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Decisione

14.2010.54

Decreto di fallimento. Appello accolto dopo l'annullamento della comminatoria di fallimento, che era stata irritualmente notificata

9 agosto 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2010.54

Data decisione, Autorità:

09.08.2010, CEF

Titolo:

Decreto di fallimento. Appello accolto dopo l'annullamento della comminatoria di fallimento, che era stata irritualmente notificata

REIEZIONE DELLA DOMANDA DI FALLIMENTO

art. 172 cpv. 1 cf. 1 LEF

Incarto n.

14.2010.54

Lugano

9 agosto 2010

FP/cj/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa fallimentare

dipendente da istanza 19 maggio 2010 presentata da

CO 1

contro

RI 1

Sulla quale istanza il Pretore del

Distretto di Riviera, con sentenza 9 giugno 2010 (EF.2010.77), ha così deciso:

“1. E’ pronunciato il fallimento di RI 1,

__________ a far tempo dal giorno giovedì, 10 giugno 2010 alle ore 10.00.

2/3/4 Omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello

da RI 1, che con atto di appello del 21 giugno 2010 ne postula l’annullamento;

rilevato che con decreto presidenziale 30

giugno 2020 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. 260011

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, la CO 1 ha chiesto il fallimento di RI 1 per il mancato pagamento di fr. 23'299.60 oltre accessori;

che all’udienza di contradditorio del 4

giugno 2010 nessuno è comparso;

che con sentenza del 9 giugno 2010 il

Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo da giovedì 10 giugno 2010 alle ore 10.00;

che con appello 21 giugno 2010 RI 1 chiede

l’annullamento, rispettivamente la revoca del fallimento, asserendo che la

comminatoria di fallimento a monte dell’istanza di fallimento presentata dalla

creditrice non le è mai stata notificata;

che a seguito di tale doglianza, l’appello

è stato trattato anche come ricorso ex art. 17 LEF contro l’operato

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, e meglio,

contro la notifica della comminatori di fallimento all’escussa (cfr. anche art.

173 cpv. 2 LEF);

che il 5 luglio 2010 l’Ufficio di

esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, stabilito che l’atto

esecutivo in rassegna è stato messo nella cassetta delle lettere del socio

gerente della società da parte del funzionario preposto alle notifiche di

polizia del Comune di __________, anziché essere notificato personalmente al

rappresentante dell’escussa, ha annullato la comminatoria di fallimento,

proponendosi di rinotificarla in modo conforme agli art. 64 segg. LEF;

che tale decisione non essendo stata

impugnata dalla creditrice, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

di appello quale autorità di vigilanza, ha quindi stralciato dai ruoli il

gravame in quanto divenuto privo di oggetto (inc. 15.2010.78),

che secondo l’art. 172 cpv. 1 n. 1 LEF il

giudice rigetta la domanda di fallimento quando la comminatoria di fallimento

sia stata annullata dall’autorità di vigilanza;

che dato quanto precede l’appello va pertanto

accolto senza ulteriori formalità, ossia senza essere trasmesso per

osservazioni alla procedente (che, come visto, non ha impugnato la decisione di

riconsiderazione dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di

Riviera), nel senso di annullare la sentenza con la quale il Pretore del

Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento nei confronti dell’appellante;

che non potendo le parti essere ritenute

responsabili per il difetto di notifica della comminatoria di fallimento sulla

quale la procedente ha, in buona fede, fondato la domanda di fallimento, si

prescinde dal prelevare, per entrambi le sedi e per le incombenze dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti, spese e tasse di giustizia in relazione al presente

procedimento, e dall’assegnare indennità;

richiamati gli art. 172 cpv. 1 n. 1 e 173

cpv. 2 LEF,

pronuncia:

1.

L’appello è accolto. Di conseguenza la

sentenza 9 giugno 2010 del Pretore del Distretto di Riviera, con la quale è

stato pronunciato il fallimento nei confronti di RI 1, è annullata.

Considerandi

2.

Per il presente procedimento non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

-

____________________;

-

__________;

-

__________ - __________

-

__________,

-

__________ - __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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