14.2010.7
Fallimento internazionale. Cessione di un credito della fallita all'amministrazione fallimentare estera. Autorizzazione da parte della CEF non necessaria
25 febbraio 2010Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2010.7
Data decisione, Autorità:
25.02.2010, CEF
Titolo:
Fallimento internazionale. Cessione di un credito della fallita all'amministrazione fallimentare estera. Autorizzazione da parte della CEF non necessaria
RICONOSCIMENTO GRADUATORIA ESTERA
art. 173 LDIP
art. 260 LEF
Incarto n.
14.2010.7
Lugano
25 febbraio
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Ermotti
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza formulata il 25 gennaio 2010 da
IS 1
tendente a far ordinare la messa in cessione del
diritto di continuare la causa n. 12.2009.32 che oppone la società fallita
__________, __________ ()
rappr. dal curatore fallimentare, dott. RA 1
a sua volta patrocinato dall’avv. RA 2, __________
alla società __________, pendente presso la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in
fatto e considerato in diritto
che
con decreto 26 maggio 2009 (inc. 14.09.41), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera il fallimento pronunciato il 21 marzo 2008 dal Tribunale di Modena nei
confronti di PI 1, __________, e ha trasmesso gli atti all’Ufficio dei
fallimenti di Lugano perché procedesse alla liquidazione
fallimentare in via sommaria dei beni della fallita situati in Svizzera;
che
nel termine impartito dall’Ufficio con pubblicazioni 20 novembre 2009 nessun
creditore privilegiato o garantito da pegno si è annunciato, sicché la
graduatoria prevista dall’art. 172 LEF risulta vuota;
che
l’unico attivo iscritto nell’inventario fallimentare risulta essere un credito
che vanta la fallita contro la società __________;
che
la sentenza con la quale quest’ultima è stata condannata a pagare alla fallita la
somma di fr. 16'209,45 (oltre accessori) è ora oggetto di una procedura
d’appello pendente dinanzi la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
(inc. 12.2009.32);
che
il curatore ha chiesto il riconoscimento del fallimento principale allo scopo di
poter continuare tale causa;
che
conditio sine qua non di una “cessione” ex art. 260 LEF è la
preventiva rinuncia da parte della massa in quanto tale alla facoltà di far
valere la pretesa, che deve essere formalizzata, nella liquidazione sommaria,
in una decisione della maggioranza relativa dei creditori consultati per via di
circolare o di pubblicazione, non essendo competente l’amministrazione del
fallimento, pure in procedura sommaria, per rinunciare alla facoltà di far valere
pretese spettanti alla massa (CEF 29 luglio 2002, inc 15.02.34, cons. 2, con
rif.);
che
siffatta norma è applicabile anche nell’ambito di un fallimento secondario
(cfr. art. 170 cpv. 1 LDIP; Jeanneret/Carron,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 54 ad art. 260);
che
occorre chiedersi se la rinuncia dev’essere proposta solo ai creditori iscritti
nella graduatoria svizzera (art. 172 LEF) oppure anche all’amministrazione del
fallimento principale e/o ai creditori chirografari domiciliati in Svizzera;
che
evidentemente l’amministrazione del fallimento principale dev’essere consultata
per quanto concerne la questione della preventiva rinuncia ad una pretesa della
massa secondaria, dal momento che è per legge (art. 171 LDIP per analogia) legittimata
a chiederne la cessione ai sensi dell’art. 260 LEF (Jeanneret/ Carron, op. cit., n. 56 ad art. 260);
che
per contro i creditori chirografari domiciliati in Svizzera possono vantare
pretese dirette sugli attivi realizzati in Svizzera unicamente nell’ipotesi in
cui la graduatoria estera non è, o non può essere riconosciuta in Svizzera
(art. 174 LDIP), mentre nel caso contrario l’amministrazione estera gode di un
diritto privilegiato alla consegna degli attivi della fallita inventariati in
Svizzera (art. 173 LDIP);
che
pertanto, la consultazione dei creditori chirografari domiciliati in Svizzera
non appare necessaria, almeno in un primo tempo: se del caso, la cessione
all’amministrazione estera potrà essere revocata qualora la graduatoria
allestita nella procedura principale non venga riconosciuta (Jeanneret/Carron, op. cit., n. 56 ad
art. 260);
che
però, in linea di massima, l’amministrazione del fallimento principale può
disporre dell’eventuale ricavo dell’esercizio della pretesa ceduta in virtù
dell’art. 260 LEF solo se la graduatoria estera è stata riconosciuta in
Svizzera, e quindi solo dopo che i creditori domiciliati in Svizzera sono stati
sentiti (art. 173 LDIP);
che
nel caso concreto, per economia di procedura, l’Ufficio, potrà tuttavia
prescindere dal chiedere il riconoscimento della graduatoria estera, a
condizione di rendere nota, con pubblicazione edittale, la cessione del credito
vantato dalla fallita contro la società __________ a favore
dell’amministrazione fallimentare estera, offrendo nel contempo la facoltà ad
eventuali creditori domiciliati in Svizzera di opporsi alla messa a
disposizione di quest’ultima del ricavo del credito ceduto senza formale riconoscimento
della graduatoria estera ai sensi dell’art. 173 LDIP;
che
la presente decisione viene pronunciata senza tassa né spese.
Richiamati gli
art. 170, 171, 173 LDIP; 260 LEF; 361 segg. e 513 CPC
pronuncia:
1. L'istanza
è evasa nel senso dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione:
–
IS 1 __________;
–
avv. RA 2, __________.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Considerandi
Il presidente Il
segretario
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster