Lexipedia

Decisione

14.2010.60

Opposizione al sequestro. Legittimazione. Esistenza del credito. Causa del sequestro. Prestazione di garanzia

24 settembre 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti che considerano determinanti.

4. In

virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso

contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la

giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;

30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed

eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di

primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di

addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di

prova (Vogel/Spühler, op. cit.,

n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla

decisione. Per evidenti ragioni

pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni

nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio

degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).

Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in

materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

Sono così ammissibili

i due nuovi documenti (doc. 1 e 2) che la società opponente produce contestualmente

all'appello.

5. Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

Considerandi

2.

di una causa di

sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

Fra le cause di

sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame, la legge riconosce la

circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa

di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si

fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi

dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

Nel caso specifico

l'appellante contesta l'esistenza del credito a favore della sequestrante.

Esclude poi che quel credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera, donde

l'assenza della causa per la quale il sequestro è stato concesso.

Esistenza

del credito

6.

L'appellante contesta che la sequestrante

sia titolare di un credito giuridicamente valido verso di lei. Afferma che tra le parti non sarebbe stato concluso alcun contratto perché in

concreto AO 1 non avrebbe dato a AP 1 la riconferma scritta finale prevista nel

documento firmato dalle parti.

7.

Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i

fatti allegati corrispondano al vero (Piégai,

op. cit., n. 792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di

apprezzamenti divergenti. Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a

due condizioni cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons.

1.

d):

1) vi

è un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40,

cons. 3 e 5; Stoffel, op. cit.,

n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del

sequestrante, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti

unilateralmente dal sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie (CEF 13

agosto 2004 [14.04.71], cons. 1.2);

2) dall’esame degli

allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti per il

giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità

nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto

altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre

soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere

inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti

diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

8.

La sequestrante

desume la sua pretesa dal mancato acquisto di 10'000 tonnellate di rotoli

grezzi di laminati a caldo del tipo S 235 JR, in conformità con la normativa EN

10025, al prezzo originariamente pattuito in Euro 685.00 la tonnellata, poi

ridotto a Euro 672.50 la tonnellata in data 18 settembre 2008, che AP 1 si

sarebbe impegnata ad acquistare in base alla “Fattura proforma / Conferma

d’ordine rivista n. 20600521” del 3 settembre 2008, sottoscritta dalle parti. Orbene,

la necessità di riconferma scritta finale da parte di AO

1.

era effettivamente prevista nell’accordo di cui ai

doc. B, C e G. Riguardo a questo presupposto vi sono comunque sufficienti elementi

di giudizio per ritenere che la sequestrante ha ottemperato a tale suo obbligo.

Infatti nello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti, AO 1 ha sempre chiaramente espresso la propria volontà di voler fornire a AP 1 la merce acquistata (cfr.

doc. I-L, N-O, Q) e mai, dall’altra parte, la sequestrata ha eccepito la

validità dell’accordo 3/18 settembre 2008 per l’omessa conferma finale da parte

di AO 1. Di conseguenza, non vi sono motivi -a questo stadio della vertenza-

per non ritenere verosimile che l’accordo del 3/18 settembre 2008 sia

giuridicamente vincolante per le parti che lo hanno sottoscritto. Al riguardo,

quindi, l'appello è infondato e va perciò disatteso.

9.

L'appellante rimprovera alla sequestrante, senza però offrire

alcun valido argomento a sostegno della propria tesi, di non aver iniziato ad

eseguire la propria parte dell’accordo e di non aver offerto la propria

prestazione. In concreto non possono esservi dubbi circa la circostanza che AO

1.

volesse adempiere gli impegni di fornitura nei confronti di AP 1: infatti la

procedente ha acquistato da una società cinese in data 8 settembre 2008 10’000 tonnellate

di rotoli grezzi laminati a caldo aventi le qualità previste nella fattura

proforma / conferma d’ordine doc. B-C (doc. T), dandone comunicazione alla

sequestrata già il 26 settembre 2008 (doc. I-L) e poi ancora successivamente e

a più riprese (doc. N-O, Q) e chiedendo dalla stessa la consegna della lettera

di credito affinché potesse poi fornirle, in base agli accordi intercorsi, il

materiale acquistato.

La procedente ha pure

reso sufficientemente verosimile l’ampiezza del danno subito a causa del

mancato adempimento del contratto da parte dell’escussa e quindi l’ammontare

del credito da lei vantato nei confronti di quest’ultima. Producendo il

documento R, ossia lo scritto trasmessole in data 13 ottobre 2008 dal legale dell’escussa,

AO 1 ha reso verosimile che il prezzo di mercato del prodotto da fornire era a

tale data di Euro 480.00 a tonnellata. A fronte di un prezzo concordato di Euro

672.50

a tonnellata, la perdita subita assomma a Euro

192.50

per tonnellata, ossia Euro 1'925'000.-- per le 10'000 tonnellate che

dovevano essere fornite. Di conseguenza, non vi sono

motivi per non ritenere verosimile l'esistenza del credito vantato dalla

sequestrante. Al riguardo, quindi, l'appello è di nuovo destinato

all’insuccesso. A ciò si aggiunga, per il resto, che la

corrispondenza tra Euro 1'925’000.-- e fr. 2’903'477.50 trova riscontro nel

tasso di cambio applicato il 3 dicembre 2009 e che la sequestrante ha prodotto

agli atti quale doc. V.

10.

Causa

del sequestro

10.1

L’art.

271.

cpv. 1 n. 4 LEF – a differenza di quanto vale per le altre cause di

sequestro – esige che il credito del sequestro (cosiddetto “Arrestforderung”)

abbia un “legame sufficiente con la Svizzera”, rispettivamente si fondi su una

sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv.1 LEF. La

pretesa di AO 1 non si fonda tuttavia né su una sentenza né su un

riconoscimento di debito nel senso della norma citata, di modo che un sequestro

può essere concesso soltanto nella misura in cui la medesima pretesa abbia un legame

sufficiente con la Svizzera.

10.2

In

linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” ex art.

271.

cpv. 1 n. 4 LEF non dev’essere interpretata in modo restrittivo (cfr. DTF

123.

III 494; Reeb, op. cit., p.

440.

s.; Gani, Le “lien suffisant

avec la Suisse” et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur

est à l’étranger (art. 271 al. 1er ch. 4 nLP), in: SJZ 92 (1996), p. 229 s.; Pedrotti, Le séquestre international,

tesi Friborgo 2001, p. 188 s.); nell’applicazione della nuova norma occorre

nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere più restrittive

le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il

debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”), volontà che si

è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un legame

sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (cfr. Pedrotti, op. cit., p. 190 s.).

10.3

Indiscusso

è in ogni caso che non costituisce un legame sufficiente con la Svizzera il

fatto che i beni da sequestrare si trovino in questo Stato (ad es. FF 1991 III

117.

ad 208.1; Gani, op. cit., p.

230; Artho von Gunten, op. cit.,

p. 135 i.f.), anche se detenuti da una banca svizzera (DTF 123 III 495-496).

10.4

È comunemente ammessa l’esistenza di un legame sufficiente con la

Svizzera quando vi è un foro o quando applicabile è il diritto svizzero (cfr. .

Gaillard Le séquestre des biens

du débiteur domicilié à l'étranger, in: Le séquestre selon la nouvelle LP,

Zurigo 1997, n. 36-38; Patocchi/Lembo,

Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de

recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l’art. 271 al. 1er ch. 4

LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p.

397): in altri termini quando esiste un punto di collegamento

secondo il diritto internazionale privato (cfr. Stoffel, op. cit., p. 274).

In

particolare la dottrina dominante ammette che vi è un legame sufficiente con la

Svizzera quando vi si trova il luogo di esecuzione dell’obbligo o il luogo di

pagamento, in ogni caso se esso è previsto nel contratto o dalla legge

applicabile; questo vale in particolare nel caso di emissione di un accreditivo

o di una garanzia bancaria da parte di una banca con sede in Svizzera

nell’ambito di un pagamento mediante un credito documentario (cfr. Gani ,op. cit., p. 231 s. ad

IVb; Meier-Dieterle, Der

“Ausländerarrest” im revidierten SchKG – eine Checkliste, AJP 1996, p. 1422 ad

b, 4. trattino; Stoffel, Das

neue Arrestrecht, AJP 1996, 1407, col. di sinistra a.i.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit.,

n. 35 ad art. 271; Stoffel, Basler Kommentar, n. 86 ad

art. 271; Patocchi/ Lembo, op.

cit., p. 399 s. ad c; Pedrotti,

op. cit., p. 206 ss. ad 3; critico: Robert Gilliéron,

Une alerte centenaire, SJZ 1986, p. 126).

10.5

Nel

caso di specie, il contratto doc. B prevedeva che il pagamento doveva avvenire

mediante lettera di credito aperta da una banca di prim’ordine. Certo, non

viene esplicitamente indicato alcun luogo di esecuzione, visto che la banca che

deve emettere la lettera di credito non viene designata. Avendo però la

sequestrata trasmesso alla sequestrante la bozza di lettera di credito di cui

al doc. D, che quest’ultima ha accettato nei propri contenuti, non vi è dubbio

e non risulta contestato che il pagamento del prezzo delle merci ordinate

doveva essere eseguito in Svizzera e precisamente a Lugano mediante l’apertura

e la negoziazione di un credito documentario tramite __________ di Lugano. Queste

sono circostanze che creano un legame sufficiente con la Svizzera (cfr. Gani, op.

cit., p. 231). Appare pertanto verosimile l’esistenza della causa di

sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Ne discende di nuovo la

reiezione dell’appello.

Sulla

prestazione di garanzia ex art. 273 LEF

11.

In via

subordinata, nell'ipotesi di reiezione dell’opposizione, l’appellante chiede

che il sequestrante sia costretto a prestare una garanzia ex art. 273 LEF di un

importo di fr. 300'000.--.

12.

Per

l'art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del

debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il

giudice può obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di

sequestro (Piégai, op. cit., p.

308; Stoffel, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 273).

13.

La cauzione prevista dall'art. 273 LEF può essere chiesta al

sequestrante dalla parte che subisce un sequestro, rispettivamente può essere

decisa d'ufficio dal giudice il quale la ordinerà -stabilendone l'importo- in

generale al momento di decretare il sequestro (Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 273). Essa può però essere chiesta e

decisa anche in un secondo tempo, così come può essere modificata nell'importo.

Nell'ambito della decisione sulla cauzione, il giudice del sequestro deve

considerare la verosimiglianza del credito, la presenza di un motivo di

sequestro, così come l'insorgere di un danno a causa del sequestro:

quest'ultimo elemento occorre in particolare per stabilire l'importo della

cauzione e dipende sia dal credito su cui si fonda il sequestro, sia dal

significato che riveste concretamente l'oggetto sequestrato per il debitore (Stoffel, , Basler Kommentar zum SchKG,

vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 18, 21 e 22 ad art. 273). La

cauzione, rispettivamente un suo adeguamento, possono essere richieste anche

con l'opposizione prevista dall'art. 278 LEF, oppure in una procedura a sé

stante; nel nostro Cantone quest'ultima è retta dall'art. 20 LALEF, ancorché la

norma non vi faccia esplicito riferimento (CEF 15 aprile 1999 in 14.1999.11; 7 agosto 2002 in 14.2002.35). La relativa decisione emessa dal

giudice del sequestro è appellabile (CEF 29 maggio 2000 in 14.1999.83).

14.

Il

principio dell’imposizione di una garanzia dipende in modo essenziale

dal grado di convincimento del giudice in merito alla realizzazione dei

presupposti del sequestro, atteso tuttavia che l’imposizione di una garanzia

non può supplire all’assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Criblet, La problématique des sûretés

et de la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP,

Zurigo 1997, p. 80; Reeb, op.

cit., p. 467 s.). Tanto più quindi si è vicini al grado minimo di

verosimiglianza necessario per ammettere il sequestro e tanto meno si potrà

prescindere dall’imposizione di una garanzia, essendo maggiore il rischio di un

sequestro infondato – segnatamente perché il credito o la causa del sequestro

resi (solo) verosimili dall’istante potrebbe rivelarsi in seguito inesistenti,

o perché il sequestro potrebbe aver colpito beni appartenenti in realtà a terzi

– e conseguentemente maggiore l’ipotesi di un danno.

Quanto

all’ammontare della garanzia, va calcolato valutando il danno eventuale

che il sequestro determina o può determinare per il preteso debitore o per il

terzo e non invece in base all’importo del credito invocato a sostegno del

sequestro (DTF 113 III 94/104, cons. 12; 126 III 100, cons. 5c). Occorre in

particolare considerare l’ammontare del credito per cui è chiesto il sequestro

(solo nella misura in cui fissa il limite superiore dell’importo della

garanzia), la natura dei beni da sequestrare e la loro importanza per il

debitore (o il terzo), così come le spese, la durata presumibile e la

complessità dell’ipotizzabile processo di convalida nonché le spese e le

ripetibili della procedura di opposizione (cfr. DTF 113 III 100 ss.; Stoffel, op. cit., n. 9 e 21 s. ad art.

273.

LEF; Criblet, op. cit., p.

80). Da notare che le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del

sequestro, in quanto da anticipare dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1 LEF),

non vanno garantite. Visto il carattere sommario della procedura, spetta al

sequestrato rendere verosimile l’esistenza di tutti i fattori determinanti per

la fissazione della garanzia.

15.

Una

delle basi essenziali per il computo dell’importo della garanzia è quindi il

risultato del sequestro, ossia l’entità dei beni concretamente bloccati, ma non

è sufficiente (cfr. DTF 126 III 100: “si tratta in effetti di un

elemento essenziale per stabilire un eventuale danno che il sequestro come tale

può causare al debitore”, che lascia intendere che l’importo dei beni bloccati

non è l’unico elemento necessario alla determinazione di un “eventuale” danno).

Il sequestrato deve ancora rendere verosimile che il blocco dei beni

sequestrati gli abbia in concreto causato un danno effettivo. Va di regola

ritenuto che il sequestro di un conto bancario non arreca in sé pregiudizio al

sequestrato, visto che esso generalmente continua a fruttare interessi così

come prima del sequestro, a meno che si renda verosimile che la mancata

disponibilità del conto sia all’origine di una perdita effettiva (ad es. necessità

di accendere un mutuo, con il relativo carico d’interessi, o impossibilità di

tacitare crediti fruttiferi) oppure di un mancato guadagno (ad es.

impossibilità di effettuare un investimento con un rendimento superiore a

quello del conto sequestrato).

16.

La giurisprudenza federale (DTF 126 III 100,

cons. 5c) e quella di questa Camera (cfr. supra cons. 6.1), come pure la

dottrina (cfr. Cometta,

Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza

giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed

esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 168 ad 2.2.7.4, 3. paragrafo; Artho von Gunten, op. cit., p. 131 e il

rif. in nota 25 ad una sentenza zurighese), esigono che il debitore sequestrato

renda verosimile – e non provi – l’esistenza e l’entità del danno subito o

paventato. Del resto, il principio della parità delle armi impone che il

debitore sia tenuto, come il creditore, a sostanziare il diritto che vanta,

ossia a portare indizi oggettivi e concreti a conforto della sua tesi, da cui

il giudice possa ricavare l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio

si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello

stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto.

17.

Il sequestro di un conto bancario non

implica per sé un danno immediato per il sequestrato, nella misura in cui il

suo tipo di gestione non viene modificato. Orbene, visto che è fatto notorio

che i conti, pur sequestrati, continuano a fruttare interessi e che il tipo di

gestione, che può d’altronde anche essere cambiato di comune accordo tra le

parti, non viene di regola modificato dalla banca, spetta al debitore che

chiede una garanzia rendere verosimile l’esistenza di un danno, ossia una

differenza tra il reddito dei beni sequestrati e quello che sarebbe potuto

essere ottenuto se il sequestrato avesse potuto gestirli liberamente.

18.

Nel

caso concreto l’opponente non allega e non rende verosimile che il sequestro ha

dato esito positivo sull'integralità o su una parte dell'importo richiesto e

che dallo stesso essa ha subito un danno, non fornendo i necessari elementi

atti a valutare l'eventuale entità dello stesso (su tale esigenza, cfr. DTF 126

III 100). In assenza di un’esposizione concreta e dettagliata delle diverse

poste di danno con l’indicazione dei fattori di calcolo non è possibile per

questa Camera determinare l’importo della garanzia richiesta, di modo che la

relativa domanda va respinta.

19.

L’appello

è quindi respinto.

Tassa di giustizia e

indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati

gli art. 25 n. 2 lett. a, 82 cpv. 1, 271 segg. LEF; 20

cpv. 2 e 3, 22 LALEF; 14 e 22 lett. c LOG; 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L’appello

è respinto.

2.

La richiesta di prestazione di garanzia è

respinta

3.

La tassa di giustizia del presente giudizio

di fr. 3’000.--, da anticipare dall'appellante, è a carico di AP 1, la quale

rifonderà a AO 1 fr. 10’000.-- di indennità.

.

4.

Intimazione

- __________.

PA 2, __________;

- __________.

PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza è di fr. 2’903'477.50 (art. 11 lett. a CPC),

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster