14.2010.45
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilità
7 luglio 2010Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2010.45
Data decisione, Autorità:
07.07.2010, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilità
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2010.45
Lugano
7 luglio 2010
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
10 febbraio 2010 presentata da
AO 1 __________
rappr. da: RA 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 10 maggio 2010 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a
far tempo da martedì
11 maggio 2010 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
21 maggio 2010 postula la dichiarazione di nullità
rispettivamente la reiezione
dell’istanza di fallimento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 27 maggio
2010 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la
AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 16'037.50
oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 28 aprile 2010 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 10 maggio 2010 il Pretore del Distretto di __________,
ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 11 maggio 2010 alle
ore 10.00.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1,
chiedendo di dichiarare nulla rispettivamente di respingere l’istanza di
fallimento per carenza della capacità di stare in lite dell’istante, il
predetto atto essendo stato sottoscritto da persona non iscritta all’albo degli
avvocati, per cui le difetta la legittimazione al patrocinio.
Considerato
Considerandi
1.
L’appellante contesta la capacità di stare in lite dell’istante in
quanto l’istanza di fallimento è stata sottoscritta da persona, la quale non è
avvocato abilitato all’esercizio della libera professione.
Orbene
, la capacità di una parte di stare in lite e la legittimazione dei suoi rappresentanti
al patrocinio, costituiscono un presupposto processuale che il giudice esamina
d’ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC, applicabile anche nelle
procedure previste all’art. 20 LALEF, per il rinvio dell’art. 25 LALEF); quindi
anche in sede di appello.
2.
In concreto, l’istanza di fallimento in esame è stata firmata in
nome e per conto della RA 1, che rappresenta la AO 1, da R__________ M__________
e N__________ R__________ (cfr. istanza).
Pacifico
che i firmatari dell’istanza non abbiano agito come patrocinatori legali ai
sensi dell’art. 64 CPC. D’altro canto dall’estratto del Registro di commercio
allegato (doc. B) non risulta che essi dispongano della procura individuale
rispettivamente collettiva a due. Del resto, di fronte alla contestazione
formulata dalla convenuta in appello, l’istante non ha presentato osservazioni.
3.
Il difetto di un presupposto processuale determina la nullità degli
atti del rappresentante indebito e dell’intero procedimento da essi originato
(art. 97 n. 4 CPC combinato con l’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). Di conseguenza
l’istanza 10 febbraio 2010 deve essere dichiarata nulla, così come tutti gli
atti processuali che ne sono seguiti, fino e compresa la sentenza del 10 maggio
2010.
4.
L’appello va accolto.
La tassa
di giustizia segue la soccombenza dell’istante in
ambo le sedi. La AO 1 verserà a controparte
un’indennità d’appello (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 20 e 25 LALEF; 97 n. 4 e 142
cpv. 1 lett. a CPC; 48, 49, 61 cpv. 1
e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia
I. L’appello è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 maggio 2010 del Pretore del Distretto di __________,
è riformata come segue:
“1. L’istanza
di fallimento 10 febbraio 2010 di AO 1, __________, nei confronti di AP 1, __________,
è inammissibile.
Di
conseguenza tutti gli atti successivi compresa la dichiarazione di fallimento 11
maggio 2010 pronunciata dal Pretore del Distretto di __________, inc. EF.__________
nei confronti di AP 1, __________, sono dichiarati nulli.
2.
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito,
resta a carico di AO 1.
3.
Le
spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, restano a carico di AO
1”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 100.--
a titolo di indennità
III. Intimazione: - RA
1, __________;
- AP
1, __________;
- Ufficio
__________;
- Ufficio
__________;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario __________;
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster