14.2010.56
Rigetto provvisorio. Contratto di acquisto "chiavi in mano". Pagamento del saldo. Liquidazione finale
3 settembre 2010Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2010.56
Data decisione, Autorità:
03.09.2010, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Contratto di acquisto "chiavi in mano". Pagamento del saldo. Liquidazione finale
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2010.56
Lugano
3 settembre 2010
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 6 aprile 2010 da
AO 1 __________
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 __________
patrocinata dall’ PA 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________ del 24/25
marzo 2010;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con sentenza 15
giugno 2010
(EF.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta. Di conseguenza:
È rigettata in via
provvisoria l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.
2. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 180.--, da anticipare
dall’istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà alla
controparte fr. 500.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1
che con atto 25 giugno 2010 postula la reiezione
dell’istanza, protestate spese
e ripetibili;
preso atto
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
che all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
In
fatto:
A.
Con PE n. __________ del 24/25 marzo 2010
dell’UEF di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 46'000.- oltre
interessi al 5% dal 12 dicembre 2004, indicando quale titolo di credito:
“Contratto di acquisto chiavi in mano 12.01.2004.” Interposta tempestiva
opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto denominato “Contratto
d’acquisto chiavi in mano – Relazione tecnica – Aggiuntivo alla compra-vendita
immobiliare atto notarile 12 gennaio 2004 – __________ – avv. Notaio __________
– __________”, sottoscritto dalle parti il 12 gennaio 2004 (doc. A), secondo il
quale AP 1, in comproprietà con G__________ C__________, ha acquistato “chiavi
in mano” da AO 1 un appartamento al prezzo di fr. 446'400.--. Questo importo
doveva essere pagato in tre acconti di fr. 100'000.-- ciascuno e con un saldo
di fr. 46’400.--.
L’istante pretende il pagamento
del saldo di fr. 46’000.--, essendo la costruzione stata terminata nel 2006 e
l’appartamento essendo abitato da oltre 2 anni.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che durante la fase di edificazione
sono sorte parecchie difficoltà, per cui numerosi compiti rientranti nella
direzione lavori affidata all’arch. B__________, sono stati delegati
direttamente agli acquirenti, i quali hanno seguito personalmente il cantiere,
trattando direttamente con numerosi artigiani. Ciò ha comportato una
sostanziale modifica del contratto, come riconosciuto dal rappresentante
dell’istante, arch. B__________, in numerose lettere. In queste lettere l’arch.
B__________ ha modificato a più riprese la data di consegna dell’opera, si è
assunto il pagamento di future multe per il superamento degli indici di
costruzione e in data 14 marzo 2005 ha riconosciuto deduzioni per un importo
complessivo di fr. 43'469.--, comprovate da fatture e documenti già prodotti
nell’inc. EF.__________, che è stato richiamato agli atti. La convenuta ha
sostenuto che è pertanto compito dell’arch. B__________ di presentare una
liquidazione finale, atteso che lui stesso ha riconosciuto per iscritto che il
prezzo di fr. 446'400.-- è stato modificato di comune accordo dalle parti. L’escussa
ha infine sostenuto che la documentazione agli atti rende sufficientemente
verosimile che la mancata rispettivamente l’imperfetta esecuzione dell’opera ha
comportato spese così elevate da giustificare una riduzione del prezzo di
acquisto
Con la replica l’istante
ha contestato le allegazioni di controparte.
Duplicando
la convenuta si è confermata nelle sue argomentazioni.
D. Con
sentenza 15 giugno 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto
l’istanza, ritenendo che il contratto di acquisto “chiavi in mano” del 12
gennaio 2004 (doc. A), secondo il quale il saldo di fr. 46'000.-- è dovuto a
collaudo avvenuto, prima di prendere possesso del condominio, considerato
insieme con i doc. B e D e al fatto che la convenuta vive nell’appartamento
oggetto del contratto, costituisce valido titolo di rigetto ai sensi dell’art.
82 cpv. 1 LEF. Il primo giudice ha poi argomentato che gli importi posti in
compensazione dalla convenuta non sono stati resi sufficientemente attendibili,
in particolare in relazione all’ammontare, all’esigibilità e alla reciprocità
dei medesimi, essendosi l’escussa limitata a fare delle previsioni e delle
stime, per cui ha respinto l’eccezione di estinzione del debito per
compensazione.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la convenuta rilevando che la
richiesta di pagamento del saldo non è stata fatta come previsto dal contratto
di mutuo (doc. 1 dell’inc. 14.2010.__________), stipulato dalle parti
contestualmente al contratto di acquisto “chiavi in mano”, mancando infatti la
conferma dell’arch. B__________ ivi prevista. Inoltre il contratto di acquisto
“chiavi in mano” in esame è stato modificato, per cui l’esigibilità di
ulteriori versamenti, oltre ai fr. 300'000.-- già pagati dagli acquirenti, è
subordinata alla presentazione di una liquidazione finale e alla prova di avere
consegnato l’opera eseguita a regola d’arte, con una licenza edilizia
definitiva e senza opere incomplete o difettose, di cui si parla nelle lettere
dello stesso rappresentante della venditrice, arch. B__________, e in ulteriori
documenti agli atti. Inoltre sono stati prodotti documenti che rendono
verosimile la riduzione del prezzo di acquisto di fr. 80'649.-- per fatture già
pagate dagli acquirenti, di cui, per fr. 43'469.--, già riconosciuti dal
rappresentante della venditrice. Le ulteriori spese connesse con violazioni
contrattuali da parte dell’istante rendono in ogni caso inesigibile qualsiasi
ulteriore pretesa che superi i fr. 300'000.-- già versati dagli acquirenti.
Considerato
1. Se il credito si fonda su un
riconoscimento di debito contratto mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv.
1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito, non definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli
elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in : Rep. 1989
pagg. 338 CO riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di
principio riconosci- mento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del
caso di specie.
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore
e il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,
op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti,
l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro
dell’esecuzione (CEF 19 giugno 2006, n. 14.2005.146, consid. 5 con rinvii).
Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto adempimento.
Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condi-
zione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione dev’essere respinta (Cometta, op. cit., pag. 338).
La
documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici)
deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di
dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in
esecuzione: un’indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di
cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. pag. 339).
Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi
(DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997,
n. 28 ad art. 82; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco, vol. I, 1998, n. 87 segg. ad art. 82; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
L’eccepita
mancanza di una conferma dell’arch. B__________, quale condizione prevista nel
contratto di mutuo - stipulato contestualmente dalle parti con il contratto di
acquisto “chiavi in mano” -, per ottenere il pagamento del saldo posto in
esecuzione, è irricevibile, essendo stata sollevata la prima volta in sede di
appello, in violazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che esclude tale
facoltà.
Il
contratto d’acquisto “chiavi in mano” (doc. A), stipulato in aggiunta alla
compra-vendita immobiliare conclusa con atto notarile del 12 gennaio 2004
dell’avv. notaio F__________ G__________ relativa ad un appartamento
condominiale acquistato dalla convenuta, in comproprietà con G__________ C__________,
prevede al punto 11 che il prezzo globale di fr. 446'400.-- doveva essere
pagato in 3 acconti di fr. 100'000.-- ciascuno e con un versamento finale di
fr. 46'400.--.
L’appellante
sostiene che i contratti in essere tra le parti sono stati modificati con il
loro accordo e che tale modifica rende inapplicabile le norme contrattuali relative
al pagamento del saldo, rendendo per contro necessario l’allestimento di una
liquidazione finale, prima che ulteriori crediti possano divenire esigibili.
La
convenuta ha prodotto un conteggio provvisorio, allestito il 14 marzo 2005 dall’arch. B__________, rappresentante dell’istante, da cui si evince che
quest’ultimo riconosce che dal prezzo di fr. 446'400.-- concordato per
l’acquisto dell’appartamento “chiavi in mano”, andavano dedotti – e
l’appartamento condominiale non era ancora terminato – fr. 43'469.--, per opere
che l’architetto sapeva essere state pagate direttamente dagli acquirenti,
nonostante fossero comprese nel prezzo d’acquisto (doc. 4 e 5 dell’inc. 14.2010.__________).
Orbene questi documenti, così come la corrispondenza intercorsa tra le parti
relativa alla completazione dell’opera, incluso il rilascio della licenza
edilizia definitiva, l’iscrizione della PPP definitiva, l’eliminazione dei
difetti nell’appartamento e nelle parti comuni e il riconoscimento da parte
dell’architetto B__________ di volersi assumere eventuali multe inflitte ai
proprietari (doc. 5 dell’inc. 14.2010.55) rendono verosimile che le parti hanno
consensualmente modificato il contratto di acquisto “chiavi in mano”, per cui
le clausole relative al pagamento dei rimanenti acconti e, nel caso di specie,
del saldo posto in esecuzione di fr. 46'000.--, sono state mutate. Un’indagine
approfondita di natura contabile, che permetta una chiara e immediata
ricostruzione di quanto, se del caso, la convenuta ancora deve all’istante, non
può tuttavia essere oggetto di questa procedura sommaria di rigetto
dell’opposizione. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il
contratto di acquisto “chiavi in mano” doc. A non può costituire valido titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la
pretesa posta in esecuzione. L’istanza va quindi respinta.
2.L’appello è accolto.
Tassa
di giustizia e indennità sseguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
Fatti
I. L’appello
è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 15 giugno 2010
del Pretore del Distretto di __________ (EF.2010.__________), sono così
riformati:
“1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 500.-- a titolo di indennità.”
Considerandi
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 500.--
a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
avv. PA 1 __________
-
avv. PA 1, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 46'000.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster