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Decisione

14.2010.7

Fallimento internazionale. Cessione di un credito della fallita all'amministrazione fallimentare estera. Autorizzazione da parte della CEF non necessaria

25 febbraio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione:

IS 1 __________;

avv. RA 2, __________.

Per la Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Considerandi

Il presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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