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Decisione

14.2010.51

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilitâ

7 luglio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato

pagamento di fr. 3'228.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 5 maggio 2010 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 27 maggio 2010 il Pretore del Distretto di __________,

ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 28 maggio 2010 alle

ore 10.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei

confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 10 giugno 2010 dell’UE di __________

relativa al versamento di fr. 3'625.15 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dalla AO 1 (doc. 4). L’appellante sostiene poi che la prova di avere

pagato la citata esecuzione e di avere rimborsato l’anticipo spese fissato

dalla Pretura dimostrano la sua capacità di far fronte ai propri impegni. La

convenuta rileva inoltre di avere concluso un importante contratto con una

società di A__________ D__________ che le garantirà per il futuro utili cospicui.

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano

adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova

autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad

art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;

Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante ha

dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta 10

giugno 2010 dell’UE di __________ relativa al versamento di fr. 3'625.15 a saldo dell’esecuzione in oggetto, per cui risulta adempiuto il requisito previsto all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle

esecuzioni dell’UE di __________ al 5 luglio 2010 risulta che nei confronti

dell’appellante sono pendenti 9 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 35'702.95.

Determinante

è

che nell’anno in corso per un esecuzione d’importo elevato è stata emessa la

comminatoria di fallimento e per tre ulteriori procedure, per importi più modesti,

sono stati inviati gli avvisi di pignoramento. Inoltre nel periodo dal 17

marzo 2009 al 18 febbraio 2010 sono stati emessi a carico di AP 1 16 atti di

carenza di beni per un importo complessivo di fr. 56'656.85. Ciò porta a

concludere che l’appellante non dispone della liquidità necessaria a far fronte

ai suoi debiti, nemmeno a quelli d’importo modesto. Decisivo è che l’appellante

renda verosimile, nel termine d’appello, di disporre di mezzi liquidi

oggettivamente sufficienti non solo per pagare la pretesa oggetto

dell’esecuzione in esame, ma anche le ulteriori procedure esecutive, i cui

debiti sono ormai accertati.

I

precedenti considerandi portano a concludere che l’appellante non ha reso

sufficientemente verosimile la sua solvibilità. Il fallimento di AP 1 non può

quindi essere annullato.

2.

L’appello va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 48 e 49 OTLEF),

mentre non si assegnano indennità a controparte non essendo stato intimato

l’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1 __________, a far tempo da

venerdì

9 luglio 2010 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.

3. Intimazione:

- AP

1, __________;

- AO

1, __________;

-

Ufficio esecuzione di __________, __________;

-

Ufficio fallimenti di __________, __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto

di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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