14.2010.47
Rigetto dell'opposizione. Termine per interporre appello. Ritiro della sentenza dopo la scandeza del termine di giacenza postale. Ricorso tardivo
28 luglio 2010Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
14.2010.47
Data decisione, Autorità:
28.07.2010, CEF
Ricorso:
TF,5A_629/2010, 13.10.2010
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Termine per interporre appello. Ritiro della sentenza dopo la scandeza del termine di giacenza postale. Ricorso tardivo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 131 CPC-TI
art. 25 LALEF
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2010.47
Lugano
28 luglio
2010
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(EF.2009.87) promossa con istanza 16 settembre 2009 da
AO 1 (D)
patrocinato dall’ PA 1
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio notificato il 2 settembre 2009
per il pagamento di fr. 40'157,65 oltre accessori;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione __________,
con sentenza 28 aprile 2010, ha così deciso:
“1. L’istanza 16/17 settembre 2009 del
signor AO 1, __________, è accolta.
§ Conseguentemente è
rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dalla signora AP 1, __________,
al PE n. __________ dell’UEF __________.
2. La
tassa di giustizia in CHF 250.-- (duecentocinquanta), da anticiparsi dalla
parte istante, è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà alla
controparte CHF 600.-- (seicento) a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1, che con atto
20
maggio 2010 chiede che la decisione venga “abrogata” e le spese processuali
annullate;
lette le osservazioni 28 giugno 2010 della parte
appellata;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
che
la parte appellata, nelle sue osservazioni, contesta la tempestività
dell’appello, sostenendo che la sentenza impugnata è da ritenere notificata
all’appellante il 6 maggio 2010, ossia alla scadenza del termine di giacenza
postale;
che
infatti, per il computo dei termini stabiliti dal diritto dei Cantoni che, come
il Ticino, non hanno disciplinato la questione, la giurisprudenza federale pone
la finzione secondo cui, qualora il destinatario debba aspettarsi la notifica
di una decisione, la stessa viene considerata notificata al più tardi il
settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, ovvero dopo il deposito
dell’invito a ritirare la raccomandata nella cassetta delle lettere o della
casella postale del destinatario (DTF 127 I 34, cons. 2a/aa; 134 V 51-52, cons.
4; la regola è ora esplicitamente stabilita all’art. 44 cpv. 2 LTF);
che la
regola vale anche quando la posta, di sua iniziativa, accorda un termine di
ritiro più lungo (DTF 127 I 34-35, cons. 2b) o in presenza di un ordine di
trattenuta della corrispondenza (DTF 134 V 51-52, cons. 4);
che
nel caso concreto risulta sia dall’estratto “Track & Trace” sia dalla
risposta 2 giugno 2010 della Posta alle domande del Presidente della Camera che
l’avviso di ritiro è stato trasmesso all’appellante giovedì 29 aprile 2010,
sicché il termine di giacenza postale scadeva giovedì 6 maggio 2010 (qualora,
come sembra coerente con i principi riconosciuti in materia di notifica, non si
computi il giorno del deposito dell’avviso di ritiro, cfr. Thomas Koller, Das Bundesgericht und die
Sieben-Tage-Regel zum Zweiten…, in Jusletter del 17 maggio 2010);
che
d’altronde l’appellante doveva aspettarsi la notifica della decisione
impugnata, siccome è stata regolarmente citata all’udienza del 16 aprile 2010,
alla quale però non è comparsa (cfr. la citazione 31 marzo e la conferma
d’udienza 15 aprile 2010, prodotti dalla stessa appellante con l’appello quali
doc. 1 e 2);
che
il termine di ricorso, di 10 giorni (art. 22 cpv. 1 della Legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF]),
ha quindi iniziato a decorrere il 7 maggio 2010 – secondo l’art. 131 cpv. 1 CPC
(applicabile alla fattispecie per il rinvio dell’art. 25 LALEF) il giorno
dell’intimazione non è compreso nel computo – ed è scaduto lunedì 17 maggio
2010 (cfr. art. 131 cpv. 3 CPC);
che
l’appello, inoltrato il 20 maggio 2010 (data del timbro postale), è tardivo;
che è
irrilevante il fatto che l’appellante abbia effettivamente ritirato la sentenza
impugnata allo sportello postale il 10 maggio 2010 (salvo a confermare
indirettamente la ricezione dell’avviso di ritiro), dal momento che il termine
di giacenza era già scaduto;
che,
come visto, la giurisprudenza non prende in considerazione la concessione da parte
della posta di termini di giacenza superiori a sette giorni, ciò che si
giustifica a fortiori in un caso come quello in esame, in cui la posta ammette
che il termine di giacenza era scaduto al momento della consegna della
raccomandata;
che
l’appello è pertanto irricevibile;
che tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49,
61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82
LEF
pronuncia:
1. L’appello
è irricevibile in quanto tardivo.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata da AP 1, resta a suo carico,
la quale rifonderà a AO 1 fr. 700.-- di indennità.
3.
Intimazione: -
AP 1, __________;
-
avv. PA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 40'157,65
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster