14.2010.70
Fallimento secondario. Chiusura
30 agosto 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2010.70
Data decisione, Autorità:
30.08.2010, CEF
Titolo:
Fallimento secondario. Chiusura
CHIUSURA DEL FALLIMENTO
art. 170 LDIP
art. 268 LEF
Incarto n.
14.2010.70
Lugano
30 agosto
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 12 agosto 2010 formulata da
IS 1
tendente alla chiusura della procedura di fallimento
secondario relativa a
AO 1
rappr. dal suo amministratore IS 1 D-
e patrocinata dall’ PA 1
ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con
sentenza 26 maggio 2003 (inc. 14.2002.91), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera la procedura fallimentare aperta in Germania nei confronti dell’AO 1
Considerandi
2.
Il
26.
marzo 2010, la Camera ha riconosciuto in Svizzera la graduatoria (“Insolvenztabelle”)
depositata nella procedura fallimentare principale (inc. 14.2010.9).
3.
Con
l’istanza in esame, l’IS 1 conferma di aver versato al patrocinatore della
massa fallimentare estera il saldo contabile di tutti i ricavati, che, dedotte
le tasse e le spese di fr. 8'760,95, ammonta a fr. 594'799,02.
4.
Visto
il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF in materia di
fallimento, l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento
secondario, con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513
cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta
alla Camera e non al giudice ordinario del fallimento (cfr. CEF 15 febbraio
2005.
[14.05.6], cons. 5, RtiD II-2005 798 s. n. 95c).
Nel
caso concreto, l’UEF di Locarno ha comprovato con documenti (cfr.
provvedimento 14 giugno 2010 e relativo bonifico) di aver eseguito
quanto disposto da questa Camera nella sentenza 26 marzo 2010
(dispositivo n. 1.2), ossia di aver consegnato all’amministrazione fallimentare
estera il saldo della liquidazione. La procedura di fallimento secondario può
così essere ritenuta esaurita e di conseguenza va chiusa.
5.
La
presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione e fallimenti
(art. 169 LDIP). Non si percepiscono tassa né spese, di cui si è già tenuto
conto nella precedente procedura di riconoscimento della graduatoria.
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF
pronuncia:
1.
È
pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera della procedura
fallimentare aperta in Germania nei confronti dell’AO 1, con ultimo domicilio a
D-Hannover.
2.
Non
si percepiscono tassa né spese.
3.
È
ordinata la pubblicazione del dispositivo n. 1 sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
4.
Intimazione
a:
– __________
PA 1, __________;
– IS
1, __________;
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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