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Decisione

14.2010.43

Opposizione a sequestro del terzo: nova - verosimile legame sufficiente con la Svizzera quale causa del sequestro - beni del terzo opponente, appartenenti al debitore - errore di redazione nel disposi

29 luglio 2010Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti, sia quelli verso la sede principale che quelli verso le succursali

della B__________ in Svizzera o all'estero”, presso B__________. Il tutto fino

a concorrenza di fr. 21'820'950.– (ossia Euro 15'000'000.– al tasso di

conversione CHF/Euro valido per quel giorno) oltre interessi del 5% dal 28

ottobre 2008.

B. A

detta della sequestrante, il credito consta di pretese in via di restituzione

di averi patrimoniali, di risarcimento danni per atto illecito -come appropriazione

indebita aggravata e reati di tipo societario- e indebito arricchimento,

infrazioni di cui -insieme ad altri- R__________ si era reso responsabile in

veste di membro del Collegio sindacale e F__________ in qualità di membro del

Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di quella che allora era

la AO 1. Indizi eloquenti erano segnatamente emersi dal procedimento penale in

corso in Italia -per fatti sostanzialmente commessi tra il 2004 e il 2005- e nell'ambito

del quale il 25 luglio 2007 tanto l'uno quanto l'altro sono stati rinviati a

giudizio per un corrispondente importo di almeno complessivi Euro 100'000'000.–

(doc. I, pag. 28 lett. K). Sempre in quel contesto, con sentenza di

patteggiamento 23 maggio 2008 e in relazione a quegli specifici reati a loro imputati

(doc. I, pag. 23 lett. E e pag. 28 lett. K), R__________ e F__________ avevano

poi contrattato la condanna ad una pena di 6 mesi di reclusione ciascuno, in

seguito convertita in una sanzione sostitutiva di Euro 13'680.– ognuno (R__________:

doc. R, pag. 32, 50 e 91; F__________: doc. R, pag. 36, 64 e 95).

C. Il

29 ottobre 2008, e per l'importo di fr. 21'820'950.– oltre interessi al 5% dal 28

ottobre 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro sia a carico di R__________

(inc. EF.2008 .2785) che a carico di F__________ (inc. EF.2008. 2786), così

come richiesto.

D. Il 7

novembre 2008 AP 1, ha formulato opposizione al sequestro contestando che il

conto n. __________ o comunque sia i beni a lei intestati presso B__________,

appartenessero in realtà ai debitori sequestrati R__________ e F__________. Non

era inoltre adempiuta la causa del sequestro fondata sull'esistenza di un legame

sufficiente con la Svizzera ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF.

Al

contraddittorio del 2 marzo 2009, la società opponente ha precisato di essere

unica intestataria e proprietaria dei beni sequestrati -segnatamente del conto

n. __________- fatto questo che la sequestrante non aveva peraltro contestato. Essendo

lei una società con un'indipendenza giuridica e un'attività propria e avendo

lei facoltà di partecipare in modo indiretto ad attività industriali e

commerciali, un capitale sociale di Euro 31'000.– aumentato a Euro 1'531'000.–

interamente liberato, dei propri organi e usuali rapporti con gli azionisti, al

riguardo nemmeno in virtù del concetto di trasparenza (“Durchgriffsprinzip”)

era ipotizzabile derogare a questa circostanza. Il suo patrimonio sociale non

era mai stato confuso con quello di terzi, men che meno con quello di R__________

o di F__________. Né la sua costituzione era strumento inteso a mascherare l'utilizzo

abusivo di diritti di loro creditori, o trafugare beni appartenenti a loro. Le

competenti autorità in Italia -e conseguentemente pure quelle del Cantone

Ticino- avevano ritenuto la società opponente estranea al procedimento penale,

in quanto né il rinvio a giudizio né la sentenza di patteggiamento la menzionava

legata a attività di riciclaggio. Di qui, l'ordine di dissequestrare il conto bancario

n. __________ fino a quel momento bloccato. Nulla indicava quindi che quel conto

fosse di spettanza di R__________ o di F__________. Per la società opponente

poi, le istanze di sequestro erano di per sé irrite, visto che -contrariamente

alla prassi di questa Camera- verso lei la procedente aveva omesso di

promuovere esecuzione. Il credito non aveva infine alcun legame con la Svizzera,

la sequestrante e i debitori sequestrati avendo domicilio in Italia ed essendo

loro a lei legati da contratto retto dal diritto italiano. Inoltre, i debitori

sequestrati non avevano commesso illeciti in Svizzera -come evidenziato da autorità

federali e cantonali in Svizzera- né erano emersi elementi che legassero loro all'“operazione

__________” -che aveva avuto risvolti in Svizzera- o a tale società M__________.

Ciò posto, la sola esistenza di un conto bancario non bastava certo per fondare

il legame di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Invero poi, considerate le richieste

di giudizio formulate dalla procedente, il sequestro del conto n. __________ era

semmai giustificato limitatamente a 2/3.

Dal canto

suo la sequestrante ha anzitutto preso atto che la controparte non contestava

la verosimiglianza del credito. A suo dire poi, la società opponente non era

affatto operativa, visto che direttamente non poteva esercitare alcuna attività

industriale o commerciale. La sua costituzione precedeva di poco l'apertura del

conto bancario sequestrato -il solo e unico intestato alla società opponente- originariamente

presso D__________, quindi trasferito presso B__________. E, sullo stesso R__________

e F__________ disponevano di due procure con diritto di firma individuale. Di

ciò, dava riscontro la dichiarazione scritta di E__________, già direttore di B__________.

Non senza rilevanza poi che il dissequestro penale del conto di cui rivendicava

il sequestro esecutivo in questa sede, faceva seguito alla sentenza di

patteggiamento. Per il principio del “Durchgriff” si giustificava quindi

di soprassedere alla dualità tra società e azionista, e ammettere quindi la

verosimiglianza dell'appartenenza del conto sequestrato a R__________ e F__________.

La causa del credito era da ricondurre alla scalata all'__________ e a tutta

una serie di operazioni speculative riguardanti i titoli “__________”, tutte

attività che avevano avuto anche risvolti nel territorio elvetico ed erano contemplate

sia dal rinvio a giudizio che dalla sentenza di patteggiamento. Fondata quindi

la pretesa verso i debitori sequestrati, organi societari della sequestrante e rei

di atti illeciti. Peraltro, la medesima sentenza di patteggiamento costituiva implicita

ammissione di una loro responsabilità. Visto l'esito negativo verso un terzo debitore

infine, il sequestro a carico di R__________ e di F__________ si giustificava per

intero e non solo per i 2/3: a riprova di ciò vi era il fatto che il

dissequestro penale specificava in modo esplicito solo il loro nominativo, e

non faceva alcun riferimento a quel terzo.

Ribadito

il suo punto di vista, per la società opponente l'onere della prova relativo al

principio del “Durchgriff” e all'esistenza di una dualità abusiva tra

società e persona fisica, era a carico della sequestrante. Ma, a tale incombenza,

quest'ultima non aveva affatto adempiuto. Il conto presso D__________ nulla aveva

a che vedere con quello aperto presso B__________, e di cui peraltro F__________

non disponeva di diritto di firma. L'esposto di E__________ non era fede

facente, visto che in proposito le autorità federali svizzere avevano emesso un

non luogo a procedere. Il dissequestro penale del conto bancario seguiva la

sentenza di patteggiamento che appunto nulla indicava in merito alla società

opponente, ed era così indipendente da un qualsiasi riferimento a R__________ e

a F__________. Secondo la prassi di questa Camera poi, volendosi ipotizzare

l'applicazione del principio del “Durchgriff”, il sequestro avrebbe dovuto

essere indirizzato contro la società titolare degli averi bancari sequestrati e

non -come in concreto- contro eventuali suoi azionisti o persone di

riferimento. A carico dei due debitori sequestrati non si poteva addebitare né

l'operazione riguardante l'__________ né quella riferita ai titoli “__________”,

men che meno il reato di appropriazione indebita. Responsabilità unica da

imputare ai debitori sequestrati era la loro relazione contrattuale con la

sequestrante per la quale però, a fronte di un foro esclusivo in Italia, ne difettava

uno in Svizzera. Di modo che, per finire, mancavano i presupposti a sostegno

del sufficiente legame con il territorio elvetico ai sensi dell'art. 271 cpv. 1

n. 4 LEF.

In

duplica la sequestrante ha di nuovo evidenziato come non vi fossero elementi a

sostegno dell'attività della società opponente: in proposito la stessa non aveva

prodotto alcun bilancio, fermo restando che l'esistenza di organi formali non era

determinante. Temeraria poi l'affermazione secondo cui il conto presso B__________

non aveva alcuna attinenza con quello esistente in precedenza presso D__________,

la relativa documentazione -prodotta agli atti- essendo stata a suo tempo

prodotta dalle autorità svizzere occupatesi della richiesta in via di rogatoria

di sequestro penale di quel conto. L'esposto di E__________ non aveva avuto

seguito in Svizzera per il semplice fatto che le operazioni erano state effettuate

con azioni non quotate alla borsa svizzera. Il dissequestro penale del conto sequestrato

inoltre era conseguenza diretta della sentenza di patteggiamento che aveva

coinvolto -pure- R__________ e F__________, i debitori sequestrati. Per il solo

fatto che quel preciso conto in realtà apparteneva a loro due, il sequestro esecutivo

era da considerare legato a quello stesso patteggiamento. Infine, il legame sufficiente

del credito con la Svizzera era costituito dalle operazioni illecite di cui quei

due si erano resi responsabili e che avevano interessato anche il nostro paese.

E. Con

sentenza del 29 aprile 2010 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e confermato

i sequestri. Egli ha anzitutto accertato che la società opponente non aveva

contestato la verosimile esistenza del credito. Del resto poi, il rinvio a

giudizio per concorso in appropriazione indebita aggravata e per reati di tipo

societario a carico -con altri- di R__________ e F__________ insieme alla sentenza

di patteggiamento 23 aprile 2008, quantificavano in ben oltre 10 [recte: 100] milioni

di Euro il danno patito dalla sequestrante. La causa del sequestro si fondava invece

sull'esistenza di un legame sufficiente tra credito e Svizzera, fermo restando

che anche senza volersi attenere ad un'interpretazione restrittiva, non era comunque

sufficiente il solo luogo di situazione del conto bancario. Tuttavia, nel caso

specifico, più elementi davano riscontro di quel preciso legame. Anzitutto il rinvio

a giudizio e la sentenza di patteggiamento che ne era seguita, davano atto del

fatto che i debitori sequestrati -insieme ad altri- tramite operazioni illecite

eseguite anche mediante l'ausilio di strutture societarie, conti bancari e

prestanome in Svizzera, erano stati all'origine e si erano resi responsabili del

danno patito dalla sequestrante. Peraltro, a carico di un altro conto bancario -altresì

indicato nella denuncia sporta dalla sequestrante in Italia- intestato a __________,

loro correo, ed esistente presso il medesimo istituto era stato parimenti

ordinato un sequestro che aveva tuttora efficacia. Aventi diritto economico del

conto n. __________ intestato alla società opponente erano inoltre i due

debitori sequestrati: e questo emergeva dalla lettera che il procuratore

pubblico incaricato in Svizzera della richiesta per rogatoria aveva trasmesso alle

autorità inquirenti italiane, dallo scritto che gli stessi debitori sequestrati

avevano indirizzato a quel medesimo procuratore pubblico, dal relativo ordine

di dissequestro penale del conto bancario e dall'esposto di E__________. Ciò

posto, nulla indicava che la società opponente fosse operativa essendo a lei vietato

di esercitare direttamente una qualsiasi attività industriale o commerciale. Di

conseguenza, la stessa sembrava costituita col solo intento di farvi confluire

beni appartenenti ai debitori sequestrati, così come i proventi delle operazioni

illecite di cui essi si erano appunto resi responsabili, nascondendone l'effettiva

realtà economica. Per il principio del “Durchgriff”, dovevano così

essere confermati i due sequestri fermo restando che, essendo i debitori

sequestrati unici aventi diritto economici del conto bancario, come tale il

provvedimento lo riguardava per intero e non limitatamente ai 2/3. Di qui, il

rigetto dell'opposizione formulata dalla società opponente.

F. Con

il presente appello AP 1 chiede di accogliere l'opposizione e annullare i due

sequestri. Anzitutto da un profilo strettamente giuridico il conto sequestrato

è intestato a lei. Di modo che, non appartenendo ai due debitori sequestrati,

il sequestro è già di per sé escluso. A torto il Pretore ha ravvisato in ciò un

abuso di diritto e, richiamandosi al principio di trasparenza (“Durchgriffprinzip”),

ha considerato che dal profilo economico quel conto era dei debitori

sequestrati. L'attività che lei svolgeva era attuale, come evidenziava il

relativo bilancio prodotto in appello e l'aumento di capitale eseguito nel

2004, ed era altresì garantita dai suoi organi formali conformi allo scopo

sociale e al diritto applicabile nel paese d'origine. Il patrimonio sociale non

era stato confuso con quello di terzi, men che meno con quello dei debitori sequestrati.

L'abuso di diritto presupponeva poi che l'appartenenza del bene al terzo fosse finalizzato

a eludere norme intese a proteggere creditori o a trafugare beni a loro

scapito. Ma, in concreto, la vertenza penale aveva provato che tanto lei quanto

il conto sequestrato erano estranei ai fatti che avevano coinvolto __________ e

tutti gli altri correi. Inoltre, se il creditore intendeva sequestrare un bene

intestato al debitore sequestrato e in realtà appartenente a un terzo, egli avrebbe

dovuto promuovere esecuzione contro quest'ultimo. E, nel caso in esame, nessun

sequestro era stato promosso nei suoi confronti. Di conseguenza, come già evidenziato

al contraddittorio, le istanze di sequestro era irrite, eccezione questa che il

Pretore non aveva neppure esaminato.

La

società opponente, pur ammettendo di non essere entrata nel merito

dell'esistenza o meno del credito in quanto si trattava di una questione

riguardante terzi, rimprovera al Pretore di avere ritenuto non contestato il

credito della sequestrante: a suo dire, l'istituto del patteggiamento previsto

dal diritto italiano non costituisce accertamento giudiziale dei fatti in esso

contenuti e, comunque sia, nel caso specifico non si esprimeva su alcuna

pretesa civile. Neppure i presupposti di una valida causa di sequestro, ossia la

pretesa esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera del credito, erano

adempiuti. Il preteso credito non era riconducibile a operazioni illecite

commesse in Svizzera, ai debitori sequestrati potendosi semmai e soltanto ascrivere

una responsabilità contrattuale in virtù del diritto societario, retta dal solo

diritto italiano. Questo il motivo per cui la sequestrante aveva avviato in

Italia un'azione giusta l'art. 2393 CCit, estranea a foro e diritto svizzeri. Per

il resto, non si poteva imputare loro danni dovuti a operazioni illecite messe

in atto da __________, __________ e __________. Il procedimento penale in

Italia aveva dimostrato che né R__________ né F__________ erano stati in

qualche modo coinvolti nella scalata all'__________ e nell'uso di fondi gestiti

da M__________. Mentre il sequestro di un conto intestato a __________

-procedura del tutto estranea alla presente- non aveva alcuna rilevanza. Verso i

debitori sequestranti il patteggiamento dava atto solo di reati di tipo

societario e commessi in Italia, e l'appropriazione indebita a loro

rimproverata non riguardava attività svolte in Svizzera. L'assenza di illeciti su

territorio elvetico era stata accertata dalle autorità penali svizzere che, a carico

dei debitori sequestranti non avevano aperto alcun procedimento. L'appellante

infine rileva un errore nella redazione del dispositivo della sentenza

impugnata, laddove stabilisce che l'opposizione sarebbe stata formulata dai

debitori sequestrati in luogo della società opponente.

G. Delle

osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di

annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce

sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore

destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci

giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo

periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il

rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora

il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore

deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle

parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del

sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il

grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,

atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure

che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo

ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la

procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

2.

Le

decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla

procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono

tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio

nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le

nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache,

tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce

d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base

alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante,

salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a

ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il giudice può

accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (Hohl, La réalisation du

droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85

segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove

(art. 20 cpv. 5 LALEF).

Inoltre, i principi di

celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze

di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono

sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei

documenti che considerano determinanti.

3.

In

virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso

contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la

giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;

30.

ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed

eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di

primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di

addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di

prova (Vogel/Spühler, op. cit.,

n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla

decisione. Per evidenti ragioni

pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni

nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio

degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).

Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in

materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

Sono

così ammissibili tanto i due nuovi documenti (doc. 12 e 13) che la società

opponente produce contestualmente all'appello, quanto quelli che accompagnano

le osservazioni formulate dalla sequestrante (doc. I/1, I/2 e I/3).

4.

Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

Controversa

in concreto è sia l'esistenza di una valida causa di sequestro che la

procedente fonda sull'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, precisamente sull'esistenza di

un legame sufficiente tra il credito e la Svizzera, sia l'appartenenza dei beni

oggetto del sequestro a R__________ rispettivamente F__________.

Non

litigiosa resta per contro la verosimile esistenza del credito. Al riguardo il

Pretore ha in effetti evidenziato che l'esistenza del credito non era controversa,

in quanto la società opponente non aveva sollevato obiezioni in proposito (sentenza

impugnata, pag. 6 n. 3). Dal canto suo, la stessa appellante dichiara davanti a

questa Camera di non essere entrata nel merito della questione trattandosi di

circostanza “non sub iudice in questo procedimento di sequestro”

(appello, pag. 11 n. 16). Ciò posto, i dubbi che la società opponente sembrerebbe

comunque ipotizzare laddove si dice sorpresa per il fatto che il Pretore non ha

ritenuto tale presupposto contestato (appello, pag. 11, n. 16), non hanno

alcuna pertinenza. Per il resto, basti aggiungere che -come già sottolineato

dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 n. 3)- secondo la sentenza di

patteggiamento 23 maggio 2008 emessa anche e fra l'altro a carico di R__________

e di F__________, il danno complessivo causato alla sequestrante si aggirava in

almeno 100 milioni di Euro, importo che supera di gran lunga quello per il

quale aveva postulato il sequestro. E, di fatto, contro tale argomentazione

l'appellante non solleva alcuna critica. Da questo punto di vista, a un giudizio

di verosimiglianza quale quello che regge la procedura sommaria di opposizione

al sequestro, non v'è motivo per ritenere errato il giudizio pretorile.

Causa

del sequestro

5.

Fra

le cause di sequestro, la legge riconosce la circostanza in cui il debitore non

dimori in Svizzera e il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o

si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi

dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). In concreto la sequestrante

ha fondato la sua richiesta proprio su tale presupposto, la pretesa da lei

invocata avendo -a suo dire- un legame sufficiente con il territorio elvetico

(inc. EF.2008.2785: istanza di sequestro, pag. 13; inc. EF.2008.2786: istanza

di sequestro, pag. 12 seg.).

Per

il Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 seg. n. 4) l'esistenza di un legame tra

il credito a fondamento dell'istanza di sequestro e la Svizzera, era da ritenere

verosimile. In particolare egli si è affidato al procedimento penale avviato in

Italia contro __________ e altri complici -fra cui appunto R__________ e F__________

- e al sistematico coinvolgimento in quella vertenza giudiziaria di B__________,

di cui dava riscontro la relativa denuncia sporta dalla sequestrante e il

sequestro tuttora efficace di un altro conto bancario intestato a __________,

altro correo. In sintesi le condotte illecite a danno della sequestrante erano riassumibili

nell'utilizzo di strutture societarie e conti bancari in Svizzera e ancora di prestanome

svizzeri. R__________ e F__________ avevano fra l'altro contribuito a mettere

in atto speculazioni volte ad assicurare la “scalata presso __________” da

una parte e che avevano riguardato i titoli “__________” dall'altra,

operazioni queste finanziate anche con fondi quali __________ Fund, __________

Fund e __________ Fund, tutti gestiti da M__________. Di ciò dava riscontro sia

il rinvio a giudizio 25 luglio 2007 (doc. I, pag. 14 lett. B, pag. 23 lett. E e

pag. 27 lett. K) che la sentenza di patteggiamento 23 maggio 2008 (doc. R, pag.

10.

lett. B, pag. 18 lett. E e pag. 22 lett. K).

a) Per l'appellante

il presunto credito risarcitorio trae solamente origine dal rapporto

contrattuale in essere tra R__________ e F__________ da una parte e la società

sequestrante dall'altra, relazione questa che non aveva un foro giuridico in

Svizzera e che sottostava al diritto italiano. R__________ era stato membro del

Consiglio sindacale della sequestrante, e F__________ membro del suo Comitato

esecutivo e del suo Consiglio di amministrazione. Contro di loro, pertanto, in Italia

era stata promossa azione di responsabilità contrattuale giusta l'art. 2393

CCit (Codice civile italiano) -ossia secondo le norme del diritto societario

(doc. G, EE)- per violazione degli obblighi d'organizzazione, comunicazione e

vigilanza vigenti in seno alla banca (appello, pag. 13 seg. n. 17a). La

ricorrente sembra tuttavia dimenticare che la procedente ha definito la pretesa

all'origine della richiesta di sequestro quale “credito per restituzione,

per risarcimento da atto illecito e per indebito arricchimento”. E, nella

misura in cui a conforto di ciò dagli atti emergono prove circa l'esistenza del

procedimento penale che ha ravvisato chiari elementi di colpevolezza a carico

dei debitori sequestrati, il collegamento tra quel credito e gli atti illeciti appare

certamente verosimile.

In

particolare, oltre che dal rinvio a giudizio 25 luglio 2007 e dalla sentenza di

patteggiamento 23 maggio 2008, elementi in tal senso emergono altresì e in modo

esplicito dallo stesso atto di citazione relativo all'azione di responsabilità societaria

(doc. G, pag. 5 segg.; pag. 8, 15 seg., 17, 18 segg., 86, 97 segg. e 100 seg.;

doc. EE, pag. 2 segg. e 4 seg.). Ciò posto, e a ben vedere, la pretesa responsabilità

contrattuale a carico dei debitori sequestrati sussiste soltanto nella misura

in cui è stata riconosciuta loro una colpevolezza penale. Peraltro, la medesima

appellante conferma che le specifiche circostanze penali costituiscono un “antefatto”

(appello, pag. 13 n. 17a) e quindi premessa imprescindibile della responsabilità

di R__________ e di F__________. Non da ultimo poi, nell'ambito dell'azione giusta

l'art. 2393 CCit la sequestrante rivendica pure “i danni all'immagine da lei

patiti e quelli conseguenti alle operazioni di appropriazione” (doc. G,

pag. 101 seg.; doc. EE, pag. 6). E, queste ultime sono riferite a un danno stimato

già dalla sentenza di patteggiamento 25 maggio 2008 emessa, in oltre 100

milioni di Euro (doc. G, pag. 43; doc. R, pag. 22 lett. K) e per le quali la

sequestrante chiedeva quantomeno la condanna da stabilire in via equitativa

dei debitori sequestrati. In definitiva quindi, poco importa che per tutelare

il suo credito risarcitorio la sequestrante abbia di fatto -già- optato per

l'azione basata su delle norme contrattuali. Questo, in effetti, non esclude a

priori una loro responsabilità extracontrattuale, né peraltro l'appellante lo

pretende. A ciò basti per il resto, aggiungere che, l'istanza di sequestro dovrà

poi essere convalidata nell'ambito della relativa procedura ai sensi dell'art.

279.

LEF.

Ciò

posto, a un giudizio limitato alla verosimiglianza, nella misura in cui -come

si vedrà oltre- le operazioni illecite così accertate hanno avuto risvolti in

Svizzera, luogo in cui le stesse sono state commesse o si sono realizzate (Cometta, Il sequestro nella prassi

giudiziaria ticinese, in: Rep. 2000 pag. 9 con rinvii: Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,

Basile/Ginevra/ Monaco 1998, n. 85 ad art. 271), non v'è motivo per negare

l'esistenza di un sufficiente legame con il nostro territorio così come

stabilito dal Pretore. Da questo punto di vista pertanto l'appello è infondato.

b) Nell'ambito

della vicenda penale in particolare, l'appellante esclude una responsabilità

imputabile a R__________ e a F__________ in relazione alla “scalata __________”

avvenuta anche in Svizzera e trattata secondo il capo di imputazione B di

cui alla richiesta di rinvio a giudizio 25 luglio 2007 (doc. I, pag. 14 segg.

lett. B), promosso a suo dire solo nei confronti di altre persone (appello,

pag. 14 n. 17b). Ciò posto, a loro carico, non si poteva addossare alcun tipo

di operazione illecita in Svizzera con l'ausilio di conti correnti e deposito

titoli presso B__________ o di fondi gestiti da M__________ (appello, pag. 15

n. 17b). L'interessata -come rileva la sequestrante (osservazioni, pag. 7 seg.

n. 11 segg.)- omette tuttavia di considerare che R__________ e F__________ sono

stati riconosciuti colpevoli del capo di imputazione E -come risulta dal rinvio

a giudizio 25 luglio 2007 (doc. I, pag. 23 lett. E) e dalla relativa sentenza

di patteggiamento 23 maggio 2008 (doc. R, pag. 18 segg., pag. 32 e 91 [R__________],

pag. 36 e 95 [F__________])- che precisa che il “delitto di cui agli artt.

81, 110, 112 comma 1 n. 1, 61 n. 2 CPit, 2638 comma 1 e 2 CCit, è in esecuzione

di un medesimo disegno criminoso ed in continuazione con i fatti di cui al capo

d'imputazione B”. E, in proposito, si parlava appunto di “operazioni

simulate ed artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile

alterazione del prezzo dell'azione ordinaria __________, consistiti

nell'acquistare sul mercato telematico, azioni ordinarie __________ con

l'interposizione fittizia degli “hedge fund”: “__________Fund, __________ Fund

e __________ Fund” tutti domiciliati a__________ e gestiti da M__________” (doc.

I, pag. 17; doc. R, pag. 13). La tesi della ricorrente non trova pertanto

accoglimento. La censura va così respinta.

c) L'appellante

obietta ancora che con riferimento al capo di imputazione E di cui sono stati

riconosciuti colpevoli i debitori sequestrati, trattasi in realtà di meri reati

di tipo societario e come tali che potevano unicamente essere stati commessi in

Italia (appello, pag. 15 n. 17d). I debitori sequestrati erano poi stati

riconosciuti colpevoli di appropriazione indebita di cui al capo d'imputazione

K, dove non vi era alcun riferimento ad atti commessi in Svizzera (appello,

pag. 15 n. 17d). Ora, si è già detto che il capo d'imputazione E è da leggere nell'ottica

del capo d'imputazione B: e, in proposito, si rinvia pertanto alla relativa

motivazione (sopra, consid. 5b). Ed è proprio con riguardo alle operazioni

anomale e controllate con derivati e titoli vari così messe in atto -fra cui

anche quella finalizzata alla “scalata __________”- che i

debitori sequestrati hanno avuto modo di appropriarsi indebitamente come

descritto appunto dal capo d'imputazione K, reato questo commesso sia in Italia

che all'estero (doc. I, pag. 27 seg.; doc. R, pag. 22 seg.). Di modo che, anche

sotto questo profilo l'appello è infondato.

d) L'appellante

osserva come per i fatti di cui al procedimento penale italiano, le autorità

penali svizzere avevano accertato l'inesistenza di atti illeciti sul loro

territorio. In particolare, le operazioni con titoli “__________” erano

avvenute su mercati stranieri con la conseguenza che all'esposto 7 gennaio 2004

di E__________ (doc. 10) non era stato dato alcun seguito; nonostante la

richiesta per rogatoria proveniente dall'Italia (doc. L), la Svizzera non aveva

dato avvio ad alcun procedimento interno; il conto “__________”

-inizialmente bloccato a seguito della domanda per rogatoria- era stato

dissequestrato (doc. V); e, in definitiva, né lei né i debitori sequestrati

erano stati perseguiti in Svizzera (appello, pag. 16 n. 18). Ma invano. Certo,

per quanto attiene le speculazioni con titoli “__________” -azioni

quotate all'estero- le autorità svizzere hanno escluso l'esistenza di presupposti

oggettivi tali da giustificare un perseguimento nel nostro paese (doc. 10, pag.

2). Ciò non toglie che, nel caso concreto, dandosi elementi per ritenere che il

credito risarcitorio del danno occorso alla sequestrante debba ricondursi anche

ad atti illeciti dei -fra gli altri- debitori sequestrati, commessi o

realizzatisi in Svizzera, a un esame di mera verosimiglianza quale quello che

regge la procedura di opposizione al sequestro, questo costituisce di per sé

sufficiente legame giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, senza necessità che un

relativo procedimento penale in Svizzera sia di fatto già stato aperto.

e) Di modo che, pur

potendosi condividere la critica rivolta dalla ricorrente al Pretore, laddove

quest'ultimo faceva riferimento ad una procedura di sequestro ancora efficace

ma relativa a un conto bancario che, seppur esistente presso B__________ di

fatto era intestato a __________, quindi non attinente a lei e ai debitori

sequestrati (appello, pag. 15 n. 17c), tutto sommato l'argomentazione addotta

dal primo giudice resiste alla critica e va confermata. L'appello va così

respinto.

Appartenenza

dei beni ai debitori sequestrati

6.

Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale

determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica

(DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit., n. 7 ad §51): sono

quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli

che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o

giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112).

Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il

debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto,

nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso

di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve

rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato

(cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio

concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 1

19; Stoffel, op. cit., n. 61

segg. ad art. 271 e n. 25 e 26 ad art. 272; CEF del 18 ottobre 2005

[14.2005.67], consid. 3).

7.

Ora,

sotto il profilo civile, non v'è dubbio che il conto n. __________ presso B__________

appartiene alla società opponente costituita con atto notarile 24 maggio 2000

(doc. 3, 4, 5, 6 e 7). Agli atti figura il formulario 19 novembre 2001 da cui

risulta che quella relazione bancaria è appunto stata aperta a suo nome con

indirizzo per l'invio della corrispondenza a __________ (doc. U e 1). Anche dai

documenti nuovi 8 giugno 2005 emerge che titolare del conto è sempre lei (doc.

2, pag. 1). Da questo punto di vista per contro, i documenti bancari agli atti non

precisano alcunché riguardo a R__________ e a F__________.

8.

Il

Pretore ha nondimeno ritenuto sussistere sufficienti elementi per considerare R__________

e F__________ quali aventi diritto economico del conto n. __________ intestato

alla società opponente. A suo dire questa circostanza emergeva in modo

inconfutabile dalla lettera 17 gennaio 2007 (doc. N) del procuratore pubblico incaricato

della richiesta di assistenza giudiziaria trasmessa dalle autorità penali

italiane, dallo scritto 21 novembre 2006 (doc. Q) che R__________ e F__________

avevano inviato a quello stesso procuratore pubblico, dall'ordine di

dissequestro penale 30 settembre 2005 [recte: 2008] del conto bancario n. __________

(doc. V), dal verbale d'interrogatorio 5 maggio 2005 davanti alle autorità

penali italiane di E__________, già direttore generale di B__________ (doc. J)

e dall'esposto 7 gennaio 2004 che quest'ultimo aveva inoltrato alle autorità

penali federali in Svizzera (doc. K). Alla luce di tutti questi elementi, per

il Pretore i beni su quel conto appartenevano da un profilo economico ai

debitori sequestrati. Di fatto poi, la società opponente non esercitava direttamente

un'attività industriale o commerciale e, in assenza di indizi circa una sua effettiva

partecipazione ad altre società, nulla indicava che la stessa fosse operativa. Tutto

ciò lasciava quindi supporre che fosse stata costituita allo scopo di distrarre

beni appartenenti ai debitori sequestrati, in particolare nascondendo i proventi

da loro conseguiti per il tramite delle operazioni illecite all'origine del credito

di cui all'istanza di sequestro. Per il principio del “Durchgriff”,

questo legittimava il sequestro del conto bancario intestato alla società

opponente a garanzia della pretesa che la sequestrante sosteneva di avere nei

confronti di R__________ e di F__________. Irrilevante invece, da questo punto

di vista, che il procedimento penale in Italia non si sia chiuso con una

decisione di condanna a carico di quel conto e della società opponente.

Inoltre, essendo i debitori sequestrati i soli aventi diritto economico, il

provvedimento doveva toccare l'intero conto e non solo i 2/3 (appello, pag. 9

seg. 5).

9.

L'appellante contesta di non essere una società operativa e

precisa anzi di avere effettuato investimenti, acquisti e vendite di titoli,

obbligazioni e altri strumenti finanziari, conformemente al suo scopo sociale.

A comprova di ciò produce -quale doc. 13- la posta passiva del suo bilancio

valida al 31 dicembre 2008 (appello, pag. 6 n. 12.1.a). Questo documento

tuttavia non prova alcunché. In effetti, giova anzitutto rilevare che, evidenziata

la necessità di provvedere alla cancellazione di singole poste per motivi di

discrezione, l'appellante non spende alcuna parola per dire in che modo quel (generico

e parziale) bilancio sia sintomatico di una sua pretesa attività. Da questo

punto di vista pertanto, in assenza di una specifica motivazione e di

riferimenti puntuali, l'appello sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 1

lett. f CPC con rinvio al cpv. 5, applicabile per l'art. 25 LALEF).

Invero,

l'interessata sembra lasciar sottintendere che l'operatività è data per il solo

fatto che rispetto alle cifra valide al 31 dicembre 2007, alcune delle poste

rimaste visibili presentano importi leggermente aumentate. Ora, con la

specificazione di “holding” -caratteristica cui soggiace appunto la

società opponente- viene qualificata una società finanziaria avente quale unico

scopo quello di controllare altre società attraverso mere partecipazioni

azionarie. E, nel caso specifico, non a caso la relativa modifica di

denominazione (art. 1 dello statuto) decisa con risoluzione dell'assemblea

generale il 25 ottobre 2001 (doc. 4, pag. 1; doc. 5, pag. 1 e 3) -ossia poco

prima dell'apertura del conto bancario oggetto di sequestro- è stata

accompagnata dalla modifica dello scopo societario (art. 4 dello statuto) dove

si precisava che -ad eccezione di partecipazioni a imprese- “la société

n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun

établissement commercial ouvert au public” (verbale, pag. 6 n. 7.3; doc. 4,

pag. 1, doc. 5, pag. 2 seg.). Ciò posto, nella misura in cui né di siffatte

partecipazioni societarie né di attività indirette in tal senso non si

ravvisano tracce agli atti -particolarità puntualmente evidenziata dalla sequestrante

in sede di contraddittorio (verbale, pag. 15) e che la ricorrente nemmeno tenta

di confutare- a fronte della sola produzione del doc. 13, la conclusione

ritenuta dal Pretore resiste alla critica.

Senza

rilevanza sono in effetti i riferimenti alla presenza di organi formali

(appello, pag. 6 n. 12.1.a), ai rapporti con gli azionisti, all'ossequio delle norme

legali valide nel luogo della sede della società e al fatto che quale soggetto

giuridico autonomo la stessa è provvista di diritti e obblighi (appello, pag. 7

n. 12.1.a). Neppure l'accenno all'aumento di capitale sociale -da Euro 31'000.–

a Euro 1'500'000.–, interamente liberato- deciso con risoluzione del 5 agosto

2004.

(doc. 3, pag. 4; doc. 4, pag. 2; doc. 6, pag. 1 seg.; doc. 7, pag. 1), è utile

all'appellante (appello, pag. 7 n. 12.1.a). Sono gli stessi azionisti che con beni

propri consentono l'aumento di capitale. E, con dichiarazione 21 novembre 2006

inviata al competente procuratore pubblico responsabile della domanda di

assistenza giudiziaria fra cui il sequestro penale del conto n. __________

appunto (doc. L, pag. 30), gli stessi debitori sequestrati nell'intento di “fare

chiarezza in ordine alla vicenda che ci riguarda e per individuare

correttamente gli elementi da trasmettere in sede in risposta alla rogatoria

della magistratura italiana” (doc. Q) hanno precisato che “il conto e la

società a monte appartenevano in origine ad uno solo di noi, tant'è che il

primo modello A datato 19 novembre 2001 indicava solo il nome di R__________,

mentre il secondo modello A (23.12.2004) e il terzo modello A (8.6.2005)

contemplavano i nomi di entrambi” e “ciò in conformità (sia pure se non

si va errati in perfetta immediatezza) alle intestazioni delle azioni della

società di riferimento” (doc. Q). Quali unici azionisti della società

opponente essi sono i soli proprietari del capitale sociale. A ciò basti

aggiungere poi che l'aumento di capitale risale al 2004, periodo cui vanno

appunto ricondotti i fatti imputati ai debitori sequestrati (sopra, consid. B).

Nell'insieme, pertanto, la censura dell'appellante va così respinta.

10.

L'appellante

contesta di essere stata costituita con l'intento di sottrarre a terzi beni

economici dei debitori sequestrati e ottenuti tramite operazioni illecite.

Rimprovera il Pretore di accertamento erronei dei fatti in quanto, nell'ambito

del procedimento penale in Italia avviato con rinvio a giudizio 25 luglio 2007 e

conclusosi con sentenza di patteggiamento 23 maggio 2008, non era emerse prove

di colpevolezza né a carico del conto n. __________ né a quello suo. Quanto

confluito su quel conto non costituiva quindi provento da atto illecito (appello,

pag. 8 n. 12.2). L'argomento, fuorviante e contorto, pare tuttavia infondato. L'istanza

di sequestro mirava al blocco dei beni depositati su quel conto poiché, seppur

intestati formalmente alla società opponente vi erano motivi sufficienti per

ritenere che economicamente fossero da ricondurre a R__________ e a F__________.

E, di fatto, l'esposto 7 gennaio 2004 di E__________ parla appunto di un conto

aperto nel 2001 presso la sede di B__________ e intestato alla società

opponente, con riferimento al quale R__________ aveva ruolo di avente diritto

economico e F__________ deteneva una procura con diritto di firma individuale

(doc. K, pag. 2). Il procuratore pubblico occupatosi della domanda di assistenza

giudiziaria poi, il 17 gennaio 2007 interpellava le autorità penali italiane in

quanto “mi viene richiesto il dissequestro della relazione intestata a AP 1

presso B__________, riconducibile a R__________ e dal 23.12.2004 anche a F__________”

