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Decisione

14.2010.71

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilitâ

10 settembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 11'698.-- compresi interessi e

spese.

B. All’udienza

di contraddittorio del 4 agosto 2010 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza 9 agosto 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha

dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore

11.00.

D. Con

l’appello AP 1 sostiene di avere saldato il 10 agosto 2010 tutti i suoi debiti

direttamente all’UEF di __________, producendo due ricevute di questo ufficio del

10 agosto 2010 relative al versamento di fr. 12'000.-- rispettivamente fr.

470.-- (doc. B) e un estratto delle sue esecuzioni al 18 agosto 2010, da cui

risulta che le tre esecuzioni a carico dell’appellante sono state saldate (doc.

D).

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità

e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad

art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;

Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante ha

dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente

alla dichiarazione di fallimento, producendo due ricevute 10 agosto 2010

dell’UEF di __________ relative al versamento di fr. 12'000.- rispettivamente

fr. 470.-- destinate al pagamento delle sue esecuzioni, per cui con questo

versamento ha saldato anche l’esecuzione in oggetto e di conseguenza adempiuto

il requisito previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dalle ricevute del 10

agosto 2010 rispettivamente dall’estratto dell’UE di __________ al 18 agosto

2010.

risulta che tutte le ulteriori procedure pendenti nei confronti di AP 1

sono state saldate. A carico dell’appellante non vi sono inoltre attestati di

carenza di beni. Ciò porta a concludere che la

convenuta è in grado di far fronte ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità

va ritenuta resa verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art.

174.

cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.

2.

L’appello va accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell’appellante (art. 48 e

49.

OTLEF), mentre non si assegnano indennità, a controparte non essendo stato

intimato l’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. L’appello

è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 9 agosto 2010 pronunciata dal Pretore della Giurisdizione

di __________, inc. EF.2010.__________, nei confronti di AP 1, __________, è

annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di AP 1.

3.

Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.

III. Intimazione:

- AP 1,

__________;

- AO 1,

__________;

-

Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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