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Decisione

14.2010.5

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità

10 febbraio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per il mancato pagamento di fr. 610.-- oltre accessori, dedotti

eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 16 dicembre 2009 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 12 gennaio 2010 il Pretore del Distretto di __________,

__________, ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo da mercoledì 13 gennaio 2010 alle ore 10.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in

oggetto, producendo una ricevuta del 14 gennaio 2010 dell’UE di __________

relativa al versamento di fr. 795.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________

(doc. D). L’appellante rileva poi di avere pagato tutti gli attestati di

carenza di beni emessi a suo carico (doc. E) così come due ulteriori

esecuzioni, mentre per un’altra procedura, assistita da inventario, il

creditore ha confermato il suo ritiro (doc. G). L’escussa ritiene infine di

riuscire a pagare in breve tempo le rimanenti esecuzioni, appena promosse, ammontanti

a fr. 13'006.40.

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung

des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante ha

dimostrato di avere estinto il debito in oggetto, posteriormente alla dichiarazione

di fallimento, producendo una ricevuta del 14 gennaio 2010 relativa al

versamento di fr. 795.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________

promossa dall’ istante (doc. D), per cui risulta adempiuto il requisito

previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle

esecuzioni dell’UE di __________ aggiornato all’8 febbario 2010 risulta che nei

confronti dell’appellante sono pendenti 5 esecuzioni per un importo complessivo

di fr. 12'579.25. A due procedure esecutive, promosse per importi di fr. 934.--

rispettivamente di fr. 9'119.--, notificate tramite pubblicazione sul Foglio

ufficiale (il che è deprecabile), l’appellante non ha interposto opposizione,

riconoscendone pertanto implicitamente il relativo debito. Inoltre, per

un’altra procedura promossa, come quella in oggetto, dalla AO 1 per un importo

relativamente modesto di fr. 690.-- è stata presentata la domanda di proseguimento.

Orbene, già quanto precede porta a concludere che l’appellante non è in grado

di pagare gli importi regolarmente dovuti quali gli oneri sociali. Per tacere

del fatto che dalla scheda esecutiva risulta dipoi che in data 4 dicembre

2009.

AO 1 ha proceduto nei confronti dell’appellante per ulteriori fr. 1'698.55

(ora fr. 1'768,55 ) e che il relativo precetto esecutivo deve formare oggetto

di pubblicazione (verosimilmente perché non si è potuto notificarlo alla

debitrice nelle consuete forme, nemmeno tramite cancelleria comunale: cfr.

anche la scheda esecutiva prodotta dall’appellante doc. F), senza dimenticare

che è in corso una ulteriore esecuzione per fr. 67.50 promossa il 29 gennaio

2010.

dallo S__________ __________ C__________ T__________. Il che non depone di

certo a favore della tempestività dell’escussa nel fare fronte ai propri

debiti. Certo, l’appellante asserisce di essere intenzionata a saldare, come

già dimostrato, anche le predette procedure esecutive ancora aperte. A questo

proposito va rilevato che la solvibilità va resa verosimile entro il termine

d’appello di 10 giorni, termine entro il quale la debitrice deve rendere

verosimile di disporre di liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni.

L’intenzione espressa dall’escussa non è perciò sufficiente.

I

precedenti considerandi portano pertanto a concludere che l’appellante non ha

reso verosimile la sua solvibilità.

Il

fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato.

2.

L’appello va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità in mancanza di richiesta in tal senso, non avendo l’appellata

presentato osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1.L’appello è respinto.

1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

venerdi 12

febbraio 2010 alle ore 10.00.

2.La tassa di giustizia di fr. 120..--

del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.

3.Intimazione: - avv. PA 1, __________;

- AO

1, __________;

- Ufficio

esecuzione di __________, __________;

-

Ufficio fallimenti di __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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