14.2010.74
Fallimento secondario. Chiusura
16 settembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2010.74
Data decisione, Autorità:
16.09.2010, CEF
Titolo:
Fallimento secondario. Chiusura
CHIUSURA DEL FALLIMENTO
art. 170 LDIP
art. 268 LEF
Incarto n.
14.2010.74
Lugano
16 settembre
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza formulata il 31 agosto 2010 da
IS 1
tendente alla chiusura della procedura di fallimento
secondario relativa a
PI 1, con ultimo domicilio a __________ ()
rappr. dal suo amministratore RA 1
e patrocinata
dall’ PA 1, __________
ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con
sentenza 20 febbraio 2009 (inc. 14.2008.125), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera la procedura fallimentare aperta in Germania nei confronti dell’PI 1,
decisione poi confermata dal Tribunale federale con sentenza 5 ottobre 2009.
Considerandi
2.
Il
23.
marzo 2010, la Camera ha sospeso la procedura fallimentare secondaria per
mancanza di attivi (CEF 14.2010.22). In seguito all’anticipo delle spese di
liquidazione da parte dell’amministrazione fallimentare estera, l’Ufficio
fallimenti ha pubblicato la continuazione della liquidazione il 30 aprile 2010,
impartendo un termine di 20 giorni ad eventuali creditori del defunto per
insinuare il proprio credito. Nel temine impartito nessuno si è annunciato.
3.
Il
20.
agosto 2010, l’Ufficio, in virtù dei combinati art. 171 LDIP e 260 LEF, ha
rilasciato a favore dell’amministrazione fallimentare estera un atto di
cessione del diritto di far revocare l’atto di disposizione con il quale il
figlio del defunto, PI 2, ha prosciugato il conto EURO n. 0247-616117.06H
aperto dal defunto presso __________, per poi far perdere le proprie tracce in
Svizzera (spostandosi verosimilmente in Australia).
4.
Visto
il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF in materia di
fallimento, l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento
secondario, con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513
cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta
alla Camera e non al giudice ordinario del fallimento (cfr. CEF 15 febbraio
2005.
[14.05.6], cons. 5, RtiD II-2005 798 s. n. 95c).
Nel
caso concreto, l’IS 1 ha dimostrato di aver espletato tutte le operazioni previste
dalla legge. Un riconoscimento della graduatoria estera giusta l’art. 173 LDIP
appare d’altronde superfluo, dato che nessun creditore si è annunciato nel
termine impartito. La procedura di fallimento secondario può così essere
ritenuta esaurita e di conseguenza va chiusa.
5.
La
presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione e fallimenti
(art. 169 LDIP).
Per
analogia con gli art. 268 LEF e 53 lett. e OTLEF, la tassa e le spese relative
a questa procedura sono a carico della massa fallimentare.
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF
pronuncia:
1.
È
pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera della procedura
fallimentare aperta in Germania nei confronti dell’PI 1, con ultimo domicilio a
__________.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico della IS 1, oltre alle spese
di pubblicazione.
3.
È
ordinata la pubblicazione del dispositivo n. 1 sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
4.
Intimazione
a:
– avv. PA 1, __________;
– IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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