14.2010.80
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19 ottobre 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2010.80
Data decisione, Autorità:
19.10.2010, CEF
Titolo:
Rig. def. dell'opposiz.: la convenzione sulle conseguenze accessorie omologata dal giudice tramite sentenza di divorzio, prodotta in copia conforme all'originale e diventata definitiva, è un valido titolo di rigetto per i contributi alimentari per madre e figlio minorenne - clausola d'indicizzazione
3 IDENTITÀ
ESIGIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 80 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2010.80
Lugano
19 ottobre
2010
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 23 marzo 2010 da
AO 1
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________ del 9/15 marzo 2010 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 9 settembre 2010 (EF.2010.977), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta: l'opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via
definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 100.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 22 settembre 2010 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse,
spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni all'appello;
richiamato il decreto presidenziale del 27 settembre 2010 con cui
all'appello non è stato concesso l'effetto sospensivo richiesto;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 9/15 marzo 2010 dell'UE __________, AO 1 ha
escusso l'ex marito AP 1 per l'incasso dell'importo capitale di fr. 31'946.90.
Quale titolo di credito ha indicato: “Alimenti arretrati da luglio 2009 a marzo 2010 + arretrati carovita da gennaio 2004 a giugno 2009”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. L'istante
fonda la sua pretesa sulla sentenza di divorzio 21 novembre 1997 della Pretura __________,
che ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie 3 giugno 1997, che
-fra l'altro- obbligava l'ex marito a versarle in via anticipata entro il 5 di
ogni mese un contributo alimentare per il figlio __________ (2 gennaio 1995) di
fr. 1'280.– da settembre 2001 ad agosto 2006 e fr. 1'300.– da settembre 2006 ad
agosto 2010, oltre a quello per sé di fr. 2'300.–, importi da adeguare secondo
l'indice del costo della vita la prima volta il 1° gennaio 2001 (doc. B). La
procedente produce inoltre un dettagliato conteggio del 1° marzo 2010 (doc. C)
e la risoluzione n. __________ del 26 novembre 2009 con cui la Commissione tutoria __________, sede __________, ha -fra l'altro- affidato il figlio alle
cure e alla custodia del padre, riconosciuto l'esercizio congiunto ai genitori
dell'autorità parentale sul figlio e sospeso l'obbligo di versamento nelle mani
della madre degli alimenti per il figlio (doc. D).
C. All'udienza
di contraddittorio del 3 settembre 2010, l'istante ha ribadito le sue richieste. Il convenuto vi si è opposto in quanto la sentenza di divorzio su cui si fondava
l'istanza non quantificava né il credito posto in esecuzione né precisava le modalità
di calcolo da applicare. Nulla indicava poi che egli disponesse ancora di
un'eccedenza tale oltre al suo fabbisogno per versare il contributo a favore
dell'ex moglie, mentre l'adeguamento delle rendite al costo della vita non era fondato
su dati certi. Non vi era quindi identità tra credito posto in esecuzione e
quello indicato dal titolo di rigetto, motivo per cui bisognava rinviare l'istante
al foro civile ordinario.
In
sede di replica, la procedente ha riconfermato il suo punto di vista e
precisato che l'ex marito aveva continuato a versarle il suo contributo
alimentare senza mai nulla eccepire sino ad inizio luglio 2009, pagamento che
aveva improvvisamente interrotto senza alcuna motivazione. Dal canto suo, l'escusso
si è limitato a rinviare agli argomenti esposti in sede di risposta.
D. Con
sentenza 9 settembre 2010 il Pretore __________, ha accolto l'istanza riconoscendo
alla sentenza di divorzio insieme alla relativa convenzione sulle conseguenze
accessorie, la qualità di validi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione.
Il tenore delle clausole specificava l'entità dell'obbligo di mantenimento a
carico dell'escusso in modo preciso tant'è che in merito egli nulla aveva
eccepito. Quello a favore dell'istante era in particolare stato stabilito in
fr. 2'300.–, fermo restando la possibilità per l'ex marito in caso di
peggioramento della situazione economica di agire in giudizio con una richiesta
di modifica. L'istante inoltre aveva prodotto agli atti un calcolo dettagliato
preventivamente inviato al convenuto e su cui, quest'ultimo, non aveva sollevato
obiezione alcuna al contraddittorio. I valori dell'indice carovita infine costituivano
dei fatti notori, accessibili anche al sito internet del Cantone Ticino (www.ti.ch/DFE/USTAT).
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l'escusso sostenendo che il
dispositivo di cui alla sentenza di divorzio non si pronuncia affatto sui contributi
alimentari per figlio e istante, ma si limita a omologare la convenzione
sottoscritta dalle parti. Per il formalismo vigente in materia di rigetto
definitivo, già solo per questo s'impone quindi la reiezione dell'istanza. Il
conteggio prodotto dalla procedente poi non era chiaro e la convenzione
medesima non indicava in modo incondizionato le basi di calcolo, in particolare
con riferimento al contributo per l'ex moglie. Ciò posto, visto che un'indagine
approfondita sfuggiva alla cognizione del giudice del rigetto, l'istanza deve essere
respinta anche per questo. In assenza di basi chiare, spettava all'ex moglie
l'onere di provare l'importo da lei rivendicato e non certo all'escusso
contestare un conteggio che controparte aveva unilateralmente allestito, fermo
restando che in sede di udienza egli aveva ad ogni modo evidenziato la sua
chiara opposizione. Di modo che, per far valere le sue richieste, la procedente
doveva semmai rivolgersi al foro ordinario. Anche da questo punto di vista,
quindi, l'istanza va così respinta.
La
controparte non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. In virtù
dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una
sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in
giudicato, ossia se non può più essere impugnata con un rimedio di diritto
ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di
prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/
Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 segg. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 segg. e 38 segg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, pag. 213 segg. e 221 segg.). Sono parificati alle
sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art.
80 cpv. 2 n. 1 LEF). In particolare, una convenzione sui contributi di
mantenimento legittima il rigetto definitivo dell'opposizione, se è stata
omologata dal giudice (Staehelin, op.
cit., n. 24 ad art. 80).
Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di
causa, se la sentenza su cui l'esecuzione si fonda
ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere
esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad
art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto definitivo dell'opposizione. Ciò
presuppone pure che il beneficiario del pagamento e l'istante siano identici. Trattandosi
di crediti alimentari per figli minorenni, è altresì autorizzato ad agire il
detentore dell'autorità parentale (Staehelin,
op. cit., n. 33 e 36 ad art. 80; Staehelin,
op. cit., Ergänzungsband, 2005, ad n. 47, art. 80; ), perlomeno quale
rappresentante legale (art. 289 cpv. 1 CC; Cometta,
Il rigetto provvisorio dell' opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in: Rep. 1989 pag. 342; Gessler,
Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, in: SJZ 83, pag.
253).
2. L'istante
procede con il pagamento dei contributi alimentari per lei e per il figlio
fissati con sentenza di divorzio 21 novembre 1997, prodotta in copia conforme
all'originale e provvista del timbro della cancelleria della Pretura __________,
che attesta come la stessa sia divenuta definitiva il 16 dicembre 1997 (doc.
B, pag. 1). Non può quindi esservi dubbio sulla sua esecutività. L'appellante obietta
invero che il dispositivo di questa decisione non si pronuncia affatto in
merito all'obbligo di mantenimento posto a suo carico (appello, pag. 4 n. 3). Resta
il fatto che la sentenza di divorzio in esame ha omologato (doc. B, pag. 3 n.
2) la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio datata 3 giugno
1997 (doc. B, pag. 8), che ne è diventata parte integrante. Ciò posto -e come
già detto (sopra, consid. 1 e rinvio in dottrina)- a fronte di una transazione
giudiziale, l'istante era più che formalmente legittimata a procedere in
giudizio con una richiesta di rigetto definitivo. Ai limiti del pretesto, la
censura è destituita di ogni fondamento e va quindi respinta.
3. La
convenzione omologata con sentenza 21 novembre 1997 prevede che a favore del
figlio sia versato ogni mese in via anticipata un contributo di fr. 1'280.– da
settembre 2001 ad agosto 2006 e di fr. 1'300.– da settembre 2006 ad agosto 2010
(doc. B, pag. 6 n. 4.1). Invece quello riconosciuto all'istante, pure da
versare mensilmente e in via anticipata, a quel momento è stato fissato in fr.
2'300.– (doc. B, pag. 7 n. 5.1). In entrambi i casi, questi importi erano poi
da adeguare all'indice del costo della vita la prima volta il 1° gennaio
2001, prendendo quale base l'indice del mese di novembre precedente ritenuto
che per il primo adeguamento determinante era quello di novembre 2000 in relazione a quello di novembre 1997 (doc. B, pag. 6 n. 4.2 e pag. 7 n. 5.1). Ritenuto il
periodo interessato dall'esecuzione, che va da gennaio 2004 a marzo 2010, come tale la sentenza di divorzio datata 21 novembre 1997 che omologa la citata convenzione
costituirebbe valido titolo di rigetto definitivo per l'importo esigibile di
complessivi fr. 269'360.– [fr. 3'580.– (1'280+2'300) da gennaio 2004-agosto
2006 (32 mesi); fr. 3'600.– (1'300+2'300) da settembre 2006 a marzo 2010 (43 mesi)] insieme all'adeguamento al costo della vita, visto che così come è stata
formulata la clausola d'indicizzazione pone una chiara base di calcolo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80). Di
conseguenza, anche per la pretesa che l'istante fa valere limitatamente a fr.
31'946.90 (15'375.70 + 7'691.70 [ossia 3x2'563.90] + 8'879.50) entro i termini
specificati dal conteggio di ben 3 pagine (doc. C) -trasmesso all'escusso contestualmente
all'invio della diffida di pagamento 1° marzo 2010 che ha preceduto
l'esecuzione- che spiega in dettaglio le modalità di calcolo per l'adeguamento
al costo della vita delle rendite di mantenimento e considera, oltre ai
pagamenti effettuati dall'ex marito, anche la sospensione dell'obbligo di versare
il contributo per il figlio alla madre (cfr. risoluzione di sospensione da
parte dell'autorità tutoria: doc. D) la quale, in merito, nulla più rivendica
da luglio 2009 (doc. C, pag. 2 in mezzo).
4. L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere esaminato l'istanza con il sufficiente
rigore che s'impone in materia di rigetto definitivo dell'opposizione,
contestando che il conteggio prodotto agli atti sia chiaro (appello, pag. 5 n.
4). La censura è ancora una volta pretestuosa, se solo si pensa che quel
documento gli era stato recapitato con la diffida di pagamento del 1° marzo
2010 (doc. C), che l'udienza di contraddittorio si è tenuta il 3 settembre 2010
e che, nonostante l'ampio margine di tempo con cui era stato preavvisato, in
quell'occasione egli si è limitato a generiche contestazioni senza nemmeno preoccuparsi
di indicare dove è perché il calcolo così come proposto dall'istante sarebbe da
considerare dubbio e incomprensibile. E, in questa sede, egli non pretende il
contrario. A ragione il Pretore ha quindi rilevato l'assenza di obiezioni in
merito (sentenza impugnata, pag. 4). Invero il ricorrente sottolinea che, pena
quella di incorrere in un'inversione arbitraria dell'onere della prova, non
potendo l'istante contare su una sentenza di divorzio che determinava un importo
preciso, non spettava certo a lui contestare il conteggio e le cifre in esso
esposte (appello, pag. 5 n. 5). Se non che, dei motivi per cui la sentenza 21
novembre 1997 di omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie al
divorzio sottoscritta dalle parti -e, come tale quindi, la convenzione
medesima- sia da riconoscere quale valido titolo di rigetto definitivo, già si è
detto (sopra, consid. 2). E, da questo punto di vista, la questione non merita
ulteriore disamina. Non può così esservi più dubbio in merito al fatto che un
eventuale onere di contestare restava a carico dell'escusso. L'appello va, ancora
una volta, per finire respinto.
5. L'appellante
afferma inoltre che la clausola n. 5.1 di cui alla convenzione omologata e riferita
al contributo per l'istante, sottostà a una serie di condizioni potestative che
ostano a un rigetto definitivo dell'opposizione (appello, pag. 5 n. 4). Ma,
invano. Il contributo a favore della procedente è stato stabilito dalle parti
medesime a dipendenza della situazione finanziaria presente a quel momento in
almeno fr. 2'300.–, tenuto conto di: minimo vitale (fr. 1'025.–), premio cassa
malati e canone di locazione, aumentati del 20% (doc. C, pag. 7 n. 5.1). Tale
cifra, costituisce quindi a ben vedere un fatto assodato e, a differenza di
quanto lascia intendere l'interessato, privo di “condizioni”. Certo, nel
contempo, la clausola n. 5.1 lascia altresì intravedere la possibilità di un adattamento
di tale importo: ma questo non esimeva il convenuto, confrontato con un
peggioramento delle proprie disponibilità economiche tale da influire sull'importo
così dovuto a titolo di alimenti, dal postularne -come rilevato dal Pretore
(sentenza impugnata, pag. 3 in basso)- una modifica in via giudiziale,
eventualità che egli non ha mai però preteso -né peraltro pretende ora- essersi
realizzata. Di conseguenza, anche da questo punto di vista l'appello va
disatteso.
6. L'appello
va così respinto, e la decisione pretorile confermata. La tassa di giustizia segue
la soccombenza dell'appellante. Non si assegnano indennità all'istante che,
rinunciando a formulare delle osservazioni, non è incorsa in costi da
compensare (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OLTEF).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamato l'art. 80 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia: 1. L'appello
è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.–, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
–,;
–,.
Comunicazione
Considerandi
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
31'946.90, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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