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Decisione

14.2010.74

Fallimento secondario. Chiusura

16 settembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2010.74

Data decisione, Autorità:

16.09.2010, CEF

Titolo:

Fallimento secondario. Chiusura

CHIUSURA DEL FALLIMENTO

art. 170 LDIP

art. 268 LEF

Incarto n.

14.2010.74

Lugano

16 settembre

2010

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza formulata il 31 agosto 2010 da

IS 1

tendente alla chiusura della procedura di fallimento

secondario relativa a

PI 1, con ultimo domicilio a __________ ()

rappr. dal suo amministratore RA 1

e patrocinata

dall’ PA 1, __________

ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con

sentenza 20 febbraio 2009 (inc. 14.2008.125), questa Camera ha riconosciuto in

Svizzera la procedura fallimentare aperta in Germania nei confronti dell’PI 1,

decisione poi confermata dal Tribunale federale con sentenza 5 ottobre 2009.

Considerandi

2.

Il

23.

marzo 2010, la Camera ha sospeso la procedura fallimentare secondaria per

mancanza di attivi (CEF 14.2010.22). In seguito all’anticipo delle spese di

liquidazione da parte dell’ammini­stra­zione fallimentare estera, l’Ufficio

fallimenti ha pubblicato la continuazione della liquidazione il 30 aprile 2010,

impartendo un termine di 20 giorni ad eventuali creditori del defunto per

insinuare il proprio credito. Nel temine impartito nessuno si è annunciato.

3.

Il

20.

agosto 2010, l’Ufficio, in virtù dei combinati art. 171 LDIP e 260 LEF, ha

rilasciato a favore dell’amministrazione fallimentare estera un atto di

cessione del diritto di far revocare l’atto di disposizione con il quale il

figlio del defunto, PI 2, ha prosciugato il conto EURO n. 0247-616117.06H

aperto dal defunto presso __________, per poi far perdere le proprie tracce in

Svizzera (spostandosi verosimilmente in Australia).

4.

Visto

il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF in materia di

fallimento, l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento

secondario, con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513

cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta

alla Camera e non al giudice ordinario del fallimento (cfr. CEF 15 febbraio

2005.

[14.05.6], cons. 5, RtiD II-2005 798 s. n. 95c).

Nel

caso concreto, l’IS 1 ha dimostrato di aver espletato tutte le operazioni previste

dalla legge. Un riconoscimento della graduatoria estera giusta l’art. 173 LDIP

appare d’altronde superfluo, dato che nessun creditore si è annunciato nel

termine impartito. La procedura di fallimento secondario può così essere

ritenuta esaurita e di conseguenza va chiusa.

5.

La

presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione e fallimenti

(art. 169 LDIP).

Per

analogia con gli art. 268 LEF e 53 lett. e OTLEF, la tassa e le spese relative

a questa procedura sono a carico della massa fallimentare.

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF

pronuncia:

1.

È

pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera della procedura

fallimentare aperta in Germania nei confronti dell’PI 1, con ultimo domicilio a

__________.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico della IS 1, oltre alle spese

di pubblicazione.

3.

È

ordinata la pubblicazione del dispositivo n. 1 sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

4.

Intimazione

a:

– avv. PA 1, __________;

– IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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