuzione di,
notificato in data 14 agosto 2009 per il pagamento di fr. 10'112.- oltre
interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, __________,
con sentenza del 23 dicembre 2009 (EF.2009.__________), ha così deciso:
“1 L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 180.-,
da anticipare dalla parte istante, sono poste suo carico, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’istante, che con
atto di appello del 9 gennaio 2010 postula l’accoglimento dell’istanza;
preso atto che con osservazioni del 22 gennaio 2010 l’escusso chiede
di respingere l’appello;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 6/14 agosto 2009
dell’Ufficio esecuzione di __________, AP 1 ha escusso AO 1 per l’incasso di fr. 10'112.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: “691251/170982
vom 29.5.2008”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo con istanza del 17 settembre 2009.
B. L’istante fonda la sua pretesa sulla decisione di tassazione e
fattura per la tassa sugli utili immobiliari (Veranlagungsverfügung und
Rechnung für die Grundstückgewinnsteuer) notificata alla massa fallimentare R__________
-K__________ F__________, __________, relativa alla vendita immobiliare
avvenuta nel febbraio 2008 ad A__________ E__________ F__________, __________
(act. B) per la somma di fr. 600'000.-, in relazione con la dichiarazione 31
marzo dell’autorità fiscale di passaggio in giudicato della relativa decisione
(act. C). All’istanza il proceden-te ha dipoi allegato le decisioni 14 marzo
2009, 8 aprile 2009 e 14 maggio 2009 con le quali la “Einwohnergemeinde __________”
ha rifiutato di riconsiderare una sua precedente decisione dell’11 giugno 2008,
con cui aveva respinto la richiesta di condono dell’imposta formulata da AO 1
(act. D, E, F).
C. All’udienza di contraddittorio del 9 dicembre 2009 il convenuto, il
solo comparso, si è opposto all’istanza sostenendo che di non potere né dovere
pagare la tassa sull’utile immobiliare in oggetto ritenuto che dal 2006 non
sarebbe più stato proprietario del bene alienato in quanto lo stesso gli
sarebbe stato confiscato dall’ufficio fallimenti, ed obiettando che, personalmente,
non avrebbe conseguito alcun utile ma avrebbe avuto soltanto una ingente
perdita, che non sarebbe quindi tenuto a versare alcuna tassa e che vi sarebbe perfino
un precedente nel caso C__________ P__________ C__________ A__________, in cui la
tassa sull’utile immobiliare sarebbe stata pagata dall’ufficio esecuzioni o
dall’acquirente.
D. Con sentenza del 23 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di __________
ha respinto l’istanza, rilevando che il procedente fonda la propria domanda
sulla decisione di tassazione e fattura per la tassa sugli utili immobiliari
notificata alla massa fallimentare R__________ -K__________ F__________, __________,
relativa alla vendita avvenuta il 29 febbraio 2008 ad A__________ E__________ F__________,
documentazione che tuttavia non costituisce titolo esecutivo ai sensi della
giurispru- denza in difetto di identità tra la debitrice menzionata sul titolo,
la massa fallimentare di AO 1, con il debitore escusso, AO 1 personalmente.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’istante,
sostenendo che al momento dell’esecuzione non era possibile escutere la massa
fallimentare, perché il 18 febbraio 2008 il convenuto ha chiesto la revoca del
fallimento che era stato aperto il 27 giugno 2007. La richiesta è stata
esercitata il 6 agosto 2009 e l’usufrutto dell’alienazione è stato accreditato
al convenuto. Dopo intesa con lo stesso convenuto, rispettivamen- te con il suo
avvocato, con l’ufficio d’esecuzione era chiaro che la tassa sugli utili
immobiliari venisse pagata dall’escusso. La revoca del fallimento, sempre
secondo l’appellante, risulta dalla decisione del L__________ U__________ del 5
marzo 2008, annessa all’appello (act. 3). Dalla documentazione allegata,
assevera l’appellante, si constata anche che il convenuto, tramite il suo
avvocato, aveva più volte presentato domanda di condono della tassa sull’utile
immobiliare al Comune di __________, senza tuttavia alcun risultato. Non è vero
che l’escusso non era più proprietario al momento delle vendita dell’immobile,
dato che la revoca del suo fallimento era già avvenuta prima.
F. Con osservazioni del 22 gennaio 2010 AO 1 ha chiesto la reiezione dell’appello, ribadendo, in estrema sintesi, il suo precedente punto di
vista.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art 20 cpv. 2 LALEF “all’udienza le parti possono esporre
le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto
pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non
fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta”. In sede di appello
è escluso addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC, applicabile per il rinvio dell’art. 25 LALEF (cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione in Rep.
1989.
pag. 333).
2.
Nella fattispecie l’appellante, che non ha presenziato all’udienza
di contraddittorio, ha prodotto per la prima volta in questa sede la sentenza 5
marzo 2008 del L__________ U__________ (revoca del fallimento nei confronti di
Felix Renner; act. 3), lo scritto 10 ottobre 2008 all’attenzione del “Gemeinderat
A__________”, con il quale l’escusso ha chiesto un riesame della decisione 11
giugno 2008 con la quale il Comune aveva respinto la sua richiesta di condono
dell’imposta sull’utile immobiliare decisa il 20 maggio (recte: 29 maggio) 2008
(act. 4) e lo scritto 25 aprile 2009 del legale del convenuto al C__________ di
A__________ volto ad ottenere un nuovo riesame della situazione (act. 6). Per
le considerazioni che precedono tali documenti devono tuttavia essere
estromessi dall’incarto. Va comunque rilevato che tale provvedimento, per
finire, non assume rilevanza, dal momento che i fatti riportati nei citati atti
(peraltro in parte comunque evocati nei documenti esibiti davanti al primo
giudice) e sui quali l’appellante fonda l’atto di appello, non solo non sono
stati contestati, ma per certi versi sono stati addirittura ammessi, mutatis
mutandis, dallo stesso convenuto nel suo memoriale difensivo del 9 dicembre
2009.
(cfr. il verbale di udienza), specie per quanto riguarda la revoca del
fallimento decisa dall’autorità giudiziaria urana il 5 marzo 2008 (act. 2).
Del
resto, con le sue osservazioni all’appello (redatte in lingua tedesca ma, per
economia processuale, eccezionalmente non rimandate al mittente per la
traduzione in italiano ex art. 21 cpv. 1 LALEF, dato che esse riprendono sostanzialmente
gli stessi temi sollevati in occasione dell’udienza di contraddittorio), anche
il convenuto ha prodotto un documento nuovo, segnatamente la pattuizione
conclusa il 14 febbraio 2008 tra la “Konkursmasse AO 1” e A__________ F__________ (act. 1) all’origine delle decisione di imposizione
(“Grundstückgewinnsteuer”) del 29 maggio 2008 da parte dell’autorità fiscale
urana (doc. B). Per i medesimi motivi di cui sopra, anche tale documento deve
perciò essere estromesso dall’incarto, ancorché senza con ciò arrecare
pregiudizio all’escusso, dato che anche in questo caso i fatti che l’appellato
si propone di dimostrare mediante quel contratto non sono oggetto di
contestazione.
3.
Secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione. Sono parificati alle sentenza esecutive le transazioni e i
riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative
federali concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di
garanzie ed entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministra-
tive cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le
imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenza esecutive (art.
80.
cpv. 2 LEF).
Se
il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della
Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è
rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). Se la sentenza
esecutiva è stata pronunciata in un altro Cantone , l’escusso può inoltre
eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato
(art. 81 cpv. 2 LEF).
Come
correttamente rilevato dal primo giudice, va poi da sé che il giudice del
rigetto deve accertare d’ufficio ed in ogni stadio di causa, quindi anche in
sede di appello, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposi-
zione
e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel
precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito
di cui ai documenti prodotti.
4.
Nella fattispecie l’istante ha escusso il convenuto fondandosi sulla
decisione di tassazione (Veranlagunsgverfügung und Rechnung für die
Grundstückgewinnsteur) del 29 maggio 2008 (act. B), passata in giudicato (act.
C), con la quale l’autorità fiscale del C__________ U__________ ha stabilito in
complessivi fr. 10'112.- la tassa sull’utile immobiliare riguardante la vendita
immobiliare tra la Konkursmasse des R__________ -K__________ F__________
(alienante) e A__________ E__________ F__________. La decisione fiscale in
rassegna è stata notificata alla Konkursmasse des R__________ -K__________ F__________
quale debitrice d’impo- sta, come risulta in modo inequivocabile dagli stessi
act. B e C. La decisione del Pretore, secondo cui non vi sarebbe identità tra
la debitrice menzionata sul titolo posto alla base della procedura di rigetto
definitivo, ossia la massa fallimentare, con il debitore qui escusso, che non
figura in alcun modo indicato dall’autorità fiscale procedente come debitore
dell’imposta oggetto della sua decisione del 29 maggio 2008 (act. B) - ciò che
impedirebbe il rigetto definitivo dell’opposizione sollevata dal convenuto al
relativo precetto esecutivo - sembrerebbe quindi ineccepibile.
5.
Secondo l’appellante, la situazione si presenta tuttavia diversa, dal
momento che risulterebbe invece chiaro che è il convenuto a dovere sopportare
l’onere tributario, poiché al momento dell’e-manazione della decisione fiscale
del 29 maggio 2008 a carico della massa fallimentare (act. B), il fallimento
nei confronti dello stesso convenuto, decretato il 27 giugno 2005, era stato
nel frattempo, e più precisamente il 5 marzo 2008, revocato (act. 3 prodotto
con l’appello), e poiché tale revoca è avvenuta prima dell’alienazione del
fondo. Del resto, soggiunge l’appellante, d’intesa con il convenuto,
rispettivamente con il suo avvocato e con l’ufficio di esecuzione e fallimenti
era chiaro e visibile che l’imposta sull’utile immobiliare venisse pagata dallo
stesso escusso; circostanza desumibile anche dal fatto che AO 1, sempre tramite
il suo avvocato, ha più volte chiesto il condono dell’imposta al comune di A__________,
senza però ottenere alcun risultato. Ora, va subito rilevato che l’appellante
non può essere seguito nella misura in cui sostiene che l’alienazione del fondo
da parte della massa fallimentare AO 1 è successiva alla revoca del fallimento
del convenuto, giacché la transazione immobiliare all’origine del presente
contenzioso risale al mese di febbraio 2008 (doc. B), ossia prima della revoca
del fallimento, avvenuta - come visto - il 5 marzo 2008 (doc. 2 prodotto dal convenuto
all’udienza). Ma poco importa. Decisivi risultano invece altri elementi,
segnatamente i fatti successi dopo che tale revoca è stata decisa. Dalla
documentazione prodotta dall’appellante con l’istanza di rigetto dell’opposizione
risulta che con scritto del 10 marzo 2009 la “Einwohnergemeinde A__________” ha
comunicato al patrocinatore del convenuto che non era possibile dare seguito
alla sua domanda di riconsiderazione del 10 ottobre 2008 volta a annullare quanto
deciso in data 11 giugno 2008 (quindi successivamente alla revoca del
fallimento e alla notifica alla massa fallimentare AO 1 della tassazione
sull’utile immobiliare) dallo stesso Comune, il quale non aveva concesso
all’escusso il condono dell’imposta in rassegna (doc. D). Non solo. Dallo
stesso scritto risulta che il ribaltamento dell’onere fiscale sull’escusso,
sarebbe stato conseguente a un accordo che lo stesso legale del convenuto
avrebbe concluso con l’ufficio fallimenti, nel senso che i fondi andavano
venduti nel corso della procedura fallimentare, ritenuto che eventuali imposte
sull’utile immobiliare sorte dopo l’omologazione del concordato nel fallimento
sarebbero state sopportate e, quindi pagate, dal precettato (doc. D, pag. 2 in alto). Risulta dipoi che in date 8 aprile 2009 e 14 maggio 2009, la stessa assemblea comunale
del Comune di A__________ ha respinto le ulteriori richieste di
riconsiderazione/condono dell’imposta avanzate dal legale del convenuto (doc.
E, F). Orbene, se l’escusso, o meglio, il suo patrocinatore, si è più volte
attivato (facendo anche capo all’istituto della riconsiderazione) per ottenere
da parte del Comune di A__________ il condono della citata imposta, significa
che il convenuto tale imposta la doveva (non è infatti pensabile - se non
avanzando scenari irreali - un passo del genere in assenza di una vincolante decisione
di imposizione a suo carico), come peraltro sottolineato dallo stesso Comune di
A__________ nel suo scritto del 10 marzo 2009 (doc. D), in cui ha tra l’altro osservato
che AO 1 si sarebbe assunto il carico fiscale sorto dopo la omologazione del
concordato nella procedura di fallimento. Con il che, per finire, checché ne
dica l’appellato, ben si può affermare senza essere contraddetti che la
notifica di tassazione del 29 maggio 2009 alla massa fallimentare R__________ -K__________
-F__________, __________, risulta con ogni evidenza superata dai citati eventi,
al punto che non possono esservi dubbi sul debitore di imposta, non (più) la
massa fallimentare, ma il convenuto qui appellato, cui – come visto – non è riuscito
ottenere la liberazione del debito di imposta mediante condono.
Ad ogni buon conto, la messa a carico dell’escusso del debito fiscale in
rassegna è anche logica dal profilo del diritto esecutivo. L’alienazione del
fondo all’origine della decisione di cui al doc. B rientrava con tutta evidenza
nella strategia (proposta di concordato) messa in atto per creare le condizioni
per ottenere la revoca del fallimento dell’appellato. A tutte le parti
coinvolte era però chiaro che i costi conseguenti alla vendita dell’immobile da
parte dell’Ufficio fallimenti del Canton U__________ - subentrato al fallito (AO
1) - non sarebbero stati sopportati dalla massa fallimentare, ma sarebbero
stati assunti dal fallito stesso una volta ottenuta la revoca. In caso
contrario i creditori, segnatamente il C__________ di A__________, non
avrebbero di certo aderito al concordato, come sottolineato dal Comune stesso
nel suo scritto del 10 marzo 2009 (doc. D, pag. 1). Ed il fallimento nei
confronti del convenuto, come visto, è poi stato effettivamente revocato,
determinando la sua reintegra nella libera disposizione del suo patrimonio
(art. 195 cpv. 1 LEF) e, come rovescio della medaglia, la messa a suo carico –
tenuto anche conto degli accordi presi con l’ufficio fallimenti e i creditori –
della tassa sull’utile immobiliare, che in un primo momento la competente
autorità fiscale urana aveva notificato alla massa fallimentare, alla quale è
però di nuovo subentrato l’escusso, grazie alla riuscita del concordato e alla
revoca del suo fallimento.
6.
Da quanto precede discende perciò che l’appello merita tutela, con
conseguente accoglimento dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione proposta
dall’istante. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell’appellato (art.
48.
e 49 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. L’appello
è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 23 dicembre
2009 del Pretore del Distretto di __________, __________, sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta
e di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________
per il pagamento di fr. 10'112.- oltre agli interessi al 5% dal 1°agosto 2008
e fr. 100.- per spese esecutive.
2. La tassa di
giustizia per complessivi fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta
a carico del convenuto.”
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- per il presente giudizio è posta
a carico di AO 1.
3. Intimazione
a:
-
RA 1, __________;
-
AO 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
10’112.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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