14.2010.54
Decreto di fallimento. Appello accolto dopo l'annullamento della comminatoria di fallimento, che era stata irritualmente notificata
9 agosto 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2010.54
Data decisione, Autorità:
09.08.2010, CEF
Titolo:
Decreto di fallimento. Appello accolto dopo l'annullamento della comminatoria di fallimento, che era stata irritualmente notificata
REIEZIONE DELLA DOMANDA DI FALLIMENTO
art. 172 cpv. 1 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2010.54
Lugano
9 agosto 2010
FP/cj/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa fallimentare
dipendente da istanza 19 maggio 2010 presentata da
CO 1
contro
RI 1
Sulla quale istanza il Pretore del
Distretto di Riviera, con sentenza 9 giugno 2010 (EF.2010.77), ha così deciso:
“1. E’ pronunciato il fallimento di RI 1,
__________ a far tempo dal giorno giovedì, 10 giugno 2010 alle ore 10.00.
2/3/4 Omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
da RI 1, che con atto di appello del 21 giugno 2010 ne postula l’annullamento;
rilevato che con decreto presidenziale 30
giugno 2020 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. 260011
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, la CO 1 ha chiesto il fallimento di RI 1 per il mancato pagamento di fr. 23'299.60 oltre accessori;
che all’udienza di contradditorio del 4
giugno 2010 nessuno è comparso;
che con sentenza del 9 giugno 2010 il
Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo da giovedì 10 giugno 2010 alle ore 10.00;
che con appello 21 giugno 2010 RI 1 chiede
l’annullamento, rispettivamente la revoca del fallimento, asserendo che la
comminatoria di fallimento a monte dell’istanza di fallimento presentata dalla
creditrice non le è mai stata notificata;
che a seguito di tale doglianza, l’appello
è stato trattato anche come ricorso ex art. 17 LEF contro l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, e meglio,
contro la notifica della comminatori di fallimento all’escussa (cfr. anche art.
173 cpv. 2 LEF);
che il 5 luglio 2010 l’Ufficio di
esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, stabilito che l’atto
esecutivo in rassegna è stato messo nella cassetta delle lettere del socio
gerente della società da parte del funzionario preposto alle notifiche di
polizia del Comune di __________, anziché essere notificato personalmente al
rappresentante dell’escussa, ha annullato la comminatoria di fallimento,
proponendosi di rinotificarla in modo conforme agli art. 64 segg. LEF;
che tale decisione non essendo stata
impugnata dalla creditrice, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
di appello quale autorità di vigilanza, ha quindi stralciato dai ruoli il
gravame in quanto divenuto privo di oggetto (inc. 15.2010.78),
che secondo l’art. 172 cpv. 1 n. 1 LEF il
giudice rigetta la domanda di fallimento quando la comminatoria di fallimento
sia stata annullata dall’autorità di vigilanza;
che dato quanto precede l’appello va pertanto
accolto senza ulteriori formalità, ossia senza essere trasmesso per
osservazioni alla procedente (che, come visto, non ha impugnato la decisione di
riconsiderazione dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di
Riviera), nel senso di annullare la sentenza con la quale il Pretore del
Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento nei confronti dell’appellante;
che non potendo le parti essere ritenute
responsabili per il difetto di notifica della comminatoria di fallimento sulla
quale la procedente ha, in buona fede, fondato la domanda di fallimento, si
prescinde dal prelevare, per entrambi le sedi e per le incombenze dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti, spese e tasse di giustizia in relazione al presente
procedimento, e dall’assegnare indennità;
richiamati gli art. 172 cpv. 1 n. 1 e 173
cpv. 2 LEF,
pronuncia:
1.
L’appello è accolto. Di conseguenza la
sentenza 9 giugno 2010 del Pretore del Distretto di Riviera, con la quale è
stato pronunciato il fallimento nei confronti di RI 1, è annullata.
Considerandi
2.
Per il presente procedimento non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
-
____________________;
-
__________;
-
__________ - __________
-
__________,
-
__________ - __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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