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Decisione

14.2010.64

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Nota d'onorario intestata a due società firmata da una persona fisica. Reiezione dell'istanza in assenza di un impegno personale del firmatario

25 agosto 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n.__________ del 16/18 settembre 2009 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano

gli avvocati __________, __________ e __________ F__________ hanno escusso AO 1

per l’incasso della somma di fr. 50'000.- oltre interessi e spese esecutive,

indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito ex art. 82 LEF,

riconoscimento della nota professionale dei creditori di data 26.06.2008 e per

l’importo rimasto ad oggi impagato.” Interposta tempestiva opposizione

dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio con istanza

23 febbraio 2010, fondata sulla parcella legale da loro emessa in data 25

giugno 2008 per complessivi fr. 98'152.95 nei confronti di S__________ __________,

__________ e S__________ __________, __________, “c.a sig. AO 1”, in calce alla quale è stata apposta la dicitura: “proposition de payment – 1/3 en septembre

2008 après nouvel proposition pour le balance”, seguita da una firma che

secondo gli istanti sarebbe stata apposta dall’escusso in data 22 agosto 2008

(doc. E). All’istanza i procedenti hanno altresì allegato gli estratti del

registro di commercio relativi alle due citate società (doc. C e D),

l’attestazione del controllo abitanti della città di Lugano relativa al

domicilio del convenuto (doc. F) e lo scritto 22 settembre con il quale essi

hanno sollecitato il convenuto a volere indicare in termini vincolanti le proprie

intenzioni una volta preso atto dell’opposizione che questi aveva interposto al

precetto esecutivo fattogli intimare.

Nell’istanza

i procedenti hanno sostenuto di avere professionalmente rappresentato S__________

__________, __________ (doc. C) e S__________ __________, __________ (doc. D),

società presso le quali il convenuto figura quale membro del consiglio di

amministrazione con potere di firma collettiva a due (doc. C), rispettivamente

quale socio (associé) senza diritto di firma (doc.D) e, più precisamente, di

avere prestato a favore delle due società una serie di molto importanti e

complesse consulen- ze legali connesse all’edificazione a __________ di un

importante centro commerciale. A intervenuta esecuzione del mandato, gli

istanti hanno emanato all’indirizzo delle due società, sempre alla c.a. di AO 1,

la loro nota professionale 26 giugno 2008 (doc. E); nota che, hanno rilevato

gli istanti, non solo non è mai stata contestata, ma è anche stata

esplicitamente riconosciuta, se non dalle menzionate società, dall’escusso,

dato che questi, in effetti, il 22 agosto 2008 vi apponeva la propria firma in

segno di accettazione. Tale esplicito riconosci- mento, sempre secondo gli

istanti, non ha però portato a nessuna reazione da parte del convenuto, tanto

meno da parte delle società in rassegna, per cui si è resa necessaria la

promozione nei confronti di AO 1 di una procedura esecutiva per fr. 50'000.-,

alla quale il debitore ha, come visto, sollevato opposizione (doc. G). Da qui

la presente istanza di rigetto dell’opposizione, la firma individuale del

convenuto apposta il 22 agosto 2008 sulla parcella legale 26 (recte: 25) giugno

2008 costituendo chiaro riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

B. All’udienza

di contradditorio dell’8 luglio 2010, alla quale il convenuto non è comparso (a

suo dire per motivi di salute; v. fax 8 luglio 2010, act. III), gli istanti si

sono confermati nella loro domanda sulla scorta della documentazione già

versata agli atti.

C. Con

sentenza dell’8 luglio 2010, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta dagli istanti, segnatamente il

doc. E - ove figura una firma peraltro illeggibile - non costituisce valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF in difetto di identità tra

le debitrici (S__________ __________, __________ e S__________ __________)

menzionate sul titolo di credito con il debitore escusso, dato che dallo stesso

doc. E non è possibile in alcun modo desumere che il sottoscrittore dello

stesso abbia inteso farlo a titolo personale

D. Contro

la sentenza pretorile si aggravano tempestivamente gli istanti, sostenendo che,

contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, in data 22 agosto 2008

l’escusso ha riconosciuto a titolo personale l’importo di cui alla parcella

legale in rassegna, apponendo la propria firma sulla stessa e formulando pure

una proposta di pagamento per quanto scoperto. Del resto, asseverano gli

appellanti, il convenuto nemmeno si è presentato all’udienza di discussione,

omettendo pertanto di contestare le, peraltro, corrette tesi degli istanti.

Ciononstante, con laconica e carente motivazione, il giudice ha respinto

l’istanza, ravvisando – a torto – la carenza dell’adempimento delle cosiddette

“tre identità”. Giacché decisivo è che il convenuto ha sottoscritto e

riconosciuto a titolo personale la parcella legale di cui al doc. E,

impegnandosi perciò personalmente a procedere al saldo delle spettanze dello

studio legale da lui incaricato e da lui personalmente contattato. Il

convenuto, proseguono gli appellanti, si era addirittura obbligato a rispettare

precisi termini di pagamento (1/3 entro settembre 2008); termini che purtroppo

sono stati ignorati. Quanto all’argomenta- zione del primo giudice, secondo cui

non è possibile desumere che il sottoscrittore del doc. E abbia inteso farlo a

titolo personale, essa – obiettano gli istanti – è del tutto insostenibile: in

primo luogo perché l’escusso, non presentandosi all’udienza di discussione, non

ha sostenuto il contrario, ossia non ha preteso di averlo firmato in

rappresentanza di terzi, per cui egli si è preclusa la possibilità di

contestare le allegazioni avversarie; in secondo luogo perché egli non aveva

nessuna facoltà di rappresentare e, quindi, di vincolare le due società, ove si

consideri che beneficiava solo di una semplice firma collettiva a due per

quanto attiene alla società anonima, mentre nemmeno poteva in alcun modo

validamente obbligare l’altra, ossia la società a garanzia limitata. Non si

vede perciò, sempre a mente degli appellanti, come il Pretore abbia potuto

ritenere che il convenuto avesse riconosciuto il debito in rappresentanza delle

due società.

E. Chiamato

a esprimersi sull’appello, con scritto del 10 agosto 2010 il convenuto ha

comunicato di non avere nulla a che fare, a titolo personale, con la

fattispecie in esame, trattandosi invece di una questione tra S__________ __________

e gli istanti nella loro veste di consulenti per la creazione del contratto

finale con il gruppo olandese.

Considerandi

In diritto:

1.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è

definito dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una

somma di denaro determinata o facilmente determina- bile. Il riconoscimento di

debito può esser dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottrattati a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cometta,

il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: rep. 1989 pag. 338 con riferimenti).

Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di

debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.

Il giudice del

rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di

debito e se vi è identità fra creditore, il debitore e il credito indicati nel

precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito di

cui di documenti prodotti (cometta,

op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documen- ti,

l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro

dell’esecuzione (CEF, sentenza del 19 giugno 2006, inc. n. 14.2005. 149,

consid. 5 con rinvio).

Per

giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al

verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il

rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto

adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione

di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione dev’essere

respinta (cometta, op. cit. pag.

338).

2.

Contrariamente

a quanto sostenuto dagli appellanti, nella dicitura e nella firma apposte

dall’escusso (e non da altra persona, circostanza peraltro mai pretesa

dall’interessato) in calce alla nota di onorario degli istanti (doc. E), non è

ravvisabile un suo riconoscimento personale di debito, ossia un impegno proprio

a saldare le prestazioni fornite dagli istanti. Che il convenuto si sia spinto

sino a tanto, ossia a prestarsi personalmente ad obbligarsi nei confronti degli

istanti è infatti del tutto inverosimile, ove si consideri anzitutto che la

parcella legale in rassegna è stata intestata a S__________ __________ e a S__________

