Lexipedia

Decisione

14.2010.77

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Saldo dell'esecuzione in oggetto posteriormente alla dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ

30 settembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n.__________ dell’UE di __________

AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 6'000.-- oltre accessori, dedotti

eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 1. settembre 2010 l’istante ha

confermato la sua domanda di fallimento. La convenuta non vi si è opposta.

C. Con sentenza 15 settembre 2010 il Pretore del Distretto di __________,

ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 16 settembre 2010

alle ore 10.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il debito dell’istante

ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 lett. 1 LEF, producendo una ricevuta del 16

settembre 2010 relativa al versamento di fr. 6'658.10 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ (doc. A). L’appellante sostiene inoltre di

avere introiti sufficienti per garantirsi una gestione corretta e senza debiti.

L’unica procedura esecutiva pendente nei suoi confronti, alla quale ha

interposto opposizione, è stata promossa da un suo ex dipendente, che ha

avanzato pretese infondate (doc. B).

Considerato

In dirittto

1.a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad

art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;

Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante ha asserito

di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi dell’art.

174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento e

l’ha dimostrato, producendo una ricevuta 16 settembre 2010 dell’UE di __________

relativa al versamento di fr. 6'658.10 a saldo dell’esecuzione n. __________ promosssa dall’istante.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di __________

al 16 settembre 2010 risulta che oltre alla predetta esecuzione promossa

dall’istante, che come si è visto risulta essere stata pagata, a carico dell’appellante

è pendente solo un’ulteriore esecuzione. Contro questa procedura risulta però essere

stata interposta opposizione, per cui a questo stadio di procedura l’eventuale

debito non è ancora stato accertato. A carico dell’appellante non risultano

inoltre attestati di carenza di beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la convenuta è in grado di far fronte ai suoi

impegni, per cui la sua solvibilità va ritenuta resa verosimile. Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

Considerandi

2.

L’appello va accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell’appellante (art. 48 e

49.

OTLEF), mentre non si assegnano indennità, a controparte non essendo stato

intimato l’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. L’appello

è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 15 settembre 2010 pronunciata dal Pretore del

Distretto di __________ inc. EF.2010.__________, nei confronti di AP 1, __________,

è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di AP 1.

3.

Le spese dell’Ufficio esecuzione di __________,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.

III. Intimazione:

- avv.

PA 1, __________;

- AO 1,

__________;

-

Ufficio esecuzione di

-

Ufficio fallimenti di __________, __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster