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Decisione

14.2010.66

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Apertura del fallimento. Pseudonovum

25 agosto 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ il AO

1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 1'591.20

oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 23 giugno 2010 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 8 luglio 2010 il Pretore del Distretto di __________,

ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 9 luglio 2010 alle

ore 10.00.

D. Con l’appello AP 1 adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto l’8

luglio 2010, producendo una comunicazione di tale giorno inviata alla Pretura

del Distretto di __________, dal creditore, in cui quest’ultimo conferma il

pagamento dell’esecuzione in oggetto effettuato da AP 1 e dichiara di ritirare

l’istanza di fallimento (doc. B).

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice

fallimento

può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (pseudo-nova o nova

impropri). Ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore

può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la

decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti

che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto

(art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), che l’importo dovuto è stato depositato presso

l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (art. 174 cpv. 2

n. 2 LEF) o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174

cpv. 2 n. 3 LEF) (nova propri).

Pseudo-nova

ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF, avveratisi

già

anteriormente all’apertura del fallimento, possono essere

fatti valere

illimitatamente (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 14 ad art.

174). È invece possibile far valere fatti nuovi in senso proprio, limitati ai

casi previsti dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, oltre a rendere verosimile la

propria solvibilità, solo quando il primo giudice ha aperto il fallimento (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 20 ad art. 174).

Secondo

l’art. 175 LEF il fallimento si considera aperto dal momento in cui è

dichiarato. Il giudice stabilisce tale momento nella sentenza.

Il

Tribunale federale, essendo a conoscenza che alcuni giudici del fallimento

aggiornano l’effetto della loro decisione di anche 24 ore dopo la sua pronuncia

– pratica che è stata giudicata incongrua –, ha ritenuto che le autorità

dell’esecuzione e del fallimento devono considerare come momento dell’apertura

del fallimento, il momento che il giudice ha indicato nella sua decisione,

ancorché questa decisione è stata pronunciata anteriormente (DTF 60 III 4; CEF

14.2009

; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite,

Losanna 2001, art. 159-270, n. 10 ad art. 175; CEF, sentenza del 18 dicembre

2009.

inc. n. 14.2009.96 consid. 1).

2.

L’appellante

adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto anteriormente all’apertura del

fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto una

comunicazione alla Pretura da parte del creditore, in cui quest’ultimo l’8

luglio 2010 conferma l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto e il

ritiro dell’istanza. Nel caso in esame il Pretore ha dichiarato il fallimento

con decisione dell’8 luglio 2010 stabilendone l’apertura, ai sensi dell’art.

175.

cpv. 2 LEF, per il giorno seguente, ossia per il 9 luglio 2010 alle ore

10.00

Questo termine costituisce il momento determinante per l’appellante per

potersi avvalere, anteriormente, di pseudo nova ai sensi dell’art. 174

cpv. 1 LEF e posteriormente, di nova propri ai sensi dell’art. 174 cpv.

2.

LEF. Il pagamento dell’esecuzione in oggetto effettuato dall’appellante l’8

luglio 2010 (circostanza già da sola decisiva), rispettivamente il ritiro

dell’istanza di fallimento comunicati dall’istante alla Pretura l’8 luglio 2010

costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in oggetto

rispettivamente del ritiro dell’istanza di fallimento anteriormente all’apertura

del fallimento ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF. Di conseguenza il fallimento

pronunciato nei confronti di AP 1 può essere annullato.

3.

L’appello va

pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell’appellante

in

ambedue le sedi (art. 48 e 49 OTLEF), mentre non

si

assegnano indennità, a controparte non essendo

stato

intimato l’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. L’appello

è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 9 luglio 2010 pronunciata dal Pretore del Distretto

di __________, inc. EF.2010.__________, nei confronti di AP 1, __________, è

annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di AP 1.

3.

Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.

III. Intimazione:

- avv.

PA 1, __________;

- AO 1,

__________;

-

Ufficio esecuzione di __________, __________;

-

Ufficio fallimenti di __________, __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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