14.2010.64
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Nota d'onorario intestata a due società firmata da una persona fisica. Reiezione dell'istanza in assenza di un impegno personale del firmatario
25 agosto 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2010.64
Data decisione, Autorità:
25.08.2010, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Nota d'onorario intestata a due società firmata da una persona fisica. Reiezione dell'istanza in assenza di un impegno personale del firmatario
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2010.64
Lugano
25 agosto 2010
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria
appellabile dipendente da istanza 23 febbraio 2010 presentata da
AP 1
AP 2
AP 3
tutti patrocinati dall’ PA 1
contro
AO 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da AO 1 al precetto esecutivo n.__________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano notificato in data 18 settembre 2009 per
il pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi e spese esecutive;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 luglio 2010 (EF.2010.640) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in Fr.
300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.
3. omissis
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dagli istanti, che con atto di appello del 19 luglio 2010 chiedono
l’accoglimento dell’istanza, protestate di spese e ripetibili per entrambe le
sedi;
preso atto che con scritto del 10 agosto
2010 il convenuto ha comunicato a questa Camera di non ritenersi debitore, a
titolo personale, nei confronti degli istanti;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n.__________ del 16/18 settembre 2009 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
gli avvocati __________, __________ e __________ F__________ hanno escusso AO 1
per l’incasso della somma di fr. 50'000.- oltre interessi e spese esecutive,
indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito ex art. 82 LEF,
riconoscimento della nota professionale dei creditori di data 26.06.2008 e per
l’importo rimasto ad oggi impagato.” Interposta tempestiva opposizione
dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio con istanza
23 febbraio 2010, fondata sulla parcella legale da loro emessa in data 25
giugno 2008 per complessivi fr. 98'152.95 nei confronti di S__________ __________,
__________ e S__________ __________, __________, “c.a sig. AO 1”, in calce alla quale è stata apposta la dicitura: “proposition de payment – 1/3 en septembre
2008 après nouvel proposition pour le balance”, seguita da una firma che
secondo gli istanti sarebbe stata apposta dall’escusso in data 22 agosto 2008
(doc. E). All’istanza i procedenti hanno altresì allegato gli estratti del
registro di commercio relativi alle due citate società (doc. C e D),
l’attestazione del controllo abitanti della città di Lugano relativa al
domicilio del convenuto (doc. F) e lo scritto 22 settembre con il quale essi
hanno sollecitato il convenuto a volere indicare in termini vincolanti le proprie
intenzioni una volta preso atto dell’opposizione che questi aveva interposto al
precetto esecutivo fattogli intimare.
Nell’istanza
i procedenti hanno sostenuto di avere professionalmente rappresentato S__________
__________, __________ (doc. C) e S__________ __________, __________ (doc. D),
società presso le quali il convenuto figura quale membro del consiglio di
amministrazione con potere di firma collettiva a due (doc. C), rispettivamente
quale socio (associé) senza diritto di firma (doc.D) e, più precisamente, di
avere prestato a favore delle due società una serie di molto importanti e
complesse consulen- ze legali connesse all’edificazione a __________ di un
importante centro commerciale. A intervenuta esecuzione del mandato, gli
istanti hanno emanato all’indirizzo delle due società, sempre alla c.a. di AO 1,
la loro nota professionale 26 giugno 2008 (doc. E); nota che, hanno rilevato
gli istanti, non solo non è mai stata contestata, ma è anche stata
esplicitamente riconosciuta, se non dalle menzionate società, dall’escusso,
dato che questi, in effetti, il 22 agosto 2008 vi apponeva la propria firma in
segno di accettazione. Tale esplicito riconosci- mento, sempre secondo gli
istanti, non ha però portato a nessuna reazione da parte del convenuto, tanto
meno da parte delle società in rassegna, per cui si è resa necessaria la
promozione nei confronti di AO 1 di una procedura esecutiva per fr. 50'000.-,
alla quale il debitore ha, come visto, sollevato opposizione (doc. G). Da qui
la presente istanza di rigetto dell’opposizione, la firma individuale del
convenuto apposta il 22 agosto 2008 sulla parcella legale 26 (recte: 25) giugno
2008 costituendo chiaro riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
B. All’udienza
di contradditorio dell’8 luglio 2010, alla quale il convenuto non è comparso (a
suo dire per motivi di salute; v. fax 8 luglio 2010, act. III), gli istanti si
sono confermati nella loro domanda sulla scorta della documentazione già
versata agli atti.
C. Con
sentenza dell’8 luglio 2010, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta dagli istanti, segnatamente il
doc. E - ove figura una firma peraltro illeggibile - non costituisce valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF in difetto di identità tra
le debitrici (S__________ __________, __________ e S__________ __________)
menzionate sul titolo di credito con il debitore escusso, dato che dallo stesso
doc. E non è possibile in alcun modo desumere che il sottoscrittore dello
stesso abbia inteso farlo a titolo personale
D. Contro
la sentenza pretorile si aggravano tempestivamente gli istanti, sostenendo che,
contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, in data 22 agosto 2008
l’escusso ha riconosciuto a titolo personale l’importo di cui alla parcella
legale in rassegna, apponendo la propria firma sulla stessa e formulando pure
una proposta di pagamento per quanto scoperto. Del resto, asseverano gli
appellanti, il convenuto nemmeno si è presentato all’udienza di discussione,
omettendo pertanto di contestare le, peraltro, corrette tesi degli istanti.
Ciononstante, con laconica e carente motivazione, il giudice ha respinto
l’istanza, ravvisando – a torto – la carenza dell’adempimento delle cosiddette
“tre identità”. Giacché decisivo è che il convenuto ha sottoscritto e
riconosciuto a titolo personale la parcella legale di cui al doc. E,
impegnandosi perciò personalmente a procedere al saldo delle spettanze dello
studio legale da lui incaricato e da lui personalmente contattato. Il
convenuto, proseguono gli appellanti, si era addirittura obbligato a rispettare
precisi termini di pagamento (1/3 entro settembre 2008); termini che purtroppo
sono stati ignorati. Quanto all’argomenta- zione del primo giudice, secondo cui
non è possibile desumere che il sottoscrittore del doc. E abbia inteso farlo a
titolo personale, essa – obiettano gli istanti – è del tutto insostenibile: in
primo luogo perché l’escusso, non presentandosi all’udienza di discussione, non
ha sostenuto il contrario, ossia non ha preteso di averlo firmato in
rappresentanza di terzi, per cui egli si è preclusa la possibilità di
contestare le allegazioni avversarie; in secondo luogo perché egli non aveva
nessuna facoltà di rappresentare e, quindi, di vincolare le due società, ove si
consideri che beneficiava solo di una semplice firma collettiva a due per
quanto attiene alla società anonima, mentre nemmeno poteva in alcun modo
validamente obbligare l’altra, ossia la società a garanzia limitata. Non si
vede perciò, sempre a mente degli appellanti, come il Pretore abbia potuto
ritenere che il convenuto avesse riconosciuto il debito in rappresentanza delle
due società.
E. Chiamato
a esprimersi sull’appello, con scritto del 10 agosto 2010 il convenuto ha
comunicato di non avere nulla a che fare, a titolo personale, con la
fattispecie in esame, trattandosi invece di una questione tra S__________ __________
e gli istanti nella loro veste di consulenti per la creazione del contratto
finale con il gruppo olandese.
Considerandi
In diritto:
1.
Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è
definito dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una
somma di denaro determinata o facilmente determina- bile. Il riconoscimento di
debito può esser dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottrattati a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cometta,
il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: rep. 1989 pag. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di
debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.
Il giudice del
rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di
appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità fra creditore, il debitore e il credito indicati nel
precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito di
cui di documenti prodotti (cometta,
op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documen- ti,
l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro
dell’esecuzione (CEF, sentenza del 19 giugno 2006, inc. n. 14.2005. 149,
consid. 5 con rinvio).
Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto
adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione
di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione dev’essere
respinta (cometta, op. cit. pag.
338).
2.
Contrariamente
a quanto sostenuto dagli appellanti, nella dicitura e nella firma apposte
dall’escusso (e non da altra persona, circostanza peraltro mai pretesa
dall’interessato) in calce alla nota di onorario degli istanti (doc. E), non è
ravvisabile un suo riconoscimento personale di debito, ossia un impegno proprio
a saldare le prestazioni fornite dagli istanti. Che il convenuto si sia spinto
sino a tanto, ossia a prestarsi personalmente ad obbligarsi nei confronti degli
istanti è infatti del tutto inverosimile, ove si consideri anzitutto che la
parcella legale in rassegna è stata intestata a S__________ __________ e a S__________
__________, ovvero alle società, che per stessa ammissione degli istanti, hanno
beneficiato della loro importante e complessa consulenza legale connessa con
l’edificazione, a __________, di una importante centro commerciale (istanza di
rigetto dell’opposizione, pag. 2), il che fa ritenere che gli stessi istanti
abbiano agito quali mandatari delle citate società e non del convenuto. La
stessa parcella legale (doc. E) si diparte del resto da questo scenario,
indicando come parti nella pratica S__________ __________ e S__________ __________
con riferimento all’”agreement gennaio 2008 ed escrow agreement”, senza
coinvolgere in alcun modo il convenuto. Che questi abbia personalmente
conferito mandato agli istanti diventandone loro debitore è a sua volta una
mera asserzione di parte, non confortata da nessun riscontro (ad esempio dalla
procura che gli studi legali sono soliti far firmari ai mandanti e che essi non
hanno prodotto). A giusta ragione il primo giudice ha perciò ritenuto, in
assenza di riscontri in senso contrario, che dalla dicitura in calce al doc. E
non è in alcun modo possibile desumere che il sottoscrittore, ovvero l’escusso,
abbia inteso farlo a titolo personale. Molto più verosimile è che egli lo abbia
fatto per conto delle società beneficiarie delle prestazioni degli istanti,
ossia delle vere debitrici della parcella legale. Se egli ne avesse avuto
facoltà, non ha ragione di essere qui vagliato, compito del giudice del rigetto
e dell’autorità di appello essendo quello di stabilire se sottoscrivendo la
dicitura in calce al doc. E il convenuto abbia inteso obbligarsi personalmente
e incondizionatamente nei confronti degli istanti; quesito al quale bisogna
ancora una volta rispondere negativamente, a prescindere dal fatto che il
convenuto non si sia presentato all’udienza di discussione. La sua assenza non
esimeva infatti il giudice del rigetto dal verificare d’ufficio se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e si vi è
identità tra le società debitrici menzionate sul titolo di credito con il
debitore escusso. L’appello, fondato con ogni evidenza su motivi di
opportunità, non può perciò che essere disatteso su questo punto. Del resto,
così come proposta l’istanza suscita non pochi interrogativi nella misura in
cui di fronte a un preteso riconoscimento di debito della parcella legale per
fr. 98'152.95 (doc. E, ove non figura alcun acconto versato sulla medesima) l’istante
ha proceduto nei confronti del convenuto soltanto per fr. 50'000.-, somma che
costituirebbe la parte del credito rimasto impagato (v. precetto esecutivo). Vi
è perciò da supporre che parte del debito sia stata nel frattempo soluta; da
chi non è però dato da sapere; sicuramente non da parte del convenuto a titolo
personale, altrimenti gli stanti lo avrebbero certamente sottolineato,
considerando tale circostanza quale prova del nove sul fatto che l’escusso ha
inteso impegnarsi personalmente nei loro confronti sottoscrivendo la dicitura
in calce al doc E.
3.
Del
resto, l’istanza andrebbe comunque respinta anche prescindendo dalle
considerazioni di cui sopra. Giacché la “proposition de payment” limitatamente
a 1/3 entro settembre 2008 della parcella legale non parrebbe essere stata
rilasciata incondizionatamente, ma “aprés nouvel proposition pour balance”. Sennonché
l’istanza di rigetto sorvola tale aspetto (cosa significa tale dicitura?), che
rimane perciò tuttora un arcano, tale da giustificare già per questo motivo la
reiezione dell’istanza.
4.
L’appello
va pertanto disatteso. La tassa di giustizia segue la soccombenza degli
appellanti (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF). Al convenuto, che si è limitato a
un breve scritto, peraltro redatto in lingua francese, anziché in lingua
italiana come prescritto dall’art. 21 cpv. 1 LALEF, in cui ha l’altro semplicemente
invocato la sua estraneità alla fattispecie in esame senza confrontarsi con le
argomentazioni sollevate nell’appello, non può essere riconosciuta alcuna
indennità, del resto nemmeno richiesta, ex art. 61 cpv. 2 OTLEF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia.
1. L’appello
è respinto.
2. la tassa di
giustizia di fr. 450.-, già anticipata dagli appellanti, è posta a loro carico.
3. Intimazione
a.
- __________)
- __________
- Comunicazione
alla __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
50’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale , 1000, Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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