14.2010.82
Appello contro il decreto di fallimento. Censura circa l'asserita carente notifica del precetto esecutivo trattata quale ricorso ex art. 17 LEF e respinta con sentenza separata dell'autorità di vigila
18 ottobre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2010.82
Data decisione, Autorità:
18.10.2010, CEF
Titolo:
Appello contro il decreto di fallimento. Censura circa l'asserita carente notifica del precetto esecutivo trattata quale ricorso ex art. 17 LEF e respinta con sentenza separata dell'autorità di vigilanza. Reiezione dell'appello
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 173 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2010.82
Lugano
18 ottobre 2010
FP/fb
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa fallimentare dipendente da istanza 24/25
agosto 2010 presentata
da
AO
1, __________
(patrocinato
dall’avv. PA 1, __________)
contro
AP
1, __________
(patrocinato
dall’avv. PA 2, __________)
Sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con
sentenza 9 giugno 2010 (EF.2010.__________), ha così pronunciato:
“1. E
pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da oggi,
lunedì 27 settembre, ore 12:00.
2/3/4/5 Omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello da AP 1, che con atto di appello
del 28
settembre 2010 ne postula l‘annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 1° ottobre 2010, con il quale all’appello è stato
concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti del Distretto di __________, AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 15'639.55 oltre interessi e spese esecutive;
che
all’udienza d contradditorio del 17 settembre 2010, nessuno è comparso;
che con
sentenza del 27 settembre 2010, il Pretore del Distretto di __________ ha
dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dallo stesso giorno, ore 12:00;
che con
appello del 28 settembre 2010 AP 1 chiede l’annullamento del decreto di
fallimento, asserendo che il precetto esecutivo a monte della comminatoria di
fallimento e, quindi, all’origine dell’istanza di fallimento proposta dal
creditore, non gli è mai stato notificato, ciò che gli ha impedito di fare opposizione
al medesimo;
che a
seguito di tale doglianza, l’appello è stato trattato anche come ricorso ex
art. 17 LEF contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione fallimenti del
Distretto di __________ e, meglio, contro la notifica del precetto esecutivo n.
__________, ritenuta dall’escusso nulla (cfr. anche art. 173 cpv. 2 con
riferimento all’art. 22 cpv. 1 LEF);
che il 1°
ottobre 2010 gli atti sono stati pertanto trasmessi dal Presidente della Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ per gli
incombenti di sua competenza, sfociati nell’apertura da parte di quest’ultimo dell’incarto
n. 5/2010 (CEF/VIG 15.2010.112);
che in
data odierna, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza ha respinto - con sentenza separata e
immediatamente esecutiva (inc. 15.2010.112) - il gravame ex art. 17 LEF dell’escusso,
ritenendo infondata l’affermazione, secondo cui nessun precetto esecutivo
previo gli sarebbe stato notificato, dato che egli non ha impugnato la
comminatoria di fallimento – regolarmente recapitatagli - basata proprio su tale
precetto esecutivo e dato che, del resto, con scritto 5 ottobre 2010 la persona preposta alla notifica del precetto esecutivo in questione ha comunicato
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ di averlo
direttamente notificato all’escusso il 16 aprile 2010;
che
risultando assodata la regolarità della procedura esecutiva sfociata nella
dichiarazione di fallimento del 27 settembre 2010, l’appello non può che essere
respinto in quanto manifestamente infondato;
che
essendo stato concesso effetto sospensivo all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato;
che la
tassa di giustizia dovrebbe essere posta a carico dell’appellante, siccome
soccombente (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);
che data
la particolarità della fattispecie e della procedura, si rinuncia tuttavia
eccezionalmente a ogni prelievo, mentre non si assegnano indennità alla parte
appellata, cui l’appello non è stato intimato per osservazioni;
richiamata la OTLEF,
pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da
giovedì
21 ottobre 2010.
Considerandi
2.
Non
si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: - avv. PA 2, __________;
- avv.
PA 1, __________;
- Pretura
del Distretto di __________,
- Ufficio
di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona, __________;
- Ufficio
di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ __________;
- Ufficio
cantonale del registro di commercio, Lugano,
- Ufficio
del registro fondiario del Distretto di __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario:
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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