14.2010.61
Rigetto provvisorio. Contratto di leasing. Solidarietà
16 settembre 2010Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2010.61
Data decisione, Autorità:
16.09.2010, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Contratto di leasing. Solidarietà
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 143 cpv. 1 CO
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2010.61
Lugano
16 settembre
2010
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 9 aprile 2010 da
AO 1
contro
AP 1
patrocinato dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/16 febbraio 2010
dell’UEF di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________
con sentenza 16 giugno 2010 (EF.2010.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza è
respinta in via provvisoria l’opposizione interposta da AP 1, __________, al
precetto esecutivo n. 261649 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________,
__________, notificato il 16 febbraio 2010.
2. La tassa di giustizia globale di fr. 300.--, da anticipare
dall’istante, è posta a carico di AP 1, __________, il quale rifonderà alla
controparte fr. 100.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
2 luglio 2010 postula la reiezione dell’istanza, protestate
spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 15/16 febbraio 2010 dell’UEF di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 24'181.65 oltre interessi al 5% dall’11 febbraio 2010,
indicando quale titolo di credito: “Solidale: S__________ A__________ S__________
AG, __________, __________ /credito contratto leasing del __________ NO __________”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di leasing
stipulato il 28 marzo 2008 dall’istante, quale società di leasing, con la S__________
A__________ S__________ AG quale “assuntore del leasing”, controfirmato da AP 1
quale “debitore solidale”, avente quale oggetto un’autovettura M__________ __________
__________ __________. La durata del contratto è stata pattuita in 60 mesi. La
prima rata di pagamento del leasing è stata fissata in fr. 3'100.-- e le
ulteriori 59 in fr. 1'422.45 (doc. A). La procedente ha prodotto un estratto
conto del 30 marzo 2010, da cui risultano i pagamenti effettuati e lo scoperto
(doc. B). Con l’esecuzione in oggetto l’istante pretende il pagamento delle
rate scadute, inclusi gli interessi di mora e le spese di sollecito, ammontanti
a complessivamente fr. 24'181.65.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto di non essere
parte del contratto di leasing non avendo ricevuto il credito. Per essere
debitore solidale avrebbe dovuto fungere da assuntore del leasing, il che non è
avvenuto. Assuntrice del leasing è stata unicamente la S__________ A__________
S__________ AG, alla quale è stato consegnato l’oggetto del leasing. Il
convenuto ha rilevato che la sua posizione è quella di garante del pagamento
delle rate mediante fideiussione, nel caso l’assuntrice non avesse fatto fronte
ai suoi impegni. Ciò sarebbe confermato dall’estratto conto di cui al doc. B
trasmesso dall’istante unicamente all’assuntrice S__________ A__________ S__________
AG. L’escusso ha poi soggiunto che la dichiarazione di fideiussione richiede
l’atto pubblico, che non risulta essere stata ossequiata, per cui il contratto
in oggetto è nullo per vizio di forma.
D. Con sentenza 16 giugno 2010 il Pretore del Distretto di __________
ha accolto l’istanza, ritenendo che il convenuto, con cognizione, si è
espressamente definito debitore solidale, per cui ha deciso che non vi era
ragione per scostarsi dal tenore del contratto. Infatti chiunque può dichiararsi
debitore solidale indipendentemente dall’essere parte in un contratto e dal
fatto di godere di prestazioni e/o benefici da tale contratto. In sede pretorile
è poi stato deciso che il conteggio delle rate scoperte, risultante da un
estratto conto bancario, in cui sono stati registrati i movimenti di pagamento,
è stato contestato solo genericamente, per cui l’istanza è stata integralmente
accolta.
E. Contro la sentenza pretorile
si aggrava tempestivamente l’escusso sostenendo di avere partecipato alla
stipulazione del contratto di leasing unicamente quale garante, non essendo
egli parte del contratto, non avendone alcun interesse personale e diretto e
non avendo egli ricevuto alcuna prestazione. La sua unica funzione era quella
di garantire i pagamenti delle rate da parte dell’assuntrice del leasing, la S__________
A__________ S__________ AG, alla quale è stato concesso il mutuo. Ciò si evince
dall’estratto conto inviato solo a quest’ultima. Secondo l’appellante occorre
indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché
attenersi alla denominazione indicata nel contratto. Egli era iscritto al
Registro di commercio in qualità di amministratore (non unico) della S__________
A__________ S__________ AG soltanto fiduciariamente ed eseguiva quanto gli
veniva ordinato. Non è mai stato azionista della società. La sua posizione è
pertanto quella di fideiussore solidale. Nel caso di specie la fideiussione
solidale va tuttavia ritenuta nulla non risultando ossequiata la forma
prescritta dell’atto pubblico.
Considerato
Considerandi
1.
Se il credito si fonda su un
riconoscimento di debito contratto mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv.
1.
LEF). La nozione di riconoscimento di debito, non definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli
elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in : Rep. 1989
pagg. 338 CO riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio
riconosci- mento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di
specie.
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e
il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,
op. cit. pag. 331).
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa
dev’essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag.
3).
La
documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici)
deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di
dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in
esecuzione: un’indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di
cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. pag. 339).
Per
l’art. 143 cpv. 1 CO vi è solidarietà tra più debitori quando essi dichiarano
di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento
dell’intera obbligazione. In questo caso la solidarietà deve essere provata dal
creditore non essendovi una presunzione legale della sua esistenza: è comunque
sufficiente che la volontà di impegnarsi risulti dall’atto stipulato oppure in
modo inequivocabile dalle circostanze. Il rapporto di solidarietà convenzionale
è reputato realizzato quando vi è stata produzione del contratto di mutuo a
favore di un terzo recante la chiara ed univoca attestazione dell’escusso di
assumersi solidalmente l’impegno contrattuale della parte mutuataria (Cometta,
op. cit. pag. 340/341).
Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4;
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol.
I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, vol. I, 1998, n. 87 segg. ad art. 82; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
Nel caso
di specie l’istante ha prodotto il contratto stipulato con l’assuntrice del
leasing, la S__________ A__________ S__________ AG, sul quale il convenuto è
indicato quale debitore solidale. In calce al contratto AP 1 ha apposto la sua firma per la società assuntrice, del cui Consiglio di amministrazione egli faceva
parte, e per sé stesso (doc. A). La predetta indicazione che definisce
l’appellante debitore solidale appare chiara ed univoca e non necessita di
alcuna interpretazione. In qualità di debitore solidale l’appellante si è pertanto
assunto solidalmente l’impegno contrattuale della S__________ A__________ S__________
AG nei confronti dell’istante, ossia il pagamento delle rate leasing fissate in
una rata di fr. 3'100.-- e ulteriori 59 rate di fr. 1'422.45 ciascuna. A questo
proposito va osservato che il convenuto non può essere definita persona non
cognita del mondo commerciale, essendo egli stato iscritto a Registro di
commercio in qualità di amministratore con firma individuale per una società
operante nell’ambito della consulenza commerciale e aziendale, della revisione,
nonché dell’esecuzione di affari finanziari e fiduciari, della consulenza in
materia tributaria e dell’amministrazione nel settore finanziario e
amministrativo. Quale parte integrante del contratto di leasing risulta inoltre
agli atti il calcolo del minimo di esistenza di S__________ V__________, in cui
egli è chiaramente indicato quale debitore solidale. Va poi osservato che non è
dato sapere a chi è stato consegnato effettivamente l’oggetto del leasing.
Interessante risulta il fatto che la fornitrice dell’autovettura è una società
con sede in Ticino e che la ricevuta è stata firmata dallo stesso AP 1. Appare
inoltre corretto che l’estratto conto relativo al pagamento delle rate sia
stato inviato all’assuntrice del leasing. Le precedendi considerazioni portano
a concludere, nell’ambito del limitato potere di cognizione del giudice del
rigetto, che il contratto di leasing doc. A costituisce valido riconoscimento
di debito ai sensi dell’art. 82 LEF per l’importo posto in esecuzione, considerato
che, come correttamente ritenuto in prima sede, l’appellante si è limitato a
contestare globalmente l’importo rivendicato dall’istante, senza dimostrare la
pretesa inesattezza del conteggio, che d’altronde giunge ad un importo più
elevato di quello posto in esecuzione. La sentenza pretorile va pertanto
confermata.
2.
L’appello è respinto.
La tassa
di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di richiesta in tal senso, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1.
L’appello è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata da AP 1, resta a suo carico.
Non si assegnano indennità.
3.
Intimazione: - avv. PA 1, __________
-
AO 1, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24'181.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster