14.2010.44
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilitâ
7 giugno 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2010.44
Data decisione, Autorità:
07.06.2010, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilitâ
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2010.44
Lugano
7 giugno 2010
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare promossa con
istanza 19 gennaio 2010 presentata da
AO 1
contro
AP 1 __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 27 aprile
2010 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da mercoledì 28
aprile 2010 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
11 maggio 2010 ne postula l’annullamento;
rilevato che alla parte appellata non è stato
intimato l’appello, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 18 maggio
2010 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UE __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di __________ per il mancato
pagamento di fr. 1'950.45 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 14 aprile 2010 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 27 aprile 2010 il Pretore del Distretto di __________,
ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da mercoledì 28 aprile 2010
alle ore 10.00.
D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere pagato tutte le esecuzione
pendenti nei suoi confronti, producendo sei ricevute dell’11 maggio 2010
dell’UE di __________ relative al pagamento a saldo sia dell’esecuzione in
oggetto__________ che di ulteriori cinque procedure (doc. A-C).
E.
Non sono state richieste osservazioni
all’appello.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad
art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;
Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes
gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) L’appellante ha
dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta 11 maggio
2010.
dell’UE di __________ relativa al versamento di fr. 2'327.95 a saldo dell’esecuzione in oggetto, per cui risulta adempiuto il requisito previsto all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle
esecuzioni dell’UE di __________ al 31 maggio 2010 risulta che nei confronti
dell’appellante è ancora pendente unicamente l’esecuzione in oggetto promossa
dalla AO 1 che, come ritenuto, è stata saldata. A carico dell’appellante non vi
sono attestati di carenza di beni. Ciò porta a
concludere che il convenuto è in grado di far fronte ai suoi impegni, per cui
la sua solvibilità va ritenuta resa verosimile. Risultando adempiuti i
requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.
2.
L’appello va accolto.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell’appellante (art. 48 e
49.
OTLEF), mentre non si assegnano indennità, a controparte non essendo stato
intimato l’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174
cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L’appello
è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 27 aprile 2010 pronunciata dal Pretore del
Distretto di __________, inc. EF.2010.__________, nei confronti di AP 1, __________,
è annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di AP 1.
3. Le
spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di AP 1.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.
III. Intimazione:
- AP 1,
__________;
- AO 1,
__________;
-
Ufficio esecuzione di __________, __________;
-
Ufficio fallimenti di __________, __________;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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