14.2010.8
Appello (diretto) contro la reiezione dell'istanza di sequestro. Verosimiglianza del domicilio del debitore all'estero. Assenza d'indicazione concludenti in merito alla prorpietà dei beni di cui si ch
22 febbraio 2010Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2010.8
Data decisione, Autorità:
22.02.2010, CEF
Titolo:
Appello (diretto) contro la reiezione dell'istanza di sequestro. Verosimiglianza del domicilio del debitore all'estero. Assenza d'indicazione concludenti in merito alla prorpietà dei beni di cui si chiede il sequestro
SEQUESTRO INFONDATO
art. 271 cpv. 1 cf. 4 LEF
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
Incarto n.
14.2010.8
Lugano
22 febbraio
2010
FP/sl/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Ermotti
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25
gennaio 2010 da
AP 1, __________
(patrocinata
__________)
contro
AO 1, __________
tendente
al sequestro dei beni presenti nell’ufficio di AO 1 ubicato all’ultimo piano in
__________, __________, fino a concorrenza dell’importo di fr. 19'301.85;
istanza
respinta dal Pretore __________, con sentenza 25 gennaio 2010 (EF.2010.223);
decisione
impugnata da AP 1, che con appello del 1° febbraio 2010 chiede l’accoglimento
dell’istanza.
ritenuto
Fatti
A. Con istanza del 24 gennaio 2010 AP 1, __________, ha richiesto al
Pretore __________, nei confronti di AO 1, __________ (__________), il
sequestro ex art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF“di tutti i beni contenuti
nell’ufficio di AO 1 ubicato in __________ all’ultimo piano a destra”.
Essa
ha in sostanza preteso di avere in varie occasioni concesso prestiti a AO 1 e
meglio fr. 5'640.- il 30 maggio 2007 (act. B e C), fr. 10'000.- il 15 giugno
2007 (act. B, D, p. 3 lett. d–e, p. 4), fr. 1'000.- nel gennaio 2007 (act. B) e
fr. 700.- il 13 maggio 2009 (act. B), per un totale quindi di fr. 17'340.-. Ha
soggiunto di avere pure consegnato allo stesso AO 1, a valere quale capitale per contrattazioni, la somma di fr. 10'000.- (act. B, E), nonché fr.
3'680.- (act. B) a titolo di sostegno portafoglio. Dedotto quanto restituito
dal convenuto, ossia fr. 13’000.- (act. B), e computati gli interessi di mora
conteggiati in fr. 1'281.65 (act. B), ha puntualizzato l’istante, AO 1, che si
è riconosciuto debitore di tali somme, impegnandosi alla relativa restituzione
entro la fine di ottobre 2009 (act. B), le deve ancora fr. 19'301.85.
Nonostante il sollecito inviatogli in data 11 novembre 2009 (act. F), sempre secondo
l’istante, questi non ha provveduto a onorare il proprio impegno, da cui la
presente istanza di sequestro fondata sull’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, ritenuto
anzitutto che il convenuto risulta essere domiciliato all’estero, segnatamente
a __________ (act. G), dato che a __________ egli esplica unicamente la sua
attività lavorativa, quale indipendente e che non beneficia di alcun tipo di
permesso di soggiorno, come attestato dalla dichiarazione dell’ufficio
controllo abitanti di __________ (act. H). Per quanto riguarda il presupposto
dell’esistenza di beni appartenenti al debitore da sequestrare nel luogo
indicato nell’istanza, ha proseguito l’istante, dalla carta da lettera
utilizzata dal convenuto, risulta che egli svolge la sua attività presso i suoi
uffici ubicati all’ultimo piano dello stabile in __________, __________ (act.
C, D ed E). Quanto al credito e al suo legame con la Svizzera, anche tale
requisito, sempre secondo l’istante, risulta adempiuto: il prestito è stato
concesso per l’attività che il debitore esplica in quel di __________, la sua
restituzione era prevista direttamente alla creditrice e gli accordi sono stati
sottoscritti a __________, con conseguente applicabilità del diritto svizzero.
B. Con sentenza del 25 gennaio 2010 il Pretore __________, ha respinto
l’istanza. Premesso che per i crediti non garantiti da pegno il creditore può
chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di
sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 1 a 5 LEF) e che, in particolare, l’art. 271 cpv.
1 n. 4 LEF ammette il sequestro nel caso in cui il debitore non dimori in
Svizzera, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi
su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell’art.
82 cpv. 1 LEF, il primo giudice ha anzitutto dato per scontata la verosimiglianza
dell’esistenza del credito preteso dall’istante sulla base della situazione
dare/avere di cui all’act. B (recte: del riconoscimento di debito),
sottoscritta dal convenuto in data 7 ottobre 2009, con la dicitura “presa
visione e accettazione” (act. B), con cui veniva quindi in buona sostanza
riconosciuto il saldo di fr. 19'301.85. Nondimeno il Pretore ha ritenuto
l’istanza carente quo ai presupposti materiali riguardanti il domicilio
all’estero del debitore e l’esistenza di beni da sequestrare nel circondario di
competenza della Pretura. Per quanto attiene al primo requisito, ha fatto
presente il giudice, l’istante si è limitata a indicare che il convenuto è
domiciliato a __________, producendo un foglio recante indicazioni scritte a
macchina di un veicolo, a suo dire, costituente un estratto della
motorizzazione” (act. G). Sennonché, egli ha osservato, tale
eccepita provenienza non risulta comprovata da alcuno elemento oggettivo.
Quanto all’altro requisito, ovvero la verosomiglianza dell’esistenza di beni di
proprietà dell’escusso al luogo del sequestro, ha proseguito il primo giudice,
l’istante si è limitata a produrre delle lettere del giugno 2007 e gennaio 2008
(act. C, D e E) e uno scritto dell’ufficio controllo abitanti dove si da semplicemente
atto che l’escusso ”non figura nell’archivio dell’ufficio controllo
abitanti” e che “in __________ vi sono unicamente uffici” (act. H).
Tali documenti – ha obiettato il Pretore - non appaiono però ancora sufficienti
per rendere verosimile che in __________ parte escussa abbia attualmente beni
di cui è titolare, ovvero uffici presso i quali vi sono beni con valore
economico sequestrabile. Del resto, ha rilevato il primo giudice, l’assunto di
parte sequestrante non può definirsi verosimile già perché risulta smentito dal
suo stesso patrocinatore, ove si consideri che in data 11 novembre 2009 questi
ha inviato una diffida di pagamento al convenuto non già all’indirizzo
dell’asserito suo ufficio in __________, bensì al recapito “c/o C__________,
in __________, __________” (act. F).
C. Con appello 1° febbraio 2010 AP 1 chiede l’accoglimento
dell’istanza, contestando le valutazioni che hanno spinto il Pretore a ritenere
che non sarebbero stati resi verosimili i presupposti del domicilio all’estero
del debitore, rispettivamente dell’esistenza di beni appartenenti allo stesso
debitore nel luogo indicato nell’istanza. Giacché, a suo giudizio, a torto il
primo giudice ha ritenuto che l’estratto della motorizzazione italiana, ove
viene indicato l’indirizzo del debitore in via __________ a __________, non
fosse sufficiente a comprovare l’esistenza di una dimora all’estero. Non vi
sono infatti elementi agli atti per dubitare della veridicità e della
provenienza di quando indicato nell’act. G, poiché le indicazioni sui dati del
veicolo e la relativa intestazione dimostrano senza ombra di dubbio che tale
documento è stato approntato dall’ufficio della motorizzazione italiana. E
nemmeno si può ragionevolmente ritenere che lo stesso documento sia stato
redatto unilateralmente dalla sequestrante. Del resto, rileva l’appellante,
l’indicazione del domicilio in Italia del convenuto non contrasta con gli altri
atti che figurano nell’incarto processuale, specie con quanto attestato dall’ufficio
controllo abitanti della __________, secondo cui l’escusso non figura
nell’archivio dello stesso ufficio e secondo cui in __________ (cfr. act. C, D
ed E), vi sarebbero soltanto degli uffici appartenenti allo stesso soggetto
(act. H). Per quel che concerne il grado di verosimiglianza dell’esistenza di
beni appartenenti al debitore negli uffici di __________, sempre secondo
l’appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la
documentazione prodotta dimostra in maniera inequivocabile come il debitore
possiede invece beni nel luogo indicato nell’istanza, ritenuto del resto che
per quel che attiene al grado di verosimiglianza dell’esistenza di beni da
sequestrare, la giurisprudenza considera sufficiente quello del 33%, ritenuto
che valori minori di una probabilità su tre sono in linea di principio inidonei
a determinare il provvedimento incisivo del sequestro (CEF, sentenza del 10
novembre 2008, inc. n. 14.2000.8, consid. 2.4).
Considerandi
In diritto:
1.
Per i crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il
sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr.
art. 271 cpv. 1 n. 1 a 5 LEF). Nel Canton Ticino per valori superiori a fr.
2'000.- competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in
cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e
16.
cpv. 3 LALEF, art. 5 LOG). Allo stadio dell’emissione del decreto di
sequestro, la procedura è unilaterale (art. 19 LALEF; stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. 3, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 45 ad art. 272). Anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale,
per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (CEF, sentenza
del 10 novembre 2008, n. 14.2008.94 consid. 2 con richiami).
2.
Contro la decisione che rigetta integralmente o parzialmente una
domanda di sequestro è dato il rimedio di diritto cantonale dell’appello, a
condizione che emani dal Pretore e che il valore litigioso sia superiore a fr.
8'000.- (art. 18 cpv. 1 e 19 LALEF e il rinvio all’art. 272 LEF; CEF, sentenza
del 26 giugno 1998 in re. Spa c/ P.Spa; CEF, sentenza del 29 maggio 2000, n. 14.99.83,
consid. 1.1-1.6). In tale ipotesi, il legislatore federale ha infatti
rinunciato a istituire un rimedio di diritto federale (in particolare la via
dell’opposizione ai sensi dell’art. 278 LEF), lasciando tale facoltà ai singoli
Cantoni (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale
sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III 123; stoffel, op. cit. n. 53 ad art. 272).
Nel caso concreto il valore litigioso è di fr. 19'301.85 (art. 11 lett. e CPC e
25.
LALEF), da cui la ricevibilità dell’appello.
3.
Le decisioni in materia di sequestro vanno pronunciate in procedura
sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale tipo
di procedura devono rispettare la massima dispositiva (“Dispositionsmaxime”),
il principio attitatorio (“Verhandlunsgmaxime”), nonché la massima di celerità
e di concentrazione(cfr. piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto
altrimenti, il giudice non agisce d’ufficio, egli esamina solo ciò che è stato
allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti (“quod non
est in actis, non est in mundo”) e che possono essere assunte seduta stante
(“Beweismittelbeschränkung”). Il giudice può accontentarsi della semplice
verosimiglianza dei fatti (“Beweisstrengebe-schränkung”) ed esaminare
sommariamente i punti di diritto (“prima facie cognitio”), nella misura
compatibile con l’esigenza di celerità (cfr. hohl,
La réalisation du droit et des procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; gilliéron, Le séquestre dans la LP
revisée, in: BlSschK 1995, p. 138; B; Piégai, op. cit. p. 212; artho von gunten, op. cit. p. 85 ss.).
Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF). Nell’ambito
delle appellazioni contro il rifiuto parziale o integrale del sequestro, non
sono ammessi allegazioni e mezzi di prova nuovi, così detti “nova” (CEF,
sentenza del 10 novembre 2008, n. 14.2008.94, consid. 4 con richiamo; art. 321
cpv. 1 lett. b CPC e, a contrario, 22 cpv. 4 LALEF).
4.
Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal
giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda
verosimile l’esistenza:
1.
del
credito;
2.
di
una causa di sequestro;
3.
di
beni appartenenti al debitore.
Fra
le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame, la legge
riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è
altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la
Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito
ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1. n. 4 LEF).
Ora,
nel caso concreto, avendo il Pretore (giustamente) ammesso l’esistenza del
credito sulla base del riconoscimento da parte del convenuto della situazione
di dare/avere di cui all’act. B, con la dicitura “presa visione e
accettazione”, equiparabile di fatto a un riconoscimento di debito ex art. 82
LEF, rimangono litigiose due questioni: il luogo di dimora del debitore e
l’esistenza di beni appartenenti al debitore nel luogo indicato nell’istanza di
sequestro.
5.
Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti
allegati corrispondano al vero (Piégai, op. cit. n. 792, p. 173). Il grado
di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti divergenti. Secondo
questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (cfr. CEF,
sentenza del 10 novembre 2008, n. 14.2008.94, consid. 6 con richiamo):
1) vi
è “un indizio di prova” (“commencement de preuve”), DTF 107 III 36, 39 e 40
consid. 3 e 5; Stoffel, op. cit. n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a
conforto della tesi del sequestrante, non bastando di regola fatture o altri
elementi allestiti unilateralmente dal sequestrante o da suoi organi o
personale ausiliarie (CEF, sentenza citata, consid. 6/1 con richiamo);
2) dall’esame
degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti
per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la
probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto;
detto altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche
altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere
inverosimile quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti
diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
Causa di sequestro,
segnatamente il luogo di dimora del debitore
6.
A buon diritto l’appellante dissente dalla conclusione del
Pretore, secondo cui essa non avrebbe comprovato (recte: reso verosimile) che
il debitore dimori all’estero, (prima) conditio sine qua non per far capo alla
causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Certo, l’act. G
prodotto dall’istante ove figurano riportati mediante videoscrittura i dati relativi
all’immatricolazione e al trasferimento – avvenuti il 9 aprile e il 28 maggio
2009.
– di una motocicletta Ducati a nome di AO 1 (qui appellato) con
indirizzo/recapito in VIA __________ __________ (__________) cap __________ non
può ancora essere d’acchito attribuibile alla sezione della motorizzazione
italiana, mancando nel medesimo quegli elementi di ufficialità che possano
consentire di ritenere che si tratta effettivamente di un atto emanato da
quella specifica autorità. Sennonché, in un contesto di verosimiglianza, come
quello a cui il giudice deve far capo in un procedimento di sequestro, non si
può però ignorare tale documento. Il quale, come correttamente rilevato
dall’appellante, riporta pur sempre precise indicazioni sia sui dati del
motoveicolo, sia sulla sua immatricolazione, sia sul suo passaggio di
proprietà, sia sui dati del suo detentore (data di nascita, comune di nascita e
suo recapito/dimora/domicilio nella provincia di __________), sulla cui bontà
non vi è motivo di dubitare, a meno di ipotizzare scenari del tutto
inverosimili, come ad esempio la falsificazione mediante redazione unilaterale
del relativo certificato. Del resto, l’act. G che attesta la dimora in Italia
del debitore, risulta compatibile con l’indicazione rilasciata il 16 novembre
2009.
dall’Ufficio controllo abitanti della __________, secondo cui il soggetto
non figura nell’archivio dello stesso ufficio (act. H). Ne discende pertanto
che il requisito della dimora all’estero del debitore risulta adempiuto. Su
questo punto l’appello merita perciò tutela.
Appartenenza
dei beni al debitore
7.
Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante
è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III
104.
consid. 1; Ammon/Waltehr, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 7° ed., Berna
2003, n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati
beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile
appartengono a un persona fisica o giuridica diversa dal debitore (DTF 106 III
89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto
dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III
112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è
chiesto il sequestro si trovano in possesso di un terzo o figurano a nome di un
terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
apparten- gono in realtà al debitore sequestrante (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3
LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF
1991.
III pag. 1 19; Stoffel, op. cit. n. 61 segg. ad art. 271 e n. 25 e 26 ad art. 272).
8.
Secondo l’appellante l’esistenza di beni appartenenti al debitore al
luogo del sequestro risulterebbe resa verosimile dagli act. C, D, E e H. Come
correttamente rilevato dal primo giudice, ciò non può però dirsi nella
fattispecie il caso. Gli act. C, D e E si riferiscono agli accordi intervenuti tra le parti il 15 giugno 2007 (act. C e D) e il 6 gennaio 2008 (act. E), mediante le quali
esse hanno definito i termini delle singole transazioni sfociate nella situazione
di dare/avere, oggetto di riconoscimento da parte del debitore il 7 ottobre
2009.
(act. B). Certo, tali accordi figurano riportati su carta da lettera
riferita a una non meglio definita attività di T__________ in via __________ a __________,
carta sulla quale figurano altresì le firme degli stessi contraenti (act. D) o
per lo meno quella del convenuto (act. C, E). Sennonché, tali documenti non
solo risalgono al 2007, rispettivamente all’inizio del 2008, ovvero a ben prima
dell’inoltro dell’istanza di sequestro, ma per finire, comunque sia, non
consentono, in assenza di riscontri più concreti, di ritenere con sufficiente verosimiglianza
che parte escussa sia attualmente titolare degli uffici situati in __________, __________,
ultimo piano a destra, rispettivamente dei beni che ivi presenti. Non è infatti
dato da sapere chi attualmente li occupa - sempre che qualcuno lo faccia – e,
dandosene il caso, chi è proprietario/titolare dei beni che vi si trovano. E
nemmeno soccorre l’appellante l’attestazione rilasciata il 16 novembre 2009
dall’Ufficio controllo abitanti della __________, secondo cui l’escusso non
figurerebbe nell’archivio dello stesso ufficio e secondo cui in __________ vi
sarebbero unicamente uffici (act. H). Giacché anche in questo caso non viene
fornito nessun utile ragguaglio sulla persona che occuperebbe, rispettivamente
che sarebbe titolare di detti uffici, l’attestazione limitandosi soltanto a
riportare la circostanza della presenza di uffici in quella particolare punto
di __________, senza aggiungere però altro. Del resto, come pertinentemente
osservato dal primo giudice, la presenza di beni del debitore nei medesimi
uffici parrebbe smentita dallo stesso patrocinatore dell’escusso, ove si
consideri che in data 11 novembre 2009 questi ha inviato una diffida di
pagamento al debitore non all’indirizzo di __________, ma a quello di __________,
__________, presso C__________. Il che poco si concilia con la tesi, secondo
cui si in __________ vi siano uffici di proprietà del convenuto. Certo, nel proprio
appello quest’ultimo assevera che in __________ egli svolgerebbe solo una
attività accessoria. Si tratta però di una argomentazione sollevata - peraltro
in forma dubbiosa (v. appello, pag. 6) - per la prima volta in questa sede, ciò
che comporta finanche l’inammissibilità del rimedio su questo punto.
9.
Da
quanto precede, discende che nella misura in cui è ammissibile, l’appello deve
essere disatteso, siccome infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza
dell’appellante (art. 48 e 49 LEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, l’appello è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 300.-, anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico.
3. Intimazione all’PA 1.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la
limitazione di cui all’art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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