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14.2010.69

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i trenta giorni di tempo. Mancava inoltre la prova dell'invio del decreto

d'ingiunzione (Mahnbescheid), eccezione questa con cui il primo giudice non

si era neppure confrontato. Neanche i dubbi circa la tempistica di emissione

del decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) era stata

considerata dal Pretore. In sostanza, senza i documenti prescritti agli art. 46

e 47 CL, il riconoscimento di quel decreto ledeva l'ordine pubblico svizzero (art.

27 n. 1 CL). La verifica del tasso di cambio applicato poi, competeva d'ufficio

al giudice del rigetto. Quello valido al 29 gennaio 2010 -giorno

dell'esecuzione- era di 1,4662 (www.fxto.com)

e non di 1.5. Di modo che, semmai il credito era di fr. 51'617.86 in luogo dei fr. 52'807.90 rivendicati. L'istanza andava quindi respinta con conseguente

mantenimento dell'opposizione interposta al precetto esecutivo.

F. Nelle

osservazioni 23 agosto 2010, la procedente chiede di respingere l'appello,

sulla base di argomenti di cui, se del caso, si dirà in seguito.

Considerato

in diritto: 1. In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra

una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi di questo

articolo concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale

(Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni

bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP

(art. 25 segg. e 28 LDIP). Trattandosi di una decisione estera di condanna al

pagamento di una somma di denaro, l'eventuale pronuncia del rigetto

dell'opposizione richiesto in base a questo titolo presuppone la dichiarazione

di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur,

art. 32 CL, Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 con rif., DTF 125 III 386; Sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002).

In concreto -come appurato dal Pretore- è pacifica l'applicabilità

della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano: RS.0.275.11). In

effetti, il titolo di rigetto invocato (doc. C) datato 23 maggio 2007 è

posteriore all'entrata in vigore di questa convenzione (art. 54 cpv. 1 CL) per la Germania (Paese di origine), avvenuta il 1° marzo 1995, e per la Svizzera (Paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1° gennaio 1992.

2. Ai sensi dell'art. 25 CL, per decisione

s'intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da

un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio un decreto,

una sentenza, un'ordinanza o un mandato di esecuzione, nonché la determinazione

da parte del cancelliere delle spese giudiziali, e riguardante l'ambito civile

o commerciale (art. 1 cpv. 1 CL).

La

procedura d'ingiunzione secondo il diritto germanico (doc. 3, pag. 2 segg.; §

688 segg. ZPO-D: Zivilprozessordnung vom 30. Januar 1877 (RGBl. 83), idF der

Bekanntmachung vom 12. September 1950 (BGBl. 533)) consente al titolare di un

credito pecuniario in apparenza non contestato di ottenere un titolo esecutivo

in maniera semplice, rapida e senza udienza (DTF 123 III 374 consid. 3b = JdT

1999 I 136 consid. 3b; Donzallaz, La

convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, pag. 251 n. 2400; Markus, Lugano-Übereinkommen und

SchKG-Zuständigkeiten: provisorische Rechtsöffnung, Aberkennungsklage und

Zahlungsbefehl, Basilea 1996, pag. 113 segg.; Jametti

Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen

Zivilverfahrensrecht, Basilea 1998, pag. 325 segg.). In sostanza, senza alcun

obbligo di motivazione particolare, egli può inoltrare una formale istanza al

competente giudice (§ 690 ZPO-D) chiedendo l'emissione del decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid: § 692 ZPO-D), ritenuto che quest'ultimo si limiterà a un controllo formale della

pretesa (§ 691 ZPO-D) ma senza entrare nel merito della stessa. Previa notifica

(art. 693 ZPO-D), il debitore ha la facoltà di sollevare opposizione (Widerspruch:

§ 694 ZPO-D) e bloccare il procedimento. In tal caso, su richiesta di una delle

parti, il giudice trasmetterà la causa al competente tribunale che avvierà la procedura

contenziosa (§ 696 segg. ZPO-D). Se contro quel decreto il debitore non solleva

opposizione in tempo utile, il creditore può chiedere al giudice di emettere il

decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid:

§ 699 ZPO-D), atto che diventa assimilabile a una decisione contumaciale (Markus, op.

cit., pag. 114) provvisoriamente esecutiva, riservata la

possibilità per il debitore di interporre un ulteriore opposizione (Einspruch),

che -d'ufficio- comporterà l'avvio della procedura contraddittoria (§ 700

ZPO-D).

In

sé, se il decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid) va notificato all'estero, la procedura d'ingiunzione ha luogo solo se

prevista dall'“Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz vom 30. Mai

1988” (§ 688 Abs. III ZPO-D), applicabile anche con riferimento alla

Convenzione di Lugano (§34 e § 35 Abs. 1 n. 1a AVAG: Anerkennungs- und

Vollstreckungsausführungsgesetz vom 30. Mai 1988 (BGBl. I, 662); Thomas/Putzo/Reichold/ Hüsstege, Zivilprozessordnung,

20a ed., Monaco 1997, pag.

1052, n. 6 ad § 688 e pag. 1705 § 34 e 35 AVAG; Jametti

Greiner, op. cit., pag. 326). Se ne deve quindi dedurre

che, qualora non sia stata interposta opposizione (Widerspruch), come

tale il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) quale atto che

chiude la procedura d'ingiunzione, costituisce

decisione ai sensi dell'art. 25 CL (cfr. a contrario CEF, 31 luglio 2000 [14.2000.5]

consid. 4.1.e).

3. In

concreto, dal documento prodotto quale doc. C risulta che, previa richiesta

dell'istante, il 12 febbraio 2007 l'Amtsgericht __________ ha rilasciato un decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid) notificato al convenuto il

successivo 12 marzo 2007 (doc. C, pag. 1). Fondandosi su quel decreto -in

assenza di opposizione dell'escusso (Widerspruch)- il 23 maggio 2007 il

giudice ha poi emesso il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid),

fissando al convenuto trenta giorni di tempo a decorrere dalla sua notifica per

interporre opposizione (Einspruch) (doc. C, pag. 2 in basso). Ciò posto, a fronte della sua provvisoria esecutività (doc. 3, pag. 4; § 700 Abs 1

ZPO-D), peraltro attestata anche dall'Amtsgericht __________ il 19 novembre

2007 (doc. C, pag. 4: Der Vollstreckungsbescheid ist nach deutschem Recht

vollstreckbar) -ritenuto che di per sé la pretesa opposizione (Einspruch)

8 novembre 2007 (doc. 2, pag. 3) osterebbe ad una sua crescita in giudicato (Markus, op.

cit., pag. 114), requisito non richiesto dalla CL (Naegeli, in: Dasser/Oberhammer,

Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), Berna 2008, n. 6 segg. ad

art. 47)- come tale quell'atto costituisce decisione ai

sensi dell'art. 25 CL.

4. La

parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve

produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL),

esame che compete d'ufficio al giudice del rigetto (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo

2000, pag. 120 e 277 seg.).

5. L'istante

ha prodotto agli atti la copia conforme all'originale del decreto

d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid), datata 19 novembre 2007 a firma del cancelliere dell'Amtsgericht __________

Considerandi

e provvisto del relativo timbro ufficiale (doc. C, pag. 3). Lo stesso reca

altresì la postilla prevista dall'art. 3 e 4 della Convenzione dell'Aia del 5

ottobre 1961 (RS.0.172.030.4), attestante oltre alla veracità della firma, del

titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e dell'autenticità del relativo

sigillo o bollo, rilasciata dal Presidente del Landgericht __________ il 21

dicembre 2007 (doc. C, 5), ritenuto che dal profilo della legalizzazione non

sono più richieste ulteriori formalità (art. 49 CL). Non può quindi esservi

dubbio sull'autenticità di questa decisione, che ossequia quindi l'art. 46 n. 1

CL.

6.

Giusta

l'art. 46 n. 2 CL, trattandosi di decisione contumaciale, l'istante deve

altresì produrre l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante

che la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato

al contumace. Il concetto corrisponde a quello previsto dall'art. 27 n. 2 CL,

che pone inoltre quale condizione che la relativa notifica o comunicazione sia

stata “regolare e in tempo utile”, e consente di accertare se il diritto di

essere sentito del contumace è stato salvaguardato (Naegeli, op. cit., n. 15 ad art. 46). Necessario è quindi uno

specifico documento da cui risulti l'avvenuta notifica di tutti i necessari

documenti formanti la domanda giudiziale (Naegeli,

op. cit., n. 21 ad art. 46 e nota; e, con riferimento ad una sentenza

contumaciale austriaca: sentenza TF 5P.471/2002 del 12 febbraio 2003, consid.

3.2

).

a) Il decreto

d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid), emesso a seguito del decreto

d'ingiunzione (Mahnbescheid) senza che sia stata sollevata opposizione (Widerspruch),

costituisce una decisione contumaciale provvisoriamente esecutiva (sopra,

consid. 2; Naegeli, op. cit., n.

16.

ad art. 46). Di riflesso, il decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid)

rimasto “senza” opposizione (Widerspruch) vale quale “domanda giudiziale

o atto equivalente” ai sensi dell'art. 46 n. 2 e 27 n. 2 CL (a contrario Walther, in: Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen

(LugÜ), Berna 2008, n. 44 ad art. 27 e nota 62 con rinvii; per la prassi

vigente in Europa: EuGH, sentenza 16 giugno 1981, Klomps c. Michel, 166/80,

Rec. 1981 II pag. 1593 segg.; in CH: DTF 123 III 374 consid. 3b = JdT 1999 I

136.

consid. 3b).

b) Ora, in

concreto, l'appellante afferma esplicitamente di “non avere alcuna memoria di

un Mahnbescheid” e “di non averlo mai ricevuto” (appello, pag. 4 n.

2.

). Ciò posto, il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid)

prodotto agli atti è accompagnato da un'attestazione apposta il 19 novembre

2007.

dal cancelliere dell'Amtsgericht __________ del seguente tenore: “Es

wird bescheinigt, dass das Verfahren einleitende Schriftstück (Mahnbescheid) am

12.03.2007

dem Antragsgegner ordnungsgemäss zugestellt wurde.” (doc. C,

pag. 4). Se non che -come evidenziato dall'appellante (appello, pag. 4 n. 2.1;

verbale d'udienza 8 luglio 2010, pag. 2 n. 2)- questo tipo di dichiarazione non

soddisfa le condizioni poste dall'art. 46 n. 2 CL (senza una particolare motivazione:

sentenza TF 5A.689/2009 del 4 dicembre 2009, consid. 1.3; e, con riferimento ad

una decisione contumaciale austriaca: sentenza TF 5P.471/2002 del 12 febbraio

2003). In effetti, giusta l'art. 6 cpv. 1 e 2 CLA65 (Convenzione relativa alla

notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e

extragiudiziari in materia civile o commerciale del 15 novembre 1965:

RS.0.274.131) -in vigore dal 26 giugno 1979 per la Germania, e dal 1° gennaio 1995 per la Svizzera- la trasmissione per via ordinaria di un atto

presuppone il rilascio di un'attestazione che ne confermi l'esecuzione, secondo

un modulo modello prestabilito e allegato alla convenzione medesima (Naegeli, op. cit., n. 27 ad art. 46). Ma,

dal fascicolo processuale, non risulta che l'istante abbia di fatto prodotto questo

documento. Peraltro, in appello, essa nemmeno lo pretende.

c) Invero, giusta

l'art. 48 cpv. 1 CL, per supplire alla mancanza dei documenti di cui all'art.

46.

n. 2 CL (Naegeli, op. cit., n. 31

ad art. 46), l'autorità giudiziaria adita può fissare un termine per la loro

presentazione rispettivamente accettare documenti equivalenti o ancora, qualora

ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa. In concreto, il

convenuto già in prima istanza ha eccepito l'assenza di un documento valido attestante

l'avvenuta notifica del decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid), contestando

che fossero date le premesse per l'applicazione dell'art. 48 cpv. 1 CL (verbale

d'udienza 8 luglio 2010, pag. 2 n. 2 e pag. 3). A quel contraddittorio però,

l'istante ha scelto di non presenziare. L'escusso ha dal canto suo riproposto quei

medesimi argomenti anche in appello (pag. 4 n. 2.1). Tuttavia, in merito

all'attestazione rilasciata dal cancelliere il 19 novembre 2007 l'istante si è limitato a rilevare che era “una dichiarazione emanata da un Tribunale, e

pertanto […] la notifica del Mahnbescheid risulta esaurientemente provata”, che

“l'appellante non può limitarsi a mettere in dubbio tale circostanza invocando

un poco credibile lapsus di memoria” e che si trattava “del resto di un

documento intimato per via rogatoriale per il tramite del Lod. Tribunale di

appello” (osservazioni, pag. 2 n. 2.1 e pag. 3), senza d'altra parte minimamente

accennare alle opzioni di cui all'art. 48 cpv. 1 CL. A queste condizioni, non

possono quindi entrare in considerazione né l'eventualità di una dispensa né

quella della fissazione di un termine, fermo restando che riguardo a quest'ultima

possibilità neppure sarebbero dati i presupposti per derogare al divieto dei

nova sancito dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per il rinvio dell'art. 25 LALEF

(per un riassunto in merito: CEF, del 25 febbraio 2009 [14.2008.87] consid. 2a

e 2b).

Resta quindi da

stabilire se l'attestazione del 19 novembre 2007 può essere considerata alla

stregua di un “documento equivalente”. Ora, questa dichiarazione si limita a confermare

in modo molto generico che la controversa notifica, risalente al 12 marzo 2007,

è stata regolare (“ordnungsgemäss”) (doc. C, pag. 4). La stessa

non indica però con quali modalità. Risulta quindi impossibile sapere se in

effetti -come preteso dall'istante in sede di osservazioni- la stessa è intervenuta

tramite via ordinaria (rogatoriale) giusta gli art. 2-7 CLA65 (fermo restando

che alla trasmissione per posta diretta [art. 10 CLA65], Svizzera e Germania si

sono entrambe opposte [Naegeli, op.

cit., nota 32 ad art. 46]). La dichiarazione in esame non rinvia neppure ad

eventuali altri documenti atti a provare l'“Ordnungsmässigkeit” della

notifica. Riconoscere questa attestazione quale documento equivalente ai sensi

dell'art. 48 cpv. 1 CL elude di fatto l'art. 46 cpv. 2 CL (Naegeli, op. cit., n. 13 ad art. 48 con

rinvii; fra cui: sentenza TF 5P.471/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 3.3.2). Di

modo che, nella fattispecie in esame, l'art. 48 cpv. 1 CL non trova

applicazione anche sotto questo profilo.

7.

Di

conseguenza, così come presentata, l'istanza di exequatur del 3 marzo

2010.

insieme alla relativa documentazione allegata, disattende l'art. 46 n. 2

CL. Trattandosi di condizione imprescindibile, e non essendo realizzate le

ipotesi previste dall'art. 48 cpv. 1 CL, la richiesta di riconoscere e

dichiarare esecutivo il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) datato

23.

maggio 2007 e prodotto quale doc. C, non può essere accolta. Mancando gli

elementi per accertare l'avvenuta regolarità della notifica della domanda

giudiziale (Mahnbescheid, rimasto senza opposizione) che l'ha preceduto,

anche l'art. 27 n. 2 CL risulta disatteso e osta alla domanda di exequatur (art.

34.

cpv. 2 CL). L'appello si rivela quindi fondato, ciò che comporta la riforma

del giudizio impugnato nel senso di mantenere l'opposizione interposta dal

convenuto nell'ambito dell'esecuzione in esame.

Diventa

per contro inutile entrare nel merito delle ulteriori eccezioni sollevate

dall'appellante, segnatamente le riflessioni relative alla tempistica di

emissione del decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) (appello,

pag. 5 n. 2.2), la pretesa violazione dell'ordine pubblico svizzero giusta

l'art. 27 cpv. 1 CL (appello, pag. 5 n. 2.3), l'assenza agli atti di documenti

attestati che la decisione è esecutiva ed è stata notificata al convenuto ai

sensi dell'art. 47 n. 1 CL (appello, pag. 6 n. 3.1, 3.2 e 3.3) ed infine, la

questione relativa al tasso di cambio (appello, pag. 7 n. 5).

8.

L'appello

va per finire accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza

dell'istante, in entrambi i gradi di giudizio (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.

1.

OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 25 segg., 27 n. 2, 46 n. 2 e 48 CL;

1.

e segg. CLA 65; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello è accolto. Di conseguenza, il

Dispositivo

dispositivo n. 1 e 2 della sentenza 21 luglio 2010 del Pretore __________

(EF.2010.760), sono riformati come segue:

“1. L'istanza

3 marzo 2010 di rigetto definitivo dell'opposizione, con domanda di exequatur,

formulata da AO 1, __________, rappresentata dal liquidatore RA 1, __________,

è respinta. Di conseguenza, è mantenuta l'opposizione di AP 1 __________, al

precetto esecutivo n. __________ del 1/2 febbraio 2010 dell'UE __________.

2. La

tassa di giustizia in fr. 230.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo

carico, con obbligo di rifondere a AP 1, __________, un'indennità di fr. 900.–.”

2. La

tassa di giustizia di fr. 350.–, già anticipata dall'appellante, va a carico di

AO 1, __________, rappresentata dal liquidatore RA 1, __________.

Quest'ultima rifonderà a AP 1, __________, fr. 600.– a titolo di indennità.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 52'807.90,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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