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Decisione

14.2010.45

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilità

7 luglio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la

AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 16'037.50

oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 28 aprile 2010 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 10 maggio 2010 il Pretore del Distretto di __________,

ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 11 maggio 2010 alle

ore 10.00.

D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1,

chiedendo di dichiarare nulla rispettivamente di respingere l’istanza di

fallimento per carenza della capacità di stare in lite dell’istante, il

predetto atto essendo stato sottoscritto da persona non iscritta all’albo degli

avvocati, per cui le difetta la legittimazione al patrocinio.

Considerato

Considerandi

1.

L’appellante contesta la capacità di stare in lite dell’istante in

quanto l’istanza di fallimento è stata sottoscritta da persona, la quale non è

avvocato abilitato all’esercizio della libera professione.

Orbene

, la capacità di una parte di stare in lite e la legittimazione dei suoi rappresentanti

al patrocinio, costituiscono un presupposto processuale che il giudice esamina

d’ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC, applicabile anche nelle

procedure previste all’art. 20 LALEF, per il rinvio dell’art. 25 LALEF); quindi

anche in sede di appello.

2.

In concreto, l’istanza di fallimento in esame è stata firmata in

nome e per conto della RA 1, che rappresenta la AO 1, da R__________ M__________

e N__________ R__________ (cfr. istanza).

Pacifico

che i firmatari dell’istanza non abbiano agito come patrocinatori legali ai

sensi dell’art. 64 CPC. D’altro canto dall’estratto del Registro di commercio

allegato (doc. B) non risulta che essi dispongano della procura individuale

rispettivamente collettiva a due. Del resto, di fronte alla contestazione

formulata dalla convenuta in appello, l’istante non ha presentato osservazioni.

3.

Il difetto di un presupposto processuale determina la nullità degli

atti del rappresentante indebito e dell’intero procedimento da essi originato

(art. 97 n. 4 CPC combinato con l’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). Di conseguenza

l’istanza 10 febbraio 2010 deve essere dichiarata nulla, così come tutti gli

atti processuali che ne sono seguiti, fino e compresa la sentenza del 10 maggio

2010.

4.

L’appello va accolto.

La tassa

di giustizia segue la soccombenza dell’istante in

ambo le sedi. La AO 1 verserà a controparte

un’indennità d’appello (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 20 e 25 LALEF; 97 n. 4 e 142

cpv. 1 lett. a CPC; 48, 49, 61 cpv. 1

e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia

I. L’appello è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 10 maggio 2010 del Pretore del Distretto di __________,

è riformata come segue:

“1. L’istanza

di fallimento 10 febbraio 2010 di AO 1, __________, nei confronti di AP 1, __________,

è inammissibile.

Di

conseguenza tutti gli atti successivi compresa la dichiarazione di fallimento 11

maggio 2010 pronunciata dal Pretore del Distretto di __________, inc. EF.__________

nei confronti di AP 1, __________, sono dichiarati nulli.

2.

La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito,

resta a carico di AO 1.

3.

Le

spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, restano a carico di AO

1”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata

dall’appellante, è posta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 100.--

a titolo di indennità

III. Intimazione: - RA

1, __________;

- AP

1, __________;

- Ufficio

__________;

- Ufficio

__________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario __________;

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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