14.2010.52
Tassa di giustizia e ripetibili delle sedi cantonali
1 dicembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2010.52
Data decisione, Autorità:
01.12.2011, CEF
Titolo:
Tassa di giustizia e ripetibili delle sedi cantonali
SPESE E INDENNITÀ
art. 48 OTLEF
art. 49 OTLEF
art. 61 cpv. 1 OTLEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
Incarto n.
14.2010.52
Rinvio TF
Lugano
1° dicembre 2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 aprile 2010 da
AO 1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP 1
patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/19 aprile 2010 dell’__________
per l’importo di fr. 146'985.70 oltre interessi e spese esecutive;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 7 giugno 2010 (EF.2010.130) aveva così deciso:
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta contro il precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio ____________________, è respinta in via
provvisoria per fr. 146'985.70 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2009 e fr.
200.-- di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.--,
da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta, la
quale rifonderà a controparte fr. 1'600.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta in appello dalla convenuta, che con atto 17 giugno 2010 aveva postulato
la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
appello parzialmente accolto dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello con sentenza 9 agosto 2010, la
quale - in considerazione dei rispettivi gradi di soccombenza - ha stabilito che:
- la tassa di giustizia della prima sede di fr. 400.--
è a carico per 2/3 della parte convenuta e per 1/3 della parte istante e che AP
1 rifonderà all’istante fr. 1'000.-- di indennità ridotta,
- la
tassa di giustizia del giudizio di appello di fr. 600.-- è a carico per 2/3 di AP
1 e per 1/3 dell’avv. AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr. 500.-- di indennità
ridotta;
premesso
che contro la sentenza di questa Camera l’avv. AO 1 ha interposto ricorso al Tribunale federale, il quale con pronunciato 1° settembre 2011 ha accolto il ricorso e ha integralmente rigettato l’opposizione al precetto esecutivo,
rinviando la causa a questa Camera per la nuova fissazione delle spese
processuali e delle ripetibili della procedura cantonale;
considerato
che la tassa di giustizia e le indennità per entrambe le sedi cantonali
devono seguire la totale soccombenza di AP 1 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);
richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 vOTLEF;
pronuncia: 1. La tassa di
giustizia relativa al giudizio di prima sede (inc. EF.2010.130) di fr. 400.--,
da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà
all’istante fr. 1'600.-- di indennità.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia della procedura di appello di fr. 600.--,
già anticipata dall’appellante, è a carico di AP 1, la quale rifonderà __________.
AO 1 fr. 1’500.-- di indennità.
3.
Intimazione
a:
-
__________. PA 1, __________;
-
____________________ PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza non
raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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