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Decisione

14.2010.61

Rigetto provvisorio. Contratto di leasing. Solidarietà

16 settembre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 15/16 febbraio 2010 dell’UEF di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 24'181.65 oltre interessi al 5% dall’11 febbraio 2010,

indicando quale titolo di credito: “Solidale: S__________ A__________ S__________

AG, __________, __________ /credito contratto leasing del __________ NO __________”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il

rigetto provvisorio.

B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di leasing

stipulato il 28 marzo 2008 dall’istante, quale società di leasing, con la S__________

A__________ S__________ AG quale “assuntore del leasing”, controfirmato da AP 1

quale “debitore solidale”, avente quale oggetto un’autovettura M__________ __________

__________ __________. La durata del contratto è stata pattuita in 60 mesi. La

prima rata di pagamento del leasing è stata fissata in fr. 3'100.-- e le

ulteriori 59 in fr. 1'422.45 (doc. A). La procedente ha prodotto un estratto

conto del 30 marzo 2010, da cui risultano i pagamenti effettuati e lo scoperto

(doc. B). Con l’esecuzione in oggetto l’istante pretende il pagamento delle

rate scadute, inclusi gli interessi di mora e le spese di sollecito, ammontanti

a complessivamente fr. 24'181.65.

C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto di non essere

parte del contratto di leasing non avendo ricevuto il credito. Per essere

debitore solidale avrebbe dovuto fungere da assuntore del leasing, il che non è

avvenuto. Assuntrice del leasing è stata unicamente la S__________ A__________

S__________ AG, alla quale è stato consegnato l’oggetto del leasing. Il

convenuto ha rilevato che la sua posizione è quella di garante del pagamento

delle rate mediante fideiussione, nel caso l’assuntrice non avesse fatto fronte

ai suoi impegni. Ciò sarebbe confermato dall’estratto conto di cui al doc. B

trasmesso dall’istante unicamente all’assuntrice S__________ A__________ S__________

AG. L’escusso ha poi soggiunto che la dichiarazione di fideiussione richiede

l’atto pubblico, che non risulta essere stata ossequiata, per cui il contratto

in oggetto è nullo per vizio di forma.

D. Con sentenza 16 giugno 2010 il Pretore del Distretto di __________

ha accolto l’istanza, ritenendo che il convenuto, con cognizione, si è

espressamente definito debitore solidale, per cui ha deciso che non vi era

ragione per scostarsi dal tenore del contratto. Infatti chiunque può dichiararsi

debitore solidale indipendentemente dall’essere parte in un contratto e dal

fatto di godere di prestazioni e/o benefici da tale contratto. In sede pretorile

è poi stato deciso che il conteggio delle rate scoperte, risultante da un

estratto conto bancario, in cui sono stati registrati i movimenti di pagamento,

è stato contestato solo genericamente, per cui l’istanza è stata integralmente

accolta.

E. Contro la sentenza pretorile

si aggrava tempestivamente l’escusso sostenendo di avere partecipato alla

stipulazione del contratto di leasing unicamente quale garante, non essendo

egli parte del contratto, non avendone alcun interesse personale e diretto e

non avendo egli ricevuto alcuna prestazione. La sua unica funzione era quella

di garantire i pagamenti delle rate da parte dell’assuntrice del leasing, la S__________

A__________ S__________ AG, alla quale è stato concesso il mutuo. Ciò si evince

dall’estratto conto inviato solo a quest’ultima. Secondo l’appellante occorre

indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché

attenersi alla denominazione indicata nel contratto. Egli era iscritto al

Registro di commercio in qualità di amministratore (non unico) della S__________

A__________ S__________ AG soltanto fiduciariamente ed eseguiva quanto gli

veniva ordinato. Non è mai stato azionista della società. La sua posizione è

pertanto quella di fideiussore solidale. Nel caso di specie la fideiussione

solidale va tuttavia ritenuta nulla non risultando ossequiata la forma

prescritta dell’atto pubblico.

Considerato

Considerandi

1.

Se il credito si fonda su un

riconoscimento di debito contratto mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv.

1.

LEF). La nozione di riconoscimento di debito, non definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo

rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (Cometta, Il rigetto

provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in : Rep. 1989

pagg. 338 CO riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio

riconosci- mento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di

specie.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e

il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,

op. cit. pag. 331).

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev’essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag.

3).

La

documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici)

deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di

dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in

esecuzione: un’indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di

cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. pag. 339).

Per

l’art. 143 cpv. 1 CO vi è solidarietà tra più debitori quando essi dichiarano

di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento

dell’intera obbligazione. In questo caso la solidarietà deve essere provata dal

creditore non essendovi una presunzione legale della sua esistenza: è comunque

sufficiente che la volontà di impegnarsi risulti dall’atto stipulato oppure in

modo inequivocabile dalle circostanze. Il rapporto di solidarietà convenzionale

è reputato realizzato quando vi è stata produzione del contratto di mutuo a

favore di un terzo recante la chiara ed univoca attestazione dell’escusso di

assumersi solidalmente l’impegno contrattuale della parte mutuataria (Cometta,

op. cit. pag. 340/341).

Per

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4;

Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol.

I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, vol. I, 1998, n. 87 segg. ad art. 82; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

Nel caso

di specie l’istante ha prodotto il contratto stipulato con l’assuntrice del

leasing, la S__________ A__________ S__________ AG, sul quale il convenuto è

indicato quale debitore solidale. In calce al contratto AP 1 ha apposto la sua firma per la società assuntrice, del cui Consiglio di amministrazione egli faceva

parte, e per sé stesso (doc. A). La predetta indicazione che definisce

l’appellante debitore solidale appare chiara ed univoca e non necessita di

alcuna interpretazione. In qualità di debitore solidale l’appellante si è pertanto

assunto solidalmente l’impegno contrattuale della S__________ A__________ S__________

AG nei confronti dell’istante, ossia il pagamento delle rate leasing fissate in

una rata di fr. 3'100.-- e ulteriori 59 rate di fr. 1'422.45 ciascuna. A questo

proposito va osservato che il convenuto non può essere definita persona non

cognita del mondo commerciale, essendo egli stato iscritto a Registro di

commercio in qualità di amministratore con firma individuale per una società

operante nell’ambito della consulenza commerciale e aziendale, della revisione,

nonché dell’esecuzione di affari finanziari e fiduciari, della consulenza in

materia tributaria e dell’amministrazione nel settore finanziario e

amministrativo. Quale parte integrante del contratto di leasing risulta inoltre

agli atti il calcolo del minimo di esistenza di S__________ V__________, in cui

egli è chiaramente indicato quale debitore solidale. Va poi osservato che non è

dato sapere a chi è stato consegnato effettivamente l’oggetto del leasing.

Interessante risulta il fatto che la fornitrice dell’autovettura è una società

con sede in Ticino e che la ricevuta è stata firmata dallo stesso AP 1. Appare

inoltre corretto che l’estratto conto relativo al pagamento delle rate sia

stato inviato all’assuntrice del leasing. Le precedendi considerazioni portano

a concludere, nell’ambito del limitato potere di cognizione del giudice del

rigetto, che il contratto di leasing doc. A costituisce valido riconoscimento

di debito ai sensi dell’art. 82 LEF per l’importo posto in esecuzione, considerato

che, come correttamente ritenuto in prima sede, l’appellante si è limitato a

contestare globalmente l’importo rivendicato dall’istante, senza dimostrare la

pretesa inesattezza del conteggio, che d’altronde giunge ad un importo più

elevato di quello posto in esecuzione. La sentenza pretorile va pertanto

confermata.

2.

L’appello è respinto.

La tassa

di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in

mancanza di richiesta in tal senso, la parte appellata non avendo presentato

osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1.

L’appello è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata da AP 1, resta a suo carico.

Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione: - avv. PA 1, __________

-

AO 1, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24'181.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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