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Decisione

14.2010.59

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilità

28 luglio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 4'928.-- oltre accessori, dedotti

eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 9 giugno 2010 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 18 giugno 2010 il Pretore del Distretto di __________,

ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 21 giugno 2010 alle

ore 10.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato oltre all’esecuzione

in oggetto n. __________ (doc. C), tutte le 17 ulteriori procedure pendenti nei

suoi confronti, producendo l’estratto delle sue esecuzioni al 21 giugno 2010

(doc. D) così come 17 ricevute del 5 luglio 2010 dell’UE di __________ (doc. E

e F). L’appellante ha poi presentato un ordine di pagamento ed il dettaglio del

movimento del conto clienti, attestanti l’avvenuto bonifico di fr. 150'000.-- a

suo favore (doc. G e H).

E. Con le sue osservazioni

l’appellata conferma il pagamento a saldo dell’esecuzione in oggetto da parte

dell’appellante e la sua rinuncia al proseguimento del fallimento

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante ha

dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta 5

luglio 2010 dell’UE di __________ relativa al versamento di fr. 5'317.35 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ per cui risulta adempiuto il requisito

previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che l’appellante ha dimostrato

di avere saldato tutte le ulteriori 17 procedure pendenti nei suoi confronti. Ciò

porta a concludere che la convenuta è in grado

di far fronte ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità va ritenuta resa

verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il

fallimento di AP 1 va annullato.

2.

L’appello va accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell’appellante (art. 48 e

49.

OTLEF), mentre non si assegnano indennità, in mancanza di richiesta in tal

senso.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. L’appello

è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 18 giugno 2010 pronunciata dal Pretore del

Distretto di __________, inc. EF.2010.__________, nei confronti di AP 1, __________,

è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di AP 1.

3.

Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.

III. Intimazione:

- avv.

PA 1, __________;

- AO 1,

__________;

-

Ufficio esecuzione di __________, __________;

-

Ufficio fallimenti di __________, __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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