__________, ovvero alle società, che per stessa ammissione degli istanti, hanno

beneficiato della loro importante e complessa consulenza legale connessa con

l’edificazione, a __________, di una importante centro commerciale (istanza di

rigetto dell’opposizione, pag. 2), il che fa ritenere che gli stessi istanti

abbiano agito quali mandatari delle citate società e non del convenuto. La

stessa parcella legale (doc. E) si diparte del resto da questo scenario,

indicando come parti nella pratica S__________ __________ e S__________ __________

con riferimento all’”agreement gennaio 2008 ed escrow agreement”, senza

coinvolgere in alcun modo il convenuto. Che questi abbia personalmente

conferito mandato agli istanti diventandone loro debitore è a sua volta una

mera asserzione di parte, non confortata da nessun riscontro (ad esempio dalla

procura che gli studi legali sono soliti far firmari ai mandanti e che essi non

hanno prodotto). A giusta ragione il primo giudice ha perciò ritenuto, in

assenza di riscontri in senso contrario, che dalla dicitura in calce al doc. E

non è in alcun modo possibile desumere che il sottoscrittore, ovvero l’escusso,

abbia inteso farlo a titolo personale. Molto più verosimile è che egli lo abbia

fatto per conto delle società beneficiarie delle prestazioni degli istanti,

ossia delle vere debitrici della parcella legale. Se egli ne avesse avuto

facoltà, non ha ragione di essere qui vagliato, compito del giudice del rigetto

e dell’autorità di appello essendo quello di stabilire se sottoscrivendo la

dicitura in calce al doc. E il convenuto abbia inteso obbligarsi personalmente

e incondizionatamente nei confronti degli istanti; quesito al quale bisogna

ancora una volta rispondere negativamente, a prescindere dal fatto che il

convenuto non si sia presentato all’udienza di discussione. La sua assenza non

esimeva infatti il giudice del rigetto dal verificare d’ufficio se la

documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e si vi è

identità tra le società debitrici menzionate sul titolo di credito con il

debitore escusso. L’appello, fondato con ogni evidenza su motivi di

opportunità, non può perciò che essere disatteso su questo punto. Del resto,

così come proposta l’istanza suscita non pochi interrogativi nella misura in

cui di fronte a un preteso riconoscimento di debito della parcella legale per

fr. 98'152.95 (doc. E, ove non figura alcun acconto versato sulla medesima) l’istante

ha proceduto nei confronti del convenuto soltanto per fr. 50'000.-, somma che

costituirebbe la parte del credito rimasto impagato (v. precetto esecutivo). Vi

è perciò da supporre che parte del debito sia stata nel frattempo soluta; da

chi non è però dato da sapere; sicuramente non da parte del convenuto a titolo

personale, altrimenti gli stanti lo avrebbero certamente sottolineato,

considerando tale circostanza quale prova del nove sul fatto che l’escusso ha

inteso impegnarsi personalmente nei loro confronti sottoscrivendo la dicitura

in calce al doc E.

3.

Del

resto, l’istanza andrebbe comunque respinta anche prescindendo dalle

considerazioni di cui sopra. Giacché la “proposition de payment” limitatamente

a 1/3 entro settembre 2008 della parcella legale non parrebbe essere stata

rilasciata incondizionatamente, ma “aprés nouvel proposition pour balance”. Sennonché

l’istanza di rigetto sorvola tale aspetto (cosa significa tale dicitura?), che

rimane perciò tuttora un arcano, tale da giustificare già per questo motivo la

reiezione dell’istanza.

4.

L’appello

va pertanto disatteso. La tassa di giustizia segue la soccombenza degli

appellanti (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF). Al convenuto, che si è limitato a

un breve scritto, peraltro redatto in lingua francese, anziché in lingua

italiana come prescritto dall’art. 21 cpv. 1 LALEF, in cui ha l’altro semplicemente

invocato la sua estraneità alla fattispecie in esame senza confrontarsi con le

argomentazioni sollevate nell’appello, non può essere riconosciuta alcuna

indennità, del resto nemmeno richiesta, ex art. 61 cpv. 2 OTLEF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia.

1. L’appello

è respinto.

2. la tassa di

giustizia di fr. 450.-, già anticipata dagli appellanti, è posta a loro carico.

3. Intimazione

a.

- __________)

- __________

- Comunicazione

alla __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente

La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

50’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale , 1000, Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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