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Decisione

14.2010.82

Appello contro il decreto di fallimento. Censura circa l'asserita carente notifica del precetto esecutivo trattata quale ricorso ex art. 17 LEF e respinta con sentenza separata dell'autorità di vigila

18 ottobre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2010.82

Data decisione, Autorità:

18.10.2010, CEF

Titolo:

Appello contro il decreto di fallimento. Censura circa l'asserita carente notifica del precetto esecutivo trattata quale ricorso ex art. 17 LEF e respinta con sentenza separata dell'autorità di vigilanza. Reiezione dell'appello

RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO

art. 173 cpv. 2 LEF

Incarto n.

14.2010.82

Lugano

18 ottobre 2010

FP/fb

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa fallimentare dipendente da istanza 24/25

agosto 2010 presentata

da

AO

1, __________

(patrocinato

dall’avv. PA 1, __________)

contro

AP

1, __________

(patrocinato

dall’avv. PA 2, __________)

Sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con

sentenza 9 giugno 2010 (EF.2010.__________), ha così pronunciato:

“1. E

pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da oggi,

lunedì 27 settembre, ore 12:00.

2/3/4/5 Omissis”

Sentenza

tempestivamente dedotta in appello da AP 1, che con atto di appello

del 28

settembre 2010 ne postula l‘annullamento;

richiamato

il decreto presidenziale 1° ottobre 2010, con il quale all’appello è stato

concesso

effetto sospensivo parziale;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti del Distretto di __________, AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 15'639.55 oltre interessi e spese esecutive;

che

all’udienza d contradditorio del 17 settembre 2010, nessuno è comparso;

che con

sentenza del 27 settembre 2010, il Pretore del Distretto di __________ ha

dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dallo stesso giorno, ore 12:00;

che con

appello del 28 settembre 2010 AP 1 chiede l’annullamento del decreto di

fallimento, asserendo che il precetto esecutivo a monte della comminatoria di

fallimento e, quindi, all’origine dell’istanza di fallimento proposta dal

creditore, non gli è mai stato notificato, ciò che gli ha impedito di fare opposizione

al medesimo;

che a

seguito di tale doglianza, l’appello è stato trattato anche come ricorso ex

art. 17 LEF contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione fallimenti del

Distretto di __________ e, meglio, contro la notifica del precetto esecutivo n.

__________, ritenuta dall’escusso nulla (cfr. anche art. 173 cpv. 2 con

riferimento all’art. 22 cpv. 1 LEF);

che il 1°

ottobre 2010 gli atti sono stati pertanto trasmessi dal Presidente della Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ per gli

incombenti di sua competenza, sfociati nell’apertura da parte di quest’ultimo dell’incarto

n. 5/2010 (CEF/VIG 15.2010.112);

che in

data odierna, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza ha respinto - con sentenza separata e

immediatamente esecutiva (inc. 15.2010.112) - il gravame ex art. 17 LEF dell’escusso,

ritenendo infondata l’affermazione, secondo cui nessun precetto esecutivo

previo gli sarebbe stato notificato, dato che egli non ha impugnato la

comminatoria di fallimento – regolarmente recapitatagli - basata proprio su tale

precetto esecutivo e dato che, del resto, con scritto 5 ottobre 2010 la persona preposta alla notifica del precetto esecutivo in questione ha comunicato

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ di averlo

direttamente notificato all’escusso il 16 aprile 2010;

che

risultando assodata la regolarità della procedura esecutiva sfociata nella

dichiarazione di fallimento del 27 settembre 2010, l’appello non può che essere

respinto in quanto manifestamente infondato;

che

essendo stato concesso effetto sospensivo all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato;

che la

tassa di giustizia dovrebbe essere posta a carico dell’appellante, siccome

soccombente (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);

che data

la particolarità della fattispecie e della procedura, si rinuncia tuttavia

eccezionalmente a ogni prelievo, mentre non si assegnano indennità alla parte

appellata, cui l’appello non è stato intimato per osservazioni;

richiamata la OTLEF,

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da

giovedì

21 ottobre 2010.

Considerandi

2.

Non

si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: - avv. PA 2, __________;

- avv.

PA 1, __________;

- Pretura

del Distretto di __________,

- Ufficio

di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona, __________;

- Ufficio

di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ __________;

- Ufficio

cantonale del registro di commercio, Lugano,

- Ufficio

del registro fondiario del Distretto di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario:

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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