14.2010.5
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità
10 febbraio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2010.5
Data decisione, Autorità:
10.02.2010, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2010.5
Lugano
10 febbraio
2010
B/FP/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
2 novembre 2009 presentata da
AO 1
contro
AP 1 __________
patrocinata dall’PA 1 __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 12 gennaio 2010 (EF.2009.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________,
a far tempo da mercoledì
13 gennaio 2010 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
14 gennaio 2010 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 18 gennaio
2010 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per il mancato pagamento di fr. 610.-- oltre accessori, dedotti
eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 16 dicembre 2009 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 12 gennaio 2010 il Pretore del Distretto di __________,
__________, ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo da mercoledì 13 gennaio 2010 alle ore 10.00.
D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in
oggetto, producendo una ricevuta del 14 gennaio 2010 dell’UE di __________
relativa al versamento di fr. 795.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________
(doc. D). L’appellante rileva poi di avere pagato tutti gli attestati di
carenza di beni emessi a suo carico (doc. E) così come due ulteriori
esecuzioni, mentre per un’altra procedura, assistita da inventario, il
creditore ha confermato il suo ritiro (doc. G). L’escussa ritiene infine di
riuscire a pagare in breve tempo le rimanenti esecuzioni, appena promosse, ammontanti
a fr. 13'006.40.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung
des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
b) L’appellante ha
dimostrato di avere estinto il debito in oggetto, posteriormente alla dichiarazione
di fallimento, producendo una ricevuta del 14 gennaio 2010 relativa al
versamento di fr. 795.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________
promossa dall’ istante (doc. D), per cui risulta adempiuto il requisito
previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle
esecuzioni dell’UE di __________ aggiornato all’8 febbario 2010 risulta che nei
confronti dell’appellante sono pendenti 5 esecuzioni per un importo complessivo
di fr. 12'579.25. A due procedure esecutive, promosse per importi di fr. 934.--
rispettivamente di fr. 9'119.--, notificate tramite pubblicazione sul Foglio
ufficiale (il che è deprecabile), l’appellante non ha interposto opposizione,
riconoscendone pertanto implicitamente il relativo debito. Inoltre, per
un’altra procedura promossa, come quella in oggetto, dalla AO 1 per un importo
relativamente modesto di fr. 690.-- è stata presentata la domanda di proseguimento.
Orbene, già quanto precede porta a concludere che l’appellante non è in grado
di pagare gli importi regolarmente dovuti quali gli oneri sociali. Per tacere
del fatto che dalla scheda esecutiva risulta dipoi che in data 4 dicembre
2009.
AO 1 ha proceduto nei confronti dell’appellante per ulteriori fr. 1'698.55
(ora fr. 1'768,55 ) e che il relativo precetto esecutivo deve formare oggetto
di pubblicazione (verosimilmente perché non si è potuto notificarlo alla
debitrice nelle consuete forme, nemmeno tramite cancelleria comunale: cfr.
anche la scheda esecutiva prodotta dall’appellante doc. F), senza dimenticare
che è in corso una ulteriore esecuzione per fr. 67.50 promossa il 29 gennaio
2010.
dallo S__________ __________ C__________ T__________. Il che non depone di
certo a favore della tempestività dell’escussa nel fare fronte ai propri
debiti. Certo, l’appellante asserisce di essere intenzionata a saldare, come
già dimostrato, anche le predette procedure esecutive ancora aperte. A questo
proposito va rilevato che la solvibilità va resa verosimile entro il termine
d’appello di 10 giorni, termine entro il quale la debitrice deve rendere
verosimile di disporre di liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni.
L’intenzione espressa dall’escussa non è perciò sufficiente.
I
precedenti considerandi portano pertanto a concludere che l’appellante non ha
reso verosimile la sua solvibilità.
Il
fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato.
2.
L’appello va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità in mancanza di richiesta in tal senso, non avendo l’appellata
presentato osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1.L’appello è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da
venerdi 12
febbraio 2010 alle ore 10.00.
2.La tassa di giustizia di fr. 120..--
del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.
3.Intimazione: - avv. PA 1, __________;
- AO
1, __________;
- Ufficio
esecuzione di __________, __________;
-
Ufficio fallimenti di __________;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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