14.2010.41
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Appello tardivo
5 maggio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2010.41
Data decisione, Autorità:
05.05.2010, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Appello tardivo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
14.2010.41
Lugano
5 maggio 2010
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da
istanza 28 gennaio 2010 presentata da
AO
1, __________
contro
AP
1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di __________ notificato in data 11 novembre 2009 per il pagamento
della somma di fr. 14'703.30 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con
sentenza 13 aprile 2010 (EF.2010.__________) ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta
dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via provvisoria.”
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr
.150.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 30.—a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza dedotta in appello dal convenuto, che con atto di appello
del 29/30 aprile 2010 chiede la reiezione dell’istanza;
esaminati
gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ del 6/11 novembre 2009 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________ la AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 14'663.30 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale
titolo di credito:” PD __________ (__________) Darlehensvertrag vom 17.01.2006
+ spesen.”;
che
a seguito dell’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo da
parte dell’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio con
istanza del 28 gennaio 2010;
che,
citate le parti all’udienza del 13 aprile 2010, alla quale nessuna di esse è
comparsa, con sentenza de 13 aprile 2010 il Pretore del Distretto di __________
ha accolto l’istanza, respingendo pertanto in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto al citato precetto esecutivo;
che,
secondo il Pretore, la documentazione prodotta dalla parte istante,
segnatamente il contratto di prestito del __________ 2006 per fr. 25'000.- più
interessi (doc. 2; recte doc. B), seguito dal conteggio relativo al saldo
scoperto al __________ 2009 (oggetto della domanda di esecuzione) previa
deduzione della singole rate pagate dal debitore (doc. 5 e 6; recte doc. E, F),
costituisce riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per l’ottenimento
del rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF;
che
contro tale sentenza insorge AP 1 con appello del 29/30 aprile 2010, chiedendo
la reiezione dell’istanza;
che,
secondo l’insorgente, la documentazione esibita dalla parte istante non è
valida e non può pertanto costituire valido titolo di rigetto dell’opposizione;
che
l’appello non è stato intimato all’istante per osservazioni;
che
ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CPC e 22 cpv. 1 LALEF in procedura sommaria
l’appello si propone entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della
sentenza;
che
la sentenza impugnata, intimata dalla Pretura del Distretto di __________ il 14
aprile 2010, è stata notificata all’appellante il giorno successivo, ossia il
15 aprile 2010 (cfr. ricerca Track & Trace presso la Posta Svizzera), per cui il termine di 10 giorni per presentare appello ha iniziato a
decorrere dal 16 aprile 2010, per venire a scadenza lunedì 26 aprile 2010,
l’ultimo giorno essendo una domenica (art. 131 cpv. 3 CPC, applicabile in virtù
del rinvio disposto dall’art. 25 LALEF);
che
l’atto di appello 29 aprile 2010 del convenuto, inviato alla Pretura il 30
aprile 2010 (cfr. timbro postale), non ossequia il temine legale di 10 giorni,
per cui va dichiarato inammissibile per tardività;
che,
in ogni modo, fosse anche stato proposto tempestivamente, l’appello sarebbe
stato dichiarato di nuovo inammissibile;
che
il gravame risulta infatti fondato su argomenti, rispettivamente su un
documento (la “Steuerbescheinigung” 31.12.2007 relativa al 2007 rilasciata
dalla creditrice e inviata alla Pretura il 3 aprile 2010), che non stati
sottoposti al vaglio del primo giudice all’udienza del 13 aprile 2010 (per
quanto riguarda il citato documento, v. sentenza pag. 1), alla quale - come
visto- nessuna delle parti è comparsa, il che non è però consentito, dato che
in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (applicabile sulla base del rinvio di
cui all’art. 25 LALEF) in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi
fatti, prove ed eccezioni;
che,
del resto, l’appello sarebbe comunque destinato alla reiezione anche nel
merito, le eccezioni sollevate dall’appellante risultando vane di fronte alla
documentazione prodotta dalla procedente, costituente, senz’altro, valido
titolo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
la tassa di giustizia segue la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49 e 61
cpv. 1 OTLEF);
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
Fatti
1. L’appello
è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 50- è posta a carico dell’appellante.
3. Intimazione
a:
- AP
1, __________;
- AO 1, Servizio
giuridico, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
Considerandi
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'703, 30, non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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