(doc. N, pag. 1). Analoghe indicazioni emergono anche dalla rinnovata

richiesta -cui per finire ha fatto seguito il 22 luglio 2008 l'autorizzazione di svincolo da parte delle autorità penali italiane- sottoposta loro il

successivo 14 luglio 2008 (doc.- 9). Da ciò, risulta pertanto indubbia ed evidente

la connessione tra debitori sequestrati e quel conto, circostanza puntualmente considerata

dal Pretore e che l'appellante non tenta nemmeno di inficiare. Poco importa

che, per finire, il 30 settembre 2008 il procuratore pubblico abbia ordinato il

dissequestro penale (doc. V). La sequestrante non si è mai pretesa creditrice

nei confronti della società opponente, ma solo verso i debitori sequestrati e di

un “credito per restituzione, per risarcimento da atto illecito e per

indebito arricchimento” che -come visto- è verosimile (sopra, consid. 4). A

fronte del fatto che nulla indicava un'operatività della società opponente, che

i debitori sequestrati erano i suoi unici azionisti e che il suo aumento di

capitale sociale era contestuale ai fatti penali per i quali quei debitori

sequestrati sono stati condannati -elementi questi che rendono verosimile

l'appartenenza a loro del conto bancario n. __________ intestato alla società

opponente (sopra, consid. 9)- che la società opponente medesima fosse effettivamente

riconosciuta colpevole da una sentenza penale è -a ben vedere- senza importanza

alcuna. Anche al riguardo l'appello, infondato, va così respinto.

11.

L'appellante

accenna per finire a una pretesa irritualità delle istanze di sequestro della procedente

(appello, pag. 10 n. 14), eccezione che il Pretore avrebbe completamente omesso

di esaminare (appello, pag. 11 n. 15). A suo dire, in sostanza, la sequestrante

doveva introdurre richiesta di sequestro direttamente contro di lei in luogo di

quella formulata nei confronti di R__________ e F__________ (appello, pag. 10

n. 14). Ma, invano. Inutile il rinvio alla prassi di questa Camera -e segnatamente

alla sentenza 7 agosto 2003 [inc. 14.2003.47], consid. 3.2- già solo perché a

differenza di quella fattispecie (CEF, sentenza 7 agosto 2003 [14.2003.47]

consid. 3.4) nel caso in esame si parte appunto dal presupposto che R__________

e F__________ hanno verosimilmente utilizzato il conto sequestrato per

distrarre beni propri a loro appartenenti -indipendentemente da una condanna

penale a carico della società opponente (sopra, consid. 10)- e che a fronte di

ciò in modo manifestamente abusivo quest'ultima pretendeva l'accoglimento della

sua opposizione invocando, dal profilo civile, l'appartenenza a lei dei beni

sequestrati. Di modo che, come tale, la censura va altresì respinta.

12.

In

conclusione, la sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre

l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la

soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

13.

L'appellante rileva (appello, pag. 16 n. 20) invero un errore nel

Dispositivo

dispositivo della sentenza impugnata che -fra l'altro- stabilisce che “l'opposizione

7/10 novembre 2008 del __________ R__________ e del __________ F__________, ai

decreti di sequestro no. __________ e no. __________ emessi il 29 ottobre 2008

su istanza della AO 1, non è ammessa: § di conseguenza sono confermati

i sequestri no. __________ e no. __________ decretati il 29 ottobre 2008” (n. 1 del dispositivo). Il dispositivo sugli oneri processuali prevede invece che “la

tassa di giustizia e le spese per fr. 2'000.– sono poste a carico degli

istanti/opponenti in via solidale, con l'obbligo di rifondere a controparte fr.

20'000.– a titolo di indennità, sempre con vincolo di solidarietà” (n. 2

del dispositivo). Si tratta con evidenza e in entrambi i casi di un errore di

redazione, in quanto l'intestazione della sentenza impugnata specifica appunto

che l'opposizione ex art. 278 LEF era stata formulata da AP 1 ed era rivolta ai

decreti di sequestro emessi il 29 ottobre 2008 su istanza di AO 1 “nei

confronti di R__________ (n. __________) e di F__________ (n. __________)”

(sentenza impugnata, pag. 1).

Ciò

posto, onde evitare eventuali equivoci e malintesi futuri, è auspicabile porvi

rimedio. Motivi di opportunità e di economia processuale, richiedono così che

questa Camera provveda di moto proprio a fare necessaria chiarezza e quindi a

rettificare il dispositivo n. 1 e n. 2 della sentenza impugnata nel senso di

respingere l'opposizione della società opponente confermando di conseguenza i

sequestri n. __________ (a carico di R__________) e n. __________ (a carico di

F__________) ordinati il 29 ottobre 2008 su istanza di AO 1 (n. 1 del

dispositivo), fermo restando che la ripartizione degli oneri processuali dipende

dalla soccombenza della società opponente (n. 2 del dispositivo). Considerata

la particolarità del caso, non si giustifica -sotto questo profilo- né il

prelievo di una tassa di giustizia né l'assegnazione di indennità.

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.

1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: I. 1. L'appello è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico

con l'obbligo di rifondere a AO 1, un'indennità di fr. 15'000.–.

II. 1. Il

dispositivo n. 1 e n. 2 della sentenza 29 aprile 2010 del Pretore __________,

sono così rettificati:

“1. L'opposizione 7/10 novembre

2008 di AP 1, ai decreti di sequestro n. __________, pronunciato nei confronti

di R__________, e n. __________, pronunciato nei confronti di F__________,

entrambi emessi il 29 ottobre 2008 dalla Pretura __________, su istanza di AO 1,

non è ammessa: di conseguenza sono così confermati i sequestri n.

__________ e n. __________.

2. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'000.–, sono poste a carico di

AP 1, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 20'000.– a titolo di

indennità.”

2. Non si preleva una tassa di

giustizia, né si assegnano indennità.

III. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza può essere stabilito in almeno fr. 6'160'317.–

(doc. N; art. 11 lett. a CPC), contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la

limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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