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Decisione

14.2010.70

Fallimento secondario. Chiusura

30 agosto 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2010.70

Data decisione, Autorità:

30.08.2010, CEF

Titolo:

Fallimento secondario. Chiusura

CHIUSURA DEL FALLIMENTO

art. 170 LDIP

art. 268 LEF

Incarto n.

14.2010.70

Lugano

30 agosto

2010

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 12 agosto 2010 formulata da

IS 1

tendente alla chiusura della procedura di fallimento

secondario relativa a

AO 1

rappr. dal suo amministratore IS 1 D-

e patrocinata dall’ PA 1

ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con

sentenza 26 maggio 2003 (inc. 14.2002.91), questa Camera ha riconosciuto in

Svizzera la procedura fallimentare aperta in Germania nei confronti dell’AO 1

Considerandi

2.

Il

26.

marzo 2010, la Camera ha riconosciuto in Svizzera la graduatoria (“Insolvenztabelle”)

depositata nella procedura fallimentare principale (inc. 14.2010.9).

3.

Con

l’istanza in esame, l’IS 1 conferma di aver versato al patrocinatore della

massa fallimentare estera il saldo contabile di tutti i ricavati, che, dedotte

le tasse e le spese di fr. 8'760,95, ammonta a fr. 594'799,02.

4.

Visto

il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF in materia di

fallimento, l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento

secondario, con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513

cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta

alla Camera e non al giudice ordinario del fallimento (cfr. CEF 15 febbraio

2005.

[14.05.6], cons. 5, RtiD II-2005 798 s. n. 95c).

Nel

caso concreto, l’UEF di Locarno ha comprovato con documenti (cfr.

provvedimento 14 giugno 2010 e relativo bonifico) di aver eseguito

quanto disposto da questa Camera nella sentenza 26 marzo 2010

(dispositivo n. 1.2), ossia di aver consegnato all’amministrazione fallimentare

estera il saldo della liquidazione. La procedura di fallimento secondario può

così essere ritenuta esaurita e di conseguenza va chiusa.

5.

La

presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione e fallimenti

(art. 169 LDIP). Non si percepiscono tassa né spese, di cui si è già tenuto

conto nella precedente procedura di riconoscimento della graduatoria.

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF

pronuncia:

1.

È

pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera della procedura

fallimentare aperta in Germania nei confronti dell’AO 1, con ultimo domicilio a

D-Hannover.

2.

Non

si percepiscono tassa né spese.

3.

È

ordinata la pubblicazione del dispositivo n. 1 sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

4.

Intimazione

a:

– __________

PA 1, __________;

– IS

1, __________;

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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