14.2010.72
Riconoscimento di debito condizionato. Contratto di compravendita quale titolo di rigetto dell'opposizione
2 novembre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2010.72
Data decisione, Autorità:
02.11.2010, CEF
Titolo:
Riconoscimento di debito condizionato. Contratto di compravendita quale titolo di rigetto dell'opposizione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 8 CC
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2010.72
Lugano
2 novembre
2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 7 luglio 2010 da
AO 1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP 1
patrocinato dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 15/16 giugno 2010 dell’__________ per
l’importo di fr. 200'000.00 oltre interessi al 5% dal 01.03.2009;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 12 agosto 2010 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta dal convenuto contro il precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________, è respinta in via
provvisoria per fr. 200'000.00 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2009 e fr.
200.-- di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 450.00,
da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà
a controparte fr. 1'900.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta in appello dal convenuto che con atto 26 agosto 2010 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso
atto che con osservazioni 27 settembre 2010 la parte appellata si è opposta al
gravame, protestate spese e ripetibili;
richiamato
il decreto presidenziale 30 agosto 2010 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 15/16 giugno 2010 dell’__________
di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 200’000.00 oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2009, indicando quale titolo di credito: “Saldo
del prezzo della compravendita della PPP n. ____________________, quota di ____________________1000
del mappale __________ di __________ e della partecipazione di fr. 2'350.--
alle spese di costituzione della PPP atto di compravendita immobiliare 10
settembre 2007 istromento notarile n. __________ nei rogiti della notaio __________
in __________”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di __________.
B.
Il procedente fonda la propria pretesa sul
contratto di compravendita immobiliare del 10 settembre 2007 di cui al rogito
n. __________ della notaia __________. __________ __________, __________, (doc.
B), mediante il quale AO 1 ha venduto a AP 1 e a AP 1, in comproprietà in ragione di tre quarti rispettivamente di un quarto, la PPP n. __________ di __________
per il prezzo di fr. 4’420'000.00. In base al contratto di compravendita il
prezzo di acquisto doveva essere soluto nel seguente modo:
-
fr. 100'000.00 erano già stati versati al momento della firma dell’atto;
-
fr. 2'000'000.00 dovevano essere versati entro 5 giorni dalla firma del
contratto di compravendita sul conto clienti del notaio rogante;
-
fr. 2'120'000.00 dovevano essere versati alla consegna dell’appartamento
finito.__________
Con
l’istanza di rigetto dell’opposizione il procedente ha evidenziato che gli
acquirenti avrebbero effettuato i seguenti pagamenti sul saldo di fr.
2'120'000.00:
-
fr. 1'000'000.00 prima del 4 luglio 2008,
-
fr. 500'000.00 il 30 ottobre 2008,
-
fr. 300'000.00 il 27 febbraio 2009,
-
fr. 200'000.00 il 27 febbraio 2009.
L’ultimo
versamento di fr. 200'000.00 era però destinato alla ditta __________, con la
quale gli acquirenti avevano stipulato un separato contratto d’appalto per
l’esecuzione di modifiche all’appartamento. Di tale circostanza il procedente
non si sarebbe accorto per cui aveva trattenuto anche la somma di fr.
200'000.00, chiedendo con due precedenti procedure esecutive il pagamento di
soli fr. 146'985.70 oltre interessi. Dopo l’emissione di questi precetti, reso
attento di questa circostanza, egli ha bonificato alla ditta __________ siffatto
importo (doc. S), donde la legittimità della presente procedura esecutiva.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza eccependo che il credito
del venditore non sarebbe esigibile perché il saldo di fr. 2'120'000.-- doveva
essere versato al momento del trapasso del possesso, ossia della consegna
dell’appartamento dopo l’ottenimento del permesso di abitabilità, che a
tutt’oggi non sarebbe ancora stato rilasciato per quanto riguarda il suo appartamento.
D. Con sentenza 12 agosto 2010 il Pretore __________ ha accolto
l’istanza, rilevando che il 24 giugno 2010 il Municipio di __________ ha
rilasciato il certificato di abitabilità dello stabile situato al mappale n. __________
RFD di __________ e che, ancorché la relativa formulazione non brillerebbe per
chiarezza, non vi sarebbe ragione per credere che lo stesso riguarderebbe solo
una parte dell’immobile. Per questo motivo la clausola di cui alla cifra 21 del
contratto di compravendita sarebbe adempiuta. A mente del Pretore l’argomentazione
del convenuto sarebbe pretestuosa solo se si pensa che lo stesso avrebbe preso
possesso del bene compravenduto ad inizio dicembre 2007.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1 riproponendo le
allegazioni di prima sede.
F. Con
osservazioni 5 luglio 2010 l’avv. AO 1 ha chiesto la reiezione dell’appello.
Considerato
Considerandi
1.
Con
l’appello AP 1, differentemente da quanto fatto nella
procedura esecutiva che ha preceduto la presente e che è scaturita nella
sentenza di questa Camera del 9 agosto 2010 (inc. CEF n. 14.2010.53), non ha
sollevato l’eccezione di non corretto adempimento, rilevando che “le regole
processuali del procedimento sommario in essere non permettono alla parte
appellante di fornire le prove sulle sue pretese” e quindi di rimettersi, a
questo proposito, alla procedura ordinaria che farà seguito a quella in oggetto
(appello, pag. 4). Per questo motivo, differentemente a quanto fatto
nell’ambito della citata procedura esecutiva, questa Camera non verificherà l’esistenza
di difetti e di lavori ancora da eseguire riferiti all’appartamento acquistato
dall’escusso.
2.
2.1
In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
2.2
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il
rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare
da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come
per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,
op. cit., p. 337 con riferimenti).
2.3
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30
giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore
ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50
ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999,
n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
In
linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui
al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della
pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).
2.4
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 1 n. 7 p. 3).
2.5
Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto
adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione
di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va
respinta (cfr. Cometta, op. cit., p. 338).
2.6
Un contratto di compravendita firmato costituisce, in linea di
massima, titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il prezzo di
acquisto indicatovi (Staehelin, op.
cit., n. 113 ad art. 82), quando la consegna della merce
risulta documentata e, nel momento in cui è stata presentata la domanda di
esecuzione, quel prezzo era esigibile (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 14 n. 71 I e 72).
3.
In concreto nel contratto di compravendita
immobiliare del 10 settembre 2007 (doc. C) __________ e AP 1 si sono impegnati
a versare al procedente il saldo del prezzo di compravendita di fr. 2'120'000.--
alla consegna dell’appartamento finito. L’esigibilità del saldo del prezzo di
compravendita non è invece stata subordinata all’ottenimento dell’attestazione
di abitabilità dello stabile non avendo infatti le parti previsto la decadenza
della stessa esigibilità in caso di violazione di questo impegno.
Venditore
e acquirenti hanno pertanto subordinato l’esigibilità del credito in esecuzione
al realizzarsi di una precisa condizione. Siccome il rigetto dell’opposizione
può essere concesso unicamente quando la pretesa dedotta in esecuzione è
esigibile (cfr. Staehelin, op. cit.,
n. 21, 77 ad art. 82; Panchaud/Caprez, op. cit., n. 1 e 8 ad § 1), quando, come nel caso di specie,
l’esigibilità del credito è condizionata, incombe al creditore provare che la
condizione si è realizzata (art. 8 CC).
Dalla
documentazione agli atti emerge che gli acquirenti vivono nell’appartamento
acquistato dall’__________ AO 1 dal 1° dicembre 2007 (doc. D). Ne consegue che
l’appartamento è stato loro consegnato perlomeno a tale data. La condizione della consegna dell’appartamento finito si è quindi realizzata
e il credito del venditore è pertanto esigibile, non
trovandosi agli atti alcun riscontro circa opere incompiute notificato a
quest’ultimo nel termine di 30 giorni previsto al n. 20.1 del contratto di
compravendita. Il doc. B costituisce pertanto valido
riconoscimento di debito per l’importo di fr. 200'000.00 oltre interessi al 5%
dal 1° marzo 2009, per la parte del saldo del prezzo di compravendita,
originariamente versata al procedente ma dai questi poi bonificata a favore
della __________.
4.
Con le osservazioni __________. AO 1 ha argomentato che nessuna delle parti ha mai firmato e riconosciuto il verbale del sopraluogo del 19 dicembre 2008, allestito __________ __________ __________ il 12
gennaio 2009 (doc. 2), che pertanto non costituirebbe un valido titolo di
rigetto dell’opposizione.
Per
completezza si osserva che tale documento attesta, in assenza di prove
documentali che ne dimostrino l’inesattezza, che il 19 dicembre 2008 le parti
hanno esperito un sopraluogo presso l’appartamento compravenduto e che in tale occasione
esse si sono accordate nel senso che __________. AO 1 avrebbe sistemato i
difetti riscontrati entro il 15 marzo 2009 e gli acquirenti gli avrebbero
versato fr. 600'000.-- entro il 10 gennaio 2009 e il saldo non appena sistemati
i difetti accertati.
Diversamente
da quanto sembra ritenere l’osservante, questa Camera nella precedente
procedura (inc. CEF n. 14.2010.53) non ha fondato il rigetto su tale documento
bensì, come nella fattispecie, sul contratto di compravendita immobiliare. Sulla
base del doc. 2 la Camera ha poi ritenuto che, essendosi
gli escussi impegnati a versare al procedente fr. 600'000.-- prima della
sistemazione dei difetti ma avendone versati solo 500'000.--, essi non hanno
reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di inesigibilità della
pretesa posta in esecuzione relativamente all’importo di fr. 100'000.— non
ancora soluto.
5.
Da
quanto precede, ne discende la reiezione dell’appello. Tassa di
giustizia e indennità per entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 48, 49,
61.
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 8 CC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello è
respinto.
2.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 680.--, già
anticipata dall’appellante, rimane a suo carico. AP 1 rifonderà __________. AO
1.
fr. 1'000.-- di indennità.
3.
Intimazione
a:
-
__________. PA 1, __________;
-
__________ __________ PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 200'000.00
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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