14.2010.79
Rigetto provvisorio. Acquiescenza. Tasse e ripetibili
2 novembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2010.79
Data decisione, Autorità:
02.11.2010, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Acquiescenza. Tasse e ripetibili
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 151 CPC-TI
art. 21 LTG
art. 48 OTLEF
art. 49 OTLEF
art. 61 cpv. 1 OTLEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
Incarto n.
14.2010.79
Lugano
2 novembre 2010
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 23 marzo 2010 presentata da
AO 1 __________
patrocinata dall’PA 1 __________
contro
AP 1
patrocinato dall’ PA 2 __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________,
notificato in data 10 novembre 2009 per il pagamento di fr. 182'393.45 oltre
interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
__________, con sentenza 2 settembre 2010 (EF.2010.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di
giustizia in fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.-- a
titolo di indennità.”
sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
15 settembre 2010 postula l’accoglimento parziale
dell’istanza e il rigetto
provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr.
155'327.10 con tassa di giustizia
di prima sede di fr. 15.-- a carico dell’istante e
di fr. 35.-- a carico del convenuto,
con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla
controparte fr. 1'000.-- a titolo
d’indennità ridotta;
rilevato che con le sue osservazioni AO 1 ha
aderito all’appello, rimettendosi per quel che
concerne la tassa di giustizia e
le ripetibili di appello al giudizio di questa
Camera;
preso atto che secondo l’art. 151 CPC (applicabile per
il rinvio dell’art. 25 LALEF) se la causa è stata tolta per acquiescenza, le
tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite e ripartite a richiesta di parte
dal giudice adito;
atteso che in caso di adesione, la tassa di giustizia
è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21
LTG);
richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1
OTLEF
pronuncia:
Fatti
I. L’appello
è accolto per intervenuta acquiescenza.
Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 2 settembre 2010 del Pretore
del Distretto di __________, __________ (EF.2010.__________), sono così
riformati:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta: l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n.
__________ dell’Ufficio esecuzione di __________ è respinta in via provvisoria
limitatamente all’importo di fr. 155'327.10.
2. La tassa di giustizia
di fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è posta per fr. 15.-- carico
della AO 1 e per fr. 135.-- a carico di AP 1, il quale rifonderà a controparte
fr. 1'000.-- a titolo di indennità ridotta.”
Considerandi
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata
dall’appellante con il versamento di fr. 200.--, è posta a carico di AO 1,
mentre l’importo residuo di fr. 100.-- sarà restituito a AP 1. AO 1 rifonderà a
AP 1 fr. 400.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
avv. PA 2, __________
-
avv. PA 1, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacchè il valore litigioso della vertenza, di fr.
27'066.35, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
Federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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