14.2010.55
Rigetto provvisorio. Contratto di acquisto "chiavi in mano". Pagamento di un acconto
30 agosto 2010Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2010.55
Data decisione, Autorità:
30.08.2010, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Contratto di acquisto "chiavi in mano". Pagamento di un acconto
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2010.55
Lugano
30 agosto 2010
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 3 febbraio 2010 da
AO 1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 __________
patrocinata dall’ PA 1 __________
tendente ad
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 26/27 gennaio 2010 dell’UEF di __________;
sulla quale
istanza il Pretore del Distretto di __________ con sentenza 15 giugno 2010
(EF.2010.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta. Di conseguenza:
È
rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da AP 1
al
precetto esecutivo n__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.
2. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 230.--, da anticipare dall’istante,
sono poste a carico della convenuta, la quale
rifonderà alla controparte fr. 1'000.--
a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1
che con atto 25 giugno 2010 postula la reiezione
dell’istanza, protestate spese e
ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che all’appello è stato concesso effetto
sospensivo;
ritenuto
Fatti
A.
Con PE n. __________ del 27 gennaio 2010
dell’UEF di __________ AO 1 ha escusso AP 1 in via di realizzazione di un pegno manuale per l’incasso di fr. 100'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio
2007, indicando quale titolo di credito: “Contratto di acquisto “chiavi in
mano” 12.01.2004 – Cartella ipotecaria di fr. 100'000.-- gravante in 2° rango la PPP n. __________ e n. __________, fondo base particella n. __________ RFD di __________
intestati a C__________ G__________ nato il e AP 1 nata il 13.09.1948”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto denominato
“Contratto d’acquisto chiavi in mano - Relazione tecnica – Aggiuntivo alla
compra-vendita immobiliare atto notarile 12 gennaio 2004 – Bellinzona – avv.
Notaio F__________ G__________ – L__________”, sottoscritto dalle parti il 12
gennaio 2004 (doc. A), secondo il quale AP 1, in comproprietà con G__________ C__________, ha acquistato “chiavi in mano” da AO 1 un
appartamento al prezzo di fr. 446'400.--. L’istante rileva che secondo il
predetto contratto un terzo acconto di fr. 100'000.--, sul prezzo totale di
acquisto di fr. 446'400.--, era dovuto non appena posati i pavimenti e la
cucina (doc. A, pag. 5 punto 11). L’istante pretende il pagamento del terzo
acconto, essendo stata terminata la costruzione nel 2006 e l’appartamento essendo
abitato da oltre 2 anni.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che il
contratto di acquisto “chiavi in mano” deve essere valutato tenendo in
considerazione il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato pure il
12 gennaio 2004 (doc. 1), secondo il quale i pagamenti delle rate dovevano venire
effettuati entro 10 giorni dall’invio della richiesta di pagamento con la
conferma da parte dell’arch. A__________ B__________ che le opere che determinavano
il rimborso della corrispondente rata erano state eseguite. La convenuta ha
rilevato che nei documenti prodotti non appare alcun scritto dell’arch. B__________,
per cui già per questo motivo il credito vantato dall’istante non è esigibile. AP
1 ha poi osservato che nel corso dell’esecuzione dell’opera vi sono state
delle modifiche contrattuali, accettate da entrambe le parti, che hanno cambiato
la natura del contratto in esame. Il contratto inizialmente prevedeva
l’acquisto di un appartamento “chiavi in mano”, il che comportava da parte
della venditrice e del suo rappresentante, arch. B__________, tutta una serie
di prestazioni per giungere alla consegna entro il 31 gennaio 2005 agli acquirenti
di un appartamento costruito a regola d’arte, senza più alcuna pratica da
sbrigare. Il progetto è stato invece allestito in manifesta violazione della
licenza edilizia concessa dal comune, per cui non è stata ancora rilasciata una
licenza definitiva. Inoltre l’opera ha subito sin dall’inizio pesanti ritardi e
la direzione lavori è stata inizialmente carente ed in seguito assolutamente
inesistente (doc. da 2 a 6). A questo punto gli accordi fra le parti sono stati
modificati consensualmente, nel senso che la convenuta ha assunto la direzione
lavori, occupandosi direttamente dei contratti con numerosi artigiani, con i
quali sono stati fatti sopralluoghi, con pagamento diretto da parte degli
acquirenti (doc. 4). Ciò è dimostrato da un conteggio provvisorio allestito
dallo stesso arch. B__________, dal quale risultano tutta una serie di costi
che dovevano essere dedotti dal prezzo di vendita dell’appartamento (doc. 5).
Questa sostanziale modifica del contratto rende inapplicabile la clausola
relativa al pagamento degli acconti. Gli acquirenti hanno infatti il diritto di
esigere dalla venditrice la completazione dell’opera e la presentazione di una
liquidazione finale. Il rappresentante dell’istante ha infatti riconosciuto in
numerosi documenti di non avere completato l’opera, di assumersi eventuali
multe inflitte ai proprietari ( da porre in compensazione) e di dover dedurre
le fatture pagate direttamente agli acquirenti. La convenuta ha infine
sostenuto che la documentazione agli atti è sufficiente per rendere inoltre più
che verosimile una lunga serie di inadempienze contrattuali.
Con
la replica l’istante ha contestato le allegazioni di controparte.
Duplicando
la convenuta si è confermata nelle sue argomentazioni.
D. Con
sentenza del 15 giugno 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto
l’istanza, ritenendo che il contratto d’acquisto “chiavi in mano” del 12
gennaio 2004 (doc. A), secondo il quale è dovuto un terzo acconto di fr.
100'000.-- sul prezzo totale di fr. 446'400.-- non appena posati i pavimenti e
la cucina, considerato insieme con i doc. C, D H e I, tramite i quali è stato
reso sufficientemente verosimile che la citata condizione si è concretizzata,
costituisce valido titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il primo
giudice ha poi argomentato che gli importi posti in compensazione dalla
convenuta non sono stati resi sufficientemente attendibili, in particolare in relazione
all’ammontare, all’esigibilità e alla reciprocità dei medesimi, per cui ha
respinto l’eccezione di estinzione del debito per compensazione.
E.
Contro la sentenza pretorile si aggrava
tempestivamente la convenuta rilevando che la richiesta di pagamento degli
acconti non è stata fatta come previsto dal contratto di mutuo (doc. 1),
stipulato dalle parti contestualmente al contratto di acquisto “chiavi in mano”,
mancando infatti la conferma dell’arch. B__________ ivi prevista. Inoltre il
contratto di acquisto “chiavi in mano” in esame è stato modificato, per cui
l’esigibilità di ulteriori versamenti, oltre ai fr. 300'000.-- già pagati dagli
acquirenti, è subordinata alla presentazione di una liquidazione finale e alla
prova di avere consegnato l’opera eseguita a regola d’arte, con una licenza
edilizia definitiva e senza opere incomplete o difettose, di cui si parla nelle
lettere dello stesso rappresentante della venditrice, arch. B__________, e in ulteriori
documenti agli atti. Inoltre sono stati prodotti documenti che rendono
verosimile la riduzione del prezzo di acquisto di fr. 80'649.-- per fatture già
pagate dagli acquirenti, di cui fr. 43'469.--, già riconosciuti dal
rappresentante della venditrice. Le ulteriori spese connesse con violazioni
contrattuali da parte dell’istante rendono in ogni caso inesigibile qualsiasi
ulteriore pretesa che superi i fr. 300'000.-- già versati dagli acquirenti.
Considerato
Considerandi
1.
Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito contratto
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di
riconoscimento di debito, non definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari.
Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in : Rep. 1989 pagg. 338 CO
riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio
riconosci- mento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di
specie.
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il
debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche
dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima
dell’inoltro dell’esecuzione (CEF 19 giugno 2006, n. 14.2005.146, consid. 5 con
rinvii).
Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto
adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione
di una condi- zione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione
dev’essere respinta (Cometta, op.
cit., pag. 338).
La
documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici)
deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di
dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in
esecuzione: un’indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di
cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. pag. 339).
Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi
(DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997,
n. 28 ad art. 82; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco, vol. I, 1998, n. 87 segg. ad art. 82; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
Il
contratto d’acquisto “chiavi in mano” (doc. A), stipulato in aggiunta alla
compra-vendita immobiliare conclusa con atto notarile del 12 gennaio 2004
dell’avv. notaio F__________ G__________ relativa ad un appartamento
condominiale acquistato dalla convenuta, in comproprietà con G__________ C__________,
prevede al punto 11 che il prezzo globale di fr. 446'400.-- doveva essere
pagato in acconti, l’acconto in oggetto di fr. 100'000.-- non appena posati i
pavimenti e la cucina. La convenuta ha prodotto un contratto di mutuo con
garanzia ipotecaria (doc. 1), sottoscritto dalle parti contestualmente al predetto
contratto di acquisto “chiavi in mano”, con cui la venditrice ha concesso agli
acquirenti - che hanno versato la prima quota di fr. 200'000.-- entro 30 giorni
dalla firma del contratto notarile -, un mutuo di fr. 246'400.-- per il prezzo
d’acquisto residuo, rimborsabili in quattro rate. Il pagamento della seconda
rata di fr. 100'000.-- era dovuto, come concordato nel contratto d’acquisto “chiavi
in mano”, non appena posati i pavimenti e la cucina (punto II. lett. e). Dall’esame
del contratto di mutuo si evince che allo stesso punto è stata concordata
un’ulteriore condizione, ossia che i pagamenti delle rate del rimborso dovevano
essere effettuati entro 10 giorni dalla richiesta e che dovevano essere accompagnati
dalla conferma dell’arch. B__________ che le opere che determinavano il
rimborso della corrispondente rata erano state eseguite. Orbene, contrariamente
a quanto ritenuto dal primo giudice, i doc. C (scritto del 23 dicembre 2009
dell’avv. PA 1), doc. D (scritto degli acquirenti del 30 dicembre 2009), doc.
H (dichiarazione del 12 aprile 2010 dell’arch. B__________ nella qualità di
proprietario di uno degli appartamenti) e doc. I (dichiarazione del 13 aprile
2010.
della E__________ SA) non sono sufficienti a dimostrare che la condizione
prevista di posa dei pavimenti e della cucina è stata adempiuta, non risultando
agli atti la conferma dell’arch. B__________, per cui già la mancante
realizzazione di questa condizione impedisce di considerare il contratto
d’acquisto “chiavi in mano” (doc. A) quale valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
L’appellante
sostiene inoltre che i contratti in essere tra le parti sono stati modificati
con il loro accordo e che tale modifica rende inapplicabile le norme contrattuali
relative al pagamento delle rate, rendendo per contro necessario l’allestimento
di una liquidazione finale, prima che ulteriori crediti possano divenire
esigibili.
La
convenuta ha prodotto un conteggio provvisorio, allestito il 14 marzo 2005 dall’arch.
B__________, rappresentante dell’istante, da cui si evince che quest’ultimo
riconosce che dal prezzo di fr. 446'400.-- concordato per l’acquisto
dell’appartamento “chiavi in mano”, andavano dedotti – e l’appartamento
condominiale non era ancora terminato – fr. 43'469.--, per opere che
l’architetto sapeva essere state pagate direttamente dagli acquirenti,
nonostante fossero comprese nel prezzo d’acquisto (doc. 4 e 5). Orbene questi
documenti, così come la corrispondenza intercorsa tra le parti relativa alla
completazione dell’opera, incluso il rilascio della licenza edilizia
definitiva, l’iscrizione della PPP definitiva, l’eliminazione dei difetti
nell’appartamento e nelle parti comuni e il riconoscimento da parte dell’architetto
B__________ di volersi assumere eventuali multe inflitte ai proprietari (doc.
5) rendono verosimile che le parti hanno consensualmente modificato il
contratto di acquisto “chiavi in mano”, per cui le clausole relative al
pagamento dei rimanenti acconti e, nel caso di specie, dell’acconto posto in
esecuzione di fr. 100'000.--, sono state mutate. Un’indagine approfondita di
natura contabile, che permetta una chiara e immediata ricostruzione di quanto,
se del caso, la convenuta ancora deve all’istante, non può tuttavia essere
oggetto di questa procedura sommaria di rigetto dell’opposizione. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che il contratto di acquisto “chiavi in
mano” doc. A non può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa posta in esecuzione. L’istanza
va quindi respinta.
2.
L’appello è accolto.
Tassa
di giustizia e indennità sseguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. L’appello
è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 e 2 della sentenza 15 giugno
2010.
del Pretore del Distretto di __________ (EF.2010.__________), sono così
riformati:
“1. L’istanza
è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 1'000.-- a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 500.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr.
1'000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
avv. PA 1 __________
-
avv. PA 1, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
100'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster