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Decisione

14.2010.62

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilitâ

17 agosto 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 4'499.-- oltre accessori, dedotti

eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 23 giugno 2010 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 2 luglio 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________,

ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 5 luglio 2010 alle

ore 10.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in

oggetto, producendo una ricevuta del 13 luglio 2010 dell’UE di __________ relativa

al pagamento di fr. 5'438.20 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa

dalla creditrice (doc. 3). L’appellante sostiene poi di avere pagato

all’istante pure l’anticipo spese per la procedura di fallimento (doc. 4).

Questi versamenti dimostrerebbero la sua capacità di far fronte ai suoi

impegni.

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante ha

dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta del 13

luglio 2010 dell’UE di __________ relativa al versamento di fr. 5'438.20 a saldo dell’esecuzione in oggetto, per cui risulta adempiuto il requisito previsto all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle

esecuzioni dell’UE di __________ al 9 luglio 2010 risulta che nei confronti

dell’appellante sono pendenti 61 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 276'172.75.

Determinante

è

che nell’anno in corso per 8 esecuzioni è stata emessa la comminatoria di

fallimento. Inoltre nel periodo dal 21 dicembre 2009 al 22 luglio 2010 sono

stati emessi a carico di AP 1 37 atti di carenza di beni per un importo

complessivo di fr. 134'793.20. Ciò porta a concludere che l’appellante non

dispone della liquidità necessaria a far fronte ai suoi debiti. Decisivo è che

l’appellante renda verosimile, nel termine d’appello, di disporre di mezzi

liquidi oggettivamente sufficienti non solo per pagare la pretesa oggetto dell’esecuzione

in esame, ma anche le ulteriori procedure esecutive, i cui debiti sono ormai

accertati.

I

precedenti considerandi portano a concludere che l’appellante non ha reso

sufficientemente verosimile la sua solvibilità. Il fallimento di AP 1 non può

quindi essere annullato.

2.

L’appello va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 48 e 49 OTLEF), mentre

non si assegnano indennità la controparte non avendo presentato osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1 __________, a far tempo da

giovedì

19 agosto 2010 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.

3. Intimazione:

- AP

1, __________ - AO 1, __________;

-

Ufficio esecuzione di __________, __________;

- Ufficio

fallimenti di __________, __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto

di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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