14.2010.69
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24 settembre 2010Italiano19 min
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Numero d'incarto:
14.2010.69
Data decisione, Autorità:
24.09.2010, CEF
Titolo:
Rig. def. dell'opposiz.: exequatur di un decreto d'esecutorietà ("Vollstreckungsbescheid") emesso nella procedura d'ingiunzione del diritto germanico, respinta mancando la prova della regolare notifica della domanda giudiziale introduttiva ("Mahnbescheid", rimasto senza opposizione ("Widerspruch"))
ATTO AUTENTICO
ESECUZIONE
EXEQUATUR
OPPOSIZIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SENTENZA ESTERA
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 25segg. CL
art. 27 cf. 2 CL
art. 46 cf. 1 CL
art. 46 cf. 2 CL
art. 48 cpv. 1 CL
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2010.69
Lugano
24 settembre 2010
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 3 marzo 2010 da
AO 1
(rappresentata dal liquidatore RA 1 , patrocinata
dall'__________ e in subdelega dall' PA 3)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 1/2 febbraio 2010 dell'UE __________;
sulle quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 21 luglio 2010 (EF.2010.760), ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 230.–, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte escussa.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso, che con
atto del 29 luglio 2010 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso
di annullarla, respingendo l'istanza e confermando quindi l'opposizione, protestate
tasse, spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;
viste le osservazioni formulate il 23 agosto 2010 dalla procedente,
con cui chiede di respingere l'appello, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________
del 1/2 febbraio 2010 dell'UE __________, AO 1, rappresentata da RA 1, ha escusso AP 1 chiedendo il pagamento di fr. 52'125.40 oltre interessi al 5% dal 30 settembre
2004 e di fr. 682.50 oltre interessi al 5% dal 23 maggio 2007. Quale titolo di
credito ha indicato: “Vollstreckungsbescheid vom 23.05.2007”. Interposta
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo,
previa domanda di exequatur.
B. L'istante fonda la sua pretesa sul decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid)
emesso su sua richiesta e a carico del convenuto in data 23 maggio 2007 dall'Amtsgericht
__________ (Bundesrepublik Deutschland). Lo stesso era stato preceduto da un decreto
d'ingiunzione (Mahnbescheid) del 12 febbraio 2007, con cui l'istante
rivendicava Euro 33'298.79 per fatture scoperte, oltre a Euro 360.18 per costi
vari, Euro 1'091.30 per costi relativi alla procedura di emissione del Mahnbescheid.
Con riferimento all'emissione del Vollstreckungsbescheid i costi di
procedura sono poi stati stabiliti in Euro 455.– (doc. C). La documentazione si
completa poi di un'attestazione di domicilio del convenuto rilasciata dall'Ufficio
di controllo abitanti del Comune __________ il 13 gennaio 2010 (doc. B), della
domanda di esecuzione 29 gennaio 2010 (doc. D), della copia del precetto
esecutivo (doc. E), della relativa opposizione interposta dal convenuto (doc.
F) e della procura conferita all'__________ (doc. A). A quest'ultima, in
subdelega, è poi subentrata con effetto dal 17 agosto 2010 l'PA 3 (procura in appello).
C. All'udienza
di contraddittorio 8 luglio 2010, cui la procedente non ha presenziato, l'escusso
ha contestato che il doc. C costituisce valido titolo di rigetto definitivo. Non
aveva né saputo né ricevuto il decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid) del
12 febbraio 2007 che, rispetto al decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid),
valeva quale atto introduttivo (art. 27 n. 2 CL: Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, o Convenzione di Lugano: RS.0.275.11). Mancando la prova circa la sua
notifica -escluse le eccezioni di cui all'art. 48 cpv. 1 CL- non erano dati i presupposti
di cui all'art. 46 n. 2 CL (decisione 4 dicembre 2009 del TF (5A_689/2009). Vista
poi la tempistica necessaria per la notifica all'estero e il termine di
opposizione di trenta giorni, il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid)
non poteva essere stato emesso già il 23 maggio 2007. Ex art. 46 e 47 CL,
l'istante doveva provare inoltre che lo stesso rispettava il termine di opposizione,
salvo incorrere in una lesione dell'ordine pubblico (art. 27 n. 1 CL). Tramite
il Tribunale d'Appello e relativa notifica all'Amtsgericht __________, l'escusso
aveva in effetti introdotto opposizione in data 8 novembre 2007. Nulla aveva però
saputo in merito alla procedura contenziosa che doveva seguire. Il convenuto ha
pure contestato le fatture invocate dall'istante, ribadendo il suo diritto a saldare
il contestato debito nella moneta di origine.
D. Con
sentenza 21 luglio 2010 il Pretore __________, ha accolto l'istanza e
pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione. Appurata l'applicabilità
della Convenzione di Lugano, egli ha considerato che il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid)
agli atti recava l'attestazione di regolare notifica al convenuto e di valida
messa in esecuzione, in ossequio ai requisiti posti dall'art. 47 CL. Inoltre, il
convenuto non aveva sollevato obiezioni circa il tasso di cambio applicato
dall'istante (1,5). Insufficiente per contro la lettera di conferma 16 novembre
2007 riguardo la notifica dell'opposizione 8 novembre 2007 all'Amtsgericht __________
tramite il Tribunale d'appello, visto che in mancanza degli allegati ivi
indicati, risultava impossibile risalire ad un'esatta identificazione. Anche le
altre allegazioni, tutte conseguenti, erano pertanto da respingere.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. A torto il Pretore si era affidato al timbro di crescita in giudicato sul decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid)
-notificatogli secondo l'attestazione dell'Amtsgericht __________ il 2 novembre
2007- ritenuto che agli atti vi era la prova dell'opposizione 8 novembre 2007, entro
Fatti
i trenta giorni di tempo. Mancava inoltre la prova dell'invio del decreto
d'ingiunzione (Mahnbescheid), eccezione questa con cui il primo giudice non
si era neppure confrontato. Neanche i dubbi circa la tempistica di emissione
del decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) era stata
considerata dal Pretore. In sostanza, senza i documenti prescritti agli art. 46
e 47 CL, il riconoscimento di quel decreto ledeva l'ordine pubblico svizzero (art.
27 n. 1 CL). La verifica del tasso di cambio applicato poi, competeva d'ufficio
al giudice del rigetto. Quello valido al 29 gennaio 2010 -giorno
dell'esecuzione- era di 1,4662 (www.fxto.com)
e non di 1.5. Di modo che, semmai il credito era di fr. 51'617.86 in luogo dei fr. 52'807.90 rivendicati. L'istanza andava quindi respinta con conseguente
mantenimento dell'opposizione interposta al precetto esecutivo.
F. Nelle
osservazioni 23 agosto 2010, la procedente chiede di respingere l'appello,
sulla base di argomenti di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto: 1. In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra
una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi di questo
articolo concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale
(Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni
bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP
(art. 25 segg. e 28 LDIP). Trattandosi di una decisione estera di condanna al
pagamento di una somma di denaro, l'eventuale pronuncia del rigetto
dell'opposizione richiesto in base a questo titolo presuppone la dichiarazione
di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur,
art. 32 CL, Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 con rif., DTF 125 III 386; Sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002).
In concreto -come appurato dal Pretore- è pacifica l'applicabilità
della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano: RS.0.275.11). In
effetti, il titolo di rigetto invocato (doc. C) datato 23 maggio 2007 è
posteriore all'entrata in vigore di questa convenzione (art. 54 cpv. 1 CL) per la Germania (Paese di origine), avvenuta il 1° marzo 1995, e per la Svizzera (Paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1° gennaio 1992.
2. Ai sensi dell'art. 25 CL, per decisione
s'intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da
un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio un decreto,
una sentenza, un'ordinanza o un mandato di esecuzione, nonché la determinazione
da parte del cancelliere delle spese giudiziali, e riguardante l'ambito civile
o commerciale (art. 1 cpv. 1 CL).
La
procedura d'ingiunzione secondo il diritto germanico (doc. 3, pag. 2 segg.; §
688 segg. ZPO-D: Zivilprozessordnung vom 30. Januar 1877 (RGBl. 83), idF der
Bekanntmachung vom 12. September 1950 (BGBl. 533)) consente al titolare di un
credito pecuniario in apparenza non contestato di ottenere un titolo esecutivo
in maniera semplice, rapida e senza udienza (DTF 123 III 374 consid. 3b = JdT
1999 I 136 consid. 3b; Donzallaz, La
convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, pag. 251 n. 2400; Markus, Lugano-Übereinkommen und
SchKG-Zuständigkeiten: provisorische Rechtsöffnung, Aberkennungsklage und
Zahlungsbefehl, Basilea 1996, pag. 113 segg.; Jametti
Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen
Zivilverfahrensrecht, Basilea 1998, pag. 325 segg.). In sostanza, senza alcun
obbligo di motivazione particolare, egli può inoltrare una formale istanza al
competente giudice (§ 690 ZPO-D) chiedendo l'emissione del decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid: § 692 ZPO-D), ritenuto che quest'ultimo si limiterà a un controllo formale della
pretesa (§ 691 ZPO-D) ma senza entrare nel merito della stessa. Previa notifica
(art. 693 ZPO-D), il debitore ha la facoltà di sollevare opposizione (Widerspruch:
§ 694 ZPO-D) e bloccare il procedimento. In tal caso, su richiesta di una delle
parti, il giudice trasmetterà la causa al competente tribunale che avvierà la procedura
contenziosa (§ 696 segg. ZPO-D). Se contro quel decreto il debitore non solleva
opposizione in tempo utile, il creditore può chiedere al giudice di emettere il
decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid:
§ 699 ZPO-D), atto che diventa assimilabile a una decisione contumaciale (Markus, op.
cit., pag. 114) provvisoriamente esecutiva, riservata la
possibilità per il debitore di interporre un ulteriore opposizione (Einspruch),
che -d'ufficio- comporterà l'avvio della procedura contraddittoria (§ 700
ZPO-D).
In
sé, se il decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid) va notificato all'estero, la procedura d'ingiunzione ha luogo solo se
prevista dall'“Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz vom 30. Mai
1988” (§ 688 Abs. III ZPO-D), applicabile anche con riferimento alla
Convenzione di Lugano (§34 e § 35 Abs. 1 n. 1a AVAG: Anerkennungs- und
Vollstreckungsausführungsgesetz vom 30. Mai 1988 (BGBl. I, 662); Thomas/Putzo/Reichold/ Hüsstege, Zivilprozessordnung,
20a ed., Monaco 1997, pag.
1052, n. 6 ad § 688 e pag. 1705 § 34 e 35 AVAG; Jametti
Greiner, op. cit., pag. 326). Se ne deve quindi dedurre
che, qualora non sia stata interposta opposizione (Widerspruch), come
tale il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) quale atto che
chiude la procedura d'ingiunzione, costituisce
decisione ai sensi dell'art. 25 CL (cfr. a contrario CEF, 31 luglio 2000 [14.2000.5]
consid. 4.1.e).
3. In
concreto, dal documento prodotto quale doc. C risulta che, previa richiesta
dell'istante, il 12 febbraio 2007 l'Amtsgericht __________ ha rilasciato un decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid) notificato al convenuto il
successivo 12 marzo 2007 (doc. C, pag. 1). Fondandosi su quel decreto -in
assenza di opposizione dell'escusso (Widerspruch)- il 23 maggio 2007 il
giudice ha poi emesso il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid),
fissando al convenuto trenta giorni di tempo a decorrere dalla sua notifica per
interporre opposizione (Einspruch) (doc. C, pag. 2 in basso). Ciò posto, a fronte della sua provvisoria esecutività (doc. 3, pag. 4; § 700 Abs 1
ZPO-D), peraltro attestata anche dall'Amtsgericht __________ il 19 novembre
2007 (doc. C, pag. 4: Der Vollstreckungsbescheid ist nach deutschem Recht
vollstreckbar) -ritenuto che di per sé la pretesa opposizione (Einspruch)
8 novembre 2007 (doc. 2, pag. 3) osterebbe ad una sua crescita in giudicato (Markus, op.
cit., pag. 114), requisito non richiesto dalla CL (Naegeli, in: Dasser/Oberhammer,
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), Berna 2008, n. 6 segg. ad
art. 47)- come tale quell'atto costituisce decisione ai
sensi dell'art. 25 CL.
4. La
parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve
produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL),
esame che compete d'ufficio al giudice del rigetto (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, pag. 120 e 277 seg.).
5. L'istante
ha prodotto agli atti la copia conforme all'originale del decreto
d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid), datata 19 novembre 2007 a firma del cancelliere dell'Amtsgericht __________
Considerandi
e provvisto del relativo timbro ufficiale (doc. C, pag. 3). Lo stesso reca
altresì la postilla prevista dall'art. 3 e 4 della Convenzione dell'Aia del 5
ottobre 1961 (RS.0.172.030.4), attestante oltre alla veracità della firma, del
titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e dell'autenticità del relativo
sigillo o bollo, rilasciata dal Presidente del Landgericht __________ il 21
dicembre 2007 (doc. C, 5), ritenuto che dal profilo della legalizzazione non
sono più richieste ulteriori formalità (art. 49 CL). Non può quindi esservi
dubbio sull'autenticità di questa decisione, che ossequia quindi l'art. 46 n. 1
CL.
6.
Giusta
l'art. 46 n. 2 CL, trattandosi di decisione contumaciale, l'istante deve
altresì produrre l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante
che la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato
al contumace. Il concetto corrisponde a quello previsto dall'art. 27 n. 2 CL,
che pone inoltre quale condizione che la relativa notifica o comunicazione sia
stata “regolare e in tempo utile”, e consente di accertare se il diritto di
essere sentito del contumace è stato salvaguardato (Naegeli, op. cit., n. 15 ad art. 46). Necessario è quindi uno
specifico documento da cui risulti l'avvenuta notifica di tutti i necessari
documenti formanti la domanda giudiziale (Naegeli,
op. cit., n. 21 ad art. 46 e nota; e, con riferimento ad una sentenza
contumaciale austriaca: sentenza TF 5P.471/2002 del 12 febbraio 2003, consid.
3.2
).
a) Il decreto
d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid), emesso a seguito del decreto
d'ingiunzione (Mahnbescheid) senza che sia stata sollevata opposizione (Widerspruch),
costituisce una decisione contumaciale provvisoriamente esecutiva (sopra,
consid. 2; Naegeli, op. cit., n.
16.
ad art. 46). Di riflesso, il decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid)
rimasto “senza” opposizione (Widerspruch) vale quale “domanda giudiziale
o atto equivalente” ai sensi dell'art. 46 n. 2 e 27 n. 2 CL (a contrario Walther, in: Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen
(LugÜ), Berna 2008, n. 44 ad art. 27 e nota 62 con rinvii; per la prassi
vigente in Europa: EuGH, sentenza 16 giugno 1981, Klomps c. Michel, 166/80,
Rec. 1981 II pag. 1593 segg.; in CH: DTF 123 III 374 consid. 3b = JdT 1999 I
136.
consid. 3b).
b) Ora, in
concreto, l'appellante afferma esplicitamente di “non avere alcuna memoria di
un Mahnbescheid” e “di non averlo mai ricevuto” (appello, pag. 4 n.
2.
). Ciò posto, il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid)
prodotto agli atti è accompagnato da un'attestazione apposta il 19 novembre
2007.
dal cancelliere dell'Amtsgericht __________ del seguente tenore: “Es
wird bescheinigt, dass das Verfahren einleitende Schriftstück (Mahnbescheid) am
12.03.2007
dem Antragsgegner ordnungsgemäss zugestellt wurde.” (doc. C,
pag. 4). Se non che -come evidenziato dall'appellante (appello, pag. 4 n. 2.1;
verbale d'udienza 8 luglio 2010, pag. 2 n. 2)- questo tipo di dichiarazione non
soddisfa le condizioni poste dall'art. 46 n. 2 CL (senza una particolare motivazione:
sentenza TF 5A.689/2009 del 4 dicembre 2009, consid. 1.3; e, con riferimento ad
una decisione contumaciale austriaca: sentenza TF 5P.471/2002 del 12 febbraio
2003). In effetti, giusta l'art. 6 cpv. 1 e 2 CLA65 (Convenzione relativa alla
notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e
extragiudiziari in materia civile o commerciale del 15 novembre 1965:
RS.0.274.131) -in vigore dal 26 giugno 1979 per la Germania, e dal 1° gennaio 1995 per la Svizzera- la trasmissione per via ordinaria di un atto
presuppone il rilascio di un'attestazione che ne confermi l'esecuzione, secondo
un modulo modello prestabilito e allegato alla convenzione medesima (Naegeli, op. cit., n. 27 ad art. 46). Ma,
dal fascicolo processuale, non risulta che l'istante abbia di fatto prodotto questo
documento. Peraltro, in appello, essa nemmeno lo pretende.
c) Invero, giusta
l'art. 48 cpv. 1 CL, per supplire alla mancanza dei documenti di cui all'art.
46.
n. 2 CL (Naegeli, op. cit., n. 31
ad art. 46), l'autorità giudiziaria adita può fissare un termine per la loro
presentazione rispettivamente accettare documenti equivalenti o ancora, qualora
ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa. In concreto, il
convenuto già in prima istanza ha eccepito l'assenza di un documento valido attestante
l'avvenuta notifica del decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid), contestando
che fossero date le premesse per l'applicazione dell'art. 48 cpv. 1 CL (verbale
d'udienza 8 luglio 2010, pag. 2 n. 2 e pag. 3). A quel contraddittorio però,
l'istante ha scelto di non presenziare. L'escusso ha dal canto suo riproposto quei
medesimi argomenti anche in appello (pag. 4 n. 2.1). Tuttavia, in merito
all'attestazione rilasciata dal cancelliere il 19 novembre 2007 l'istante si è limitato a rilevare che era “una dichiarazione emanata da un Tribunale, e
pertanto […] la notifica del Mahnbescheid risulta esaurientemente provata”, che
“l'appellante non può limitarsi a mettere in dubbio tale circostanza invocando
un poco credibile lapsus di memoria” e che si trattava “del resto di un
documento intimato per via rogatoriale per il tramite del Lod. Tribunale di
appello” (osservazioni, pag. 2 n. 2.1 e pag. 3), senza d'altra parte minimamente
accennare alle opzioni di cui all'art. 48 cpv. 1 CL. A queste condizioni, non
possono quindi entrare in considerazione né l'eventualità di una dispensa né
quella della fissazione di un termine, fermo restando che riguardo a quest'ultima
possibilità neppure sarebbero dati i presupposti per derogare al divieto dei
nova sancito dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per il rinvio dell'art. 25 LALEF
(per un riassunto in merito: CEF, del 25 febbraio 2009 [14.2008.87] consid. 2a
e 2b).
Resta quindi da
stabilire se l'attestazione del 19 novembre 2007 può essere considerata alla
stregua di un “documento equivalente”. Ora, questa dichiarazione si limita a confermare
in modo molto generico che la controversa notifica, risalente al 12 marzo 2007,
è stata regolare (“ordnungsgemäss”) (doc. C, pag. 4). La stessa
non indica però con quali modalità. Risulta quindi impossibile sapere se in
effetti -come preteso dall'istante in sede di osservazioni- la stessa è intervenuta
tramite via ordinaria (rogatoriale) giusta gli art. 2-7 CLA65 (fermo restando
che alla trasmissione per posta diretta [art. 10 CLA65], Svizzera e Germania si
sono entrambe opposte [Naegeli, op.
cit., nota 32 ad art. 46]). La dichiarazione in esame non rinvia neppure ad
eventuali altri documenti atti a provare l'“Ordnungsmässigkeit” della
notifica. Riconoscere questa attestazione quale documento equivalente ai sensi
dell'art. 48 cpv. 1 CL elude di fatto l'art. 46 cpv. 2 CL (Naegeli, op. cit., n. 13 ad art. 48 con
rinvii; fra cui: sentenza TF 5P.471/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 3.3.2). Di
modo che, nella fattispecie in esame, l'art. 48 cpv. 1 CL non trova
applicazione anche sotto questo profilo.
7.
Di
conseguenza, così come presentata, l'istanza di exequatur del 3 marzo
2010.
insieme alla relativa documentazione allegata, disattende l'art. 46 n. 2
CL. Trattandosi di condizione imprescindibile, e non essendo realizzate le
ipotesi previste dall'art. 48 cpv. 1 CL, la richiesta di riconoscere e
dichiarare esecutivo il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) datato
23.
maggio 2007 e prodotto quale doc. C, non può essere accolta. Mancando gli
elementi per accertare l'avvenuta regolarità della notifica della domanda
giudiziale (Mahnbescheid, rimasto senza opposizione) che l'ha preceduto,
anche l'art. 27 n. 2 CL risulta disatteso e osta alla domanda di exequatur (art.
34.
cpv. 2 CL). L'appello si rivela quindi fondato, ciò che comporta la riforma
del giudizio impugnato nel senso di mantenere l'opposizione interposta dal
convenuto nell'ambito dell'esecuzione in esame.
Diventa
per contro inutile entrare nel merito delle ulteriori eccezioni sollevate
dall'appellante, segnatamente le riflessioni relative alla tempistica di
emissione del decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) (appello,
pag. 5 n. 2.2), la pretesa violazione dell'ordine pubblico svizzero giusta
l'art. 27 cpv. 1 CL (appello, pag. 5 n. 2.3), l'assenza agli atti di documenti
attestati che la decisione è esecutiva ed è stata notificata al convenuto ai
sensi dell'art. 47 n. 1 CL (appello, pag. 6 n. 3.1, 3.2 e 3.3) ed infine, la
questione relativa al tasso di cambio (appello, pag. 7 n. 5).
8.
L'appello
va per finire accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza
dell'istante, in entrambi i gradi di giudizio (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1.
OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 25 segg., 27 n. 2, 46 n. 2 e 48 CL;
1.
e segg. CLA 65; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello è accolto. Di conseguenza, il
Dispositivo
dispositivo n. 1 e 2 della sentenza 21 luglio 2010 del Pretore __________
(EF.2010.760), sono riformati come segue:
“1. L'istanza
3 marzo 2010 di rigetto definitivo dell'opposizione, con domanda di exequatur,
formulata da AO 1, __________, rappresentata dal liquidatore RA 1, __________,
è respinta. Di conseguenza, è mantenuta l'opposizione di AP 1 __________, al
precetto esecutivo n. __________ del 1/2 febbraio 2010 dell'UE __________.
2. La
tassa di giustizia in fr. 230.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo
carico, con obbligo di rifondere a AP 1, __________, un'indennità di fr. 900.–.”
2. La
tassa di giustizia di fr. 350.–, già anticipata dall'appellante, va a carico di
AO 1, __________, rappresentata dal liquidatore RA 1, __________.
Quest'ultima rifonderà a AP 1, __________, fr. 600.– a titolo di indennità.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 52'807.90,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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