14.2010.50
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilitâ
6 luglio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2010.50
Data decisione, Autorità:
06.07.2010, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilitâ
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2010.50
Lugano
6 luglio 2010
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
21 aprile 2010 presentata da
AO 1
contro
AP 1
patrocinata dall’ PA 1 __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza
18 giugno 2010 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da lunedì 21
giugno 2010 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto 25 giugno
2010 ne postula l’annullamento;
rilevato che alla parte appellata non è stato
intimato l’appello, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 30
giugno/1° luglio 2010 all’appello è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE
__________ AO 1 ha chiesto il fallimento di __________ per il mancato pagamento
di fr. 52'748.70 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 9 giugno 2010 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 18 giugno 2010 il Pretore del Distretto di __________,
ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 21 giugno 2010 alle
ore 10.00.
D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato tutte le esecuzione
pendenti nei suoi confronti, producendo 16 ricevute del 25 giugno 2010 dell’UE
di __________ relative al pagamento a saldo sia dell’esecuzione in oggetto n. __________
promossa dalla AO 1 che delle ulteriori procedure pendenti nei suoi confronti così
come l’estratto delle sue esecuzioni al 25 giugno 2010.(doc. C).
E.
Non sono state richieste osservazioni
all’appello.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base
di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) L’appellante ha
dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta 25
giugno 2010 dell’UE di __________ relativa al versamento di fr. 26'580.40 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ per cui risulta adempiuto il requisito
previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come
visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la
pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di __________
al 25 giugno 2010 risulta che tutte le procedure pendenti nei confronti di AP 1
sono state saldate. A carico dell’appellante non vi sono inoltre attestati di
carenza di beni. Ciò porta a concludere che la
convenuta è in grado di far fronte ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità
va ritenuta resa verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art.
174.
cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.
2.
L’appello va accolto.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell’appellante (art. 48 e
49.
OTLEF), mentre non si assegnano indennità, a controparte non essendo stato
intimato l’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174
cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L’appello
è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 18 giugno 2010 pronunciata dal Pretore del
Distretto di __________, inc. EF.2010.__________, nei confronti di AP 1, __________,
è annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di AP 1.
3.
Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.
III. Intimazione:
- avv.
dr. PA 1, __________;
- AO 1,
__________;
-
Ufficio esecuzione di __________, __________;
-
Ufficio fallimenti di __________, __________;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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