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Decisione

14.2010.79

Rigetto provvisorio. Acquiescenza. Tasse e ripetibili

2 novembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

è accolto per intervenuta acquiescenza.

Di

conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 2 settembre 2010 del Pretore

del Distretto di __________, __________ (EF.2010.__________), sono così

riformati:

“1. L’istanza è

parzialmente accolta: l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n.

__________ dell’Ufficio esecuzione di __________ è respinta in via provvisoria

limitatamente all’importo di fr. 155'327.10.

2. La tassa di giustizia

di fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è posta per fr. 15.-- carico

della AO 1 e per fr. 135.-- a carico di AP 1, il quale rifonderà a controparte

fr. 1'000.-- a titolo di indennità ridotta.”

Considerandi

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata

dall’appellante con il versamento di fr. 200.--, è posta a carico di AO 1,

mentre l’importo residuo di fr. 100.-- sarà restituito a AP 1. AO 1 rifonderà a

AP 1 fr. 400.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione: -

avv. PA 2, __________

-

avv. PA 1, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacchè il valore litigioso della vertenza, di fr.

27'066.35, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

Federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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