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Decisione

14.2010.52

Tassa di giustizia e ripetibili delle sedi cantonali

1 dicembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2010.52

Data decisione, Autorità:

01.12.2011, CEF

Titolo:

Tassa di giustizia e ripetibili delle sedi cantonali

SPESE E INDENNITÀ

art. 48 OTLEF

art. 49 OTLEF

art. 61 cpv. 1 OTLEF

art. 62 cpv. 1 OTLEF

Incarto n.

14.2010.52

Rinvio TF

Lugano

1° dicembre 2011

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza 21 aprile 2010 da

AO 1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP 1

patrocinata dall’ PA 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/19 aprile 2010 dell’__________

per l’importo di fr. 146'985.70 oltre interessi e spese esecutive;

sulla quale istanza il Pretore __________, con

sentenza 7 giugno 2010 (EF.2010.130) aveva così deciso:

“1. L’istanza è

accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta contro il precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio ____________________, è respinta in via

provvisoria per fr. 146'985.70 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2009 e fr.

200.-- di spese esecutive.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.--,

da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta, la

quale rifonderà a controparte fr. 1'600.-- a titolo di ripetibili.”

Sentenza

dedotta in appello dalla convenuta, che con atto 17 giugno 2010 aveva postulato

la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;

appello parzialmente accolto dalla Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello con sentenza 9 agosto 2010, la

quale - in considerazione dei rispettivi gradi di soccombenza - ha stabilito che:

- la tassa di giustizia della prima sede di fr. 400.--

è a carico per 2/3 della parte convenuta e per 1/3 della parte istante e che AP

1 rifonderà all’istante fr. 1'000.-- di indennità ridotta,

- la

tassa di giustizia del giudizio di appello di fr. 600.-- è a carico per 2/3 di AP

1 e per 1/3 dell’avv. AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr. 500.-- di indennità

ridotta;

premesso

che contro la sentenza di questa Camera l’avv. AO 1 ha interposto ricorso al Tribunale federale, il quale con pronunciato 1° settembre 2011 ha accolto il ricorso e ha integralmente rigettato l’opposizione al precetto esecutivo,

rinviando la causa a questa Camera per la nuova fissazione delle spese

processuali e delle ripetibili della procedura cantonale;

considerato

che la tassa di giustizia e le indennità per entrambe le sedi cantonali

devono seguire la totale soccombenza di AP 1 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);

richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 vOTLEF;

pronuncia: 1. La tassa di

giustizia relativa al giudizio di prima sede (inc. EF.2010.130) di fr. 400.--,

da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà

all’istante fr. 1'600.-- di indennità.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia della procedura di appello di fr. 600.--,

già anticipata dall’appellante, è a carico di AP 1, la quale rifonderà __________.

AO 1 fr. 1’500.-- di indennità.

3.

Intimazione

a:

-

__________. PA 1, __________;

-

____________________ PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza non

raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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