14.2010.51
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilitâ
7 luglio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2010.51
Data decisione, Autorità:
07.07.2010, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilitâ
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2010.51
Lugano
7 luglio 2010
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
22 febbraio 2010 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza
27 maggio 2010 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________,
a far tempo da venerdì
28 maggio 2010 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
10 giugno 2010 ne postula l’annullamento;
preso atto che alla parte appellata non è stato
notificato l’appello, il suo credito essendo
stato saldato;
rilevato che con decreto presidenziale 14 giugno
2010 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato
pagamento di fr. 3'228.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 5 maggio 2010 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 27 maggio 2010 il Pretore del Distretto di __________,
ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 28 maggio 2010 alle
ore 10.00.
D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei
confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 10 giugno 2010 dell’UE di __________
relativa al versamento di fr. 3'625.15 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dalla AO 1 (doc. 4). L’appellante sostiene poi che la prova di avere
pagato la citata esecuzione e di avere rimborsato l’anticipo spese fissato
dalla Pretura dimostrano la sua capacità di far fronte ai propri impegni. La
convenuta rileva inoltre di avere concluso un importante contratto con una
società di A__________ D__________ che le garantirà per il futuro utili cospicui.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad
art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;
Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes
gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) L’appellante ha
dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta 10
giugno 2010 dell’UE di __________ relativa al versamento di fr. 3'625.15 a saldo dell’esecuzione in oggetto, per cui risulta adempiuto il requisito previsto all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle
esecuzioni dell’UE di __________ al 5 luglio 2010 risulta che nei confronti
dell’appellante sono pendenti 9 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 35'702.95.
Determinante
è
che nell’anno in corso per un esecuzione d’importo elevato è stata emessa la
comminatoria di fallimento e per tre ulteriori procedure, per importi più modesti,
sono stati inviati gli avvisi di pignoramento. Inoltre nel periodo dal 17
marzo 2009 al 18 febbraio 2010 sono stati emessi a carico di AP 1 16 atti di
carenza di beni per un importo complessivo di fr. 56'656.85. Ciò porta a
concludere che l’appellante non dispone della liquidità necessaria a far fronte
ai suoi debiti, nemmeno a quelli d’importo modesto. Decisivo è che l’appellante
renda verosimile, nel termine d’appello, di disporre di mezzi liquidi
oggettivamente sufficienti non solo per pagare la pretesa oggetto
dell’esecuzione in esame, ma anche le ulteriori procedure esecutive, i cui
debiti sono ormai accertati.
I
precedenti considerandi portano a concludere che l’appellante non ha reso
sufficientemente verosimile la sua solvibilità. Il fallimento di AP 1 non può
quindi essere annullato.
2.
L’appello va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 48 e 49 OTLEF),
mentre non si assegnano indennità a controparte non essendo stato intimato
l’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174
cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1 __________, a far tempo da
venerdì
9 luglio 2010 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.
3. Intimazione:
- AP
1, __________;
- AO
1, __________;
-
Ufficio esecuzione di __________, __________;
-
Ufficio fallimenti di __________, __________;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto
di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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