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Decisione

14.2010.72

Riconoscimento di debito condizionato. Contratto di compravendita quale titolo di rigetto dell'opposizione

2 novembre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 15/16 giugno 2010 dell’__________

di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 200’000.00 oltre

interessi al 5% dal 1° marzo 2009, indicando quale titolo di credito: “Saldo

del prezzo della compravendita della PPP n. ____________________, quota di ____________________1000

del mappale __________ di __________ e della partecipazione di fr. 2'350.--

alle spese di costituzione della PPP atto di compravendita immobiliare 10

settembre 2007 istromento notarile n. __________ nei rogiti della notaio __________

in __________”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura di __________.

B.

Il procedente fonda la propria pretesa sul

contratto di compravendita immobiliare del 10 settembre 2007 di cui al rogito

n. __________ della notaia __________. __________ __________, __________, (doc.

B), mediante il quale AO 1 ha venduto a AP 1 e a AP 1, in comproprietà in ragione di tre quarti rispettivamente di un quarto, la PPP n. __________ di __________

per il prezzo di fr. 4’420'000.00. In base al contratto di compravendita il

prezzo di acquisto doveva essere soluto nel seguente modo:

-

fr. 100'000.00 erano già stati versati al momento della firma dell’atto;

-

fr. 2'000'000.00 dovevano essere versati entro 5 giorni dalla firma del

contratto di compravendita sul conto clienti del notaio rogante;

-

fr. 2'120'000.00 dovevano essere versati alla consegna dell’appartamento

finito.__________

Con

l’istanza di rigetto dell’opposizione il procedente ha evidenziato che gli

acquirenti avrebbero effettuato i seguenti pagamenti sul saldo di fr.

2'120'000.00:

-

fr. 1'000'000.00 prima del 4 luglio 2008,

-

fr. 500'000.00 il 30 ottobre 2008,

-

fr. 300'000.00 il 27 febbraio 2009,

-

fr. 200'000.00 il 27 febbraio 2009.

L’ultimo

versamento di fr. 200'000.00 era però destinato alla ditta __________, con la

quale gli acquirenti avevano stipulato un separato contratto d’appalto per

l’esecuzione di modifiche all’appartamento. Di tale circostanza il procedente

non si sarebbe accorto per cui aveva trattenuto anche la somma di fr.

200'000.00, chiedendo con due precedenti procedure esecutive il pagamento di

soli fr. 146'985.70 oltre interessi. Dopo l’emissione di questi precetti, reso

attento di questa circostanza, egli ha bonificato alla ditta __________ siffatto

importo (doc. S), donde la legittimità della presente procedura esecutiva.

C. All’udienza

di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza eccependo che il credito

del venditore non sarebbe esigibile perché il saldo di fr. 2'120'000.-- doveva

essere versato al momento del trapasso del possesso, ossia della consegna

dell’appartamento dopo l’ottenimento del permesso di abitabilità, che a

tutt’oggi non sarebbe ancora stato rilasciato per quanto riguarda il suo appartamento.

D. Con sentenza 12 agosto 2010 il Pretore __________ ha accolto

l’istanza, rilevando che il 24 giugno 2010 il Municipio di __________ ha

rilasciato il certificato di abitabilità dello stabile situato al mappale n. __________

RFD di __________ e che, ancorché la relativa formulazione non brillerebbe per

chiarezza, non vi sarebbe ragione per credere che lo stesso riguarderebbe solo

una parte dell’immobile. Per questo motivo la clausola di cui alla cifra 21 del

contratto di compravendita sarebbe adempiuta. A mente del Pretore l’argomentazione

del convenuto sarebbe pretestuosa solo se si pensa che lo stesso avrebbe preso

possesso del bene compravenduto ad inizio dicembre 2007.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1 riproponendo le

allegazioni di prima sede.

F. Con

osservazioni 5 luglio 2010 l’avv. AO 1 ha chiesto la reiezione dell’appello.

Considerato

Considerandi

1.

Con

l’appello AP 1, differentemente da quanto fatto nella

procedura esecutiva che ha preceduto la presente e che è scaturita nella

sentenza di questa Camera del 9 agosto 2010 (inc. CEF n. 14.2010.53), non ha

sollevato l’eccezione di non corretto adempimento, rilevando che “le regole

processuali del procedimento sommario in essere non permettono alla parte

appellante di fornire le prove sulle sue pretese” e quindi di rimettersi, a

questo proposito, alla procedura ordinaria che farà seguito a quella in oggetto

(appello, pag. 4). Per questo motivo, differentemente a quanto fatto

nell’ambito della citata procedura esecutiva, questa Camera non verificherà l’esistenza

di difetti e di lavori ancora da eseguire riferiti all’appartamento acquistato

dall’escusso.

2.

2.1

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

2.2

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare

da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come

per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,

op. cit., p. 337 con riferimenti).

2.3

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30

giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore

ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50

ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999,

n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

In

linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui

al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della

pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

2.4

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,

§ 1 n. 7 p. 3).

2.5

Per

giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al

verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il

rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto

adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione

di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va

respinta (cfr. Cometta, op. cit., p. 338).

2.6

Un contratto di compravendita firmato costituisce, in linea di

massima, titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il prezzo di

acquisto indicatovi (Staehelin, op.

cit., n. 113 ad art. 82), quando la consegna della merce

risulta documentata e, nel momento in cui è stata presentata la domanda di

esecuzione, quel prezzo era esigibile (Panchaud/Caprez,

op. cit., § 14 n. 71 I e 72).

3.

In concreto nel contratto di compravendita

immobiliare del 10 settembre 2007 (doc. C) __________ e AP 1 si sono impegnati

a versare al procedente il saldo del prezzo di compravendita di fr. 2'120'000.--

alla consegna dell’appartamento finito. L’esigibilità del saldo del prezzo di

compravendita non è invece stata subordinata all’ottenimento dell’attestazione

di abitabilità dello stabile non avendo infatti le parti previsto la decadenza

della stessa esigibilità in caso di violazione di questo impegno.

Venditore

e acquirenti hanno pertanto subordinato l’esigibilità del credito in esecuzione

al realizzarsi di una precisa condizione. Siccome il rigetto dell’opposizione

può essere concesso unicamente quando la pretesa dedotta in esecuzione è

esigibile (cfr. Staehelin, op. cit.,

n. 21, 77 ad art. 82; Panchaud/Caprez, op. cit., n. 1 e 8 ad § 1), quando, come nel caso di specie,

l’esigibilità del credito è condizionata, incombe al creditore provare che la

condizione si è realizzata (art. 8 CC).

Dalla

documentazione agli atti emerge che gli acquirenti vivono nell’appartamento

acquistato dall’__________ AO 1 dal 1° dicembre 2007 (doc. D). Ne consegue che

l’appartamento è stato loro consegnato perlomeno a tale data. La condizione della consegna dell’appartamento finito si è quindi realizzata

e il credito del venditore è pertanto esigibile, non

trovandosi agli atti alcun riscontro circa opere incompiute notificato a

quest’ultimo nel termine di 30 giorni previsto al n. 20.1 del contratto di

compravendita. Il doc. B costituisce pertanto valido

riconoscimento di debito per l’importo di fr. 200'000.00 oltre interessi al 5%

dal 1° marzo 2009, per la parte del saldo del prezzo di compravendita,

originariamente versata al procedente ma dai questi poi bonificata a favore

della __________.

4.

Con le osservazioni __________. AO 1 ha argomentato che nessuna delle parti ha mai firmato e riconosciuto il verbale del sopraluogo del 19 dicembre 2008, allestito __________ __________ __________ il 12

gennaio 2009 (doc. 2), che pertanto non costituirebbe un valido titolo di

rigetto dell’opposizione.

Per

completezza si osserva che tale documento attesta, in assenza di prove

documentali che ne dimostrino l’inesattezza, che il 19 dicembre 2008 le parti

hanno esperito un sopraluogo presso l’appartamento compravenduto e che in tale occasione

esse si sono accordate nel senso che __________. AO 1 avrebbe sistemato i

difetti riscontrati entro il 15 marzo 2009 e gli acquirenti gli avrebbero

versato fr. 600'000.-- entro il 10 gennaio 2009 e il saldo non appena sistemati

i difetti accertati.

Diversamente

da quanto sembra ritenere l’osservante, questa Camera nella precedente

procedura (inc. CEF n. 14.2010.53) non ha fondato il rigetto su tale documento

bensì, come nella fattispecie, sul contratto di compravendita immobiliare. Sulla

base del doc. 2 la Camera ha poi ritenuto che, essendosi

gli escussi impegnati a versare al procedente fr. 600'000.-- prima della

sistemazione dei difetti ma avendone versati solo 500'000.--, essi non hanno

reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di inesigibilità della

pretesa posta in esecuzione relativamente all’importo di fr. 100'000.— non

ancora soluto.

5.

Da

quanto precede, ne discende la reiezione dell’appello. Tassa di

giustizia e indennità per entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 48, 49,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 8 CC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello è

respinto.

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 680.--, già

anticipata dall’appellante, rimane a suo carico. AP 1 rifonderà __________. AO

1.

fr. 1'000.-- di indennità.

3.

Intimazione

a:

-

__________. PA 1, __________;

-

__________ __________ PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 200'000.00

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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